Archive for settembre 2011

UTILIZZABILI CONTRATTI SVILUPPO

29/09/2011

In conformita’ alla previsione normativa ,dal 29 .9.2011 risulta possibile presentare la domanda di agevolazione per i contratti di sviluppo ,che   è il nuovo strumento messo in campo dal Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti delle imprese.

Lo strumento, che prende il posto degli accordi di programmi e dei patti territoriali, è stato istituito dall’art .43 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni , dalla legge n .133/2008,  reso  operativo  del D.M. 24 settembre 2010 ,pubblicato   sulla G.U. del 24 dicembre  dell’anno passato.,contenente gli elementi informativi ed operativi al riguardo ,completato dal DM 11.5.2011 e  dalla – CIRCOLARE 16 giugno 2011 , n. 21364.

Di seguito si riportano le informazioni  tratte dal sito di  INVITALIA sui contratti di  sviluppo

 Programma di sviluppo

Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo industriale, turistico o commerciale. Si articola in uno o più progetti di investimento e, eventualmente, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro. Può prevedere anche la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, a totale carico delle risorse pubbliche.

Destinatari

Destinatarie delle agevolazioni sono:

  • l’impresa “proponente”, promotrice dell’iniziativa imprenditoriale, responsabile della coerenza tecnica ed economica del Programma di sviluppo; può anche essere costituita all’estero, purché abbia una sede con rappresentanza stabile nel territorio italiano
     
  • eventuali altre imprese “aderenti” che realizzino progetti di investimento nell’ambito dello stesso Programma di sviluppo

Il proponente assume nei confronti di Invitalia il ruolo di interlocutore formale anche per conto dei soggetti aderenti.
 

Dove si applica

I progetti di investimento possono essere realizzati:

  • nelle aree “in deroga” (87.3.a e 87.3.c) previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 (Aiuto di Stato n. 117/2010 pubblicato su GUUE del 10 agosto 2010, n. C 215/5)
     
  • nel resto del territorio nazionale, se proposti da PMI o da grandi imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (cosiddette “imprese intermedie”).

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere realizzati in tutto il territorio nazionale.I contributi a fondo perduto andranno dal 20 al 60%a fronte di programmi di investimento di importo minimo di 1,5 milioni. L’importo globale minimo per contratto cambia a seconda del settore in cui viene presentato; va dai 7,5 milioni dell’industria di trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli fino a i 30 mln dell’industria tradizionale.

 I con tratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo in uno dei settori individuati.

Anche le imprese costituite all’estero potranno proporsi, purché si impegnino ad istituire una  sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio itali ano, nell’ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dall’ultimazione del programma di sviluppo, ovvero , nel caso di piccole e medie imprese , per almeno tre anni dalla stessa data.

I possibili programmi:

Le imprese, a seconda del settore di interesse, possono presentare :

  • un programma di sviluppo industriale: rientra in questo campo un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’ investimento industriale, e, eventualmente, progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;
  • un programma di sviluppo turistico: quando si tratta di un’iniziativa imprenditoria le finalizzata allo sviluppo dell’offerta turistica, attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva , delle attività integrative l’offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed , eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;
  • un programma di sviluppo commerciale : in questo caso si tratta di un’iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commercial e, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell’offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell’offerta distributiva per il territorio di riferimento.

Importo ammissibile:

Per poter partecipare al progetto il singolo proponente deve presentare un progetto con un importo minimo pari a 1,5 mln di euro. L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti presentato da tutti i partecipanti al contratto non deve essere inferiore a:

  • 30 milioni di euro , con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, importo che può essere ridotto a 7,5 milioni di euro qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il proponente principale deve prevedere una spese ammissibile di importo complessivo non inferiore a 15 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

22,5 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico

Cosa si può fare

Settori ammissibili

Sono agevolabili i progetti di investimento da realizzare:

  • negli interi settori produttivi manifatturiero, di estrazione di minerali e di fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative UE)
  • nella quasi totalità dei settori commercio, alloggio e ristorazione, informazione e comunicazione
  • in alcune attività di trasporto e magazzinaggio e di servizi (call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc.)

Dimensione minima degli investimenti
 

Tipologia di
Programma di sviluppo
Importo minimo degli investimenti, in milioni di euro
Programma
nel suo complesso*
Progetto d’investimento
dell’impresa
proponente**
Ciascun progetto
d’investimento
delle altre imprese
aderenti**
Industriale 30 15 1,5
Industriale
esclusivamente per attività
di trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli
7,5 3 1,5
Turistico 22,5 12 1,5
Commerciale 30 13 1,5

*Importo complessivo dei progetti d’investimento e degli eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, al netto di eventuali opere infrastrutturali.
**Importo dei soli progetti d’investimento, al netto di eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Agevolazioni

Le agevolazioni per i Programmi di sviluppo (articolati in progetti di investimento ed eventuali progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale) sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti, contributo alla spesa, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato (nella misura massima del 25% delle spese ammissibili).

La loro misura è definita in termini di intensità massime (in ESL) rispetto ai costi agevolabili.

  Progetti
di investimento
Progetti
di ricerca e sviluppo*
Dimensione
d’impresa
Settori diversi
dalla trasformazione
e commercializzazione
dei prodotti agricoli
Attività di trasformazione
e commercializzazione
dei prodotti agricoli
Progetti
di ricerca
industriale
Progetti
di sviluppo
sperimentale
Aree
in deroga
Altre
aree
Aree
in deroga
Altre
aree
Intero territorio
nazionale
Piccole imprese da 30 a 50% ESL 20% ESL da 40 a 50% ESL 40% ESL 70% ESL 45% ESL
Medie imprese da 20 a 4O% ESL 10% ESL da 40 a 50% ESL 40% ESL 60% ESL 35% ESL
Grandi imprese da 0 a 30% ESL non
agevolabili
da 0 a 30% ESL non agevolabili 50% ESL 25% ESL
Grandi imprese** da 20 a 30% ESL 20% ESL

 *In tali progetti, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, prevalente rispetto a quella di ricerca industriale.
**Solo grandi imprese con un numero di dipendenti inferiore a 750 e/o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro (cosiddette “imprese intermedie”).

