Archive for gennaio 2014

SENATO APPROVA CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHE 2014

30/01/2014

l ‘Aula di Palazzo Madama  ha dato via libera al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe.  ,il cui testo governativo ha subito  modifiche,  che comporteranno un ulteriore lettura della Camera prima del varo definitivo.

Di seguito si evidenziano le     modifiche   ritenute particolarmente significative attinenti la   materia del  lavoro :

.1)   slittano  di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale impiegato presso l’Inps;

2) si ric onosce  un’ulteriore proroga al 31 marzo 2015 del termine entro il quale l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti;

3)   e’ dspostata   a giugno 2014   l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture per le disposizioni attuative contro l’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

4) risulta prorogata  al 30 giugno 2014, per individuare   le nuove regole per lo   svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti.

5) le funivie hanno un anno di tempo per ammodernarsi  , salvo una previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza.

6) proroga di sei mesi di tempo ai produttori di mozzarella per adeguarsi alle nuove disposizioni che prevedono che la produzione deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

7) prorogata   anche per il 2014  la possibilita’ dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali  prestare «lavoro accessorio», cumulando il trattasmernto è con il reddito dei voucher  sino a 3 mila euro all’anno solare,che secondo la circolare l’Inps corrisponde al periodo 1.1./31.12 di ciascun anno ,mentre il Ministero del Lavoro ,sia pure in via non ufficiale e formale ,afferma essere un periodo mobile di 365 giorni ,decorrenti dal primo giorno di ptrestazione del lavoro    accessorio

8) spostato  al 30 giugno 2014 l’obbligo di ricevere i pagamenti via bancomat per commercianti e professionisti.

9)  approvata  equiparazione tra commercialisti e revisori dei conti, fermo restando l’obbligo di tirocinio previsto per l’accesso «alla funzione di revisore legale».Quindi, per iscriversi al registro dei revisori, i commercialisti non dovranno più superare un esame di idoneità ad hoc.

10) è  estesa la possibilità per gli italiani residenti all’estero ma contribuenti in Italia di fruire delle detrazioni per carichi familiari.

11) proroga per tre anni dell’accorpamento dei tribunali dell’Abruzzo con relativa soppressione

PARERE COMMISSIONE LAVORO SENATO SCHEMA DECRETO INTERMINISTERIALE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

30/01/2014

Dopo il parere della   Commisione Lavoro della Camera , pubblicato ieri sul blog,anche la Commissione Lavoro del Senato si è espresso in ordine allo schema di Decreto Interministeriale riguardante   criteri ,beneficiari e modalita’ per gli ammortizzatori in deroga ,predisposto  ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013,cosi’ come risulta dal sottostante testo,cui dovrebbe fare seguito l’adozione del provvedimento definitivo,che ,dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ,risultera’ applicabile

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 74 in materia di ammortizzatori sociali in deroga

L’11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

considerato che potrebbe dubitarsi in ordine all’opportunità di mantenere in vita la mobilità in deroga, visto che l’ASPI è già operativa, e che ciò è previsto per assicurare continuità con gli interventi in essere;

evidenziato che, quanto al percorso di costituzione dei Fondi di solidarietà, occorre esser certi che lo schema eviti penalizzazioni anche indirette per chi li ha realizzati o li sta costituendo, a vantaggio di quanti, per varie ragioni, non vi hanno invece ancora proceduto;

sottolineato che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, i rappresentanti delle regioni hanno segnalato che il nuovo schema allargherebbe, anziché restringere, la platea dei beneficiari di mobilità in deroga, cioè di lavoratori di aziende cessate o di prossima cessazione;

richiamato che, sempre a giudizio dei rappresentanti delle regioni, non vi sarebbero i tempi tecnici per l’applicazione del decreto dal 1° gennaio 2014, ciò che renderebbe necessaria una fase di transizione,

esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

All’articolo 1, comma 3, si suggerisce di specificare che i requisiti soggettivi di anzianità lavorativa, previsti dall’articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183, operano solo nella parte in cui non siano modificati da altre norme specifiche dello schema di decreto, quali quelle all’articolo 2, comma 1.

