Archive for febbraio 2015

SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE

26/02/2015

Si segnala la sotto indicata  decisione della Corte Suprema relativa all’argomento di cui al titolo ,con  cui ,accertata la fondatezza delle impugnazioni in questa sede proposte dalle società ricorrenti,  ha pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di  … per nuovo esame.

———————————————–

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2015, n. 8531

 

INAIL :MODIFICA SCADENZA DENUNCIA ANNUALE RETRIBUZIONI

26/02/2015

Con la sottostante circolare l’Inail ha provveduto a spostare al 28 febbraio  il temine di scadenza   previsto per il pagamento della “rata premio anticipata” e della “regolazione premio” relativa al periodo assicurativo precedente, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo,gia’  differito al 16 marzo al fine di incentivare le modalità di invio telematico delle denunce retributive e ridurne i tempi di acquisizione da parte dell’Istituto.

———————————————-

INAIL – Circolare 25 febbraio 2015, n. 33

CASSAZIONE NEGA DEQUALIFICAZIONE PER DEMANSIONAMENTO DIPENDENTE

26/02/2015

Si richiama l’attenzione sulla sottostante decisione della Cassazione riguardante la questione specificata nel titolo svolgendo le seguenti valutazioni.

Posto che la Corte di appello ha ricostruito la legittimità dei due provvedimenti implicitamente impugnati e cioè la messa fuori ruolo della S. al termine del contratto come dirigente scolastico ed il successivo provvedimento con la quale le venivano affidate mansioni ispettive compatibili con il suo ruolo dirigenziale spettava alla lavoratrice quantomeno allegare che in concreto le nuovi funzioni determinassero una significativa mortificazione del bagaglio professionale pregresso o che fosse stata sottoutilizzata per un periodo significativo. La Corte di appello ha positivamente escluso questi due ipotesi mostrando come inizialmente si fossero posti inevitabili problemi di organizzazione del nuovo ufficio cui era stata addetta la S. a quale però in breve tempo era stata pienamente coinvolta nel lavoro. Indipendentemente dall’onere della prova, sul quale non si spendono peraltro osservazioni in linea di principio, la Corte territoriale ha positivamente escluso che una dequalificazione vi sia stata in quanto ha valutato sia il nuovo incarico dal punto di vista formale sia le mansioni espletate sulla base degli elementi di prova emersi.

Perché si possa parlare di “dequalificazione” appare ovvio che una (eventuale) minore inattività debba perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare e cioè la mortificazione anche personale del dipendente e il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite, ipotesi che la Corte di appello ha escluso in quanto ,ha accertato che un rodaggio del nuovo ufficio si era reso necessario solo nella fase strettamente iniziate. Il datore di lavoro ha pertanto provato l’esatto adempimento dell’obbligo contrattuale posto che non sono emerse inadempienze importanti ai fini del rispetto della norma di cui all’art. 2103 c.c. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente e fondata su concreti elementi di prova richiamati in sentenza.

———————————————

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844

ENTRO 2 MARZO 2015 CERTIFICAZIONE UNICA

26/02/2015

I sostituti d’imposta devono consegnare in duplice copia entro lunedì 2 marzo la Certificazione Unica 2015 a dipendenti e collaboratori, poi entro il 9 marzo i dati all’Agenzia delle Entrate

Al contribuente la Certificazione Unica 2015 va consegnata in duplice copia. Come è noto, il modello è molto cambiato rispetto al “vecchio” CUD, con un’ampia sezione dedicata al redditi da lavoro autonomo. Il documento in generale è più complesso rispetto al CUD, e riveste un’importanza particolare perché, per i lavoratori dipendenti, rappresenta la fonte di informazioni principale in base a cui l’Agenzia predispone il 730 precompilato, che a sua volta debutta in questo 2015.

