Con il Messaggio 02 agosto 2010, n. 20232,commentato su questo blog il giorno successivo, l’Inps ha fornito all’utenza e alle strutture le istruzioni operative sull’ art. 1, comma 1, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e D.I. 49281 ,che disciplina i Progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento, in ordine a cui risulta emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23/2/2010).
In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento».
Nel suddetto messaggio ,l’Istituto per quanto concerne la posizione assicurativa ,prevedeva che l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, è assoggettato a contribuzione ordinaria , nonchè l’accantonamento per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.
Su quest’ultimo argomento, tuttavia , risulta intervenuto una precisazione correttiva contenuta nel messaggio dell’Inps n.20810 del 6 agosto.2010,susseguente ad apposito chiarimento con il Ministero del Lavoro,in base alla quale l’Istituto provvede ad accreditare per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formzione o riqualificazione la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa pr la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.
Peraltro,tenuto conto che la contribuzione figurativa accreditata è utile ai soli fini pensionistici e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo ,i datori di lavoro devono versare su detta parte d’incentivo/retribuzione le contribuzioni minori dovute ( malattia ,maternità, ecc.) e non anche la quota pensioni (33%).