Quanto all’articolo 2, comma 1, si raccomanda di non escludere dalla concessione della cassa integrazione in deroga gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; mentre, per quanto concerne i lavoratori in somministrazione (cosiddetti interinali), si potrebbe prevedere l’integrazione di quanto assicurato dal Fondo di settore, qualora eroghi prestazioni economiche inferiori a quelle garantite dalla deroga.

Con riferimento al medesimo comma, per quanto riguarda il requisito di anzianità lavorativa presso l’impresa, si invita il Governo a introdurre una soluzione intermedia tra le attuali 90 giornate lavorative e i 12 mesi introdotti dallo schema di parere in esame.

Tra le causali di sospensione dell’attività produttiva si riterrebbe inoltre utile specificare se rientrano nella fattispecie anche quelle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Su quest’ultimo aspetto, pur concordando con l’esclusione dal trattamento di integrazione salariale in deroga per i casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa, di cui al comma 2, si ritiene necessario precisare che la limitazione è riferita alla parte di impresa cessata, ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l’attività.

Il comma 3 del medesimo articolo riconosce come tipologie d’impresa solo quelle contemplate dall’articolo 2082 codice civile, escludendo di fatto tutto un tessuto produttivo costituito da piccoli imprenditori e datori di lavoro aventi altra natura giuridica. Al riguardo, si propone – in termini di condizione – di mantenere il beneficio anche a favore di tutti gli altri datori di lavoro: in particolare piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali.

Al comma 6 occorre precisare il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, secondo l’attuale interpretazione del Ministero, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa.

Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale concessi dai fondi di solidarietà bilaterali, di cui al comma 8, potrebbe essere opportuno chiarire se i limiti di durata della proroga in deroga si computino assumendo come termine iniziale il superamento dei limiti di durata del trattamento previsti dalla disciplina dei fondi stessi, oppure quello dei limiti (eventualmente diversi) di durata stabiliti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale, richiamati nel medesimo comma 8.

In tema di procedure autorizzative, di cui ai commi 10-12, si suggerisce di prevedere un procedimento che si avvia con un doppio canale di apertura della pratica con unico atto amministrativo (presentazione alla regione e sua trasmissione all’INPS), successivo esame da parte della regione e definitiva autorizzazione dell’INPS nel termine di 15 giorni, con clausola di silenzio-assenso. Resta ferma la complessiva attività di monitoraggio prevista in capo all’INPS.

All’articolo 3, i commi 4 e 5 introducono limiti di durata della mobilità in deroga: potrebbe essere opportuno esplicitare se nel computo di tali limiti si prescinda dalla circostanza che le prestazioni siano state o meno continuative.

Conclusivamente, si evidenzia la grave necessità, rappresentata nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle regioni, di dare certezza di copertura alla stima di ulteriore fabbisogno di risorse necessario per coprire il 2013. In questo senso, si suggerisce di valutare la possibilità di: a) definire riparti a cadenza periodica e non uno solo l’anno; b) considerare eventualmente l’ipotesi di un decremento progressivo del valore dell’assegno, così da ampliare la platea dei beneficiari; c) analizzare le ragioni di eventuali marcati scostamenti tra una regione e l’altra nella stima di ulteriori fabbisogni di risorse, imputabili a una possibile discutibile gestione, piuttosto che a criticità particolari.

Un’altra considerazione è riferibile alla condizione dei lavoratori per i quali non è possibile il rientro al lavoro a causa di cessazione dell’attività.  Si propone pertanto al Governo di superare l’istituto della “mobilità in deroga” e di valutare la possibilità di concedere a tali soggetti una “dote”, in due modi: a) estendendo anche a loro la concessione (prevista per l’ASpI) in unica soluzione dell’indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti non ancora percepite, se intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa; b) collegando l’erogazione all’attivazione di un voucher di ricollocazione spendibile presso centri e servizi per l’impiego accreditati, secondo le modalità e in applicazione del modello sperimentale previsto in Legge di Stabilità 2014.