Le agevolazioni possono essere erogate anche a fronte di investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria (leasing).

I soggetti beneficiari sono chiamati in ogni caso ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili.

Modulo  contratto

DATI DI SINTESI DEL CONTRATTO DI SVILUPPO

Denominazione  

Localizzazione

Comune *  
Provincia *  
Regione *  AbruzzoBasilicataCalabriaCampaniaEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentino Alto AdigeUmbriaValle d’AostaVenetoStato (da specificare)

Impresa proponente

Denominazione impresa proponente  
Attività impresa proponente  
Codice Classificazione Ateco 2007 *  
Numero imprese aderenti  1 – 56 – 10> 10
Tipologia programma di sviluppo *  industrialeindustriale – agroindustriaturisticocommerciale
Descrizione dell’attività relativa all’iniziativa da realizzare  
Progetti di R&D  si
 no
Opere infrastrutturali  si
 no
Investimenti complessivi del Contratto di Sviluppo (€/000)  
Nuova occupazione prevista  

Investimenti previsti dall’Impresa proponente (€/000)

Terreni  
Opere edili  
Impianti e attrezzature  
Altro (progettazione)  
Chiarimenti richiesti *  

Dati Referente

Nome *  
Cognome *  
Comune *  
Regione *  
E-mail *  
Telefono *  
 Dichiaro di aver preso visione dei requisiti di legge previsti dallo Strumento
 
 

Presentazione dell’istanza di accesso

Il soggetto proponente presenta a Invitalia l’istanza di accesso alla procedura di negoziazione, composta dal modulo di domanda (Allegato 1 per Programmi di Sviluppo presentati dal solo soggetto proponente o Allegato 2 per Programmi di Sviluppo presentati da più soggetti – proponente e aderenti) e dalla proposta di massima (Allegato 3), a cui vanno allegati i seguenti documenti:

  1. certificato antimafia ai sensi degli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione dell’istanza di accesso, ovvero copia dell’avvenuta richiesta del medesimo
  2. dichiarazione dell’impresa proponente relativa all’eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e di fonti energetiche funzionali agli investimenti previsti (Allegato 4)
  3. bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l’ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, può essere trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell’impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che alla data di presentazione dell’istanza non dispongano ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell’impresa
  4. dichiarazione del legale rappresentante in merito alla disponibilità degli immobili e alla cantierabilità del progetto di investimento, anche con riferimento al rispetto dei vincoli edilizi e urbanistici
  5. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, completo di vigenza e dicitura antimafia; le imprese costituite all’estero forniscono documentazione comprovante la regolare costituzione nel Paese di origine, con allegata traduzione giurata e dichiarazione della Ambasciata in Italia del Paese di origine attestante che il documento presentato costituisce certificazione di regolare costituzione e vigenza nel Paese di origine
  6. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità per le imprese attive con dipendenti
  7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale ai sensi del DM 18 aprile 2005 (Allegato 5).
  8. lettera di disponibilità da parte di un istituto bancario a valutare la concessione di un finanziamento a medio-lungo termine (Allegato 6)
     

In caso di partecipazione di una o più grandi imprese, ai fini della verifica dell’effetto incentivante delle agevolazioni (art. 8 del Regolamento GBER), deve essere allegata anche la documentazione di cui all’art. 7, comma 2 del DM 24 settembre 2010.

L’istanza, completa degli allegati, deve essere inviata a partire dal 29 settembre 2011 in formato cartaceo e in copia elettronica registrata su adeguato supporto informatico (CD – DVD – Memoria Pendrive) a:

Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA
Finanza e Impresa
via Calabria 46
00187 Roma

Il solo modulo di domanda scansionato, sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, dovrà preventivamente essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica contrattidisviluppo@invitalia.it
 

Documenti correlati (Ved.sito  Invitalia)

 

Ammissibilità e negoziazione

Invitalia registra le istanze di accesso pervenute in formato cartaceo assegnando a ciascuna di esse un numero di protocollo progressivo e provvede a inviarne tempestivamente copia al MSE e alle Regioni interessate ai fini dell’acquisizione di un eventuale parere preliminare.

Invitalia verifica le condizioni di ammissibilità, nonché la compatibilità dell’istanza con i criteri di priorità e le risorse finanziarie disponibili, in base alle indicazioni fornite dal MSE.

In caso di esito positivo di tale valutazione, Invitalia avvia la negoziazione con il soggetto proponente per verificare la validità e la fattibilità del Programma e per fornire eventuali prescrizioni per la proposta definitiva di Contratto di Sviluppo.

Conclusa la fase di negoziazione, Invitalia ne comunica l’esito al soggetto proponente, al MSE e alle Regioni interessate.
 

Presentazione della proposta definitiva e istruttoria

Il soggetto proponente predispone e presenta a Invitalia, in forma cartacea e in formato elettronico, la proposta definitiva di Contratto di Sviluppo, redatta secondo l’apposito format (Allegato 1) e corredata degli elementi previsti dall’art. 8 c. 2 del DM 24 settembre 2010 e dal punto 5.2 della Circolare esplicativa 16 giugno 2011. Invitalia trasmette tempestivamente copia elettronica della proposta definitiva al MSE e alle Regioni.
 
Invitalia effettua l’istruttoria e ne comunica l’esito al MSE, anche ai fini dell’eventuale notifica alla Commissione Europea.
 
Il MSE comunica a Invitalia eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla proposta di Contratto.
 
