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SENTENZA CASSAZIONE RELATIVA CARATTERE SUBORDINATO PRESTAZIONI RESE IN RAPPORTO LAVORO A DOMICILIO CON

29/04/2013

Si richiama l’attenzione sulla sottostante sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2013, n. 10007 riguardante il riconoscimento  di lavoro subordinato  e non autonomo nella fattispecie del rapporto di  lavoro a domicilio

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  Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di G. A. C., proposta nei confronti della società C., avente ad oggetto la condanna della predetta società al pagamento di differenze retributive conseguenti l’intercorso rapporto di lavoro a domicilio.

La Corte del merito, rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva considerato la società decaduta dalla prova per testi non essendosi questi – senza alcuna giustificazione – presentati all’ udienza fissata per la loro escussione, riteneva infondata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla C. avendo il Tribunale correttamente ritenuto “la completezza del ricorso e la sua piena rispondenza al dettato dell’ art. 414 cpc”.

Rimarcava, poi, la Corte territoriale che risultava del tutto nuova la prospettazione della società secondo la quale sarebbe intercorso con la G. un rapporto di lavoro autonomo in quanto ciò contrastava con la deduzione di primo grado in ragione della quale la C. si era limitata a negare la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la lavoratrice in causa.

Comunque, osservava la Corte distrettuale, nulla la società aveva dimostrato circa l’estraneità delle lavorazioni eseguite dalla G. a quelle attuate all’ interno dell’ azienda, né che era rimessa al lavoratore la scelta delle modalità esecutive sì da escludere ogni forma di subordinazione di tipo meramente tecnico.

Del resto era rimasto accertato che i materiali da assemblare erano stati consegnati e ritirati da dipendenti della C. ed era stato pattuito il prezzo dì ogni manufatto in ragione delle “pinzate”.

Nondimeno, secondo la Corte di Appello, la ritenuta subordinazione poteva essere esclusa dalla circostanza che la lavoratrice aveva prestato lavoro alle dipendenze di altro datore non essendo, tra l’altro, nemmeno allegata una pattuizione di non concorrenza.

Infine la Corte del merito riteneva non contestati i conteggi elaborati sulla base delle “pinzate” e tanto in considerazione della circostanza della genericità di detta contestazione priva di qualsiasi riferimento ai tempi di lavoro occorrenti per ciascuna “pinzata”.

Avverso questa sentenza la società C. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con la prima censura la società, deducendo violazione dell’art. 255 cpc, sostiene che il giudice di appello ha pronunciato – con riferimento alla mancata comparizione dei testi per l’udienza fissata per la loro escussione – una decadenza non prevista dalla legge.

La censura non è scrutinabile.

Invero la parte ricorrente non precisando, in violazione del principio di autosufficienza, su quali capitoli di prova i testi dovevano essere sentiti non consente a questo giudice di legittimità di delibare la decisività del preteso errore in relazione al dictum della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando nullità ed illegittimità della statuizione per violazione dell’art. 414 cpc ed omessa motivazione,assume che la Corte del merito nel rigettare l’eccezione di nullità de ricorso si è limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado. Il motivo è infondato.

E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadito, quello secondo il quale la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, e 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. Ili Cost., per l’attività del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem ( Cfr. per tutte Cass.ll febbraio 2011 n.3367 e, con riferimento alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, Cass. 20 maggio 2012 n. 8063).

Nella specie la Corte del merito, non solo fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado richiamando le pagine 2 e 3 della predetta sentenza ma, sottolinea, altresì, la completezza del ricorso e la sua piena rispondenza al dettato dell’art. 414 cpc.

Con la terza critica la società, allegando violazione dell’art. 437 cpc, rileva che erroneamente la Corte del merito ha considerato come nuova la deduzione secondo la quale, nella specie, trattatasi di un rapporto di lavoro autonomo.

La censura non è accoglibile, perché non decisiva.

Infatti la Corte del merito pur qualificando come nuova siffatta eccezione, tuttavia, poi, si pronuncia sulla stessa escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo.

Con la quarta censura la società, assumendo erroneità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza, afferma che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che non è stata eccepita l’autonomia delle modalità di esecuzione del rapporto.

La censura è infondata.

