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PUBBLICATO DECRETO LEGGE RELATIVO PROVVIDENZE IN FAVORE LAVORATORI ED IMPRESE COMUNI COLPITI DA SISMA ABRUZZO

30/04/2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009 risulta pubblicato il Decreto Legge 28 aprile 2009 , n. 39 relativo agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 ,in vigore dal giorno di pubblicazione.

Si evidenzia che le provvidenze attinenti la materia del lavoro sono contenute nell’ articolo 8 del provvedimento ,che prevede in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese quanto segue :

1. Al fine di sostenere l’economia delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 ed il reddito delle famiglie, lavoratori ed imprese, sono disposti:

a) la proroga dell’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con riconoscimento della contribuzione figurativa;

b) l’indennizzo in favore: dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita’ di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attivita’ a causa degli eventi sismici;

c) l’estensione alle imprese ed ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni identificati con il decreto del Commissario Dekegato n.3 del 16.4.09 della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche’ la non applicazione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a fare data dal 6 aprile 2009 e fino al 30 giugno 2009, nei confronti sia dei soggetti operanti alla data degli eventi sismici nei comuni sopra precisati , sia delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in comuni non interessati dagli eventi sismici, che alla data del 6 aprile 2009 erano assistiti da professionisti operanti nei predetti comuni ;

d) la non computabilita’ ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni identifcati dal decreto n.3 del 16.4.09 del Commissario Delegato , sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni ;

e) modalita’ speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all’anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell’ambito delle disponibilita’ della gestione finanziaria dell’AGEA;

f) l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per gli utenti residenti nei comuni di cui sopra in transito nell’area colpita fino alla data del 31 dicembre 2009.

2. Al fine di sostenere il rapido recupero di adeguate condizioni di vita delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma, e per un ammontare massimo di 12.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative all’anno 2009, sono realizzati interventi, anche integrati, per le seguenti finalita’:

a) costruzione e attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

b) costruzione e attivazione di residenze per anziani;

c) costruzione e attivazione di residenze per nuclei monoparentali madre bambino;

d) realizzazione di altri servizi da individuare con le modalita’ di cui all’articolo 1.

3. Al fine dell’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa, per l’anno 2009, di 53,5 milioni di euro e, per l’anno 2010, di 30 milioni di euro.
Peraltro si ritiene di precisare che per l’ulteriore definizione delle provvidenze sopra riportate interverrano le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri , che,salvo specifica diversa indicazione del decreto legge n.39/09, riguarderanno le persone fisiche residenti e le imprese operanti alla data del 6.4.09 nei comuni identificati con il decreto del Commissario Delegato n.3 del 16.4.09

