Risulta firmato il decreto del Ministro economia n.95560 del 7.9.2011, relativo al monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l’anno 2011 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I prospetti per il monitoraggio semestrale, disponibili a far data dal 3 ottobre 2011, devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it. , entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in gazzetta ufficiale ,che ancora non è intervenuta.
Di seguito si riporta il testo del decreto in questione e dei modelli da utilizzare per il monoitoraggio semestrale da parte degli enti interessati.
Ministero dell’Economia e delle Finanze
N. 0095560 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.GE.P.A.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
VISTO l’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito ”www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentitala Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 69882 del 7 giugno 2011 che definisce il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dell’articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;
VISTO il comma 88, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, applicando alla spesa corrente media registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, le percentuali ivi indicate e distinte per province e comuni;
VISTO il comma 89, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce il saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;
VISTO il comma 91, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce un meccanismo finalizzato a neutralizzare gli effetti della riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per il quale ogni ente soggetto al patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, deve conseguire un saldo finanziario di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al citato comma 2, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010;
VISTO il comma 92, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, nell’introdurre un fattore correttivo di calcolo, dispone che, per l’anno 2011, il suddetto saldo finanziario, di cui al comma 91, e` ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l’obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello determinato ai sensi dall’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;
VISTO il comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che introduce, per il solo anno 2011, misure correttive del patto di stabilità interno – anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e di garantire una più equa distribuzione del contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica – da definire mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO il comma 103, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, per il solo anno 2011, esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Milano, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 nel limite dell’importo individuato ai sensi del summenzionato comma 93;
VISTO il comma 37, dell’articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone che fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui al citato comma 103, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, nel limite di spesa ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano;
VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011, emanato, in attuazione del comma 93, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ripartiscono la somma di 480 milioni, destinando 130 milioni di euro all’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi connessi all’Expò 2015 – nei limiti di 20 milioni di euro per la provincia di Milano e di 110 milioni di euro per il comune di Milano – 40 milioni di euro alla redistribuzione del contributo delle province alla manovra e i restanti 310 milioni di euro alla redistribuzione del contributo dei comuni;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010 con cui è stata definita, per l’anno 2010, la ripartizione tra i comuni del contributo di 200 milioni di euro di cui al comma 13 dell’articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010;
VISTO il comma 94, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo finanziario gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;
VISTO il comma 96, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che ha equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile – di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 – agli interventi di cui al citato comma 94;
VISTO il comma 97, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo di cui al comma 89 le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali;
VISTO il comma 98, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che, qualora l’Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto stabilito dal citato comma 97, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell’anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre;
VISTO il comma 99, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto le risorse provenienti dai trasferimenti autorizzati dai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), destinati ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell’articolo143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e le relative spese in conto capitale sostenute da detti comuni;
VISTO il comma 100, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell’articolo 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lett. a), del citato articolo 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto, le risorse trasferite dall’ISTAT e le spese per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite;
VISTO il comma 101, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede la possibilità per i comuni dissestati della provincia dell’Aquila di escludere dal saldo del patto di stabilità interno del biennio 2011-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, nel limite di 2,5 milioni di euro, demandando ad un decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle modalità di ripartizione;
VISTO il comma 102, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del comune di Parma, le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della città di Parma connessi con l’insediamento dell’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;
VISTO il comma 104, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che esclude l’applicazione dei vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, demandando i criteri e le modalità per la determinazione dell’importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010;
VISTO l’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 che dispone che nel saldo finanziario – individuato ai sensi del comma 89, dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno – sono considerate le entrate originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, di cui al comma 10 dell’articolo 7-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, come richiamato dal comma 4-quinquies dell’articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42;
VISTO il comma 106, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dai commi da 87 a 124;
VISTO il comma 138, dell’articolo 1, della legge n. 220 del 2010 che prevede, a partire dal 2011, la possibilità per le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e Bolzano, di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente il proprio obiettivo in termini di cassa o di competenza;
RAVVISATA l’opportunità di procedere – al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – all’emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno;
CONSIDERATO che gli allegati del presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all’ANCI e all’UPI;
SENTITAla Conferenza Stato-cittàed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2011;
D E C R E T A:
Articolo unico
- Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 2011 – di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – con le modalità e i prospetti definiti nell’allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it”.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 07/09/2011
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Mario Canzio
PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011) |
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PROVINCE – COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti |
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MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L’ANNO 2011 |
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(migliaia di euro) |
S A L D O F I N A N Z I A R I O i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a |
ENTRATE FINALI |
a tutto il … semestre |
E1 |
TOTALE TITOLO 1° |
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Accertamenti |
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E2 |
TOTALE TITOLO 2° |
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Accertamenti |