La Corte del merito, difatti, nell’individuare i caratteri differenziali tra lavoro subordinato ed autonomo nel lavoro a domicilio, sottolinea che solo in tale ultimo tipo di rapporto è rimessa al lavoratore la scelta delle modalità esecutive della prestazione, ed “afferma che nulla in proposito è stato dedotto dall’appellante (società)”, riferendosi, evidentemente, alla scelta delle modalità esecutive.

Orbene al riguardo la società ricorrente si limita a richiamare le pagine dell’atto dì appello sostenendo di aver,appunto,dedotto che “la sig. G. stante la piena autonomia nelle modalità di esecuzione delle proprie prestazioni ha lavorato alle dipendenze di altra società”.

Pur a volere considerare come autosufficiente il richiamo alle deduzioni di cui all’atto di appello, sta dì fatto che la contestazione, cui si riferisce la Corte del merito, è quella di cui al giudizio di primo grado in riferimento al quale la predetta Corte rileva che la società si era limitata a negare la ricorrenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la G.

Né può sottacersi che la Corte del merito considera irrilevante la circostanza che la lavoratrice aveva prestato lavoro alle dipendenze di altro datore non essendo, tra l’altro, nemmeno allegata una pattuizione di non concorrenza.

Con il quinto motivo la C., allegando violazione dell’art. 11 della Legge n. 877 del 1973 e art. 2094 ce nonché erroneità ed illogicità della motivazione,assume l’erroneità della sentenza per aver affermato la subordinazione nonostante la prestazione di lavoro presso terzi fosse svolta in concorrenza e sol perché il ritiro della merce avveniva con veicolo da parte dei dipendenti e con mezzi della C. Anche questo motivo è infondato.

La subordinazione, nella specie, è affermata dalla Corte del merito sul rilievo che il lavoratore in causa svolgeva lavorazioni analoghe a quelle effettuate all’interno dell’azienda datoriale e senza che fosse rimessa la scelta delle modalità esecutive della prestazione al lavoratore.

D’altro canto la Corte di appello sottolinea che non è nemmeno allegata, con riferimento allo svolgimento di lavoro presso terzi, la concorrenza. Non può, quindi, ritenersi, contrariamente all’assunto della società, che la Corte distrettuale ritiene la subordinazione “sol perché il ritiro della merce avveniva con veicolo da parte dei dipendenti e con mezzi della C.” essendo tale circostanza richiamata dai giudici di appello a conferma della non veridicità dell’ avverso assunto secondo il quale nessun rapporto era intercorso con la G.

Con 1’ultima critica la società, denunciando illogicità della motivazione e violazione dell’art. 8 della Legge 877 del 1973 e 2100 e segg. cc, assume l’erroneità della sentenza impugnata laddove stabilisce che era onere del datore di lavoro provare i tempi di lavoro, con la relativa documentazione, senza tener conto, invece, che in caso di lavoro a domicilio il principio del cottimo pieno impone al lavoratore la prova del prodotto realizzato per conseguire la retribuzione. La censura è infondata.

E’ necessario, innanzitutto, evidenziare che la Corte del merito quando rileva la mancata contestazione dei conteggi sviluppati dalla G., si riferisce evidentemente alla posizione assunta dalla società nel giudizio di primo grado nel corso del quale, e lo si è già rimarcato, la società si è limitata a dedurre l’inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la G. Tanto è confermato dal richiamo, operato dalla Corte di Appello, alla memoria di primo grado ed in particolare alle pagine 4 e 5 (punto 7).

La Corte del merito, correttamente,quindi, ritiene tardive tutte quelle contestazioni svolte in sede di appello.

Tanto precisato va rilevato che le censure della ricorrente non colgono nel segno in quanto le differenze retributive vengono determinate dalla Corte del merito, sulla base del prezzo pattuito, come riferito dai testi, relativo al numero delle “pinzate” occorrenti per ciascun manufatto.

Il ricorso in conclusione va respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio dì legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Nulla per le spese del giudizio di legittimità

AGENZIA ENTRATE :RISPOSTE QUESITI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

29/04/2013

A margine si riporta il testo della circolare dell’Agenzia Entrate 24 aprile 2013, n. 9/E,contenente le rispodste fornite ai quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.

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Premessa

1. Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997

2. Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall’articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473

3. Violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

 

Premessa

In occasione di incontri tenutisi con i rappresentanti del settore sportivo dilettantistico, sono emerse problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sulle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

Il regime fiscale introdotto dalla legge n. 398 del 1991 prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi (ad esempio, esonero agli effetti dell’IVA dagli obblighi di registrazione e dichiarazione).