In assenza di rilievi da parte del MSE, Invitalia:

  • approva la proposta di Contratto
  • ne dà comunicazione al soggetto proponente, al MSE e alle Regioni interessate
  • acquisisce da queste ultime gli atti attestanti la deliberazione dell’eventuale cofinanziamento
  • sottoscrive il Contratto di Sviluppo con il soggetto proponente, con gli altri soggetti beneficiari e con le Amministrazioni Pubbliche eventualmente coinvolte.
     

 Icona wordAllegato 1 – Proposta definitiva (Ved. sito  Invitalia)

Normativa di riferimento

PILLOLE DI… GIURISPRUDENZA

29/09/2011

Si richiama l’attenzione sulle seguenti decisioni della Corte di Cassazione in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sentenza n.32934 del 31.8.2011

 La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero
privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso
visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero»; eventualità
questa, per altro, neppure mai evocata dal (…) ritenuto colpevole non già in forza di
presunzioni ma a ragione della circostanza in fatto, assolutamente pacifica, che
l’imputato non aveva effettuato alcuna verifica in merito alle interessate dichiarazioni dei
lavoratori relativamente alla regolarità della loro permanenza nel territorio dello Stato.
Sentenza n.30238 del 29 .7.2011 

 Risulta sancita la responsabilita’ di un datore di lavoro per la mancata concessione del periodo di riposo settimanale ad una propria dipendente minorenne  e la rilevanza penale del fatto, affermando l’importante principio di diritto secondo cui il reato in esame ha natura di reato permanente. Infatti  si legge nella decisione che:”Invero il giudice di prime cure nel riconoscere la natura permanente del reato ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “poichè la contestazione del reato permanente, per l’intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l’elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell’accertamento) e non quella finale, la permanenza -intesa come dato della realtà -deve ritenersi compresa nell’imputazione, sicchè l’interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell’azione penale” (SS. UU. n. 10121 22 ottobre 1998) ed ha anche ricordato come la medesima giurisprudenza abbia successivamente chiarito che la contestazione del reato permanente in forma “aperta” non può far ricadere sull’imputato l’onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell’illecito prima della data della condanna di primo grado (Sez. 3 n. 10640, 15 settembre 1999).
Alla luce di tali principi egli ha poi rilevato come risultasse pienamente provata, sulla base del compendio probatorio acquisito, la protrazione della condotta illecita fino alla data di cessazione dell’attività lavorativa della dipendente adolescente”

Sentenza n.30031 del28.7.2011

 Si afferma che il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutto il tempo del rapporto di lavoro che il legislatore intende proteggere.Tale conclusione è giustificata dal fatto che il bene tutelato deve individuarsi non tanto nella fonte del rapporto ,quanto nello stesso rapporto  ,che dal legislatore risulta sottratto nel suo complesso  ad ingerenze di terzi.

Sentenza n.2178o del 31.5.2011

Il DURC rappresenta  un utile strumento per l’osservazione delle
dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il
monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.

Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua
accezione più ampia) e la previsione dell’art. 90, 10° comma, del D.Lgs. n. 81/2008
-secondo la quale “in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle
imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” – ha
carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9 – lett. e), dall’art. 157,
lett. e), del medesimo D.Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni
riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere
surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, 1° comma –
lett. a), del T.U. n. 380/2001.
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici – quale è pacificamente
considerata quella di cui all’art. 44, 1° comma – lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 –
risponde, infatti, all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di
aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme
che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le
trasformazioni del suolo.
Nella specie, in conclusione, il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla
inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e da quella
regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il
quale, in sede propria, il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni
amministrative.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché
il fatto non sussiste.

 Sentenza n .19688  del   27.9.2011

 Sancisce  che anche i professionisti sono soggetti al prelievo fiscale nonostante la loro struttura sia minimale. Attraverso tale pronuncia la sezione tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso che l’amministrazione finanziaria ha presentato contro la decisione della Commissione tributaria regionale di accordare il rimborso dell’imposta a tre professionisti perché, pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un assetto organizzativo di rilievo minimale.

Con tale pronuncia la Cassazione condivide le motivazioni poste a fondamento della pretesa dell’Agenzia delle Entrate, la quale “lamenta la violazione di norme di legge, poiché il giudice di appello non considerava che i contribuenti sono dei liberi professionisti, che perciò operano con autonoma organizzazione e quindi non in maniera subordinata o di collaborazione, né saltuaria od occasionale, bensì con struttura propria, ancorché di modesta entità, tale da costituire la base reale dell’imposizione specifica e ciò anche prescindendo dal reddito finale”.

 

ISTRUZIONI INPS CONTRIBUZIONE MALATTIA

29/09/2011

Le istruzioni di cui al titolo risultano contenute nella circolare n.122 del28.9.2011,il cui testo si riporta di seguito

Circolare Inps n.122 del 28.9.2011

 1. Fonti normative dell’obbligo di versamento del contributo di malattia e dell’erogazione delle relative prestazioni economiche ai lavoratori dipendenti.

La disciplina normativa che regola le prestazioni economiche di malattia ai lavoratori dipendenti trae le sue norme fondamentali dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, relativa all’assistenza di malattia dei lavoratori subordinati.

In particolare, l’articolo 4 individuava le categorie di soggetti tutelati (lavoratori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, del credito e della assicurazione).

L’art. 6 prevede, tra le forme di assistenza garantita, la concessione dell’indennità di malattia, sostitutiva del reddito, in regime  di previdenza obbligatoria “nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi”.

Infine l’art. 9 prevede l’imposizione di un contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, la cui misura era demandata alla contrattazione collettiva.

Le norme citate si inquadravano, evidentemente, nell’ambito della disciplina corporativa dell’epoca, che – in virtù del valore erga omnes di quei contratti – affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di dettaglio anche nelle materie previdenziali. In tale ottica ai contratti collettivi corporativi era delegata l’individuazione, nell’ambito di ciascuna categoria, dei lavoratori destinatari dell’indennità, della misura della stessa, nonché della relativa contribuzione di finanziamento, peraltro non dovuta per i lavoratori non aventi diritto alla predetta indennità.