Si rimarca inoltre l’esigenza di prevedere nello schema di decreto il requisito essenziale dell’accordo sindacale, nei termini previsti dalle norme, per l’avvio e l’efficacia della procedura.

Infine, e in via generale, si nota la mancanza di indicazioni tese a collegare gli interventi previsti con le politiche attive del lavoro; si coglie pertanto l’occasione per invitare il Governo a valutare l’opportunità di richiamare, eventualmente anche in questa sede, l’obbligatorietà per tutti i beneficiari, salvo eccezioni motivate, di seguire specifici corsi di formazione e riqualificazione, nonché percorsi  tesi al reinserimento nel tessuto produttivo, con attivazione degli strumenti di assistenza allo scopo necessari.

Da ultimo, si ribadisce la necessità che dalla novellata disciplina sugli ammortizzatori sociali in deroga restino esclusi alcuni comparti, quali il settore della pesca, che deve continuare a fruire di un trattamento specifico determinato dalle caratteristiche di tipo produttivo e dalla peculiarità dei rapporti di lavoro, e per il quale è stato previsto apposito fondo all’interno della Legge di Stabilità 2014.

DECRETO EMERSIONE E RIENTRO CAPITALI PREVEDE NUOVE ASSUNZIONI AGENZIA ENTRATE E MOBILITA’ PERSONALE MEF

30/01/2014

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29.1.2014 risulta pubblicato il

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4 contenente

“Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. “,che  all’art.1  ,tra l’altro dispone quanto  segue:

 a) l'Agenzia delle entrate,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per
gli anni 2014, 2015 e  2016,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa
non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  55
milioni di euro a decorrere dal 2017. 
    b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  continua  ad  applicarsi  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo' essere
utilizzata anche per il passaggio del personale tra  le  sezioni  del
ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce  i  criteri
per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo
completamento   dei    processi    di    riorganizzazione    connessi
all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso  la  sezione
"dogane"  si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico previsto  dal  CCNL  per  il  personale  gia'  appartenente
all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla  sezione
"ASSI"  alla  sezione  "monopoli"  si   applica   esclusivamente   il
trattamento giuridico ed economico previsto  per  il  personale  gia'
appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

INPS :RIEPILOGO DISPOSIZIONI RIGUARDANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI 2014

30/01/2014

L’anno 2013 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 27 dicembre 2013, n. 147 – cd. legge di stabilità e DL 23 dicembre 2013, n. 145   che sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con la   circolare 29 gennaio 2014, n. 15,l’INPS    fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2014.

Per il testo della circolare citata cliccare

INPS – Circolare 29 gennaio 2014, n. 15 Lavoro

INPS:PRECISAZIONI DOMANDA PRESTAZIONE ESODO LAVORATORI VICINI PENSIONE

30/01/2014
Le precisazioni  indicate nel  titolo sono previste  dal Messaggio sottostante ,su cui si richiama l’attenzione
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Messaggio n. 1653/2014
Allegati n.2
OGGETTO:

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisazioni sulla contribuzione correlata.

Come è noto, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.

A partire da settembre 2013 sono pervenute all’Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l’avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all’esodo e la quantificazione dell’onere per la fideiussione).

Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.

Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco (secondo il facsimile allegato n.2) contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.

Si ribadisce che nel preambolo dell’accordo riguardante l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Per gli accordi riguardanti l’esodo di dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.

I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.

Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1
Allegato N.2

IMPORTI MASSIMI TRATTAMENTI AMMORTIZZATORI SOCIALI E LSU 2014

30/01/2014

Si riporta la sottostante circolare Inps relativa  ai nuovi importi massimi  spettanti per l’anno 2014 a titolo di integrazione salariale ,indennita’ di mobilita’ ,aspi ,miniaspi ,trattamenti speciali edilizia  ,indennita’ disoccupazione agricola e lsu

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Circolare 29 gennaio 2014, n. 12

SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2014, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

1. Premessa.

L’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Trattamenti di integrazione salariale.

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al combinato disposto della legge 13 agosto 1980, n. 427 (come modificata dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451) e dell’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

 Tetto

 Importo lordo (euro)

 Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

 Basso

 969,77

 913,14

Superiore a 2.098,04

 Alto

 1.165,58

 1.097,51

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

 Tetto

 Importo lordo (euro)

 Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

 Basso

 1.163,72

 1.095,76

Superiore a 2098,04

 Alto

 1.398,70

 1.317,02

3. Indennità di mobilità

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

 Tetto

 Importo lordo (euro)

 Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.098,04

 Basso

 969,77

 913,14

Superiore a 2.098,04

 Alto

 1.165,58

 1.097,51

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014, in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 597,04.

5. Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n. 92 del 2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 142 del 18/12/2012 e a seguito della rivalutazione annuale, ad euro 1.192,98 per il 2014.

L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2014, euro 1.165,58.

Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso di erogazione della prestazione ai lavoratori sospesi ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della citata legge n. 92 del 2012.

6. Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 14 del 30/01/2013 (pari ad euro 959,22 ed euro 1.152,90).

7. Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2014, ad euro 578,98. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

INPS:PRECISAZIONI CIRCA DOMANDA PRESTAZIONE ESODO SOGGETTI PROSSIMI PENSIONE

30/01/2014

Le precisazioni di cui al titolo sono previste dalla  sottostante circolare Inps ,su cui si richiama l’attenzione

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Messaggio n. 1653/2014
Allegati n.2
OGGETTO:

Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Presentazione da parte dei datori di lavoro della domanda di accesso alla prestazione. Precisazioni sulla contribuzione correlata.

 Come è noto, con la circolare n. 119 del 1° agosto 2013 è stata data applicazione alla nuova prestazione di esodo, di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevista per fare fronte agli esuberi aziendali incentivando l’uscita dal mondo del lavoro dei dipendenti prossimi alla pensione.

A partire da settembre 2013 sono pervenute all’Istituto numerose domande di accesso alla predetta prestazione, con date di cessazione dei rapporti di lavoro tali da non consentire il rispetto degli adempimenti propedeutici necessari per l’avvio degli esodi (quali, ad esempio, la verifica dei requisiti soggettivi di accesso all’esodo e la quantificazione dell’onere per la fideiussione).

Si rammenta che la predetta domanda deve essere trasmessa dai datori di lavoro tramite la funzionalità telematica “contatti” del fascicolo elettronico aziendale, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma 1-7-ter, legge n. 92/2012)”, inviando il mod. SC/77 alla sede INPS presso cui si assolvono gli obblighi contributivi (c.d. sede della matricola principale). Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda preliminare almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale.

Alla domanda (che deve essere presentata avvalendosi del nuovo modello allegato n.1) devono essere allegati l’accordo di esodo e l’elenco (secondo il facsimile allegato n.2) contenente i dati dei lavoratori potenziali beneficiari della prestazione di esodo, per i quali deve essere accertato il perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anticipata, ovvero ex art. 24, comma 15-bis, della legge n. 214/2011, entro il periodo massimo di 48 mesi.

Si ribadisce che nel preambolo dell’accordo riguardante l’esodo di personale non dirigente le parti devono darsi reciprocamente atto che questo viene sottoscritto tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Per gli accordi riguardanti l’esodo di dirigenti, l’associazione sindacale legittimata a stipulare l’accordo è quella che ha sottoscritto il contratto collettivo di lavoro di categoria, a prescindere dalla rappresentatività: pertanto, nel preambolo le parti devono darsi atto di tale sottoscrizione.