Possono optare per l’applicazione di tale regime agevolativo le associazioni e le società sportive dilettantistiche che, nel corso del periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.

1. Effetti della mancata tenuta del modello previsto dal dm 11 febbraio 1997

Domanda

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti), gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 “devono”, fra l’altro, “annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato”.

Si è posto il dubbio se il mancato rispetto del predetto obbligo contabile comporti la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 1991.

Risposta

L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico degli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, prevedendo che gli stessi enti devono:

– versare trimestralmente l’IVA mediante modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

– numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l’esonero dagli obblighi di registrazione delle stesse;

– annotare, anche con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997;

– annotare distintamente nel citato modello i proventi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Si fa presente, altresì, che gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (v. articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633).

Ciò posto, si evidenzia che la norma di cui all’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 non prevede la decadenza dai benefici fiscali di cui alla legge n. 398 del 1991 in caso di mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio 1997, fermo restando, naturalmente, che la permanenza nel regime agevolativo è subordinata alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla specifica normativa.

Si ritiene, quindi, che qualora, in sede di accertamento, si ravvisi la mancata tenuta del predetto modello secondo le modalità previste dal citato articolo 9 del DPR n. 544 del 1999, si potrà procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili comprovabili, da parte dell’ente, con fatture e altri documenti.

In sostanza, l’ente sportivo dilettantistico, pur non avendo provveduto ad annotare i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà continuare a fruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA.

Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.

In particolare, in assenza dei presupposti previsti dalla legge [ad esempio, violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili;

proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali superiori a euro 250.000; violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di enti sportivi dilettantistici e dei versamenti da questi effettuati di importo superiore a euro 516,46 (v. articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999)] l’ente sportivo dilettantistico non potrà beneficiare delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991.

La mancata osservanza dell’adempimento di cui trattasi comporta, comunque, l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione da euro 1.032 ad euro 7.746), secondo cui “chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla legge in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni” (da euro 1.032 ad euro 7.746).

Il mancato rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 del 1999 (ad esempio, la conservazione e numerazione progressiva delle fatture di acquisto ovvero il versamento trimestrale dell’IVA) comporta – al pari della mancata tenuta del prospetto di cui al DM 11 febbraio 1997 – l’applicazione delle specifiche disposizioni previste dal D. Lgs. n. 471 del 1997 e non la decadenza dal regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991, sempre che gli inadempimenti non precludano all’amministrazione finanziaria il riscontro documentale utile ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per beneficiare del regime stesso.

2. Effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall’articolo 5, comma 5, del dm 26 novembre 1999, n. 473

Domanda

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono optare per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 a condizione, fra l’altro, che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi non superiori a 250.000 euro.

Per detti enti, inoltre, l’articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:

a) i proventi realizzati dagli enti sportivi dilettantistici nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in conformità all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

La disposizione agevolativa sopra richiamata è applicabile a condizione che, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991 redigano “un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione” nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 (v. articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero

delle finanze 26 novembre 1999, n. 473).

In proposito, si chiede di sapere se la mancata redazione del predetto rendiconto comporti, per gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per le disposizioni della legge n. 398 del 1991, la disapplicazione della disposizione recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 ovvero – qualora sia comunque possibile risalire, attraverso altri dati desumibili dalla contabilità dell’ente, all’ammontare dei proventi detassati – se in luogo della disapplicazione di tale previsione sia applicabile una diversa misura sanzionatoria.

Risposta

Il reddito imponibile delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime tributario di cui alla legge n. 398 del 1991 è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

In sostanza, dal punto di vista reddituale, l’opzione per le disposizioni di favore recate dalla citata legge n. 398 del 1991 produce, per gli enti sportivi dilettantistici in possesso dei requisiti (cfr. circolare n. 21/E del 22 aprile 2003), un duplice effetto:

– l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento ai proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali;

– la piena rilevanza delle plusvalenze patrimoniali, alle quali non si applica il predetto coefficiente di redditività.

Ciò premesso, si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità degli specifici benefici recati dal citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, l’ente sportivo dilettantistico che ha optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 deve redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 600 del 1973.