Al venir meno del sistema corporativo, la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva veniva perpetuata dall’articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, che espressamente faceva salva la vigenza, per i rapporti collettivi ed individuali, delle norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative (1).

Successivamente, con il D. Lgs. Lgt. n. 142/1946 è stata posta a carico dei datori di lavoro, senza diritto di rivalsa nei confronti degli interessati, la quota di contributi originariamente dovuta dai lavoratori per alcune forme di assistenza e previdenza, tra le quali anche quella per l’assicurazione di malattia di cui alla legge n. 138/1943.

Il legislatore è poi intervenuto a rideterminare sia la misura dell’indennità giornaliera sia la relativa aliquota di finanziamento per ogni singolo settore, senza peraltro modificare l’ambito categoriale di applicazione dell’indennità economica.

Così il D. Lgs. Lgt. n. 213/1946 (Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori dell’industria), in continuità con le disposizioni dei contratti collettivi corporativi di settore, indica quali destinatari dell’indennità giornaliera di malattia solo gli operai, ad esclusione, quindi, degli impiegati. Analoghe disposizioni, confermative del generale impianto della predetta assicurazione, sono pure contenute nel D.Lgs.Lgt. n. 212/1946 relativo ai lavoratori dell’agricoltura, nonché nel D.Lgs.C.P.S. n. 1304/1947, relativo ai lavoratori del commercio, del credito, dell’assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

Con legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del servizio sanitario nazionale, il legislatore, nell’attribuire all’Inps la competenza ad erogare le prestazioni economiche di malattia (v. circolare n. 134363/1980  e circolare n. 134368/1981) nonché a riscuotere la relativa contribuzione di finanziamento, sulla scorta delle “vigenti disposizioni in materia”, prefigurava, entro il 1° gennaio 1980, un complessivo riordino della materia, peraltro mai avvenuto.

 Con l’articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si è provveduto  a rideterminare le aliquote di finanziamento dell’indennità di malattia, con riferimento ai settori di attività di cui alla tabella G allegata alla legge e per le categorie di lavoratori aventi diritto alla prestazione, già individuate dalla normativa sopra richiamata.

Infine, l’art. 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n.296, haesteso ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina prevista per i lavoratori subordinati (v. circolare n. 22/2007 e circolare n. 43/2007).

La relativa contribuzione di finanziamento è stabilita dal D.M. 28 marzo 2007 (v. messaggio n.  25374/2007).

 2. Contenzioso relativo all’obbligo di versamento del contributo di malattia

Sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di malattia si è sviluppato un notevole contenzioso, basato sulla disposizione recata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 il quale esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro.

Secondo i ricorrenti, il pagamento di trattamenti economici sostitutivi dell’indennità di malattia da parte dei datori di lavoro avrebbe dovuto portare ad una loro esclusione dal versamento della relativa contribuzione di finanziamento.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa nel senso che l’art. 6, secondo comma, della  predetta legge n. 138 del 1943, non comporta anche l’esonero dei datori di lavoro dall’obbligo di  versamento della contribuzione di malattia (si veda, per tutte, Cass. S.U. n. 10232/2003).

Tale orientamento giurisprudenziale di legittimità è stato pure confermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 25 febbraio 2008), che ha ritenuto conformi a costituzione l’art. 9 della legge n. 138/1943 e l’art. 31 della legge 41/1986 nella parte in cui non escludono l’obbligo contributivo qualora il trattamento economico di malattia venga corrisposto per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità di malattia.

 3. Articolo 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Nonostante l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e l’intervento chiarificatore della Corte Costituzionale e nel perdurare del contenzioso amministrativo e giudiziario, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Il predetto art. 20, comma 1, dispone che “ Il secondo comma dell’art. 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dal’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009”.

Con tale norma, d’interpretazione autentica del 2° comma dell’art. 6 della legge n. 138/1943, il legislatore ha pertanto stabilito l’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia, in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia consentendo, nel contempo, la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi  periodi.

 4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 48 dell’8 febbraio 2010

 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 48 dell’8 febbraio 2010, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 20, primo comma, del decreto legge n. 112 del 2008, haritenuto che la suddetta norma di interpretazione autentica del dettato dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 “…introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva”.

Tale disposizione, come interpretata dalla Corte Costituzionale, consentirebbe ai datori di lavoro tenuti per legge o per contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti il trattamento economico di malattia, di essere esonerati dal versamento della relativa contribuzione, non solo per i periodi antecedenti il 1° gennaio 2009, ma anche in relazione ai periodi successivi.

 5. Le modifiche introdotte all’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011

 

Con l’art. 18, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina del contributo di malattia, modificando il testo dell’articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, ed inserendo un comma 1-bis; il testo dei predetti commi risulta conseguentemente essere il seguente (in corsivo le parti modificate):

 

1. Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis.

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia in base all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.”

 

Il comma 1-bis dell’articolo 20, dispone pertanto che, a decorrere dal 1° maggio 2011, anche i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, sono obbligati a versare la contribuzione di malattia come stabilito dall’art. 31 della legge n. 41/1986.

Per effetto della norma in commento – venuto meno l’esonero ex art. 20 comma 1 del DL n. 112/2008 – a far tempo dal 1° maggio 2011, l’obbligo di versamento del contributo di malattia è riaffermato in via generale per tutti i datori di lavoro indicati nella tabella G di cui alla legge n. 41/86, con riferimento ai lavoratori aventi diritto all’indennità economica di malattia, individuati dalla vigente normativa richiamata al precedente punto 1.

Va a tal proposito chiarito che la norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia, bensì si limita a ripristinare l’obbligo di contribuzione in relazione a tutti i lavoratori i quali fossero già inclusi nell’ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente; essa è infatti tesa unicamente a rimuovere l’eventuale possibilità di esonero legata all’obbligo per il datore di lavoro (derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva) di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 1-bis della norma in commento deriva altresì che l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione, fino al 30 aprile 2011, relativamente ai datori di lavoro che  abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva (nazionale ovvero territoriale).

