Archive for aprile 2016

IMPORTI AMMORTIZZATORI SOCIALI ANNO 2016

28/04/2016

L’INPS  con  la Circolare sottostante  numero 48 del 14 marzo 2016  ha pubblicato    gli importi massimi di CIG, mobilità e disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito per il 2016 ovvero di:

  • trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS);
  • assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito;
  • assegno emergenziale per il Fondo del credito cooperativo;
  • mobilità;
  • trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia;
  • indennità di disoccupazione NASpi;
  • ndennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • assegno per le attività socialmente utili.

In materia si ricorda che   effetto dal 1° gennaio di ciascun   gli importi dei trattamenti elencati sopra c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Poiche’ per il 2015 l’indice da prendere in considerazione è stato negativo  , l’INPS rende noto che nel 2016   gli importi dei trattamenti in questione    rimarranno invariati rispetto allo scorso anno.

Di seguito,si riportano   le soglie relative ai trattamenti più diffusi:

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71  914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  1.166,05  1.097,95
Superiore a 2.102,24 Alto  1.401,49    1.319,64 

 

 

Indennità di mobilità
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24 Basso  971,71   914,96
Superiore a 2.102,24 Alto  1.167,91 1.099,70 

 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere rivalutato è fissato, per l’anno 2016, in: euro 635,34 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 598,24.

Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpI è pari ad euro 1.195 per il 2016. L’importo massimo della indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della DIS-COLL è 1.195 euro per il 2016. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

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  Circolare INPS numero 48 del 14-03-2016

LIMITI DURATA INDENNITA’ MOBILITA’ NEL 2016

28/04/2016

Preliminarmente  occorre distinguere  tra  indennita’ di mobilita’   “ordinaria”   ed ” in  in deroga”

A)Indennita’ ordinaria

Si precisa che:

a)l’indennità decorre ( RDL 1827 del 4/10/1935 )

-dall’ 8° giorno, se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento (art.73, c.2) o dalla scadenza dell’indennità per mancato preavviso (art.73, c. 3)

-dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno (art.77, c.1).

b)l’indennità di mobilità varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’area geografica in cui è ubicata lo stabilimento ,(ad eccezione del personale del trasporto aereo )

Circa la  durata dell”indennità ordinaria di mobilita’ e’ da evidenziare che:

1)essa non è comunque corrisposta successivamente alla data delcompimento dell’età pensionabile ovvero, se a questa data non è ancoramaturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cuitale diritto viene a maturazione;
2) l’indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’impresa che abbia attivato la relastova  procedura  ex art.4 legge n.223/91 e ss. mm .ii.
3) per  lavoratori posti in mobilita’ nel periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2016,in riferimento alle modificjìhe apportate dallac legge n.92/2012,la durata del trattamento in questione risulta così fissata:

Lavoratori collocati in mobilità

 

 

Dal 1/1/2016 al 31/12/2016

 

 

 

Mobilità

 

 

 

Durata in mesi

 

Centro Nord fino a 39 anni

 

12

 

 

Centro Nord da 40 a 49 anni

  

 12

 

  

Centro Nord da 50 anni in su

  

 18

  

 

Sud fino a 39 anni

  

12

 

 

Sud da 40 a 49 anni

 

18

 

 

Sud da 50 anni in su

  

 24

 

 

 B) Indennita’  mobilita’in deroga

E’ stata prorogata dalla Legge di Stabilità 2016 ,anche se ne è stata ridotta la durata, mentre per il 2017 l’erogazione del beneficio dovrebbe cessare.

  I beneficiari

Possono usufruire della mobilità in deroga:

  • licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità.
  • lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.
  • tutti i lavoratori subordinati compresi apprendisti e lavoratori con contratti di somministrazione, che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

 I requisiti

I requisiti fissati dall’Inps per poter accedere alla mobilità in deroga 2015 sono:

  • 12 mesi di anzianità aziendale maturati fino alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. In tale calcolo possono essere comprese anche mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: a) non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni b) il lavoratore operi in regime di mono committenza c) il reddito conseguito sia superiore a € 5.000, anche se relativo a più di un anno solare, purché sia conseguito nelle mensilità computabili per l’anzianità aziendale.
  • aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

  Durata
  il beneficio  per il 2016  viene ridotto da sei a quattro mesi, non prorogabili, a cui si aggiungono due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree svantaggiate per i quali il beneficio resta sempre della durata massima di tre anni e quattro mesi.

Per il 2017 il beneficio viene eliminato poiché si prevede che sarà inglobato interamente nell’indennità di disoccupazione NASPI.

 Importo

L’indennità risulta pari all’80% della retribuzione teorica lorda spettante. L’importo non può tuttavia superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%).
Si consiglia, comunque, di consultare gli accordi sottoscritti tra azienda, sindacati e Regione in vigore  per il  2016,che in Abruzzo   risulta   sottoscritto presso il competente CICAS il 30.12.2015 ,mentre il Ministero del Lavoro   ha sottoscritto il decreto che dispone la prima ripartizione  tra le  Regioni e Province autonome per la  per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità in deroga per l’anno 2016  (200 milioni di euro).,sulla base del riparto concordato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 26 settembre 2013 ,che attribuisce  all’ Abruzzo   6.136.503 euro

 

 

 

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA ACCESSO DIPENDENTE PROTETA PASSWORD

28/04/2016

Con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza, nella casella di posta elettronica aziendale del lavoratore, di una password personalizzata, rivela la volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato e, di conseguenza, l’accesso abusivo da parte di soggetti terzi (nel caso specifico di un collega che aveva effettuato ripetuti accessi per visionare e scaricare alcuni documenti) costituisce reato di natura penale (art. 615-ter del codice penale).