Si precisa, al riguardo, che tale adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto (le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascun manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973.

In proposito, si ritiene utile far presente che è stato precisato, per gli enti non commerciali, che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano di conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all’attività istituzionale e quelle destinate all’attività commerciale, non è di ostacolo all’eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti (cfr. risoluzione n. 86/E del 13 marzo 2002).

In particolare, la tenuta della contabilità separata non prevede l’istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Pertanto, conformemente al suddetto criterio interpretativo e considerata la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, si ritiene che la mancata redazione del rendiconto in argomento non determini, di per sé, l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati (v. articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999) e non rilevati nel più volte citato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.

Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 1.

Diversamente, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e in relazione ai quali l’associazione sportiva non sia in grado di produrre alcun documento attestante l’operazione devono essere assoggettati a tassazione – analogamente a quanto espressamente previsto per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 398 del 1991 – con l’applicazione del coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

In tal caso, i proventi di cui trattasi, in quanto equiparati a quelli ai quali si applica il coefficiente di redditività del 3 per cento, concorrono alla determinazione dell’importo pari a 250.000 euro, il cui superamento implica la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge n. 398 del 1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

Esempio:

A) Proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali

B) Proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto di cui al DM n. 473 del 1999 e privi di idonea documentazione

C) Plusvalenze patrimoniali

REDDITO IMPONIBILE

[(A+B) × 3%] + C= [(50.000+25.000)×3%] + 10.000= (75.000 × 3 %) + 10.000 = 2.250 + 10.000 = 12.250

Euro 50.000

Euro 10.000

Euro 25.000

Euro 12.250

3. Violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

Domanda

In base all’articolo 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve contenere determinate clausole al fine di garantire l’assenza di scopo di lucro, la democraticità del sodalizio ed assicurare il rispetto degli altri principi indicati dalla stessa norma.

Con circolare n. 21/E del 2003, paragrafo 1.1, è stato chiarito che, in mancanza del formale recepimento nello statuto, nonché in caso di inosservanza di fatto delle clausole stabilite dal citato comma 18 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002, gli enti sportivi dilettantistici non possono beneficiare del particolare regime agevolativo ad essi riservato.

E’ emerso che, in sede di verifica, viene spesso contestata la mancanza di democrazia interna all’ente – con conseguente disapplicazione dei benefici fiscali – sulla base di elementi quali, ad esempio, la non rituale convocazione dell’assemblea, l’assenza dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea, il mancato inserimento dei nomi degli associati nel libro soci, etc.

Ciò posto, si chiede di sapere se tali violazioni di natura formale comportino la disapplicazione del regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Risposta

L’effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa, al fine di evitare l’uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l’altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

In particolare, si richiama la disposizione recata dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002, secondo cui nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche devono essere espressamente previste, fra l’altro, “le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali”.

Fermo restando che la sussistenza del requisito della democraticità richiede una valutazione, da effettuare caso per caso, della corrispondenza fra le previsioni statutarie e le concrete modalità operative della singola associazione sportiva dilettantistica, si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio.

Tuttavia, si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.

La clausola della democraticità prevista dall’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002 si intende violata quando la specifica azione od omissione da parte dell’associazione renda sistematicamente inapplicabile la predetta disposizione statutaria.

Ciò si verifica, ad esempio, qualora si riscontrino nell’associazione elementi quali:

– la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

– la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;

– l’esercizio limitato del diritto di voto – dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati – in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, etc..

In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra la violazione posta in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991 per mancata osservanza della clausola di cui al citato articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289 del 2002.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici locali.

INPGI : ISTRUZIONI CIRCA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RELATIVA CONGEDO STRAORDINARIO ASSISTENZA FAMILIARI INVALIDI

29/04/2013

Le istruzioni di cui al titolo sono stata fornite dall’Istituto interessato con la  sottoriportata circolare 22 aprile 2013, n. 3

contente precisazioni sull’ art. 42, comma 5, d.lgs n. 151/2001 , con particolare riferimento alla  contribuzione figurativa per i periodi di congedo riconosciuti dall’inps per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave.

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A seguito di numerose richieste di chiarimenti, si ricorda che i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati – pur iscritti ai fini previdenziali presso l’INPGI – per le prestazioni economiche di maternità sono assicurati presso l’INPS. Di conseguenza, anche l’autorizzazione al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Dlgs n.151/2001 e/o alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n.104/1992, nonché il pagamento delle relative indennità economiche, rientra nelle competenze dell’INPS.

