Archive for agosto 2010

PRECISAZIONI INPS CONTRIBUZIONI CASSINTEGRATI IN FORMAZIONE

31/08/2010

Con il Messaggio 02 agosto 2010, n. 20232,commentato su questo blog il giorno successivo, l’Inps  ha fornito  all’utenza e alle strutture le istruzioni operative sull’ art. 1, comma 1, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 e D.I. 49281  ,che disciplina i  Progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento, in ordine a  cui risulta emanato   dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia il D.I. 49281 (G.U. n. 44 del 23/2/2010).

In base alla suddetta norma, «al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento».

Nel suddetto messaggio ,l’Istituto per quanto concerne la posizione  assicurativa ,prevedeva che l’incentivo corrisposto dal datore di lavoro, essendo riconosciuto a titolo retributivo, è assoggettato a contribuzione ordinaria , nonchè l’accantonamento per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Su quest’ultimo argomento, tuttavia , risulta intervenuto una precisazione correttiva contenuta nel messaggio dell’Inps n.20810 del 6 agosto.2010,susseguente ad apposito chiarimento con il Ministero del Lavoro,in base alla quale l’Istituto provvede ad accreditare per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formzione o riqualificazione  la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa pr la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

Peraltro,tenuto conto che la contribuzione figurativa accreditata è utile ai soli  fini pensionistici  e che l’incentivo corrisposto al lavoratore è riconosciuto a titolo retributivo  ,i datori di lavoro devono versare su detta parte d’incentivo/retribuzione le  contribuzioni minori dovute ( malattia ,maternità, ecc.) e non anche la quota pensioni (33%).

ISTRUZIONI INAIL SOSPENSIONE VERSAMENTI PREMI TERRITORI SISMA ABRUZZO

31/08/2010

Dopo che   l’articolo 39, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dall’evento sismico in  Abruzzo, la  legge di converzione del predetto  n. 122 del 30 luglio 2010  ,ha modificato ed integrato il  citato  articolo 39,individuando in particolare   i   soggetti beneficiari di tale proroga  ed ha   stabilito le relative modalità di recupero dei premi sospesi sino al 15 dicembre 2010   .

 la stessa legge  ha altresì disposto le modalità di riscossione dei premi già sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, dell’OPCM n. 3754 del 2009 e dall’art. 1 dell’OPCM n. 3837 del 2009 e successive integrazioni .

Rispetto ha quanto sopra è stata emanata dall’Inail la circolare n.34del 18.8.2010 i cui aspetti principali si espongono di seguito. 
 .
  I  seguenti soggetti beneficiari della sospensione dei premi sono i seguenti:

  • le persone fisiche di cui all’art.1, comma 1, dell’OPCM n. 3837/2009, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (titolari dei medesimi redditi) con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

Peraltro si afferma che in   attuazione di quanto disposto  dal citato art.39   la  proroga in questione riguarda, in sostanza:

  1. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dal Commissario delegato con i decreti n. 3 e 11 del 2009 che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010 che esercitano attività in forma individuale, a prescindere dal volume d’affari realizzato8;
  2. i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei suddetti comuni che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d’affari sino a 200.000 euro.

Onde   usufruire di tale proroga, la circolare stabilisce che i soggetti  interessati debbono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità  attestante il possesso del requisito, nell’anno d’imposta 2009, di un volume d’affari non superiore a 200.000 euro, come espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.44 E.

Tale dichiarazione deve essere presentata alla competente Sede INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
L’Istituto si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti di legge, recuperando eventuali crediti derivanti da eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

La norma espressamente prevede che non si dia luogo al rimborso di quanto già versato 

In aggiunta l’Inail   ricorda che per gli Istituti di credito ed assicurativi la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 novembre 2009, in quanto tali soggetti sono stati espressamente esclusi dalla proroga della sospensione dal 6.4.2009 al 30.11.2009  Per tali soggetti le modalità di recupero dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, sono state stabilite in 60 rate mensili di pari importo di cui la prima già scaduta il 16 giugno 2010 

Infine, si fa presente che per i datori di lavoro pubblici la sospensione del versamento dei premi è terminata al 30 aprile 2009, in quanto dal 1° maggio 2009 la sospensione dei versamenti è stata applicata unicamente nei confronti dei datori di lavoro privati .