Le eventuali istanze di annullamento di note di rettifica ovvero le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia in argomento, potranno trovare accoglimento solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti fondanti l’esonero dal versamento della predetta contribuzione, come precisati dal 1° comma dell’art. 20.

L’ultimo periodo del primo comma stabilisce, infine, la irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011.

Conseguentemente, non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, sebbene presentate dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia.

(1)   Tale norma, abrogata dal decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, è stata fatta salva dall’art. 18, comma 17, del decreto-legge n. 98/2011. Sulla vigenza delle norme della contrattazione collettiva corporativa, quali fonti regolatrici dell’assicurazione in argomento, si è pure ripetutamente espressa in numerose sentenze la giurisprudenza di legittimità.

INPS: ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI ON LINE

29/09/2011

 Con il comunicato stampa sotto allegato l’Inps informa circa l’avvio dall’1.10.2011 ,dopo un periodo transitorio in cui è stato consentito  l’uso del cartaceo ,di nuovi  servizi on line.

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Ufficio Stampa
Comunicato stampa
Roma, 28 settembre 2011
Inps: dal 1° ottobre online le domande di visite mediche, assegni familiari per agricoli autonomi e versamenti volontari per Fondo Gas, Ferrovie dello Stato e Ipost
A partire dal prossimo 1° ottobre, nuovi servizi saranno coinvolti nel processo di
telematizzazione che si concluderà a metà del prossimo anno, quando tutte le domande
di prestazioni e servizi saranno disponibili online.
Dal 1° ottobre potranno essere presentate online le seguenti domande:
· visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro, per cui inizia il periodo
transitorio che terminerà il 30 novembre (circolare n. 118 del 12 settembre
2011);
· assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i quali inizia il
periodo transitorio che terminerà il 30 novembre (circolare n. 121 del 16
settembre 2011);
· autorizzazione ai versamenti volontari per il Fondo di previdenza per il personale
dipendente delle aziende private del gas, il Fondo speciale per il personale
dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. e l’Istituto Postelegrafonici (IPOST),
per cui inizia il periodo transitorio, che terminerà il 31 dicembre (circolale n. 111
del 30 agosto 2011).
Come è noto, il processo di digitalizzazione delle domande di prestazione avviene con
gradualità per ciascun servizio, assicurando un periodo transitorio durante il quale le
consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere in vigore.
Terminato il periodo transitorio, le domande non possono più essere presentate in
modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:
·  Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
·  telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164;
·   patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti
dagli stessi.

COMUNICATO INPS DOMANDE PENSIONE LAVORI USURANTI

28/09/2011

Si segnala il sotto riportato Messaggio 26 settembre 2011, n. 18290 con cui l’Inps evidenzia alcuni aspetti normativi relativi al pensionamento anticipato pe le attivita’ usuranti e rappresenta ai lavoratori interessati che  l’imminente scadenza del termine di presentazione della domanda daarte di coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2011.

Scade il 30 settembre 2011 il termine per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dei requisiti agevolati per l’accesso alla pensione di anzianità a favore degli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti, previsti dal decreto legislativo n. 67/2011. Tale termine vale per i lavoratori che hanno già maturato i requisiti agevolati o li maturino entro il 31 dicembre 2011.

Per la domanda – da presentare direttamente agli uffici Inps o tramite i Patronati riconosciuti dalla legge – occorre utilizzare il modello cartaceo AP45, disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e in allegato al messaggio 16762 del 25/8/2011, pubblicato nella sezione “circolari e messaggi” del portale Inps.

Saranno ritenute valide anche le domande presentate dal 26 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67), anche se mancanti della specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative e della necessaria documentazione, purché l’integrazione avvenga entro il 30/9/2011.

Il beneficio pensionistico consiste nell’anticipazione dell’età anagrafica richiesta per l’accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote previste dalla d. lgs. 8/4/2003, n.66), ai lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” e ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Per avere diritto al beneficio, i lavoratori interessati devono aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

PRASSI: inps – messaggio 25 agosto 2011, n. 16762;

TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA ANCHE DOCENTI PRECARI DURANTE DOTTORATO RICERCA

28/09/2011

Quanto previsto dal titolo ,che interessa i docenti a tempo determinato in congedo straordinario per il dottorato di ricerca , risulta deciso dal Giudice del Lavoro del  Tribunale di Verona con sentenza n.360 del 26.5.2011I ,a cui si era rivolto un insegnante precario impugnando laprevisione della circolare Miur n.15  del 22.2.2011,in cui si stabilisce quanto segue: Ricordando che si intende come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, ad essi devono essere applicate le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca, precisando che le predette disposizioni esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

 
 Invece   la sent. n.360/2011 ha stabilito che ai contratti a t.d. debbano riconoscere il diritto non diversamente dai contratti a t.i.
Il docente precario sul caso del quale il giudice ha sentenziato era stato tra gli idonei di un concorso per dottorato di ricerca, in posizione di graduatoria tale da non poter accedere a una delle borse di studio  messe a disposizione dall’università .

 Pertanto, aveva chiesto di mantenere lo stipendio di insegnante, secondo il diritto riconosciuto al personale con contratto a t.i. Il Tribunale si è espresso in modo favorevole al ricorrente.

Di conseguenza le organizzazioni sindacali si sono attivate affinche’ il Miur ,prendendo atto della sentenza citata,corregga la previsione negatia contenuta nel circolare n.15/2o11.