L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.

In merito al congedo straordinario di cui all’oggetto, in sostituzione dei valori già indicati nella circolare INPGI n. 1 del 16 gennaio 2013, si riportano – sulla base della corretta aliquota IVS prevista per gli assicurati INPGI – gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.

 

Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile

(Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI del 29,97%)

ANNO

Importo Complessivo Annuo

Importo massimo annuo della retribuzione figurativa

Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa

(su 365 gg)

2012

45.471,79

34.986,00

95,85

2013

46.835,93

36.036,00

98,73

NUOVE BUONE PRASSI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA LAVORO

29/04/2013

 In data 17 aprile 2013,la Commmissione consultiva permanente ha approvato nuove buone prassi  finalizzate alla   salute e sicurezza sul lavoro  ,che  costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.

In particpolare  la Commissione consultiva   ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi

– Emergenza su postazione di lavoro nascosta
– Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili
– Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro

Per consultare le buone prassi vai alla sezione dedicata

LAVORI USURANTI SENZA BONUS ESTERI

29/04/2013

L’Inps ha dedicato il messaggio 6878 del 26 aprile 2013 ai bonus per periodi lavorativi all’estero. Non è possibile totalizzare bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodo di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell’Unione europea.

 Analogo   discorso riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri correlati ad attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Le precisazioni sono giunte dopo numerose segnalazioni pervenute dalle sedi territoriali con le quali sono stati segnalati modelli ‘E 205’ attestanti periodi lavorativi all’estero, romeni contenenti bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro, spesso di lunga durata, corrispondenti ad attività usuranti svolte in Romania.

Di seguito,il tyesto integrale del Messaggio inps

INPS – Messaggio 26 aprile 2013, n. 6878

Regolamentazione comunitaria: periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti e ad attività comportanti esposizione all’amianto svolte in altri Stati membri dell’Unione europea.

Sono pervenute dalle strutture territoriali dell’Istituto numerose segnalazioni di E 205 romeni contenenti bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro, spesso di lunga durata, corrispondenti ad attività usuranti svolte in Romania.

Tali bonus o maggiorazioni contributive, variamente denominati (ad esempio BONUS PERIOADA LUCRATA IN CONDITII DEOSEBITE, ACORDAT STAGIU SUPLIMENTAR PENTRU ACTIVITATE DESFASURATA IN CONDITII DEOSEBITE, TITULARUL A DESFASURAT ACTIVITATE IN GRUPA A II A DE MUNCA, SPOR PERIOADA PENTRU ACTIVITATE CU GRAD RIDICAT DE RISC), sono talvolta contenuti in E205 rettificativi che vengono inviati dalle istituzioni estere dopo il rigetto da parte dell’Istituto di domande di pensione per mancanza del requisito contributivo.

Sono frequenti, infatti, richieste di riesame di pratiche in convenzione – respinte per insufficienza contributiva – conseguenti all’invio di nuovi estratti che indicano un numero di contributi corrispondente a quello occorrente per il conseguimento della pensione italiana.

Come noto la materia è regolata in Italia dal Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che riconosce ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. “usuranti”), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Nella platea dei lavoratori esposti ad attività usuranti, l’anticipo viene concesso solo a quelli che abbiano svolto un’attività usurante per un periodo pari almeno a 7 anni degli ultimi 10, per le pensioni maturate fino al 2017, mentre a decorrere dal 2018 sarà necessario aver svolto un’attività usurante per almeno metà della vita lavorativa.

E’ prevista, altresì, una clausola di salvaguardia che stabilisce il differimento dei pensionamenti nel caso in cui venisse superata la copertura finanziaria.

Alla luce di tale normativa, informato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto è dell’avviso che, poiché la materia è regolata da una legislazione speciale con caratteristiche e presupposti del tutto eccezionali, si debba continuare a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte in altri Stati membri dell’Unione europea.

Per le stesse ragioni si ritiene, altresì, che non possa trovare applicazione il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal citato Decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all’estero, con riferimento alle quali non è possibile accertare il possesso degli stringenti requisiti stabiliti dalla normativa nazionale (si pensi alle tipologie di mansioni o ai requisiti stabiliti per i lavoratori notturni).