 

Per quanto riguarda i versamenti la cui riscossione è sospesa per effetto della proroga al 15 dicembre 2010, la circolare in esame  indica  a scopo esemplificativo, le rate del 16 agosto 2010 e 16 novembre 2010 del premio di Autoliquidazione 2009/2010, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 e tutti gli eventuali pagamenti aventi scadenza in detto periodo, sempreché sussistano i requisiti soggettivi per poter beneficiare della sospensione.

 Infine occorre tener conto che  la legge n. 122 del 2010, all’articolo 39 dispone altresì la ripresa della riscossione dei premi sospesi dal 6 aprile 2009 al 15 dicembre 2010 (comma 3-bis), nonché il recupero dei premi sospesi16 dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 (comma 3-quater) per i soggetti non interessati alla proroga della norma in esame.

La ripresa della riscossione avverrà in entrambe le fattispecie in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 gennaio 2011, senza applicazione di oneri accessori.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SU LAVORO E POLITICHE SOCIALI IN ATTESA APPROVAZIONE PARLAMENTO

30/08/2010

  Tra i molteplici ed importanti  provvedimenti legislativi riguardanti il lvoro e le politiche ociali che attendono la ripresa a settembre  dell’attività degli organi parlamentari per l’esame e l’approvazione  ,si  richiama l’attenzione sui  seguenti:

CONGEDI PARENTALI

 Rispetto alle  diverse proposte di legge ,spicca quella  per concedere quattro giorni di  permesso ai neo papà e che prevede ltremisure per dividere la cura dei figli tra entramb i genitori.

– ETA” PENSIONABILE SETTORE PRIVATO

Questa proposta mira ad ncentivare la permanenza al lavoro oltre i limiti anagrafii per ottenere la pensione di vecchiaia

-PENSIONAMENTO ANTICIPATO  PER  ASSISTENZA FAMILIARI INABILI

  La legge prevede la facoltà di pensionamento del lavoratori pubblici e privati che hanno assistito o assistono  da tempo  i familiari disabili ,che rappresenta una misura risarcitoria  verso chi si  sacrifica per assistere figli e parenti non autosufficienti senza rinunciare al lavoro

-COLLEGATO LAVORO

Il provvedimento ha registrato sei passagi parlametari ed è stato osservato dopo l’approvazione definitiva dal Capo dello Stato.Attualmente risula all’esame dellaCamera e dopo dovra’ tornare al Senato,sperando in una rapida e positiv soluzione in relazione alle delicate e significative questioni disciplinate dallo stesso .

-BILANCI  OO.SS.

E’ in fase avanzata di discussione l proposta di legge per disciplinare la stesura dei bilanci delle organizzazioni sindacali.

-DISCIPLINA SCIOPERI SERVIZI PUBBLICI

Un altra propsta legislativa che sarà affrontata riguarda il ddl d’iniziativa governativa sulla  revisione della disciplina degli scioperi  nei servizi pubblici essenziali.

 -ESPOSIZIONE AMIANTO

 Risulta in corso di esame uno specifio provvedimento legislativo per definire la fattipecie dei soggetti -lavoratori e non- esposti atualmente ed in passato all’amianto,che prevede forme di risarcimento,nonchè l’istituzione di un fondo per il risanamento degli edifici pubblici orientati al finanziamento  degli intrventi per eliminre questo materiale  pericoloso e   dannoso per la salute.

DATI ISTAT SUL LAVORO A CHIAMATA

30/08/2010

L’Istat  ha diffuso  per la prima volta i dati analitici sulla domanda di lavoro delle imprese italiane relativa alle posizioni con contratto di lavoro a chiamata (o lavoro intermittente o job-on-call) per gli anni dal 2006 al 2009.

Si ricorda che tale  tipologia contrattuale è stata introdotta in Italia nel 2003, con la riforma del mercato del lavoro prevista nella legge 30/03, allo scopo di fornire un’adeguata disciplina giuridica alle prestazioni di lavoro dipendente discontinue e intermittenti. Con questo contratto il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può richiedere la prestazione lavorativa, nei limiti stabiliti dalla legge, anche in momenti successivi alla stipula del contratto.