Si coglie l’occasione per ricordare   le modifiche  apportate dal  decreto legislativo n.119/2011,  in vigore dall’11  agosto c.a. .alla disciplina dell’istituto del dottorato di ricerca

    contenuta   nella  legge    13 agosto 1984, n 476, ,il cui art 2  ,prima dell’entrata in vigore del dec.legvo 119/2011, recitava  quanto segue:

 ”1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.
 In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione
pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi
corrisposti ai sensi del secondo periodo. (comma aggiunto dall’art.52,comma 57, L.28/12/2001 n.448)
 2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.”

Le modifiche apportte dall’ art.5 del   dec.legvo n.119  /2011    al testo dell’art. 2 della legge n,476/84 sono   le seguenti:   
  a)   sostituzione del terzo periodo del primo comma con il  seguente:
      «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o  di  impiego  con  qualsiasi  amministrazione
pubblica per volonta’ del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e’
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.»;
    b) in serimento  dopo il primo comma  del seguente:
      «Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all’aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.».

Pertanto, il nuovo testo   dell’art.2  della legge in questione, dall’11.8.2011, è cosi  composto :

 ”1. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizione richieste.

 In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa,
l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi
il rapporto di lavoro o  di  impiego  con  qualsiasi  amministrazione
pubblica per volonta’ del dipendente  nei  due  anni  successivi,  e’
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del  secondo
periodo.»;   

1 bis.Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  al
personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato  in
base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  in  riferimento   all’aspettativa   prevista   dalla
contrattazione collettiva.».

2 Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.”

SOTTOSCRITTA IPOTESI RINNOVO CCNL ADDETTI STUDI PROFESIONALI

28/09/2011

  Il 27 settembre 2011  si è concluso  positivamente   il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale degli addetti degli  studi professionali ,scaduto il 30 settembre del 2010 .

Il  documento   sottoscritto ,composto da più di 120 pagine  , costituisce un vero e proprio contratto per  il  settore   che   occupa  più di un milione di lavoratori, costituito  per l’88%  da donne e giovani.
Nel merito l’intesa di rinnovo, raggiunta ,come prima detto,a circa un anno dalla scadenza, recepisce integralmente la riforma del modello contrattuale in ordine alla durata triennale, con decorrenza dal 1° ottobre 2010, ed all’avvio della contrattazione decentrata con l’introduzione di un elemento economico di garanzia.

 Circa la parte economica si prevede al 3° livello  un aumento contrattuale   pari ad 87,50 euro a regime, da riparametrare per gli altri livelli ,che verra’ corrispost0 nei seguenti due  scaglioni ,tenendo conto degli arretrati e  del periodo di vacanza contrattuale :ad ottobre  2011 sara’ corrisposto l’80% ,mentre il restante 40% sara’ liquidato a gennaio 2012.

  Inoltre   è stato adeguato il valore degli scatti di anzianità.

 In caso di mancato avvio della contrattazione decentrata sarà inoltre riconosciuto al 3° livello un elemento economico di garanzia quantificato in 90 euro da riparametrare per gli altri livelli.

Sulla parte normativa  ,si segnala che  l’apprendistato entra a pieno titolo tra i profili riconosciuti,evidenziando che per quelli   di alta formazione e professionalizzante gli importi del compenso sono calcolati in percentuale rispetto alle retribuzioni normali.

Invece per i praticanti  ,per cui i sindacati chiedevano un equo compenso minimo ,si è registrata la posizione intransigente negativa  dei datori di lavoro,per cui se ne riparlera’ nel prossimo futuro.

Da evidenziare altresì che nell’ipotesi sottoscritta  si estendono i così detti pachetti welfare e famiglia anche ai professionisti collaboratori ,iscritti all’Albo professionale, ma in rapporto di collaborazione e partita IVA e speso di monocommittenza .Pertanto saràpossibile il rimborso parziale ,se documentato,di visite pediatriche specialistiche,spese di asilo nido o assistenza socio sanitaria a familiari anziani o disabili.

Infine per i collaboratori è previsto anche un contributo per la formazione professionale  continua,il rionoscimento delle norme per la sicurezza  sul lavoro ed una modalita’ di reciproco preavviso  sul lavoro ,da valere per il titilare e per il collaboratore ,pur senza valenza contrattuale del predetto.

  aumentato l’importo del contributo alla cassa di assistenza sanitaria integrativa Cadiprof a carico del datore di lavoro, sono state estese le norme riferite al welfare anche alle figure professionali cosìddette non regolamentate ed è stata valorizzata l’attività del fondo interprofessionale per la formazione continua Fondoprofessioni

FIRMATO DECRETO MONITORAGGIO SEMESTRALE PATTO STABILITA’ ENTI LOCALI

27/09/2011

 Risulta firmato il decreto del Ministro economia n.95560 del 7.9.2011, relativo al monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2011 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I prospetti per il monitoraggio semestrale, disponibili a far data dal 3 ottobre 2011, devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. , entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in gazzetta ufficiale ,che ancora non è intervenuta.

Di seguito si riporta il testo del decreto in questione e dei modelli da utilizzare per il monoitoraggio semestrale da parte degli enti interessati.

Ministero dell’Economia e delle Finanze

N. 0095560 Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A.

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTO l’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito ”www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentitala Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell’articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

VISTO il comma 88, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni;

VISTO il comma 89, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che  introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

VISTO il comma 91, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;

VISTO il comma 92, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell’introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l’anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l’obiettivo di saldo determinato ai sensi del  comma 91 e quello determinato ai sensi dall’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

VISTO il comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilità interno – anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una più equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica – da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il comma 103, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 nel limite dell’importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;

VISTO il comma 37, dell’articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;

VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all’Expò 2015 – nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano – 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;

VISTO il  decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui è stata definita, per l’anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;

VISTO il comma 94, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

VISTO il comma 96, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile – di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 – agli interventi di cui al citato comma 94;

VISTO il comma 97, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;

VISTO il comma 98, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010,  che prevede che, qualora l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell’anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre;

VISTO il comma 99, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni;