I datori di lavoro devono essere in possesso di apposita delega al trattamento dei dati contributivi e previdenziali rilasciata da ogni lavoratore interessato alla prestazione in oggetto. Tale delega deve essere conservata agli atti del datore di lavoro stesso.

Nel messaggio del 5 novembre 2013 n. 17768 è stato precisato che il prospetto di quantificazione dell’onere viene redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, che può precedere anche di diversi mesi l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Qualora al momento della cessazione del rapporto di lavoro risulti una diversa quantificazione della contribuzione correlata in conseguenza di una variazione dell’effettivo imponibile, calcolato secondo le indicazioni di cui al punto 14 della circolare n. 119/2013, sarà cura del datore di lavoro valorizzare sul flusso Uniemens il corretto imponibile, dando tempestivamente comunicazione della variazione alla sede Inps presso la quale assolve gli obblighi contributivi per la prestazione in oggetto. Si ricorda che sui contributi dovuti e non versati sono dovute le sanzioni civili secondo le disposizioni di cui all’articolo 116, comma 8, L. n. 388/2000.

Il Direttore Generale
Nori

Allegato N.1
Allegato N.2

INPS:COMUNICATO MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTI DOMESTICI

29/01/2014

Comunicato 28 gennaio 2014

Modalità di pagamento per lavoratori domestici

Mentre per i pagamenti relativi ai contributi correnti i datori di lavoro domestico possono pagare:

– con bollettini di c/c postale emessi dall’Inps;

– on-line, collegandosi al sito Internet http://www.inps.it;

– tramite RETI AMICHE (tabaccherie e poste)

Devono invece essere utilizzati i modelli F24 per i versamenti dei contributi dovuti: su avviso di pagamento oggetto di regolarizzazione spontanea (o su verbale di accertamento) per rate di condono Legge n. 40/97

 

CAUSALI DI VERSAMENTO

Descrizione causale

Causale

Regolarizzazioni contributi non pagati

DOM1

Rate di condono L. 140/97

DOM2

Rettifiche contributi versati in modo errato

DOM3

MINI SANATORIA PENSIONI PERSONALE SCUOLA

29/01/2014
gennaio 2014chiarisce  alcuni dubbi interpretativi
ù
che erano stati posti sui pensionamenti del
personale della scuola
.Le problematiche nascono
dall’intreccio di norme di legge precedenti la
riforma Fornero, su alcune delle quali è caduta
l’interpretazione restrittiva dell’Inps, su altre
l’introduzione di nuove norme di legge che
intervengono sui requisiti pensionistici
——————————————–
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. AOODGPER n.481
Roma,
21 gennaio 2014
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO:
Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014- Chiarimenti
Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti
anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale
scolastico e della domanda di pensione.
A tale riguardo,
si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la
liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell’art.1 comma 9 della
legge243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve
intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza di vita.
In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento
pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un’età inferiore ai 62 anni, si fa
presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento
pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito
contributivo entro il 2017,
qualora l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi periodi
di fruizione dei p ermessi ai sensi dell’art.33 comma 3 Legge104/92
e successive modifiche.Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità da ll’art.11 bis
del D.L.102/2013 convertito in Legge124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i
lavoratori che, nel corso dell’anno 2011,risultavano essere in congedo ai sensi dell’art.42,
comma 5,del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33, comma 3, della
Legge104/92,i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a matur are il diritto a
pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall’entrata in vigore del
D.L. 201/2011.
La disposizione si applica anche al personale della scuola.
Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis
del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro
entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del 12/11/2013)
che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall’Inps.
Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico
interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio
con modalità cartacea e da procedere alla successiva convalida al SIDI.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.toGildo De Angelis

CORTE COSTITUZIONALE/INAIL :DOPO 15 ANNI PEGGIORAMENTO COSTITUISCE NUOVA MALATTIA

29/01/2014

Il principio riportato nel titolo  risulta stabilito dalla Corte COstituzionale nella m  sentenza n.46/2010,che l’Inail recepisce  dettando le relative istruzioni con la sottostante circolare n.5/2014

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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale prestazioni
Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione
Sovrintendenza medica generale
Avvocatura generale

Circolare n. 5
Roma, 21 gennaio 2014
Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all’esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto
Sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46. Articolo 137 d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965.
Esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio: nuova denuncia di malattia professionale.