PRIMO ACCORDO QUADRO PER AMMORTIZZATORI IN DEROGA LAVORATORI OPERANTI IN COMUNI INTERESSATI DA SISMA ABRUZZO

28/04/2009

In conformità alla previsione dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Abruzzo del 17.4.09,che ,in aggiunta ai 10 milioni di euro anticipati con il decreto del Ministro del Lavoro n.43080 del 19 marzo 2009, ha assegnato complessivamente 55 milioni di euro,di cui 30 riservati ai lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6.4.09 che siano compresi nell’elenco approvato con decreto del commissario delegato del 16.4.09 e che ,ormai è certo,a breve sarà integrato , risulta sottoscritto dal CICAS-Comitato intervento crisi aziendali e di settore-,riunito a L’Aquila il 27 scorso,un primo accordo quadro per l’utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione in imprese operanti nei comuni dell’Abruzzo compresi nell’elenco di cui sopra.
Sottolineato che nell’accordo quadro in esame si stabilisce che gli ammortizzatori sociali in deroga devono riguardare , senza esclusione di settori produttivi , i lavoratori subordinati , si precisa che il CICAS ha autorizzato quanto segue:
1) concessione di 13 settimane di cassa integrazione guadagni in deroga in favore di operai,impiegati,intermedi ,quadri sia a tempo indeterminato che determinato ,nonche’ di apprendisti e somministrati,di imprese che non rientrano nell’ambito della vigente legislazione a regime in tema di ammortizzatiori sociali ,sospesi o ad oprario ridotto a decorrere dal 6 .4 .09 ;
2) proroga di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti per cui nel periodo 1.1.09/30.6.09 risulta scaduta l’indennità di mobilità usufruita a norma della legge n.223/91;
3) proroga di 13 settimane della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori sospesi dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art.12 commi 1 e 2 della legge n.223/91 per cui nel periodo 1.1.09/30.6.09 risulta scaduta l’indennita’ di cigs in precedenza attribuita in deroga ;
4) proroga di 13 settimane di mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell’art.12 commi 1 e 2 della legge n.223/91 per cui nel periodo 1.1.09/30.06.09 risulta scaduta l’indennità di mobilita’ in precedenza attribuita in deroga .
In ordine all’intevento della integrazione salariale si sottolinea altresì che nell’Accordo quadro in commento risulta confermata la previsione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9.4.09 per cui in caso d’inerzia dei datori lavoro,le richieste del trattamento previdenziale in questione possono essere presentate dai lavoratori beneficiari ,anche se detta modalità presenta qualche incertezza operativa a cui si farà cenno successivamente.
Quanto deciso dal Cicas ,così come sopra riportato ,merita qualche considerazione.che di seguito si espone.
Prima di tutto , preso atto che,almeno per il momento , il Cicas non ha ritenuto di autorizzare anche l’intervento dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori licenziati dal 6.4.09,malgrado la prassi sinora seguita in materia e l’ espressa previsione della indennità di mobilità in deroga nell’ Accordo sottoscritto il 17.4.09 tra Ministero del Lavoro e Regione Abruzzo, risulterebbe confacente che i datori di lavoro sino a 15 dipendenti ed artigiani , essendo stati costretti a far data dal 6.4.09 da oggettive difficoltà aziendali a ridurre il proprio personale ed a risolvere i rapporti di lavoro , eventualmente ed opportunamente sollecitati dai rappresentanti delle parti sociali e/o dai professionisti da cui vengono assistiti e coadiuvati negli adempimenti per la gestione delle aziende , valutino di revocare i predetti provvedimenti, trasformandoli in sospensioni ,cosi’ da rendere praticabile in favore dei dipendenti il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga autorizzata dal Cicas nella riunione del 27 scorso.
Una seconda considerazione concercene la cassa integrazione guadagni in deroga,concessa dal Cicas per 13 settimane in favore dei lavoratori sospesi ovvero ad orario ridotto,ma per la quale non risulta specificato se trattasi di quella straordinaria oppure ordinaria oppure di tutte e due .In merito ,riportandosi alle precedenti esperienze e determinazioni del Cicas ,sempre e tutte caratterizzate dalla cigs ,si osserva che verrebbe da pensare che anche questa volta la decisione del Comitato non può che essere stata conforme e quindi ritenere che si tratta dell’integrazione salariale straordinaria.Tuttavia,se si pone mente all’Accordo del 17.4.09 tra Ministero del Lavoro e Regione Abruzzo ,si nota che al punto 1 dello stesso si fa riferimento alla destinazione dei 25 milioni euro assegnati” a valere su fondi nazionali per la concessione… in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni ,ordinaria e/o straordinaria. Inoltre occorre tener anche conto che,giusta corrispondente previsione del comma 6 della legge n.33/09,di conversione del dec.legge n.5/09,allo stato anche ai lavoratori destinatari della cigs in deroga si applica l’art.8 comma 3 del decreto legge n.86/88,convertito in legge n.160/88 ,che subordina l’ammissione al trattamento d’integrazione salariale straordinaria al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di appartenenza di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento.Pertanto , di fronte alla prospettiva di dipendenti sospesi o con orario ridotto per le difficoltà aziendali impossibilitati a beneficiare della cigs per mancanza della prescritta anzianità lavorativa ,agli stessi potrebbe essere offerto il trattamento della cigo,che,come è noto, non presuppone il predetto requisito in capo ai lavoratori.Peraltro è da dire che in ogni caso su questo aspetto risulterebbe confacente un tempestivo intervento di chiarimento da parte del Cicas , eventualmente preceduto da apposito esame della Conferenza dei Servizi ,restando inteso che una perplessità del genere non può sussistere per la proroga dell’integrazione salariale in deroga decisa dal Cicas in favore dei lavoratori delle imprese industriali fino a 15 dipendente e delle imprese artigiane non rientranti nella disciplina dell’art.12 commi 1 e 2 legge 223/91, poichè si tratta senza alcun dubbio della cigs,che, scaduta nel periodo 1. 1.09/30.6.09, risulta appunto prolungata per tre mesi.