VISTO il comma 100, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall’ISTAT e le spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;

VISTO il comma 101, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilità per i comuni dissestati della provincia dell’Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di ripartizione;

VISTO il comma 102, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

VISTO il comma 104, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude l’applicazione dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, demandando i criteri e le modalità per la determinazione dell’importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; 

VISTO l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che dispone che nel saldo finanziario – individuato ai sensi del comma 89, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno – sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell’articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell’articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;

VISTO il comma 106, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124;

VISTO il comma 138, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede, a partire dal 2011, la possibilità per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano,  di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente il proprio obiettivo in termini di cassa  o di  competenza;

RAVVISATA l’opportunità di procedere – al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – all’emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI;

SENTITAla Conferenza Stato-cittàed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2011;

 

D E C R E T A:

 

Articolo unico

  1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2011 – di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – con le modalità e i prospetti definiti nell’allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 07/09/2011

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

                                                                                                                                                                                                Mario Canzio

 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011)  
                   
 PROVINCE – COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  
 
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L’ANNO 2011
                  (migliaia di euro)
S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a
ENTRATE FINALI a tutto il … semestre 
E1 TOTALE TITOLO 1°           Accertamenti  
E2 TOTALE TITOLO 2°           Accertamenti  
E3 TOTALE TITOLO 3°         Accertamenti  
a detrarre: E4 Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). Accertamenti  
  E5 Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). Accertamenti  
  E6 Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). Accertamenti  
(2) E7 Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.5). Accertamenti  
  E8 Entrate provenienti dall’ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010  (rif. par. B.1.6). Accertamenti  
(3) E9 Entrate correnti provenienti  dallo  Stato  a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione dell’Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,   legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). Accertamenti  
(4) E10 Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all’art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) – (rif. par.  B.1.12). Accertamenti  
      Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10)         Accertamenti  
E11 TOTALE TITOLO 4°         Riscossioni (1)  
a detrarre: E12 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). Riscossioni (1)  
  E13 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato destinate all’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). Riscossioni (1)  
  E14 Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). Riscossioni (1)  
  E15 Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). Riscossioni (1)  
  E16 Entrate in conto capitale  provenienti dallo Stato a favore del  comune  di Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell’articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.8). Riscossioni (1)  
(3) E17 Entrate in conto capitale provenienti  dallo  Stato  a favore del comune  e della provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione dell’Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,  legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). Riscossioni (1)  
      Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) Riscossioni (1)  
EF N ENTRATE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                              (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17)    
MONIT/11                    
 PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011)  
 PROVINCE – COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti  
 
MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L’ANNO 2011
                  (migliaia di euro)
S A L D O   F I N A N Z I A R I O   i n   t e r m i n i   d i   c o m p e t e n z a   m i s t a
SPESE FINALI a tutto il … semestre
S1 TOTALE TITOLO 1°         Impegni  
a detrarre: S2 Spese correnti sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif.par. B.1.1). Impegni  
  S3 Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento  (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). Impegni  
  S4 Spese correnti relative all’utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). Impegni  
  S5 Spese connesse alle risorse provenienti dall’ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6). Impegni  
(3) S6 Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione dell’Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37,  legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). Impegni  
  S7 Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010)  – (rif. par. B.1.10). Impegni  
      Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7) Impegni  
S8 TOTALE TITOLO 2°         Pagamenti (1)  
a detrarre: S9 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). Pagamenti (1)  
  S10 Spese in conto capitale  sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza  (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). Pagamenti (1)  
  S11 Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). Pagamenti (1)  
  S12 Spese in conto capitale  relative all’utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). Pagamenti (1)  
(2) S13 Spese in conto capitale  sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.5). Pagamenti (1)  
  S14 Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L’Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010  (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.7). Pagamenti (1)  
  S15 Spese in conto capitale sostenute  dal  comune  di Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e  per  la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui alla legge  n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010)- (rif. par. B.1.8). Pagamenti (1)  
(3) S16 Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi  necessari  per  la realizzazione dell’Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e  art. 2, comma 37, legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). Pagamenti (1)  
  S17 Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010)  – (rif. par. B.1.10). Pagamenti (1)  
      Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)         Pagamenti (1)  
SF N SPESE FINALI NETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)  
SFIN 11 SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (EF N- SF N)  
                   
                   
                   
OB OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2011                                                                                                                                                                                                                                                     (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi dei commi da 138 a 143 dell’art. 1, legge n. 220/2010 )  
  (5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE  SALDO FINANZIARIO                                                                                                                                                                                                (SFIN 11- OB)  
(1) Gestione di competenza + gestione dei residui  
(2) L’esclusione è operata solo dai comuni.  Per gli anni  2010 e 2011 l’intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato,  pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto.
(3) L’esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano.
(4) L’esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell’anno 2011  il contributo di cui al comma 13, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. 
(5) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.
   

INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO E RICOVERO ISTITUTO

27/09/2011

Si richiama l’attenzione sul messaggio inps  26 settembre 2011, n. 18291 ,il cui testo  si riporta di seguito,contenente precisazioni e chiarimenti  sul rapporto tra l’indennita’ di accompagnamento  in caso di ricovero in istituto   .

In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, riguardo all’interpretazione da dare al disposto di legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi.

Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico.

In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale.

Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.

Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungo degenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica

Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.

Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.

Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.

Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.

La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.

Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.

Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.

I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito – funzione dichiarazione ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.

Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto.

Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero dell’Interno che non prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.

L’art 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo…., a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

Al riguardo, si coglie l’occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all’albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l’esonero.

Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.

E’ altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanenza, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.

In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

26/09/2011

In relazione alla specificita’ delle questioni definite,si segnalano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione in materia di lavoro.

Sentenza 22 settembre 2011, n. 19284

 . La Corte (Cass., sez. lav., 23 settembre 2010, n. 20142) ha infatti più volte affermato che l’art. 2087 cod. civ. opera come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, imponendo al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore assicurato, sempre che sussista il nesso causale tra la violazione della misura di cautela e l’evento lesivo patito dal lavoratore.