  

Online sul sito dell’Agenzia delle Entrate ci sono tutti i materiali principali: modello e istruzioni, software di compilazione e invio, software di controllo. Dai professionisti della dichiarazione dei redditi erano arrivate richieste di proroga, in considerazione della maggiro complessità rispetto al solito del documento e delle scadenze a ridosso, a cui il Fisco è andato parzialmente incontro: per i dipendenti e i lavoratori a loro assimilati, nessun rinvio. Per le Certificazioni Uniche relative a redditi che non vanno nel 730 compilato (ad esempio partite IVA, autonomi, professionisti), invece, è concessa una maggior flessibilità, per cui non scatteranno sanzioni nel caso in cui i sostituti d’imposta non riecsano a completare l’invio all’Agenzia entro il 9 marzo.

 

Fra le pricipali novità inserite nel modello CU 2015 per i dipendenti, i campi relativi al Bonus IRPEF da 80 euro (che nel 2014 è stato riconosciuto come credito d’imposta), il contributo di solidarietà sulla parte di reddito superiore ai 300mila euro, le somme erogate per gli incrementi di produttività nel lavoro.

INPS:ISTRUZIONI ASSUNZIONI 2014 PROGETTO GARANZIA GIOVANI

25/02/2015

Con il messaggio sottostante ,l’Inps fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle istanze riguardanti le  assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014 per giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (c.d. Programma “Garanzia Giovani”).

Inoltre, l’Istituto Previdenziale comunica che le procedure informatiche sono state aggiornate per consentire l’inoltro di istanze di ammissione al beneficio anche per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.

————————————————–

messaggio n. 1316 del 20 febbraio 2015pdf_icon,

CASSAZIONE: NEGATA TUTELA RISARCITORIA PER OMESSA IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO G.M.O.

25/02/2015

Si richiama l’attenzione sulla  sotto richiamata sentenza, con cui la Suprema Corte ha respinto il ricorso del dipendente   sulla base della considerazione che il licenziamento non era stato ritualmente impugnato dalla lavoratrice nei termini di legge (art. 6, comma 1, della legge 15 luglio 1966 n. 604), in quanto il recesso era stato “impugnato” solo con una lettera a firma dell’avv. A., privo di valida procura, comunque non comunicata all’azienda entro i sessanta giorni, ciò che precludeva qualsiasi pretesa risarcitoria connessa alla dedotta illegittimità del licenziamento.

———————————————————-

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 febbraio 2015, n. 3245

INAIL:AGGIORNATO ELENCO MALATTIE PROFESSIONALI PROTETTE

25/02/2015

Il  medico che viene a conoscenza di una malattia professionale di cui è affetto il lavoratore ha l’obbligo di segnalare il fatto alle autorità competenti. Il Decreto Ministeriale del 10 giugno 2014 ha aggiornato l’elenco delle patologie che sono soggette a comunicazione obbligatoria (articolo 139 del T.U. INAIL, il DPR n. 1124 del 1965), indicate in un elenco previsto dal Ministro del Lavoro. La denuncia deve essere fatta all’Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale. Le segnalazioni confluiscono nel Registro Nazionale delle malattie causate da lavoro ovvero a esse correlate istituito presso l’INAIL.

Tutela INAIL

Si parla di malattia professionale (o tecnopatia) quando il lavoratore è affetto da una patologia contratta per esposizione a determinati rischi correlati al tipo di lavoro svolto (polveri e sostanze chimiche nocive, rumore, vibrazioni, radiazioni, misure organizzative che agiscono negativamente sulla salute). In questi casi si ha diritto a una tutela e rientrano nella copertura INAIL le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli allegati 4 e 5, che sono stati progressivamente aggiornati sino all’intervento effettuato con il D.M. 9 aprile 2008. Sono ammesse alla tutela assicurativa INAIL:

  • malattie professionali “tabellate”: contratte nell’esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate in tabelle allegate a specifici provvedimenti legislativi (la malattia è riconosciuta come causa di servizio). Sono 24 per il settore dell’agricoltura e 85 per quello industriale;
  • malattie professionali “non tabellate” che sono quelle non elencate nelle tabelle, delle quali il lavoratore dimostri l’origine con l’attività lavorativa svolta.