Una terza considerazione ,che fa sempre riferimento alla cassa integrazione guadagni ,riguarda la possibilita’ che, in caso di inerzia del datore di lavoro,la domanda per il sostituto del salario sia prodotta direttamente dai lavoratori ,in ottemperanza,come sopra precisato,dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9.4.09 ,cosi’ da favorire lo snellimento della relativa procedura ed accellerare il conseguimeto in favore dei beneficiari del trattamento previdenziale in parola .In proposito ed allo scopo di ottenere dalla Conferenza dei Servizi l’individuazione di specifiche linee guida,si ritiene di sottolineare due aspetti,che potrebbero costituire un limite ed un ostacolo per la correntezza operativa della previsione normativa,ossia :in primo luogo,si evidenzia la scarsa dimestichezza dei lavoratori rispetto alla modulistica in uso per la domanda di cassa integrazione ordinaria e straordinaria ; in secondo luogo,si sottolinea l’obbligo normativo,ribadito pure nell’Accopro Ministero del Lavoro-Regione Abruzzo del 17.4.09,che le istanze siano corredate dal verbale di consultazione sindacale,che sarebbe oltremodo complicato pretender di porra a carico dei lavoratori. Pertanto ,fermo restando l’intervento decisivo sull’argomento della Conferenza dei Servizi,sia consentito auspicare che alla base di ogni determinazione sia posta un’appropriata e fattiva collaborazione dei Centri Impiego ,dei rappresentanti sindacali e dei Patronati,opportunamente sollecitati a mettersi a disposizione dei lavoratori.
Una quarta considerazione interessa la proroga dell’indennità di mobilità decisa dal Cicas per 13 settimane in favore dei lavoratori per cui risulta scaduta nel periodo 1.1.09/30.6.09 quella in godimento ex legge n.223/91 ovvero quella in precedenza concessa in deroga ,nel senso che ,partendo dalla previsione del comma 6 dell’art.7 ter della legge n.33/09, che ha convertito il decreto legge n.05/05, secondo cui anche ai lavoratori destinatari della moblità in deroga si applica quanto riportato dall’art.16 comma 1 legge n.223/91, che richiede agli aspiranti all’indennità di mobilità di poter far valer un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi,di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato,ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie,festività ed infortuni , necessita che venga chiarito dal Cicas ,su auspicabile preventivo parere della Conferenza dei Servizi ,se detta previsione deve o meno trovare applicazione anche con riferimento alla proroga del trattamento previdenziale in parola , opinandosi che la disposizione di cui si tratta , essendo efficace soltanto per l’avvenire ,non può riguardare situazioni deterrminatesi in tempi pregressi rispetto all’ entrata in vigore della disposizione stessa.
La quinta considerazione concerne il punto 10 dell’Accordo del 17.4 .09 tra Ministero del Lavoro,in cui si prevede che ” l’inps eroga i trattamenti di sostegno al reddito …previa sottioscrizione da parte del lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità ” ad un lavoro congruo ovvero ad percorso di riqualificazione professionale offerto dai servizi per l’impiego competenti.
Si ritiene che anche su questo aspetto appare confacente un chiaro e preciso pronunciamento della Conferenza dei Servizi atto a definire un rinvio del momento in cui rendere la predetta dichiarazione di disponibilità ,tenendo conto dell’opportunità di attendere non solo il recupero del normale funzionamento delle strutture dell’impiego,che ,risultanto danneggiate dal sisma ,attualmente hanno difficoltà a ricevere la dichiarazione in questione,ma anche dell’ emanazione e dell’entrata in vigore dello specifico decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze di cui al comma 3 dell’art.19 del decreto legge n. 185/08,convertito in legge n.2/09 , che deve fissare sia le modalità operative che il termine entro cui rendere la piu’ volte menzionata dichiarazione di disponibilità.
La sesta considerazione si riferisce al termine di presentazione delle istanze di cassa integrazione ,nel senso che si appalesa necessario tener presente in proposito quanto stabilito dal comma 2 dell’art.7 ter della legge n.33/09 , di conversione del decreto legge n.5/09,secondo cui ,a modifica delle disposizioni previgenti che fissavano al 25 del mese successivo a quello dell’inizio della cassa integrazioned guadagni il termine entro cui formulare la richiesta, la suddetta disposizione ha stabilito che per gli interventi decorrenti dal 1° aprile c.a. le domande vanno prodotte entro 20 giorni dall’inizio della spensione o riduzione dell’orario di lavoro.
L’ultima considerazione riguarda l’estensione dell’intervento della cassa integrazione ai lavoratori subordinati a tempo determinato,anche a tempo parziale orizzontale e con rapporto tripartito,per i quali , al pari degli apprendisti e dei somministrati , oltre a dover essere verificato , se si tratta di integrazione salariale straordinaria , il possesso di un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni,come per i dipendenti a tempo indeterminato, si ritiene di dover precisare che sono da ritenere destinari della decisione del Cicas tutti i dipendenti a termine assunti in applicazione della disciplina del dec.legislativo n.368/01, nonche’ i lavoratori con contratto d’inserimento,mentre sono esclusi i lavoratori stagionali ed intermittenti.