Nella specie la corte d’appello ha verificato con una valutazione di merito che l’attività della lavoratrice era necessariamente svolta in una posizione che comportava per la lavoratrice stessa dei movimenti anomali che avrebbero potuto cagionarle – come in effetti è stato – un danno alla sua integrità fisica. La corte distrettuale ha anche rilevato che dopo l’infortunio patito dalla lavoratrice è stata abbassata la superficie del tavolo di lavoro per facilitare l’uso della fustellatrice in modo da rendere le più adatta la posizione di lavoro dal punto di vista della ergonomia. La corte d’appello ha tratto da questa misura adottata successivamente ulteriore ragione di convincimento dell’anomalia della posizione di lavoro in cui in precedenza era costretta la lavoratrice.

Sentenza 22 settembre 2011, n. 19325

 La  rivalutazione e gli interessi di cui trattasi nella specie sono soggetti a tassazione. Questi costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell’art. 6 del d.P.R n. 917 del 1986 (così come modificato con effetto dal 30 dicembre 1993 dall’art. 1 del d.l. n. 557 del 1993, convertito con modificazioni nella l. n. 122 del 1994), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro, anche se maturati in epoca anteriore al 1994, ed indipendentemente dalle cause del ritardo nel pagamento, in quanto la percezione costituisce il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale prevista dalla normativa citata, non sospettabile, peraltro, d’incostituzionalità, essendo il discrimine temporale un elemento diversificato re idoneo a giustificare una differente regolamentazione di vicende simili” (cass. 15873/2009; conf. 27902/2009, 5575/2011).

  Infatti, l’art. 1 del d.lgs. 314/1997, norma non innovativa, ha espressamente chiarito che costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, c.p.c.

Sentenza 22 settembre 2011, n. 19338

Se va ribadito il principio per cui allorquando due giudizi tra le stesse parti vertano sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicalo, l’accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo (cfr. Corte cass. III sez. 3.3.2004 n. 4352), è altrettanto pacifico che l’effetto preclusivo della autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che tra la causa precedente e quella in corso vi sia identità di soggetti, “petitum” e “causa pretendi” (cfr. Corte cass. III sez. 19.7.2005 n. 15222; id. Sez. lav. 20.4.2001 n. 9043)

Nella specie il giudicato la cui autorità viene invocala nel presente giudizio, pur concernendo analogo rapporto tributano ed identico tipo di imposta -sebbene riferito a distinto atto impositivo ed a diverso periodo di imposta: tale difformità tuttavia non impedisce che l’accertamento acquisti efficacia vincolante nel successivo giudizio “per quanto attiene le qualificazioni giuridiche, o altri elementi preliminari correlati ad un interesse protetto avente il carattere della durevolezza” cfr. artt. 12 co. 5 legge n. 212/2000, ed 8 co. 6 DM Finanze 31.12.1993). Sulla indefettibile corrispondenza della identità delle parti della causa decisa con efficacia di giudicato e della causa nella quale il giudicato è destinato a produrre l’effetto preclusivo non si registrando oscillazioni giurisprudenziali (cfr. in materia tributaria: Corte cass. SU 16.6.2006 n. 13916 .

Sentenza 23 settembre 2011, n. 19406

  Il  Collegio ritiene  di dover richiamare, ai fini di una corretta soluzione delle altre questioni sollevate dal ricorrente, la sentenza della Corte Costituzionale, la quale nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall’art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, ha rilevato che “Alla materia dei licenziamenti collettivi è dedicata la direttiva comunitaria 75/129/CEE (successivamente modificata ed integrata dalle direttive 95/56/CEE e 98/5/CE), la quale (all’art. 1) fornisce la definizione di licenziamento collettivo – ancorata a presupposti esclusivamente dimensionali (dell’azienda) e numerici (quale rapporto tra lavoratori licenziati e lavoratori occupati) – e delinea (ai successivi artt. 2 e 3) il campo di applicazione delle garanzie procedimentali; il quale è tendenzialmente generale perché le ipotesi escluse sono tipizzate ed elencate (rapporti di lavoro a termine; rapporti di impiego pubblico: rapporti di lavoro degli equipaggi di navi marittime), onde risulta esaltata l’ampia portata delle garanzie così introdotte. Alla direttiva è stata data attuazione nell’ordinamento interno con la legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui art. 24 regola il licenziamento collettivo conseguente a riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, o cessazione dell’attività.

La  lettura costituzionale della richiamata normativa è -a giudizio del Collegio- l’orientamento di questo giudice di legittimità, secondo cui in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, ha portata generale ed è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti (v. Cass. n. 8047/2004; Cass. 12645/2004, e più di recente, Cass. n. 5033/2009, che si è occupata delle medesime questioni sollevate in questa sede ed alla quale il Collegio si riporta).

 Sentenza 23 settembre 2011, n. 19413

Quanto al danno non patrimoniale ed alla sua prova, va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Cass. sez.un. 24 marzo 2006 n. 6572), il demansionamento è fonte non solo di danno patrimoniale, ma anche di danno non patrimoniale inerente la persona del lavoratore complessivamente intesa, indicando altresì i parametri probatori, anche presuntivi, cui il giudice di merito può attenersi.

Sentenza 23 settembre 2011, n. 19416

 La discussione dei criteri in sede sindacale non può considerarsi equivalente alla loro previa comunicazione da parte del datore di lavoro, la quale soltanto è idonea a consentire ai lavoratori interessati di adottare le iniziative che ritengano necessarie a tutelare le loro posizioni individuali.

In conclusione, i giudici di appello hanno omesso di motivare sulla circostanza relativa all’assolvimento o meno da parte della (…) dell’obbligo di comunicazione previsto dalla prima pane dell’art. 1, comma 7, L. 223/91