In particolare, le stime si riferiscono all’occupazione, misurata sia in termini di posizioni lavorative sia di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula), alle ore retribuite e alle retribuzioni lorde dei dipendenti con contratto di lavoro intermittente occupati nei settori dell’industria e dei servizi orientati al mercato (sezioni B-N e P-S dell’Ateco 2007), con disaggregazioni per regione e per classe dimensionale delle imprese che li utilizzano.
Le statistiche Istat rivelano che nel   2009 le posizioni lavorative a chiamata hanno raggiunto le 111 mila unita’ in media annua con un +75% circa rispetto al 2007.  . Le attivita’ in cui sono piu’ utilizzati i lavoratori intermittenti sono il settore degli alberghi e ristoranti, in cui si concentra circa il 60% del totale. Mentre la restante quota e’ occupata prevalentemente nell’istruzione, sanita’, servizi sociali e personali (12% circa) e commercio (circa il 10%). Il job-on-call non risulta affatto utilizzato, invece, nell’intermediazione monetaria e finanziaria.

La regione in cui si concentra il maggior numero di contratti a chiamata e’ il Veneto (intorno al 20%), che contribuisce a fare del Nord-est l’area in cui il ricorso al job-on-call e’ piu’ elevato (circa 41%). Nel Nord-ovest c’e’ un’alta concentrazione di lavoratori a chiamata in Lombardia (intorno al 17%), mentre il Centro presenta una maggiore dispersione tra le diverse regioni. Generalmente basso e’ il ricorso al lavoro a chiamata nel Sud e ancor di piu’ nelle Isole (rispettivamente 9 e 2% circa).

Tra il 2006 e il 2009 le posizioni lavorative a chiamata registrano una progressiva crescita, interrotta temporaneamente dalla breve discesa dovuta ai cambiamenti normativi che hanno limitato la possibilita’ di stipulare nuovi contratti nella prima meta’ del 2008. In particolare, il fenomeno presenta una crescita piu’ sostenuta nel 2007, raggiungendo le 80 mila unita’ nel mese di dicembre

Si conclude riportando i seguenti dati sul consistenza in valori assoluti e  percentuali del  fenomeno  con riferimento all’Italia,al Sud  ed all’Abruzzo:

                                       20o7                                                2008                                                   2009

                       v.a                     %                             v.a.                           %                v.a.                        %

ITALIA  83.490             100,00              60.815                     100,00         111.068       100,00  

S   U  D         5.824                    9,2                   5.524                            9,1              10.342             9,4

ABRUZZO 1.407                   2,2                   1.480                                2,4           2.742              2,5

PILLOLE DI … GIURISPRUDENZA

29/08/2010

Si segnalano le seguenti sentenze in relazione alla specifiità delle questioni trattate in materia di lavoro :

Corte Conti Sicilia n.1574 del 12.7.2010:Le sanzioni  comminate ai direttori generali ed ai dirigenti per le violazioni delle  norm poste a tutela delasicurezzasul lavoro devono essere pagate direttamente degli stessi,mentre il porle a carico del bilancio dell’ente locale determina il maturare di responsabilità amministrativa.

Corte Cassazione n.17234 del 22.7.2010:Le docenti precarie asssenti per maternità,a causadi astenzione facoltativa o malattia del bambini,hanno diritto al trattamento economico come le docenti ruolo.Tale  equiparazione,prevista  espressamente dall’art.19 del ccnl del 2007, va considerata entrata in vigore già dal 2001,poichè per estendere ai precari il trattamento più avorevole non è necessario disporlo espressamente con una norma speciale,essendo sufficiente che il contratto non preveda esplicitamente il trattamento più sfavorevole,posto che non è il trattamento discriminatorio  che necessita di una specifica disposizione.

Corte di Cassazione n. 18668 del 13.8.2010: Il giudizio promosso dal lavorato che chiede il risarcimento per danno damobbing non deve essere sospeso in attesa della fine della causa promossa dal datoe di lavoo che contesta al dipendente degi illeciti..In materia di rapporto tra giudizi civli e penali ,fuori dei casi in  cui i giudizi di danno possono proseguire davantial giudie civile,il processo può venire sospeso e tra processo penale ed altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità o se la sospensione  sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio.

