MINI SANATORIA PENSIONI PERSONALE SCUOLA

gennaio 2014chiarisce  alcuni dubbi interpretativi
ù
che erano stati posti sui pensionamenti del
personale della scuola
.Le problematiche nascono
dall’intreccio di norme di legge precedenti la
riforma Fornero, su alcune delle quali è caduta
l’interpretazione restrittiva dell’Inps, su altre
l’introduzione di nuove norme di legge che
intervengono sui requisiti pensionistici
——————————————–
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. AOODGPER n.481
Roma,
21 gennaio 2014
Uff. III
Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali
LORO SEDI
OGGETTO:
Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014- Chiarimenti
Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti
anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale
scolastico e della domanda di pensione.
A tale riguardo,
si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la
liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell’art.1 comma 9 della
legge243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve
intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell’aumento della speranza di vita.
In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento
pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un’età inferiore ai 62 anni, si fa
presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento
pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito
contributivo entro il 2017,
qualora l’anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi periodi
di fruizione dei p ermessi ai sensi dell’art.33 comma 3 Legge104/92
e successive modifiche.Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità da ll’art.11 bis
del D.L.102/2013 convertito in Legge124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i
lavoratori che, nel corso dell’anno 2011,risultavano essere in congedo ai sensi dell’art.42,
comma 5,del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell’art.33, comma 3, della
Legge104/92,i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a matur are il diritto a
pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall’entrata in vigore del
D.L. 201/2011.
La disposizione si applica anche al personale della scuola.
Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis
del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro
entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del 12/11/2013)
che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall’Inps.
Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione
delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico
interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio
con modalità cartacea e da procedere alla successiva convalida al SIDI.
per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
f.toGildo De Angelis

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