CHIARIMENTI MINISTERO LAVORO SU AUTODICHIARAZIONE PER DURC

27/04/2009

In risposta a specifici quesiti posti dagli utenti in materia di Durc ,il Ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti :
– le imprese senza dipendenti non sono tenute a presentare l’autocertificazione sul Durc per conseguire i benefici normativi e contributivi , essendo questo un adempimento dovuto solo dai datori di lavoro;
– a detto adempimento è tenuta anche l’azienda cessata ,se ha fruito,dopo il 1° gennaio 2007,di benefici normativi e contributivi ;
-in caso di autodichiarazione in modalità telematica è obbligatorio utilizzare l’apposito modulo predisposto dal Ministero,mentre la forma è libera se si ricorre alla modalità cartacea ;
-l’autocertoificazione interessa i datori di lavoro appartenenti a qualunque settore di attività ;
-l’adempimento va posto in essere entro il 30 c.m.,anche se il datore di lavoro attualmente non usufruisce di benefici;
– il consulente può provvedere alla compilazione e trasmissione del modulo tramite e-mail certificata,ma la sottoscrizione dell’autocertoificazione autografa o con firma digitale deve essere del datore di lavoro.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla specifica sezione in materia di Durc che il Miniostero del Lavoro ha realizzato sul proprio sito internet www. lavoro.gov.it .

PILLOLE DI… GIURISPRUDENZA

27/04/2009

Si propone lo stralcio di due sentenze della Corte di Cassazione e di un’Ordinanza della Corte Costituzionale relative a questioni di lavoro:

– Sentenza n. 4546 del 25.2.09 : l’art.7 della legge n.300/70 ,che subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva alla previa contestazione degli addebiti,al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli ,non comporta l’obbligo per il datore di lavoro di convocare il lavoratore stesso per eventuali discolpe se costui non gli abbia rivolto una formale richiesta in tal senso,ferma in ogni caso la facoltà del dipendente di inoltrare per iscritto le proprie osservazioni agli addebiti mossigli;ne deriva che le garanzie procedimentali previste dalla norma sopraindicata debbono ritenersi rispettate qualora dopo la contestazione scritta dell’addebito il lavoratore abbia comunque modo di formulare le proprie controdeduzioni .

-Sentenza n.9474 del 21.4.09: l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell’adempimento dell’obbligazione,posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata ,di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono di per sè indice di una scarsa attenzione del l lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione,oltre che dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di una attività ludica o lavorativa.

-La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 91/2009, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Napoli in merito agli artt. 1 e 2 della legge n. 339/2003. Pertanto gli avvocati iscritti all’albo non possono essere dipendenti pubblici, anche se part time. La ragione di questo divieto è individuata nella pericolosità e nella frequenza di possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e professione forense. Diverso il caso dei praticanti avvocati non abilitati al patrocinio che, come confermato dalla Cassazione con sentenza 26 novembre 2008, n. 28170, possono essere iscritti nell’apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati.

INIZIATIVE ED INTERVENTI INPDAP PER PUBBLICI DIPENDENTI COLPITI DAL TERREMOTO

27/04/2009

Per i pensionati ed i dipendenti iscritti residenti nei comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo,il cui elenco allo stato è il seguente :
-37 in provincia di L’Aquila : Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle, Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

– 5 in provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

– 7 in provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri ;
l’Inpdap ha predisposto le seguenti iniziative:

– pagamento anticipato della rata di pensione di maggio pagamento in circolarità dei trattamenti pensionistici, consistente nella possibilità, per il pensionato, di ritirare la pensione presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;

-sospensione sino al 31 dicembre 2009 del recupero degli indebiti pensionistici derivanti da verifiche reddituali; delle rate per i prestiti e i mutui erogati dall’Inpdap; delle ritenute concernenti il recupero dell’importo corrispondente all’assegno familiare corrisposto e non dovuto; dell’importo relativo alla rateizzazione dell’una tantum ai fini della liberalizzazione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e con redditi da lavoro;

-sospensione fino al 30 novembre 2009 della ritenuta alla fonte da operare a titolo di acconto sulle prestazioni previdenziali nei confronti dei pensionati residenti nel territorio della provincia di L’Aquila che ne faranno specifica richiesta ;
-sospensione sino al 31 dicembre dei termini di presentazione delle dichiarazioni reddituali connessi alla operazione Red 2009 e delle dichiarazioni per le detrazioni d’imposta 2009;