Corte  di Cassazione n.32q348 del 26.8.2010: La situazione di crisi aziendale non salva l’impresa dalle responsabilità penali per il mancato versamno dei conributi ai lavoratori.  Pertanto ,nonostante il dissesto finanziario,rischia la condanna l’imprenitore che non provvede a versare regolarmente quanto dovuto all’Inps. La carenza di mezzi finanziari ,da cui deriverebbe l’impossibilità materiale di versare i contributi assistenziali e previenziali  effettivamene dovuti,non influisce in alcun modo sulla struttura oggettiva del reato di cui all’art.37 della legge n.689/1981.Ciò in quano il lavoratore subordinato  ha diritto alla posizione previdenziale  ,che è sotanzialmente collegato alla durata del proprio rapporto di lavoro  , che non è derogabile per ragioni contingenti.

AGENDA AGENZIA ENTRATE SCADENZE E RIPRESA VERSAMENTI SISMA ABRUZZO

29/08/2010
Per i contribuenti  del cratere sisma dell’Abruzzo,in conformità all’art.39 del dec.legge n.78/2010 ,convertito in legge n.122/2010,   i versamenti dei tributi “congelati” partiranno a gennaio 2011
La mancata presentazione  di Unico 2009, per effetto della sospensione degli adempimenti tributari prevista a vantaggio dei contribuenti “interessati” dal terremoto che ha colpito l’Aquila lo scorso anno, non precluderà alle imprese abruzzesi la fruizione del bonus “ricerca e sviluppo” maturato nel 2008. La precisazione è contenuta nella circolare 44/E, con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto su sospensioni e riprese degli obblighi fiscali, riepilogandone modalità e “calendarizzazione”.
 
Ripresa in tre tappe
Partiamo col sintetizzare la tempistica degli adempimenti, così come si è delineata dopo l’ultimo intervento in materia (Dl 78/2010):
 
 
Periodo di sospensione degli adempimenti
Adempimenti diversi dai versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione
 
Versamenti in scadenza nel periodo di sospensione
 
 
Contribuenti “fuori cratere”, banche e assicurazioni ovunque domiciliate
 
6 aprile 2009 – 30 novembre 2009
entro marzo 2010
da giugno 2010
Persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari fino a 200mila euro, “dentro il cratere”
 
fino al 20 dicembre 2010
entro gennaio 2011
da gennaio 2011
Contribuenti diversi da quelli indicati al punto precedente, “dentro il cratere”
fino al 30 giugno 2010
entro gennaio 2011
da gennaio 2011
 
Contribuenti “fuori cratere”
I pagamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione, per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni della provincia del L’Aquila fuori dal cratere del sisma (nonché per gli istituti di credito e assicurativi domiciliati nei Comuni del cratere) sono partiti lo scorso giugno. Pagamenti che possono essere effettuati in un massimo di 60 rate mensili (in scadenza la fine di ogni mese), senza interessi e sanzioni. Il versamento tardivo o parziale apre le porte al ravvedimento operoso.
 
Lavoratori dipendenti (o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste erogazioni periodiche mensili) e pensionati possono richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere l’importo dovuto dalle erogazioni mensili e di versarlo all’erario.
Il dipendente o il pensionato dovranno comunque provvedere ai versamenti autonomamente, fino a che il datore di lavoro o l’ente pensionistico comunichino di aderire alla richiesta.
 
Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel Cud e nel modello 770.
 
Contribuenti “dentro il cratere” con sospensione fino al 20 dicembre 2010
La sospensione degli adempimenti tributari opererà fino al prossimo 20 dicembre per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (anche svolgenti l’attività in forma associata) e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila, con domicilio fiscale nei Comuni del cratere. Saranno “recuperati”, dunque, a partire dal gennaio 2011 gli adempimenti non eseguiti, con i pagamenti che andranno effettuati in 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 
Relativamente alla seconda categoria di contribuenti fruitori della proroga (diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro), la circolare chiarisce che il parametro contabile di riferimento (il volume d’affare) debba essere quello del 2009. In caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva di tale anno, l’eventuale superamento del limite dovrà essere desunto direttamente dai dati contabili.
 
Per quanto riguarda, infine, il domicilio fiscale “nel cratere”, l’Agenzia ricorda che per fruire della sospensione, tale deve essere al 6 aprile 2009, con, tuttavia, un apertura per i soggetti “sorti” successivamente per effetto di un’operazione straordinaria di scissione e di fusione, a condizione che la sede legale o operativa sia nel cratere e che il dante causa sia in possesso dei requisiti per la sospensione.
 