 

Malattie soggette a denuncia

Le malattie di probabile e di possibile origine lavorativa soggette all’obbligo di denuncia da parte del medico si dividono in 3 liste:

  • lista I: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • lista II: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
  • lista III: malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Le novità introdotte dal nuovo elenco stabilito dal D.M. 10 giugno 2014 riguardano principalmente le patologie neoplastiche contenute in tutte le liste e le malattie da agenti fisici, con riferimento alle sole patologie muscolo-scheletriche.

  • gruppo 6  “tumori professionali”: vi rientrano diverse forme di leucemie e di tumori (fegato, rene, vescica, linfoma ecc.);
  • gruppo 2  “malattie da agenti fisici” in riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche: vi rientra l’ernia discale lombare causata dalle vibrazioni trasmesse dall’attività di guida di automezzi pesanti e di conduzione di mezzi meccanici

Sanzioni

Il medico che non provvede alla denuncia delle malattie comprese nell’elenco è punito con la reclusione fino a tre mesi o con l’ammenda da 258 a 1.032 euro (reclusione da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro per il medico di fabbrica).

Per approfondimenti: DM 10 giugno 2014 – Aggiornamento elenco malattie; DPR n. 1124 del 1965 – Testo Unico INAIL.

MODIFICATA DISCIPLINA TRATTAMENTO SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI

25/02/2015

Quanto riportato nel titolo e’ condseguenza dell’sart.10 del decreto legvo n.175/2014  ,secondo cui: ” Art. 10 Spese di vitto e alloggio dei professionisti 1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. ”

Il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In tale ambito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con due circolari, la numero 28/E del 2006 la numero 11/E del 2007, gli adempimenti da seguire per consentire al professionista di dedurre le spese. A partire dal 2015 cambia tutto: le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Per il committente, la deducibilità dei costi sostenuti per il servizio alberghiero o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinarie per la rispettiva categoria reddituale.

Dall’1.1.2015 ,  i professionisti non devono addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Tali disposizioni non troveranno applicazione qualora le prestazioni alberghiere o le somministrazioni di alimenti e bevande siano acquistate dal lavoratore autonomo e addebitate in fattura al committente. Infine, è da precisare che le prestazioni e le somministrazioni in argomento, poiché non costituiscono compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta che ai sensi del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir costituiscono la base per il computo del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo, nonché il limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza

 

DATI MONITORAGGIO PROGETTO MLPS GARANZIA GIOVANI

25/02/2015

 

39° Report settimanale – Aggiornamento al 19 febbraio 2015

Il Report (1,65 Mb)

Visualizza le tabelle (89 Kb)

CASSAZIONE : ESCLUSA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE PER ASSERITO ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO ED INTIMIDATORIO

24/02/2015

Nei confronti di alcuni  dipendenti era stato  disposto il licenziamento, con  addebito da parte del    datore di lavoro  di  essersi posti alla testa di un corteo di circa cinquanta lavoratori che, con atteggiamento aggressivo e intimidatorio, aveva cercato di impedire il regolare svolgimento dell’assemblea anche attraverso il lancio di oggetti , ,  per un  prestatore  la contestazione riguardava anche l’accesso in azienda fuori dal regolare turno di lavoro e senza averne dato preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, come da disposizioni aziendali valide anche per i rappresentanti sindacali.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso dei dipendenti disponendo la reintegrazione degli stessi,confermata dalla Corte  d’Appello.

Nella sentenza ,la Suprema Corte ,tra l’altro ,nel respingere il ricorso ,afferma che  i giudici d’appello hanno ritenuto che essa ha ad oggetto comportamenti non esemplificati né individuati attraverso descrizioni obiettive tali da sostanziare quel minimo di specificità che consente al lavoratore di difendersi.

Né a tal fine basta riferirsi allo “stare alla testa di un corteo”, circostanza che di per sé non implica nessuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati.

In proposito la società ricorrente insiste su un concetto di responsabilità per le azioni del gruppo, che nel nostro ordinamento non può essere oggettiva, ma suppone pur sempre una condotta, anche minima, diretta a rafforzare l’altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, condotta non descritta nelle lettere di contestazione.”

————————————————————-

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 febbraio 2015, n. 3535