-sospensione fino al 30 novembre 2009 dei termini per presentazione del modello 730. In attesa delle successive comunicazioni da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (comma 5 del DM 9/4/2009) sulle modalità di assolvimento degli adempimenti, l’Inpdap provvederà comunque a ricevere i modelli presso qualunque sede dell’Istituto, purché presentati entro il 31 maggio;

-erogazione di piccoli prestiti agli iscritti al Fondo Credito;

-priorità nell’accogliere le domande di partecipazione alle vacanze studio e ai soggiorni senior;

-concessione per l’abitazione inagibile a causa del sisma di un bonus economico pari a 3. 000 euro per nucleo familiare,aumentato a domanda a 5,5 mila euro se l’inagibilità è per un periodo minimo di 60 gioprni ,ovvero pari a 7,5 mila euro in presenza anche di figli nel nucleo familiare .

Si aggiunge che al fine di normalizzare, nei limiti del possibile, l’operatività della sede dell’Aquila, l’Inpdap è presente già da alcuni giorni sul territorio abruzzese con alcune stazioni mobili ,vale a dire:

-un pullman personalizzato Inpdap con quattro postazioni presso il Centro commerciale “L’Aquilone” (Uscita autostradale Aquila ovest), contattabile ai numeri 366-6612130/ 366-6612126.

-un camper (con Inps e Poste Italiane s.p.a.) con una postazione operativa presso la tendopoli di Piazza d’Armi, contattabile al numero 366-6612129;

-un camper (con Inps e Poste Italiane s.p.a.) con una postazione operativa presso la tendopoli di Paganica, contattabile al numero 366-6612125.

Infine si precisa che nella prima decade di maggio verranno implementate le postazioni già presenti al Centro Informativo di Avezzano, rendendolo operativo al massimo delle possibilità. Il centro è sito in via Massimiliano Kolbe, 38, nei locali del Comune.

NOVITA’ NORMATIVE SUL LAVORO ACCESSORIO

27/04/2009

Le novità di cui al titolo sono quelle previste dall’art.7 ter comma 12 della legge n.33/09, di conversione del decreto legge n. 5/09, il cui testo coordinato risulta pubblicato nel Supplemento Ordinario n .49 alla Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11.4.09.
Il predetto comma 12 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell’art.70 del dec.leg.vo n.276,contenente ,come è noto ,la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo di lavoro accessorio ,che di seguito si riportano :
a) le prestazioni in parola sono estese alle manifestazioni fieristiche , a quelle sportive,culturali o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà e cio’ anche nel caso in cui le stesse derivano da committente pubblico;
b) i giovani con meno di 25 anni di età iscritti ad un ciclo di studi presso un’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado possono essere impiegati nelle attività accessorie , non solo durante i periodi vacanza,ma anche nei giorni di sabato e domenica con utilizzazione in qualsiasi settore produttivo ,purche’ le modalità d’impiego risultanosono compatibili con gli impegni scolastici;
c) le attività agricole di carattere stagionale possono essere affidate oltre che ai pensionati ed ai giovani con età inferiore a 25 anni studenti universitari o di ogni altro ordine e grado scolastico ,anche alle casalinghe;
-le attività di quasiasi settore produttivo possono essere svolte con il lavoro accessorio dai pensionati;
d) nel 2009 in via sperimentale i percettori di prestazioni integrative del salario o con assegno di sostegno al reddito8Trattamento di disoccupazionecon requisitio normali e ridotti,cigo,cigs,mobilità e disoccupazione speciale) possono rendere prestazioni occasionali di tipo accessorio in tutti settori produttivi nel limite di 3.000 euro per anno solare.
A completamento della presente esposizione ,si riportano gli abbinamenti tra tipologie di attività di lavoro accessorio ,così come elencate dall’art.70 del decreto legislativo n.276/03, e lavoratori impiegabili nelle stesse :
a) lavori domestici : tutti i lavoratori ;
b) lavori di giardinaggio,pulizia o manutenzione di edifici,strade,parchi e monumenti : tutti i lavoratori ;
c) insegnamento privato supplementare ;tutti i lavoratori;
d) manifestazioni sportive,culturali,fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà anche con committente pubblico : tutti i lavoratori;
e) in qualsiasi settore produttivo per attivita’ da render il sabato e la domenica,nonchè durante i periodi di vacanza le vacanze natalizie vanno dal 1° dicembre al 10 gennaio successivo,le vacanze pasquali vanno dalla domenica delle palme al martedì successivo al lunedì d’Albis e le vacanze estive vanno dal 1° giugno al 30 settembre) : soltanto giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istuto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
f) attività agricola di carattere stagionale ed attività agricole anche non stagionali svolte in favore di produttori con volume di affari non superiore a 7.000 euro ( comma 6 dell’art.34 del dpr n.633/1972 ) : soltanto i pensionati,le casalinghe ed i giovani della lettera e) ;
g) attività dell’impresa familiare ex art.230 bis cod.civile ,limitatamente al commercio,al turismo ed ai servizi: soltanto gli appartenenti all’impresa familiare;
h) attività di consegna porta a porta e di vendita di stampa quotidiana e periodica : tutti i lavoratori;
i) attività in qualsiasi settore produttivo :soltanto i pensionati;
l) in tutti i settori produttivi,in via sperimentale per l’anno 2009 e sino ad un reddito non superiore a 3.000 euro nell’anno solare:tutti i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,che rendono la dichiarazione di immediata disponibilità per un lavoro congruo o per un percorso di riqualificazione professionale.
Per approfondimenti sul lavoro accessorio e sulle relative modalita’ operative riguardati anche i voucher,si rinvia alle seguenti circolari dell’Inps,consultabli sul sito web Inps.it :n.81/08,n.94/08,n.104/08 e n.44/09.