Contribuenti “dentro il cratere” con adempimenti ripresi dal 1° luglio
Si tratta del “complemento” ai contribuenti del precedente paragrafo: persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione, fondiari, capitale e diversi, nonché altri soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro.
Alla ripresa degli adempimenti, scattata il 1° luglio, fanno eccezione le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa, la cui sospensione è stata prorogata fino al 20 dicembre 2010.
 
Anche per questa categoria di contribuenti la ripresa degli adempimenti non posti in essere avverrà dal mese di gennaio 2011, a partire dal quale i tributi non versati andranno restituiti in 120 rate mensili ed entro cui saranno eseguiti gli obblighi diversi dai versamenti (primo fra tutti, la presentazione delle dichiarazioni). Il tutto senza sanzioni e interessi.
 
La prevista scansione temporale comporterà la presentazione di Unico 2010, da effettuare entro il prossimo 30 settembre, prima di quella di Unico 2009 (in scadenza, si ripete a gennaio 2011). La circostanza non precluderà alle imprese di riportare le perdite del 2008 o di effettuare la compensazione con altri tributi e contributi. “Al riguardo, al fine di correlare i dati relativi alle perdite e ai crediti delle dichiarazioni degli anni d’imposta 2008 e 2009, nel frontespizio dei rispettivi modelli dovrà essere inserito il codice 3 nella casella Eventi eccezionali del rigo TIPO DI DICHIARAZIONE”.
 

Allo stesso modo, non si perde per strada il bonus “ricerca e sviluppo”. Il credito d’imposta, si ricorda, va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e si utilizza per abbattere le imposte sui redditi e l’Irap dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute; la parte residua è utilizzabile in compensazione a partire dal mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione. Per gli investimenti in R&S realizzati nel 2008, quindi, il credito, esposto in Unico 2009, sarebbe dovuto essere utilizzato in F24, senza la sospensione, a partire da ottobre 2009. L’Agenzia ha, come detto, chiarito che l’assenza della dichiarazione non preclude ai contribuenti “in sospensione” di utilizzare in F24 il credito maturato nel 2008. Contribuenti chiamati, comunque, a effettuare la liquidazione della dichiarazione relativa al 2008 e a riportare in Unico 2009 presentato a gennaio 2011, le eventuali perdite, le eccedenze e i crediti utilizzati. 

 

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SOSPENSIONI PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI ASSENTI VISITA CONTROLLO

26/08/2010

Con Messaggio n. 21227 del 13 agosto 2010, l’Inps comunica di avere avviato la procedura di sospensione, a partire dal prossimo 1° settembre, del pagamento delle prestazioni per gli invalidi civili che non abbiano risposto alla convocazione a visita medica di controllo.

In particolare sono interessati all’operazione le seguenti categorie di cittadini:

  • cittadini ultrasettantenni che non abbiano risposto all’invito a visita domiciliare, dopo che Postel abbia comunicato all’Inps i seguenti esiti della raccomandata : “compiuta giacenza”, oppure, “consegnata”;
     
  • cittadini infrasettantenni che non si siano presentati a visita ambulatoriale, dopo che Postel abbia comunicato all’Inps uno dei seguenti esiti della convocazione inviata per raccomandata: “compiuta giacenza”, “consegnata”, “respinta al mittente”.

Il Messaggio dell’Inps, nel precisare che alle persone interessate verrà inviata una lettera informativa della procedura di sospensione del pagamento della prestazione,   con relative    modalità per l’eventuale ripristino del pagamento.

MODALITA’ OPERATIVE INPS DECONTRIBUZIONE CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO ANNO 2009

26/08/2010

Si richiama l’attenzione sul messaggio n.21389/2010  relativo alle modalità operative fornite dall’Inps per conseguire le agevolazioni previste dalla legge n.247/07 sui premi di risultato dell’anno 2009,i cui aspetti rilevanti si evidenziano di seguito.

Generalità
Con riguardo all’entità dello sgravio, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti – le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che – per il calcolo dello sgravio – deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
  
Particolarità
Coesistenza di premi
Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

 

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
 
Premio contrattazione aziendale   € 700,00
Premio contrattazione territoriale € 500,00
Misura massima di premio sgravabile € 675,00 (€ 30.000 *2,25%)
Sgravio azienda € 169,00 (€ 675*25%)
Sgravio lavoratore € 62,00 (€ 675*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
 
Ripartizione:
·        sgravio azienda sul premio contratto aziendale =     € 98,02 (€ 169*58%)
·        sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 35,96 (€   62*58%)
·        sgravio azienda sul premio contratto territoriale =    € 70,98 (€ 169*42%)
·        sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 26,04 (€   62*42%)
 
Aziende cessate
Le aziende – autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2009 – che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V).
 
Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 19 dicembre 2009 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.
  
Istruzioni operative
Alle posizioni contributive riferite alle aziende – diverse dai datori di lavoro agricoli – autorizzate allo sgravio in esame, è stato automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
 
Modalità di recupero.
Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):
 
Contrattazione aziendale
Contrattazione territoriale
 L944
Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
L946
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del D.L.
 L945
Sgr. aziendale ex DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
L947
Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 quota a favore del lavoratore
 
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.
 
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
 
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio, con riferimento a periodi contributivi non antecedenti ad “agosto 2010” .
 
Datori di lavoro agricoli
Per le aziende agricole con dipendenti, si fa riferimento alle disposizioni già fornite con circolare n. 111 del 14/10/2009.
 

A PROPOSITO DI PROGRESSIONI VERTICALI ED ASSUNZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ENTI LOCALI DOPO RIFORMA BRUNETTA

25/08/2010

 Sulla base della   normativa consultata,si espongono alcune brevi considerazioni sull’argomento di cui al titolo.

Due sono stati gli aspetti introdotti dal dec. leg.vo n.150/2009 che in particolare hanno suscitato l’attenzione ed animato la discussione tra gli addetti ai lavori interessati alla materia degli Enti locali,ossia . : 1)le progressioni verticali 2) gli incarichi dirigenziali. Per quanto riguarda l’argomento sub 1),da subito sia La Corte dei Conti della Lombardia che l’Anci si sono schierati a favore della tesi che l’art.62 della riforma Brunetta non fosse immediatamente operativo e che quindi almeno per il 2010 potesse trovare ancora applicazione l’art.91 del TUEL,nella parte in cui consente i concorsi riservati interamente al personale dipendente Tale posizione però è stata superata a seguito della deliberazione n.10/2010 del Servizio Autonomie della Corte dei conti ,in cui si sostiene che le norme del D.lgs. 150/2009 concernenti le progressioni di carriera sono immediatamente applicabili agli li enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2010, senza necessità di adeguamento al contesto e alla regolamentazione locale. Pertanto le selezioni verticali, a prescindere se siano state già programmate o meno, non possono più essere effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto, che occorre rammentare si fa’ carico di una ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno di fatto equiparato la mobilità verticale a nuovo accesso prevedendo procedure uniformi. Per tanto con la suddetta pronuncia il problema della portata applicativa delle nuove norme in materia di percorsi verticali viene risolta in modo restrittivo e diametralmente opposto rispetto alle precedenti posizioni assunte sia dall’ANCI che dalla sezione Lombardia della Corte dei Conti. Anche sull’argomento sub 2), come peraltro attestato dalla documentazione disponibile ,si contrappongono due tesi differenziate. L’Anci, la Corte de conti Lombardia ed alcuni autori affermano che quasi nulla è cambiato per le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato negli Enti Locali,ai quali si continuano ad applicare gli artt.109 e 110 del TUEL in quanto norme speciali ,che possono essere cambiate soltanto con un’espressa modificazione La Corte dei Conti della Puglia ed altri autori al contrario sostengono che dopo la riforma Brunetta anche agli Enti Locali deve trovare applicazione la nuova disciplina dei incarichi dirigenziali a termine di cui all’art.19 del dec.leg.vo n.165/01 , perche’ non rislta essere stata intaccata l’autonomia dei predetti enti a stabilire l’architettura organizzativa, posto che il sistema di reclutamento del personale non risulta affidato all’autonomia regolamentare,ma è disciplinato per legge . Pure su questo aspetto dai sostenitori dell’applicazione del TUEL si cercano soluzioni che tendono a privilegiare argomentazioni di carattere formale ,a discapito di soluzioni di ordine sostanziale. Personalmente si propende a seguire la tesi della Corte dei Conti pugliese,apparendo assai deboli le ragioni portate ad esempio dall’ Anci ,che ,come per le progressioni verticali,insiste a sostenere la mancanza di un’abrogazione espressa da parte del dec.leg.vo n.150 a carico dell’art.110 commi 1 e 2 del Tuel,ignorando peraltro che nell’ordina mento giuridico opera l’abrogazione tacita, che appunto si determina quando la legge anteriore risulta abrogata da legge posteriore non solo per esplicita previsione del legislatore,ma anche per incompatibilità tra vecchia e nuova norma regolante la materia interessata. Peraltro è da sottolineare per giunta che nella fattispecie in esame sussiste un’esplicita previsione dell’art.40 comma1 lett.f) del dec.leg.vo 150/09 che estende l’applicazione dei commi 6 e 6 bs dell’art.19 del dec.leg.vo n.165 /01 a tutte le pubbliche amministrazioni previste nell’art.1 comma 2 del testo unico sul pubblico impiego,tra cui sono appunto contemplati gli enti locali. ,il che fa venir meno ogni contestazione basata sulla distinzione tra legge generale e speciale ,constatando che la citata deliberazione della Corte dei conti pugliese dichiara che : “per volontà espressa del legislatore … la nuova norma speciale in tema di dirigenza statale trovi applicazione anche in tutte le altre amministrazioni pubbliche con la conseguente inefficacia delle relative norme speciali previdenti nell’ottica della riconduzione ad unità della disciplina giuridica” Si conclude ,osservando che per superare residue incertezze sulla questione,non sarebbe fuori luogo da parte degli enti locali interessati rivolgere ,i direttamente o tramite l’Anci ,specifica richiesa di parere definitivo alle Sezione Autonomie della Corte dei Conti,confidando in un sollecito riscontro.