Analoga soluzione è stata ritenuta legittima dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi esteri correlati ad attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, con riferimento in particolare ai bonus o maggiorazioni contributive contenuti nei formulari E205 provenienti da istituzioni comunitarie.

Inoltre, si ricorda che la Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione delle Comunità Europee (art.71 Reg. 833/04), con Decisione H6 del 16 dicembre 2010, in merito all’applicazione del principio di totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004, ha precisato che “gli Stati membri restano tuttavia competenti per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale”.

Tanto premesso, e visti anche i notevoli oneri finanziari che deriverebbero da un’interpretazione difforme, si ribadisce che l’Istituto continuerà a non totalizzare i bonus o maggiorazioni contributive relativi a periodi assicurativi, corrispondenti ad attività usuranti e ad attività lavorative comportanti esposizione all’amianto svolte in altri Stati membri dell’Unione europea, certificati nei formulari inviati da istituzioni estere; inoltre, non applicherà il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal citato Decreto legislativo per periodi di lavoro corrispondenti ad attività usuranti svolte all’estero.

Al fine di dare applicazione alle presenti disposizioni, in caso di dubbi sulla natura dei bonus o maggiorazioni contributive riportati negli E 205 esteri e aventi una denominazione diversa da quella sopraindicata a titolo esemplificativo, le Sedi dovranno chiedere i necessari chiarimenti alle istituzioni estere sulle attività lavorative ad essi corrispondenti.

ORDINANZA CONSIGLIO STATO PLURIEFFICACIA PROBATORIA DURC.

28/04/2013
Si richiama l’ attenzione sulla sottostante Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato  riguardante l’efficacia probatoria del DURC per piu’ appalti
—————————————————————–
N. 01465/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02413/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2413 del 20
13, proposto da:
Security Service s.r.l. in proprio e quale mandatar
ia dell’Ati, Ati – Union Delta s.r.l.,
in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv.
Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso i
l medesimo Avv. Gianluigi
Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa
ex
lege
dall’Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via
Marcantonio Colonna, n. 27;
Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, in perso
na del legale rappresentante
pro
tempore
, rappresentato e difeso per legge dall’Avv. Antoni
o Capparelli, domiciliata in
Roma, viale del Policlinico, n. 155; Azienda Ospeda
liera Sant’Andrea, in persona del
legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avv. Elisabetta Rampe
lli,
con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Elisabet
ta Rampelli in Roma, via Cicerone,
n. 28;

2
nei confronti di
Securitas Metronotte s.r.l., in persona del legale
rappresentante
pro tempore
, Roma
Union Security s.r.l., in persona del legale rappre
sentante
pro tempore
, Flash & Capitol
s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, Istituto di Vigilanza Nuova
Città di Roma Soc. Coop., in persona del legale rap
presentante
pro tempore
, Città di
Roma Metronotte s.r.l., in persona del legale rappr
esentante
pro tempore
, tutti
rappresentati e difesi dall’Avv. Filippo Pacciani,
con domicilio eletto presso Assoc.
Legance Studio Legale in Roma, via XX Settembre, n.
5;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: S
EZIONE III QUA n.
01416/2013, resa tra le parti, concernente l’affida
mento del servizio integrato di
vigilanza sicurezza custodia-sorveglianza e fornitu
ra di impianti tecnologici per le
A.S.L.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regio
ne Lazio e di Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I e di Azienda Ospedaliera Sant
’Andrea e di Istituto di
Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. Coop. e di Città
di Roma Metronotte s.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunal
e amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare formulata dalla p
arte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ap
rile 2013 il Cons. Massimiliano
Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pellegrino, l’
Avv. Ricci, l’Avv. Capparelli, l’Avv.
Rampelli e l’Avv. Pacciani;

