Con riferimento all’ art. 19 del decreto legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09,il 17 scorso la Regione Abruzzo ed il Ministero del Lavoro hanno sottoscritto l’Accordo di cui al titolo,che fra l’atro tiene conto delle particolari esigenze dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.09 ,il cui elenco per comodità di consultazione è riportato nell’Allegato 1.
Di seguito si riassumono gli aspetti significativi e rilevanti del predetto documento che reca la firma del Ministro del Lavoro on.le Maurizio Saccomi e del Presidente della Giunta Regionale Gianni Chiodi e risulta finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per gli ammoprtizzatori sociali inderoga (cassa integrazione,indennità di mobilità e disoccupazione speciale),nonche’ ad attivare ad attivare ulteriori interventi a valere su risorse FSE- POR per realizzare politiche attive a favore dei lavoratori interessati.
Anzitutto , è da evidenziare,in aggiunta ai 10 milioni euro anticipati con il decreto del Ministro del Lavoro n.4308o del 19 marzo scorso , l’assegnazione di 25 milioni di euro per la concessione ovvero la proroga in deroga rispetto alla normativa vigente di cigs,cigo,indennità di mobilità e trattamento di disoccupazione speciale a favore di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato,comprersi gli apprendisti ed i somministrati ,sottolineando che a detta somma a valere su fondi nazionali sarà imputata la spesa da sostenerecosatituita dall’intera contruzione figurativa e dal 70% del sostegno al reddito spettante ai lavoratori coinvolti.
Peraltro si prevede che :
a) per raggiungere l’importo totale del sostegno al reddito spettante ai lavoratori, calcolato secondo la vigente normativa,risulta utilizzabile un contributo a carico del FSE-POR di misura pari al 30%del sostegno al reddito che viene legato alla partecipazione dei lavoratori a percorsi di politica attiva del lavoro ,da calcolare mensilmente ovvero sull’ammontare compressivio di detto sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati ;
b) tra Regione ed Inps dovrà essere stipulata apposita convenzione senza oneri aggiuntivi per regolare l’erogazione del contributo a carico del FSE- POR da parte dell’Istituto, previo trasferimento allo stesso delle risorse finanziarie necessarie ;
c )tenuto conto della previsione dell’art.19 comma 7 del decreto legge n.185/08 convertito nella legge n.2/09, la misura dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga da riconoscere ai lavoratori in difficoltà potrà essere integrata mediante interventi sia dei fondi interprofessionali di cui all’art.118 legge n.388/00 ,che dei fondi formati con i contributi dei soggetti autorizzati al lavoro somministrato di cui all’art.12 del decreto legislativo n.276/03.
Con specifico riferimento alle esigenze dei lavoratori subordinati che svolgono le proprie prestazioni nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.098 , dall’accordo in esame , ai 25 milioni di euro di cui sopra,sono stati aggiunti altri 30 milioni di euro,a valere sui fondi nazionali ,che sono da destinare alla copertura integrale del sostegno al reddito attraverso l’erogazione degli ammortizzastori sociali in deroga come prima precisati .