PARERE MINISTERO LAVORO SU TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA CIG IN DEROGA

25/08/2010
 
Si segnala che la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti presentata dall`Ance, ha fornito alcune importanti indicazioni in merito all`applicazione delle disposizioni contenute nel comma 2 dell`art. 7ter della L. n. 33/09 che, si ricorda, prevede che le imprese debbano presentare le domande di Cassa integrazione in deroga entro venti giorni dall`inizio della sospensione o riduzione dell`orario di lavoro. In particolare, l`intervento dell`Ance ha consentito di dirimere la questione relativa alla decorrenza del termine di 20 giorni per presentare la domanda dell`ammortizzatore in deroga, che dal dettato normativo sembra non tener conto del fatto che la misura in deroga  possa essere utilizzata solo dopo aver usufruito di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell`attivita` lavorativa. 

Tale condizione, come noto, puo` rappresentarsi solo in due distinti momenti, ossia dopo aver presentato una domanda di Cigo successivamente respinta, oppure, nel caso di accoglimento della domanda, dopo aver esaurito tutto il periodo di copertura della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

 

In ambedue i casi, il Ministero del Lavoro, nel condividere le difficolta` delle imprese a rispettare i termini previsti dalla norma di riferimento che il termine di venti giorni per la presentazione delle domande di Cig in deroga deve intendersi come termine ordinatorio e, per tale motivo, il mancato rispetto non comporta alcun effetto sanzionatorio o decadenza nel caso di inosservanza.

 

Con riferimento ai due casi prospettati dall`Ance, il dicastero ha comunque fornito due specifici chiarimenti.

 

Il primo, relativo alla circostanza in  cui sia esaurito lo strumento ordinario e senza soluzione di continuita` l`impresa voglia accedere all`integrazione in deroga, e` stato confermato che, ferma restando la natura ordinatoria, il termine di venti giorni per presentare la richiesta dell`ammortizzatore in deroga decorre dall`inizio del periodo di sospensione nell`ambito del quale i lavoratori beneficiano del trattamento in deroga.

 

Nell`altro caso, ossia di una domanda di Cigo successivamente respinta, non condividendo la necessita` di inviare due distinte e contestuali domande, una per richiedere l`intervento ordinario e l`altra per quello in deroga, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali informalmente ha rilevato che sara` opportuno raggiungere al livello territoriali appositi accordi tra le parti sociali e istituzionali che tengano conto della natura ordinatoria del termine di venti giorni, nonche` delle peculiarita` delle singole province, al fine di rispettare la ratio della norma in oggetto che e` quella di sollecitare le imprese a proporre tempestivamente le domande di cassa integrazione in deroga affinche` il procedimento possa esaurirsi rapidamente.