3
– osservato in via preliminare, quanto all’ammissib
ilità della domanda proposta
dall’appellante, che appare dubbia la possibilità d
i contestare in via autonoma la
verifica dei requisiti di regolarità contributiva n
ella fase successiva all’aggiudicazione
della gara, in quanto dalla disposizione di cui all
’art. 11, comma 8, del d.lgs. 163 del
2006 può desumersi il generale principio che “
l’atto conclusivo della procedura di gara è
sempre e comunque l’aggiudicazione definitiva, risp
etto alla quale l’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti costituisce una mera condizi
one di efficacia
”, poiché, diversamente
ragionando, “
l’aggiudicazione stessa verrebbe ad assumere divers
a valenza provvedimentale (e
lesività) a seconda che la verifica de qua sia stat
a o meno condotta, come pure può accadere, prima
dell’aggiudicazione medesima, il che urta contro la
logica complessiva del sistema normativo in
esame
” (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 14.2.2012, n
. 1516);
– rilevato comunque, anche prescindendo da questo e
dagli altri dedotti, complessi e
molteplici, profili di inammissibilità delle doglia
nze sollevate da Security Service s.r.l.,
che l’appello cautelare, in questa fase di sommaria
delibazione, non appare assistito
dal necessario
fumus boni iuris
, in quanto, sulla base di una disamina complessiva
della
documentazione versata in atti, non sembrano emerge
re elementi tali da far ritenere
la sussistenza delle lamentate irregolarità contrib
utive sia in capo alla mandataria
originaria che alla mandataria subentrante;
– considerato in particolare,
quanto alla contestata efficacia probatoria di tale
documentazione, che non vi sono norme primarie che
prescrivano che il
DURC per la partecipazione alle gare di appalto deb
ba riferirsi alla specifica
gara di appalto, mentre disposizioni contenute in c
ircolari
(come, ad esempio,
nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si
veda anche la circolare del
Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la ci
rcolare INPS 17 novembre 2010, n.
145),
invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, n
on potendo essere
considerate rilevanti le circolari che risultino
contra legem
(cfr., sul punto,
Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487);

4
– rilevato, inoltre, che non sussistono nemmeno, su
lla base della documentazione in
atti, elementi tali da far ritenere il mutamento so
ggettivo dell’a.t.i. aggiudicataria
dell’appalto in riferimento alle quote di riparto;
– ritenuto, infine, che la novità e la complessità
delle questioni trattate impongono la
totale compensazione delle spese inerenti alla pres
ente fase cautelare tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezi
one Terza) respinge l’appello
(Ricorso numero: 2413/2013).
Compensa interamente tra le parti le spese del pres
ente giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministra
zione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne com
unicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del g
iorno 23 aprile 2013 con
l’intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ULTERIORE PROROGA DISCIPLINA APPRENDISTATO PROFESIONALIZZANTE COMPARTO ARTIGIANO

28/04/2013

  Con  specifici  accordi, sottoscritti nel periodo 22/24 aprile 2013,   è stata  disposta  l’ulteriore proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante per l’artigianato, introdotta dall’Accordo interconfederale del 3 maggio 2012, in scadenza il prossimo 30 aprile 2013.

Pertanto, in attesa della specifica regolamentazione da parte dei singoli settori, gli effetti di tale disciplina sono ulteriormente prorogati al:

  • 30 giugno 2013 per il CCNL Area alimentazione – panificazione,
  • 31 ottobre 2013 per il CCNL Acconciatura ed estetica,
  • 30 novembre 2013  per il ccnl settore Comunicazione   
  • 31 luglio 2013  per il settore Chimica-Ceramica  .
  • 31 luglio 2013meccanica
  •  31 luglio tessile abbigliamento

CASSAZIONE : VALIDA NOTIFICA IN CASO TRASFERIMENTO SEDE EFFETTIVA

28/04/2013

La Cassazione, con sentenza n. 9798 del 27 aprile 2013, ha affermato la legittimità dell’avvenuta notifica di un atto quando è effettuata presso la cassetta dello stabile anche nel caso di trasferimento della sede effettiva dell’impresa e di assenza del nome della stessa.

La Suprema Corte ha stabilito che, “nel caso di società di capitali, il mutamento della sede effettiva, quando la sede legale sia rimasta immodificata, non è opponibile ai terzi, salvo che non si provi che questi siano stati messi a conoscenza di tale circostanza”. Nel caso concreto, “non esistendo per legge l’obbligo per le persone fisiche o giuridiche di indicare il loro nominativo sulle cassette postali dei luoghi della loro abitazione o sede, l’agente postale non poteva desumere dalla mera mancanza di indicazione del nome della società … dall’unica cassetta di corrispondenza dello stabile in cui era posta la sede legale di detta società che quest’ultima avesse trasferito altrove la propria sede e predisporre, conseguentemente, una relazione negativa”.