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ E PERDITA AMMORTIZZATORI SOCIALI

23/04/2009

L’argomento specificato nel titolo trova disciplina noprmativa nell’art.19 comma 10 del decreto legge n.185/08 convertito nella legge n.2/09,che appunto prevede quanto segue :
a) la subordinazione del diriritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito,ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ovvero ad un percorso di riqualificazione professionale ;
b) perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale,anche a carico del datore di lavoro,fatti salvi i diritti già maturati,a carico del lavoratore che rifiuta di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero che,una volta sottoscritta detta dichiarazione,non accetta la partecipazione ad un percorso di riqualificazione professionale oppure l’offerta di un lavoro congruo, vale a dire che prevede l’inquadramento
in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza e le attivita’ lavorative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che
non dista piu’ di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o
comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di
trasporto pubblici .
Tuttavia è da evidenziare che per l’ operatività di quanto stabilito dalla normativa suddetta occorre fare riferimento alle modalità previste in apposito decreto che il Ministro del Lavoro deve emanare di concero con il Ministro dell’Economia e Finanze,prevedendo apposite linee guida che l’Inps deve applicare ai fini del tempestivo monitoraggio sulla gestione dei trattamenti di sostegno al reddito e dei comportamenti dei lavoratori circa la dichiarazione di diponibilita con conseguenti provvedimenti di decadenza a caico degli stessi dagli ammortizzatori sociali.

ISTRUZIONI INPS PER PAGAMENTO PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO

23/04/2009

Sull’argomento precisato nel titolo risulta intervenuta la circolare Inps n.61 del 22 scorso, con cui sono llustrate le modalità per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito mediante accredito bancario o postale e bonifico presso ufficio postale.
L’Istituto prevede che a breve i pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito saranno centralizzati e verrà esclusa la possibilità di effettuare i pagamenti mediante assegni circolari,cosi’ da ottenere con l’accentramento di migliorare la qualità dei servizi di pagamento agli utenti e di ridurre e semplificare le attività di sede.
Pertanto in tale prospettiva , il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente o sul libretto, bancario o postale, ovvero tramite bonifici domiciliati presso uffici postali e di conseguenza ,con effetto immediato, non possono essere accettate domande di prestazioni a sostegno del reddito con pagamento mediante assegno circolare.
In funzione di quanto precede ,la modulistica dell’Area Prestazioni a sostegno del reddito e’ stata conformemente revisionata ed e’ disponibile nella banca dati “Modulistica on line”,mentre per la modulistica prodotta a livello periferico ,si dovrà provvedere ad inserire il dato relativo al conto corrente o libretto, bancario o postale.

ACCERTAMENTO DIRITTO PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

23/04/2009

Si richiama l ‘attenzione sui commi da 8 a 13 dell’art.35 del decreto legge n.207/08 convertito in legge n.14/09,il cui testo coordinato risulta pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28.2.09 prevedendo quanto segue:
8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e’ quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30giugno dell’anno successivo.
9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e’ quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva.
10. Per i procedimenti di cui all’allegato A rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all’estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.
11. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevareannualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.
12. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 11, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine ditrenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa
l’erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.
13. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa e’ ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la
presentazione della comunicazione non avvenga entro iltermine di cui mal periodo precedente non si da’ luogo alla corresponsione di alcun arretrato.
Rispetto alle suddette disposizioni ,l ‘Inps ha fornito istruzioni operative e di chiarimento alle strutture ed all’utenza con la circolare n.62 del 22 scorso,il cui testo integrale si può consultare e scarirare riportandosi al sito