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E3 |
TOTALE TITOLO 3° |
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Accertamenti |
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a detrarre: |
E4 |
Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). |
Accertamenti |
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E5 |
Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). |
Accertamenti |
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E6 |
Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). |
Accertamenti |
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(2) |
E7 |
Entrate correnti provenienti da trasferimenti di cui al comma 704 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.5). |
Accertamenti |
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E8 |
Entrate provenienti dall’ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010 (rif. par. B.1.6). |
Accertamenti |
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(3) |
E9 |
Entrate correnti provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). |
Accertamenti |
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(4) |
E10 |
Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all’art. 14, comma 13, legge n. 122/2010) – (rif. par. B.1.12). |
Accertamenti |
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Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10) |
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Accertamenti |
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E11 |
TOTALE TITOLO 4° |
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Riscossioni (1) |
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a detrarre: |
E12 |
Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). |
Riscossioni (1) |
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E13 |
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). |
Riscossioni (1) |
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E14 |
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). |
Riscossioni (1) |
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E15 |
Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). |
Riscossioni (1) |
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E16 |
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge , n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.8). |
Riscossioni (1) |
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(3) |
E17 |
Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a favore del comune e della provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expò Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). |
Riscossioni (1) |
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Totale entrate in conto capitale nette (E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) |
Riscossioni (1) |
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EF N |
ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17) |
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MONIT/11 |
PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2011 (Leggi n. 122/2010, n. 220/2010 e n. 10/2011) |
PROVINCE – COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti |
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MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L’ANNO 2011 |
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(migliaia di euro) |
S A L D O F I N A N Z I A R I O i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z a m i s t a |
SPESE FINALI |
a tutto il … semestre |
S1 |
TOTALE TITOLO 1° |
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Impegni |
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a detrarre: |
S2 |
Spese correnti sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif.par. B.1.1). |
Impegni |
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S3 |
Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). |
Impegni |
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S4 |
Spese correnti relative all’utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). |
Impegni |
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S5 |
Spese connesse alle risorse provenienti dall’ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei censimenti di cui all’articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010. (rif. par. B.1.6). |
Impegni |
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(3) |
S6 |
Spese correnti sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). |
Impegni |
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S7 |
Spese correnti relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.10). |
Impegni |
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Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7) |
Impegni |
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S8 |
TOTALE TITOLO 2° |
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Pagamenti (1) |
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a detrarre: |
S9 |
Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010). |
Pagamenti (1) |
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S10 |
Spese in conto capitale sostenute per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 1, comma 94, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.1). |
Pagamenti (1) |
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S11 |
Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 1, comma 96, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.2). |
Pagamenti (1) |
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S12 |
Spese in conto capitale relative all’utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea (art. 1, comma 97, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.3). |
Pagamenti (1) |
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(2) |
S13 |
Spese in conto capitale sostenute a valere sui trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’art. 1, legge n. 296/2006 (art. 1, comma 99, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.5). |
Pagamenti (1) |
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S14 |
Spese in conto capitale sostenute dai comuni della provincia de L’Aquila in stato di dissesto relative agli investimenti deliberati entro il 31 dicembre 2010 (art. 1, comma 101, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.7). |
Pagamenti (1) |
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S15 |
Spese in conto capitale sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 113/2004 e per la realizzazione della Scuola per l’Europa di Parma di cui alla legge n. 115/2009 (art. 1, comma 102, legge n. 220/2010)- (rif. par. B.1.8). |
Pagamenti (1) |
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(3) |
S16 |
Spese in conto capitale sostenute dal comune di Milano e dalla provincia di Milano per gli interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 (art. 1, comma 103 legge n. 220/2010 e art. 2, comma 37, legge 10/2011) – (rif. par. B.1.9). |
Pagamenti (1) |
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S17 |
Spese in conto capitale relative ai beni trasferiti di cui al decreto legislativo n. 85/2010 (federalismo demaniale), per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti (art. 1, comma 104, legge n. 220/2010) – (rif. par. B.1.10). |
Pagamenti (1) |
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Totale spese in conto capitale nette (S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17) |
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Pagamenti (1) |
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SF N |
SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7+S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17) |
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SFIN 11 |
SALDO FINANZIARIO (EF N- SF N) |
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OB |
OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2011 (determinato ai sensi dei commi da 88 a 93 o ai sensi dei commi da 138 a 143 dell’art. 1, legge n. 220/2010 ) |
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(5) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 11- OB) |
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(1) |
Gestione di competenza + gestione dei residui |
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(2) |
L’esclusione è operata solo dai comuni. Per gli anni 2010 e 2011 l’intervento di cui al comma 707 non è stato rifinanziato, pertanto, la relativa entrata non è richiamata nel prospetto. |
(3) |
L’esclusione è operata solo dal comune e dalla provincia di Milano. |
(4) |
L’esclusione è operata solo dai comuni che accertano nell’anno 2011 il contributo di cui al comma 13, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la cui ripartizione è stata operata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 10 dicembre 2010. |
(5) |
Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato. |
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