ACCORDO INTERCONFEDERALE CONFINDUSTRIA/CGIL-CISL-UIL DETASSAZIONE SALARIO PRODUTTIVITA’ 2013

28/04/2013

Con l’Accordo di cui al titolo ,sottoscritto il 24.4.2013,le parti hanno inteso dare attuazione alla previsione del DPCM 22 gennaio 2013  relastivo alla detassazione per l’anno in corso del salario di produttivita’

L’accordo prevede due modalità per estendere l’area di applicazione della detassazione attraverso un ampliamento della pratica contrattuale.:

a)accordi a livello di singola impresa, anche dove non ci sono rappresentanze sindacali, tra le federazioni territoriali di categoria e le aziende assistite dalle articolazioni territoriali di Confindustria; questi accordi sono applicabili a tutti i dipendenti;

b  accordi territoriali che diano la possibilità di applicare la detassazione ai lavoratori che effettueranno prestazioni di orario diverse da quelle abitualmente praticate in azienda; questa seconda tipologia di accordi non  sono  di natura vincolante.

A PROPOSITO INTERVALLI ASSUNZIONI A TERMINE SUCCESSIVE SOSTITUZIONE LAVORATRICI MADRI

25/04/2013

In riferimento  all’argomento delo titolo ,si è  constatato non senza sorpresa che, sia  nella risposta a corrispondente  quesito posto in  occasione del Forum Lavoro 2013,egregiamente organizzato e realizzato ,sia nella  nota del MLPS  n.7258 del 22 aprile c.a. ,relativa al Vademecum sulla Riforma del Lavoro , risulta espresso un orientamento opposto   a quello   contenuto in  una faq ministyeriale  del  4 ottobre 2012 , in cui  si affermava  che la disciplina degli intervalli temporali prevista dall’articolo 5, comma 3, del dec.legvo 368/01 non si applicasse nel caso di assunzioni per ragioni sostitutive relative alla sostituzione di lavoratrici in maternità,
Infatti    ,a giustificazione del nuovo orientamento, nella prima si dichiara che” la stessa norma non prevede tale deroga ne’ nello stesso comma 3 e neanche al comma 3 bis ”  ,mentre nella seconda si legge :”L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la  . sostituzione per maternità. L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991.”
Premesso quanto sopra, a parere dello scrivente     la giustificazione addotta per escludere l’obbligo del rispetto del regime degli intervali temporalli  nei riguardi dell’assunzione del lavoratore in mobilita’ e per ammettere  l’ obbligo in questione per l’assunzione relativa alla sostituzione di lavoratrici in mobilita’,non appare convincente .
Infatti ,se è vero che la fattispecie dell’assunzione dei lavoratori in mobilita’ è “ipotesi non contemplata dal dec.legvo 368/01 ,altrettanto risulta per l’assunzione in sostituzione delle lavoratrici in mobilita’,nel senso che se l’una è  disciplinata  dall’art.8 della legge 223/91,l’altra ha la propria fonte normativa nell’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Del resto ,non si puo’ non  tener conto  che l’art.10 comma 6 del dec.legvo 368/01 recita:” Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53″ , dovendosi intendere  simile affermazione  nell’unico     modo    plausibile , che ,non potendo risultare  quello  del tutto pleonastico  per  cui  il decreto legvo 368/01 non ha abrogato la disciplina contenuta nelle due norme legislative menzionate ,  piuttosto va individuato  nel ritenere  che entrambe le  predette  ipotesi di assunzione non  sono destinatarie  delle regole del dec.legvo 368/01 ed in quanto tali   devono  ricevere  il medesimo trattamento interpretativo anche   con riferimento    all’esclusione degli intervalli temporali in caso di assunzioni successive.
Peraltro,  a conferma di quanto sopra ,e’ da tener conto  che  un ‘ interpretazione non  conforme a quella sostenuta  nel  presente   post   porterebbe alla conseguenza  non   condivisibile  per cui  colui/colei che sia stato assunto/a per sostituire una lavoratrice madre per il periodo di astensione obbligatoria ,ladovve   ,  alla  scadenza di tale periodo ,la lavoratrice madre utilizzasse   il congedo parentale  prima dell’intervallo di 90 giorni di cui all’art.5 comma 3 del dec.legvo 368/01 ,colui/colei che l’ha sostituita durante l’astensione obbligatoria non potrebbe essere riassunto/a  .