SOTTOSCRITTO ACCORDO TRA MINISTERO LAVORO E REGIONE ABRUZZO SU AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA E REALIZZAZIONE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

22/04/2009

Con riferimento all’ art. 19 del decreto legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09,il 17 scorso la Regione Abruzzo ed il Ministero del Lavoro hanno sottoscritto l’Accordo di cui al titolo,che fra l’atro tiene conto delle particolari esigenze dei lavoratori che svolgono la propria prestazione nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.09 ,il cui elenco per comodità di consultazione è riportato nell’Allegato 1.
Di seguito si riassumono gli aspetti significativi e rilevanti del predetto documento che reca la firma del Ministro del Lavoro on.le Maurizio Saccomi e del Presidente della Giunta Regionale Gianni Chiodi e risulta finalizzato ad individuare risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per gli ammoprtizzatori sociali inderoga (cassa integrazione,indennità di mobilità e disoccupazione speciale),nonche’ ad attivare ad attivare ulteriori interventi a valere su risorse FSE- POR per realizzare politiche attive a favore dei lavoratori interessati.
Anzitutto , è da evidenziare,in aggiunta ai 10 milioni euro anticipati con il decreto del Ministro del Lavoro n.4308o del 19 marzo scorso , l’assegnazione di 25 milioni di euro per la concessione ovvero la proroga in deroga rispetto alla normativa vigente di cigs,cigo,indennità di mobilità e trattamento di disoccupazione speciale a favore di lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato,comprersi gli apprendisti ed i somministrati ,sottolineando che a detta somma a valere su fondi nazionali sarà imputata la spesa da sostenerecosatituita dall’intera contruzione figurativa e dal 70% del sostegno al reddito spettante ai lavoratori coinvolti.
Peraltro si prevede che :
a) per raggiungere l’importo totale del sostegno al reddito spettante ai lavoratori, calcolato secondo la vigente normativa,risulta utilizzabile un contributo a carico del FSE-POR di misura pari al 30%del sostegno al reddito che viene legato alla partecipazione dei lavoratori a percorsi di politica attiva del lavoro ,da calcolare mensilmente ovvero sull’ammontare compressivio di detto sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati ;
b) tra Regione ed Inps dovrà essere stipulata apposita convenzione senza oneri aggiuntivi per regolare l’erogazione del contributo a carico del FSE- POR da parte dell’Istituto, previo trasferimento allo stesso delle risorse finanziarie necessarie ;
c )tenuto conto della previsione dell’art.19 comma 7 del decreto legge n.185/08 convertito nella legge n.2/09, la misura dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga da riconoscere ai lavoratori in difficoltà potrà essere integrata mediante interventi sia dei fondi interprofessionali di cui all’art.118 legge n.388/00 ,che dei fondi formati con i contributi dei soggetti autorizzati al lavoro somministrato di cui all’art.12 del decreto legislativo n.276/03.