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Per quanto concerne gli aspetti operativi relativi all’ utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate,si fa presente che l’Accordo dispone quanto segue:
1. spetta alla Regione stipulare un accordo quadro con le parti sociali che, in base alle esigenze riscontrate e nel limite delle disponibilità esistenti ,individua i lavoratori destinatari ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali ;
2. per la cassa integrazione guadagni risulta stabilito che le domande, corredate dal verbale di consultazione sindacale sottoscritto in base alle vigenti disposizioni,vanno inoltrate alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro,che provvede all’autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo quadro ,mentre,nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, l’erogazione del trattamento previdenziale spetta alla competente sede Inps ,a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale del 70% del sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore .Peraltro resta precisato che la cig in deroga può venire autorizzata dopo l’utilizzazione da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa,mentre per le imporese che non rientranonell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime,l’accsso alla integrazione salariale può essere autorizzato direttamente,se spettante ;
4. per il trattamento di mobilità(e di disoccupazione speciale),le relative domande sono presentate dagli interessati alla competente sede Inps,che,nel limite delle risorse finanziarie disponibili,in base ad accordi stipulati in sede regionale coerenti con l’accordo quadro tra Regione e parti sociali ,provvede alla erogazione della quota dell’indennità a valere sui Fondi nazionali nel limite del 70% del sostegno al reddito spettante;
La parte finale dell’Accordo in esame concerne gli adempimenti che coinvolgono l’Inps ,la Regione i Centri Impiego , il Ministero del Lavopro ed i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali in deroga ,nel senso che:
A ) l’Inps per erogare i trattamenti di sostegno al reddito deve conseguire dai lavoratori la preventiva dichiarazione di disponibilità per le iniziative di politiche attive al lavoro;
B) l’Inps ,previa intesa di collaborazione operativa,trasmette l’elenco dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla Regione ed ai Centri impiego competenti,anche ai fini dell’attivazione dei servizi di politica attiva e per rendere operativa la dichiarazione di disponibilità ;
C) la Regione incarica i Centri Impiego di comunicare all’Inps ,in conformità all’art.19 comma 10 del dec.legge n.185/08,convertito in legge n.2/09, eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale d’inserimento nel mercato del lavoro,ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare un offerta di lavoro congrua;
D) l’Inps segnala contestualmente alla Regione ed al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori per cui risulta intervenuta la decadenza dai trattamenti previdenziali in deroga,
E) il Ministero del Lavoro ,tramite Italia Lavoro ,la Regione e l’Inps sono tenuti a verificare costantemente l’andamento della spesa delle risorse assegnate a valere sui fondi nazionali,anche con riferimento all’aggiornamento dell’Accordo,tenendo conto altresì che a disposizione della Regione il Ministerto del Lavoro pone sia ltalia Lavoro che l’Isfol per l’attivazione delle politiche attive,il monitoraggio della spesa e la valutazione dei risultati.
L’ Accordo si conclude con l’avvertenza che è necessario attendere gli esiti dell’ approfondimento tecnico con la Commissione Europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima per l’operatività dell’intervento del FSE-POR relativo alla quota integrativa del 30% connesso alla partecipazione dei lavoratori a percorsi di politica attiva del lavoro,Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito viene assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dall’Accordo nell’ambito delle disponibilità annuali finalizzate allo scopo.
Si termina la presente esposizione,esprimendo la valutazione che i trattamenti prevideziali in deroga previsti dall’Accordo Regione-Ministero del Lavoro,almeno per lavoratori subordinati che saranno presi in considerazione in quanto coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali da individuare con l’accordo quadro da stipulare con le parti sociali,in caso di sospensione o licenziamento ,sia per l’ importo che probabilmente per la durata dell’intervento degli stessi , appaiono piu’ favorevoli di quelli disciplinati dall’art.19 commi 1 e 1bis lettere a) e b) del dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 .
Inoltre viene da osservare che i titolari di co.co.co a progetto iscritti all’Inps alla gestione separata,in caso di fine lavoro,non sono presi in considerazione dall ‘Accordo del 17.4.09 . Pertanto ,agli stessi può trovare applicazione in via sperimentale nel triennio 2009/2011 soltanto la disciplina contenuta nel comma 2 del citato art.19,che consente la liquidazione agli stessi in unica soluzione di un somma la cui misura risulta fissata dall’art. 7ter della legge n.33/09 al 20% del reddito percepito nell’anno precedente.
Allegato 1
Primo Elenco di comuni danneggiati dal sisma destinatari delle provvidenze e dei benefici previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Commissario Delegato.
In attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9.4.09, il Commissario Delegato per l’emergenza terremoto ha firmato il 16 aprile scorso il decreto relativo all’individuazione, sulla base dell’intensità delle scosse uguale o superiore al sesto grado ,dei comuni danneggiati dagli eventi sismici intervenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009.
I Comuni individuati sono complessivamente 49 ,cosi’ suddivisi:
-37 in provincia di L’Aquila : Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle, Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
– 5 in provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.
– 7 in provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.
La lista dei comuni è stata compilata sulla base dei rilievi macrosismici che il Dipartimento della Protezione Civile ha effettuato in collaborazione con l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.