INPS:ELABORAZIONE IMPOSIZIONE CONTRIBUTIVA 2016 PER COMMERCIANTI ED ARTIGIANI

28/04/2016

L’Inps, con il messaggio n. 1834 del 26 aprile 2016, comunica che è stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale Artigiani ed Esercenti attività commerciali, per l’anno 2016.

A seguito della citata imposizione contributiva l’Inps ha predisposto i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta secondo le disposizioni della circolare n. 15/2016. Detti modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. Inoltre, le comunicazioni saranno disponibili, sempre nel Cassetto, anche alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24, con la riproduzione della stessa lettera che prima del 2013 veniva spedita a mezzo posta.

E’ previsto, altresì, l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L’accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti avviene, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità.

 

Fonte: Inps

SENTENZA CASSAZIONE RIGUARDANTE VIZIO COLLEGIO DISCIPLINARE DIPENDENTE PUBBLICO

28/04/2016

Con la sottostante sentenza la Corte Suprema ha disconosciuto la violazione del diritto di difesa  per il fatto che il dipente pubblico destinatario   di provvedimento disciplinare fosse stato sentito  in presenza di due deio tre componenti del Collegio disciplinare,negando che  lo stesso   potese qualificarsi “organo perfetto”

E nel caso in esame è indubbio che l’audizione dell’incolpato è attività istruttoria che ben può essere, poi, oggetto di verifica a posteriori da parte del plenum del collegio, non applicandosi nella specie un principio analogo a quello previsto – in differente contesto – dall’art. 525 co. 2° c.p.p. (che, per altro, va, inteso con le precisazioni che ne circoscrivono i limiti anche all’interno del processo penale: cfr. Cass. pen. n. 19074/11).

Non diversa è la giurisprudenza (di questa Corte Suprema) là dove statuisce che anche un organo collegiale composto da tre persone, una volta che sia stato regolarmente costituito, può legittimamente deliberare purché il numero dei componenti non scenda al di sotto del quorum, con la conseguenza che esso può funzionare anche con la sola presenza di due, sempre che la legge che ne disciplina il funzionamento non preveda diversamente (conf. Cass. n. 15129/04; Cass. n. 12107/04).

Infine, se è vero che il funzionamento d’un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale, non potendosi trasformare in organo monocratico in quanto la monocraticità elude le ragioni stesse di efficienza amministrativa e imparzialità che hanno suggerito la composizione collegiale (cfr., in motivazione, Cass. n. 24157/15), nondimeno nel caso in oggetto il carattere pluripersonale dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari è stato rispettato (all’audizione del lavoratore incolpato erano presenti due dei tre componenti l’ufficio).

Né vi è stata violazione alcuna del diritto di difesa dell’odierno controricorrente, che si riferisce alle possibilità di esplicitare ogni ragione a discolpa e di provare l’infondatezza dell’addebito disponendo di termini adeguati per farlo (non è questa la censura accolta dalla Corte territoriale) e, quindi, non presenta connessione alcuna con il numero di persone che in concreto ascoltino e verbalizzino le giustificazioni offerte.

Cosa diversa è, invece, la necessità o meno che l’atto terminale del procedimento venga adottato dall’ufficio nella sua completa composizione, ma è questione che non viene in rilievo nella presente sede, pacifico essendo che il licenziamento è stato deliberato dall’ufficio composto da tutti e tre i suoi membri.


CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 aprile 2016, n. 8245

MISE:PARERE CIRCA COMPATIBILITA’ ATTIVITA’ TINTIOLABìVANDERIA E VENDITA PRODOTTI CONNESSI

28/04/2016

Si richiama l’attenzione sul parere che ,in ordine alla questione precisata nel tiolo, il Mise ha fornito, a richiesta, esprimemdosi nei seguenti termini  :

1)alla luce delle norme richiamate sembra dunque potersi dedurre che la vendita di prodotti connessi all’attività professionale, in quanto occorrenti alla esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio artigianale offerto al pubblico, sia certamente consentita alle tintolavanderie esercite da imprese artigiane iscritte nel relativo albo, senza ulteriori adempimenti;

2) si ritiene viceversa che tale disposizione di particolare favore non possa essere estesa in via d’analogia a tutte le imprese esercenti l’attività di tintolavanderia, pur se sprovviste della qualità di impresa artigiana.


 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 27 aprile 2016, n. 116663

AGENZIA ENTRATE:NUOVE FAQ ESONERO CANONE TV

27/04/2016

Sul sito dell’Agenzia  Entrate sono disponibili nuove risposte alle domande più frequenti e nuovi esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione apparecchio tv


AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 26 aprile 2016

GOVERNO ESCLUDE QUALSIASI INTERVENTO SU PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

27/04/2016

Si richiama l’attenzione sul sotttostante comunicato con cui il Governo  assicura che,  con l’emendamento   al DDL delega povertà,  non   risulta  disposto alcun intervento sulle prestazioni previdenziali


MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Comunicato 26 aprile 2016

MLPS: SUL DEPOSITO IN DTL VERBALI CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE

27/04/2016

Le precisazioni di cui al titolo sono previste  dalla nota indicatas  a margine e fanno riferimento al deposito dei verbali di conciliazione ex art.411 cpc ,ossia con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore che appartenga ad associazioni sindacali maggiormente rappresentative


MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 22 marzo 2016, n. 5755

 

MISE:PARERE SU APERTURA IMPRESA AGENTE AFFARI IN MEDIAZIONE

27/04/2016

Alla  richiesta di parere relativa all’apertura d’impresa in altra provincia  di agente di affari in mediazione “dormiente”,il Mise ha  fornito risposta con il parere sotto evidenziato


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 26 febbraio 2016, n. 53973