Con specifico riferimento alle esigenze dei lavoratori subordinati che svolgono le proprie prestazioni nei comuni colpiti dal sisma del 6.4.098 , dall’accordo in esame , ai 25 milioni di euro di cui sopra,sono stati aggiunti altri 30 milioni di euro,a valere sui fondi nazionali ,che sono da destinare alla copertura integrale del sostegno al reddito attraverso l’erogazione degli ammortizzastori sociali in deroga come prima precisati .
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Per quanto concerne gli aspetti operativi relativi all’ utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate,si fa presente che l’Accordo dispone quanto segue:
1. spetta alla Regione stipulare un accordo quadro con le parti sociali che, in base alle esigenze riscontrate e nel limite delle disponibilità esistenti ,individua i lavoratori destinatari ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali ;
2. per la cassa integrazione guadagni risulta stabilito che le domande, corredate dal verbale di consultazione sindacale sottoscritto in base alle vigenti disposizioni,vanno inoltrate alla Direzione Regionale del Ministero del Lavoro,che provvede all’autorizzazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo quadro ,mentre,nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili, l’erogazione del trattamento previdenziale spetta alla competente sede Inps ,a valere sui fondi nazionali nel limite della percentuale del 70% del sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore .Peraltro resta precisato che la cig in deroga può venire autorizzata dopo l’utilizzazione da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa,mentre per le imporese che non rientranonell’ambito della vigente legislazione in materia di ammortizzatori a regime,l’accsso alla integrazione salariale può essere autorizzato direttamente,se spettante ;
4. per il trattamento di mobilità(e di disoccupazione speciale),le relative domande sono presentate dagli interessati alla competente sede Inps,che,nel limite delle risorse finanziarie disponibili,in base ad accordi stipulati in sede regionale coerenti con l’accordo quadro tra Regione e parti sociali ,provvede alla erogazione della quota dell’indennità a valere sui Fondi nazionali nel limite del 70% del sostegno al reddito spettante;
La parte finale dell’Accordo in esame concerne gli adempimenti che coinvolgono l’Inps ,la Regione i Centri Impiego , il Ministero del Lavopro ed i lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali in deroga ,nel senso che:
A ) l’Inps per erogare i trattamenti di sostegno al reddito deve conseguire dai lavoratori la preventiva dichiarazione di disponibilità per le iniziative di politiche attive al lavoro;
B) l’Inps ,previa intesa di collaborazione operativa,trasmette l’elenco dei beneficiari dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla Regione ed ai Centri impiego competenti,anche ai fini dell’attivazione dei servizi di politica attiva e per rendere operativa la dichiarazione di disponibilità ;
C) la Regione incarica i Centri Impiego di comunicare all’Inps ,in conformità all’art.19 comma 10 del dec.legge n.185/08,convertito in legge n.2/09, eventuali rifiuti da parte dei lavoratori a partecipare ad un progetto individuale d’inserimento nel mercato del lavoro,ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare un offerta di lavoro congrua;
D) l’Inps segnala contestualmente alla Regione ed al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori per cui risulta intervenuta la decadenza dai trattamenti previdenziali in deroga,
E) il Ministero del Lavoro ,tramite Italia Lavoro ,la Regione e l’Inps sono tenuti a verificare costantemente l’andamento della spesa delle risorse assegnate a valere sui fondi nazionali,anche con riferimento all’aggiornamento dell’Accordo,tenendo conto altresì che a disposizione della Regione il Ministerto del Lavoro pone sia ltalia Lavoro che l’Isfol per l’attivazione delle politiche attive,il monitoraggio della spesa e la valutazione dei risultati.

L’ Accordo si conclude con l’avvertenza che è necessario attendere gli esiti dell’ approfondimento tecnico con la Commissione Europea sui dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima per l’operatività dell’intervento del FSE-POR relativo alla quota integrativa del 30% connesso alla partecipazione dei lavoratori a percorsi di politica attiva del lavoro,Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito viene assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dall’Accordo nell’ambito delle disponibilità annuali finalizzate allo scopo.
Si termina la presente esposizione,esprimendo la valutazione che i trattamenti prevideziali in deroga previsti dall’Accordo Regione-Ministero del Lavoro,almeno per lavoratori subordinati che saranno presi in considerazione in quanto coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali da individuare con l’accordo quadro da stipulare con le parti sociali,in caso di sospensione o licenziamento ,sia per l’ importo che probabilmente per la durata dell’intervento degli stessi , appaiono piu’ favorevoli di quelli disciplinati dall’art.19 commi 1 e 1bis lettere a) e b) del dec.legge n.185/08 ,convertito in legge n.2/09 .
Inoltre viene da osservare che i titolari di co.co.co a progetto iscritti all’Inps alla gestione separata,in caso di fine lavoro,non sono presi in considerazione dall ‘Accordo del 17.4.09 . Pertanto ,agli stessi può trovare applicazione in via sperimentale nel triennio 2009/2011 soltanto la disciplina contenuta nel comma 2 del citato art.19,che consente la liquidazione agli stessi in unica soluzione di un somma la cui misura risulta fissata dall’art. 7ter della legge n.33/09 al 20% del reddito percepito nell’anno precedente.

Allegato 1

Primo Elenco di comuni danneggiati dal sisma destinatari delle provvidenze e dei benefici previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e/o del Commissario Delegato.

In attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3754 del 9.4.09, il Commissario Delegato per l’emergenza terremoto ha firmato il 16 aprile scorso il decreto relativo all’individuazione, sulla base dell’intensità delle scosse uguale o superiore al sesto grado ,dei comuni danneggiati dagli eventi sismici intervenuti in Abruzzo il 6 aprile 2009.

I Comuni individuati sono complessivamente 49 ,cosi’ suddivisi:
-37 in provincia di L’Aquila : Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle, Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

– 5 in provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

– 7 in provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de’ Passeri.

La lista dei comuni è stata compilata sulla base dei rilievi macrosismici che il Dipartimento della Protezione Civile ha effettuato in collaborazione con l’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.