Quadro Normativo
D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 80, 131, 132, 137.
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 13.
Circolare Inail n. 57 del 4 agosto 2000Decreto legislativo n. 38/2000. Art. 13. Danno biologico”.
Lettera Direzione centrale prestazioni – Sovrintendenza medica generale prot. n. 6724 bis del 4 luglio 2005: “Decreto legislativo 38/2000, art. 13, comma 6. Valutazione delle preesistenze lavorative già indennizzate in rendita”.
Lettera Direzione centrale prestazioni – Sovrintendenza medica generale prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003: “Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale.”
Circolare Inail n. 42 del 19 settembre 2013: “Prescrizione del diritto alle prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i.”
Sentenza Corte costituzionale 12 febbraio 2010, n. 46.

PREMESSA
Con sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131.
Le eccezioni di incostituzionalità erano state poste dal giudice di merito in relazione a fattispecie in cui il lavoratore, avendo continuato a essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, chiedeva il riconoscimento di un peggioramento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio.
La Corte costituzionale ha rilevato che la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 137 t.u., il quale disciplina esclusivamente l’ipotesi dell’aggravamento dell’inabilità conseguente alla naturale evoluzione della patologia che ha dato luogo alla costituzione della rendita.
La Consulta ha precisato che “[…] quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno e si è quindi in presenza di una “nuova” malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131″.

APPLICABILITÀ DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 80 E 131 T.U.
La materia in questione è stata successivamente oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione1 che si è espressa nel senso di considerare applicabile il combinato disposto degli artt. 80 e 131 t.u. in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno.
In tali casi, infatti, in presenza delle medesime condizioni ambientali, dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, si verifica, oltre il decorso del termine suddetto, una variazione delle condizioni fisiche che “[…] non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno”.
Pertanto, la fattispecie, come affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi estranea all’ipotesi di cui all’art. 137 t.u. che si riferisce esclusivamente all’aggravamento, eventuale e consequenziale, dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia e deve essere quindi inquadrata in quella contemplata dall’art. 80.
In sintesi, la denuncia di un aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dev’essere considerata come nuova malattia, sempre che ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione all’agente patogeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale.
In ogni diversa ipotesi, sulla base del principio di consolidamento dei postumi alla scadenza dei termini revisionali, l’aggravamento non può essere preso in considerazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE
Per maggiore chiarezza, dal punto di vista interpretativo e applicativo del nuovo indirizzo giurisprudenziale, si esaminano le seguenti fattispecie:
a) Variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta entro i termini revisionali.
La domanda di aggravamento a seguito di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita, presentata entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio, deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137 t.u..
Diversamente, qualora l’aggravamento, pur verificatosi entro il termine revisionale, venga richiesto dopo il decorso del termine annuale di decadenza, lo stesso non dovrà essere valutato ai fini della revisione della rendita, né potrà essere riconosciuto come nuova malattia nei termini sopra esposti.
b) Variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta oltre la scadenza dell’ultimo termine revisionale.
La domanda di aggravamento a seguito di variazione delle condizioni fisiche in peius intervenute dopo i termini di cui all’art. 137 t.u. dovrà essere trattata come una nuova malattia professionale.
La domanda potrà essere accolta soltanto qualora sia accertato che i relativi postumi siano venuti in essere dopo la scadenza del quindicennio e siano riconducibili al protrarsi dell’esposizione a rischio oltre la data di decorrenza dell’originaria rendita.
Al fine di poter ricondurre il danno a un periodo temporale ben preciso e, quindi, di dare corretta applicazione ai principi sopra enunciati, è indispensabile che tutte le rendite per malattia professionale siano sottoposte a revisione alla scadenza del quindicennio in quanto, in mancanza di tale accertamento, risulterebbe problematica la suddetta riconducibilità.
Nell’ipotesi di cui al punto b), in caso di riconoscimento della nuova malattia, in fase di valutazione dei postumi potranno verificarsi le seguenti fattispecie:
1) le malattie professionali ricadono sotto un diverso regime (d.p.r. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000).
In tali ipotesi2, i postumi derivanti dalle due tecnopatie non sono suscettibili di unificazione.
Pertanto, i postumi derivanti dalla nuova malattia dovranno essere valutati in base all’attuale disciplina3, senza tener conto delle preesistenze4;
2) le malattie professionali ricadono sotto lo stesso regime (d.lgs. 38/2000).
In tale ipotesi, i postumi derivanti dalla nuova malattia dovranno essere unificati con quelli derivanti dalla malattia precedentemente riconosciuta, secondo il disposto degli artt. 80 e 131t.u..
Di conseguenza, l’unificazione dovrà essere effettuata se la nuova malattia determini anche solo l’1% di aumento del grado di menomazione già riconosciuto.
Per maggiori dettagli operativi si rimanda al flusso allegato5 che, per le fattispecie trattate, integra le disposizioni contenute nel Nuovo flusso procedurale per l’istruttoria delle denunce di malattia professionale di cui alla citata lettera del 18 settembre 2003.

DECORRENZA DEI TERMINI PRESCRIZIONALI
Anche con riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali, occorre distinguere tra le seguenti casistiche:
1. i postumi derivanti dalla nuova malattia sono unificabili con quelli derivanti dalla patologia precedentemente riconosciuta;
2. i postumi non sono suscettibili di unificazione.
Nel primo caso – fermi i principi di carattere generale sulla conoscibilità degli elementi costitutivi del diritto, per i quali si rinvia alle disposizioni vigenti in materia6 – il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli in precedenza riconosciuti.
Nel secondo caso, la prescrizione del diritto al riconoscimento della nuova malattia decorre dal momento in cui il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia sia almeno pari al minimo indennizzabile7.

EFFICACIA NEL TEMPO
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati n. 2
______________________
1 Cfr. Cass. sentenze nn. 5548 e 5549 del 9 marzo 2011
2 Cfr. Sent. Corte costituzionale 426/2006.
3 Art 13, 6° comma d.lgs. 38/2000.
4 Si veda in tal senso quanto già riportato nella nota congiunta D.C. prestazioni/Sovrintendenza medica generale del 4 luglio 2005 (prot. n. 6724 bis). L’aggravamento, quando riguarda lo stesso organo o apparato, già indennizzato sotto il precedente regime ex d.p.r. 1124/1965, andrà accertato discriminando dal danno biologico attuale la preesistenza, rivalutandola con la nuova Tabella delle menomazioni.
5 Allegato 1
6 Cfr. circolare Inail 42/2013.
7 Cfr. Cass. 6097/1998, nella parte in cui afferma che “va, infatti, distinto il caso in cui si chieda una rendita nuova e autonoma e il caso in cui si chieda, come nella fattispecie, la sommatoria di una nuova patologia con una precedente. Dal momento che occorre, per l’inizio della decorrenza della prescrizione, la obiettiva conoscibilità del diritto che si fa valere e, quindi, nella fattispecie, della patologia sofferta, nel primo caso occorre la consapevolezza del sussistere di una patologia ormai stabilizzata di origine lavorativa nella misura indennizzabile, nel secondo caso (sommatoria), invece, la consapevolezza del raggiungimento della soglia indennizzabile non necessita, intendendosi sommare la invalidità ad altra o altre già preesistenti e, per tale sommatoria, basta anche una percentuale minore rispetto a quella del limite indennizzabile”.


Allegato 1 alla circolare 5/2014

Flusso di trattazione delle domande di aggravamento della malattia professionale con variazione in peius delle condizioni fisiche del titolare di rendita riconducibile alla protrazione della esposizione a rischio oltre la decorrenza della rendita
(Sentenza Corte costituzionale 46/2010)

Nel caso di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita riconducibili alla protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la decorrenza della rendita, possono verificarsi le seguenti fattispecie, in merito alle quali si forniscono le istruzioni sotto riportate.
1) Entro il quindicennio perviene domanda di aggravamento.
La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137.
2) Entro l’anno di decadenza successivo al quindicennio perviene domanda di aggravamento.
La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137.
Nel caso in cui venga accertato l’aggravamento si possono verificare le tre seguenti ipotesi:
2a) la variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta entro il quindicennio.
La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137 (come per il precedente punto 1);
2b) la variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.
La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137, e definita con provvedimento negativo (conferma del grado).
In tal caso, vi potrebbe essere stata esposizione a rischio oltre la decorrenza della rendita e, di conseguenza, potrebbero sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’aggravamento, previa nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale.
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento negativo la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato.
Il medico inserisce in Carcli nel menù “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa Sentenza Corte costituzionale 46/2010 per l’inoltro al processo lavoratori in procedura Grai. L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menù “Evidenza da Area medica – Richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003. Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.
2c) La variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita è intervenuta in parte prima del quindicennio e in parte dopo il quindicennio, ma entro il termine annuale di decadenza.
La domanda deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137, e definita con provvedimento positivo per la sola parte di danno intervenuto prima del quindicennio.
Il provvedimento deve riportare il grado parziale riconosciuto, che viene appositamente indicato in sede di valutazione medico-legale.
A tale scopo, deve essere detratto il danno verificatosi oltre il quindicennio, che non deve essere esposto nel provvedimento di definizione della revisione. Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento parzialmente positivo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato.
Il medico inserisce in Carcli nel menù “Richieste – Richiesta informazioni” la seguente nota “Inviare informativa Sentenza Corte costituzionale 46/2010 per l’inoltro al processo lavoratori in procedura Grai. L’operatore amministrativo prende visione della evidenza dal menù “Evidenza da Area medica – Richiesta informazioni” per l’invio dell’informativa e appone una nota in procedura.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003. Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.
3) Oltre l’anno di decadenza successivo alla scadenza dei termini revisionali perviene:
3a) una domanda di aggravamento; la stessa deve essere trattata come revisione ai sensi dell’art. 137 e definita con provvedimento negativo (oltre i termini di legge).
Dal momento che il lavoratore potrebbe non essere a conoscenza della possibilità di esercitare il diritto alle prestazioni eventualmente dovute in caso di protrazione dell’esposizione al rischio professionale oltre la decorrenza della rendita, in relazione al danno verificatosi oltre i termini revisionali, subito dopo l’invio del provvedimento negativo, la Sede competente deve inviare al lavoratore stesso – e, qualora sia presente, al Patronato – la comunicazione di cui al facsimile allegato.
L’operatore amministrativo invia l’informativa e appone una nota in procedura Grai.
Nel caso in cui pervenga la nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale, si segue la procedura prevista dal flusso di trattazione allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003. Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre alla parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.
3b) una nuova domanda di riconoscimento di malattia professionale della stessa natura di quella per la quale l’assicurato gode di rendita, si segue la procedura prevista dal flusso allegato alla lettera Dc prestazioni e Smg, prot. n. 1235 bis del 18 settembre 2003.
Nell’ambito delle attività previste dal suddetto flusso, deve essere accertata, oltre la parte di danno riconducibile al periodo successivo alla scadenza dei termini revisionali, anche la protrazione della esposizione a rischio oltre la data di decorrenza della rendita.


Allegato 2