Dopo il parere della Commisione Lavoro della Camera , pubblicato ieri sul blog,anche la Commissione Lavoro del Senato si è espresso in ordine allo schema di Decreto Interministeriale riguardante criteri ,beneficiari e modalita’ per gli ammortizzatori in deroga ,predisposto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013,cosi’ come risulta dal sottostante testo,cui dovrebbe fare seguito l’adozione del provvedimento definitivo,che ,dopo essere stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ,risultera’ applicabile
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 74 in materia di ammortizzatori sociali in deroga
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,
premesso che esso è stato predisposto ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione dei criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
considerato che potrebbe dubitarsi in ordine all’opportunità di mantenere in vita la mobilità in deroga, visto che l’ASPI è già operativa, e che ciò è previsto per assicurare continuità con gli interventi in essere;
evidenziato che, quanto al percorso di costituzione dei Fondi di solidarietà, occorre esser certi che lo schema eviti penalizzazioni anche indirette per chi li ha realizzati o li sta costituendo, a vantaggio di quanti, per varie ragioni, non vi hanno invece ancora proceduto;
sottolineato che, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, i rappresentanti delle regioni hanno segnalato che il nuovo schema allargherebbe, anziché restringere, la platea dei beneficiari di mobilità in deroga, cioè di lavoratori di aziende cessate o di prossima cessazione;
richiamato che, sempre a giudizio dei rappresentanti delle regioni, non vi sarebbero i tempi tecnici per l’applicazione del decreto dal 1° gennaio 2014, ciò che renderebbe necessaria una fase di transizione,
esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.
All’articolo 1, comma 3, si suggerisce di specificare che i requisiti soggettivi di anzianità lavorativa, previsti dall’articolo 33, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183, operano solo nella parte in cui non siano modificati da altre norme specifiche dello schema di decreto, quali quelle all’articolo 2, comma 1.
Quanto all’articolo 2, comma 1, si raccomanda di non escludere dalla concessione della cassa integrazione in deroga gli apprendisti e i lavoratori a domicilio; mentre, per quanto concerne i lavoratori in somministrazione (cosiddetti interinali), si potrebbe prevedere l’integrazione di quanto assicurato dal Fondo di settore, qualora eroghi prestazioni economiche inferiori a quelle garantite dalla deroga.
Con riferimento al medesimo comma, per quanto riguarda il requisito di anzianità lavorativa presso l’impresa, si invita il Governo a introdurre una soluzione intermedia tra le attuali 90 giornate lavorative e i 12 mesi introdotti dallo schema di parere in esame.
Tra le causali di sospensione dell’attività produttiva si riterrebbe inoltre utile specificare se rientrano nella fattispecie anche quelle imprese soggette a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Su quest’ultimo aspetto, pur concordando con l’esclusione dal trattamento di integrazione salariale in deroga per i casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa, di cui al comma 2, si ritiene necessario precisare che la limitazione è riferita alla parte di impresa cessata, ammettendo quindi alla prestazione in deroga la parte di impresa che prosegue l’attività.
Il comma 3 del medesimo articolo riconosce come tipologie d’impresa solo quelle contemplate dall’articolo 2082 codice civile, escludendo di fatto tutto un tessuto produttivo costituito da piccoli imprenditori e datori di lavoro aventi altra natura giuridica. Al riguardo, si propone – in termini di condizione – di mantenere il beneficio anche a favore di tutti gli altri datori di lavoro: in particolare piccoli imprenditori, cooperative e studi professionali.
Al comma 6 occorre precisare il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, secondo l’attuale interpretazione del Ministero, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa.
Riguardo ai trattamenti di integrazione salariale concessi dai fondi di solidarietà bilaterali, di cui al comma 8, potrebbe essere opportuno chiarire se i limiti di durata della proroga in deroga si computino assumendo come termine iniziale il superamento dei limiti di durata del trattamento previsti dalla disciplina dei fondi stessi, oppure quello dei limiti (eventualmente diversi) di durata stabiliti dalla disciplina generale in materia di integrazione salariale, richiamati nel medesimo comma 8.
In tema di procedure autorizzative, di cui ai commi 10-12, si suggerisce di prevedere un procedimento che si avvia con un doppio canale di apertura della pratica con unico atto amministrativo (presentazione alla regione e sua trasmissione all’INPS), successivo esame da parte della regione e definitiva autorizzazione dell’INPS nel termine di 15 giorni, con clausola di silenzio-assenso. Resta ferma la complessiva attività di monitoraggio prevista in capo all’INPS.
All’articolo 3, i commi 4 e 5 introducono limiti di durata della mobilità in deroga: potrebbe essere opportuno esplicitare se nel computo di tali limiti si prescinda dalla circostanza che le prestazioni siano state o meno continuative.
Conclusivamente, si evidenzia la grave necessità, rappresentata nel corso delle audizioni dai rappresentanti delle regioni, di dare certezza di copertura alla stima di ulteriore fabbisogno di risorse necessario per coprire il 2013. In questo senso, si suggerisce di valutare la possibilità di: a) definire riparti a cadenza periodica e non uno solo l’anno; b) considerare eventualmente l’ipotesi di un decremento progressivo del valore dell’assegno, così da ampliare la platea dei beneficiari; c) analizzare le ragioni di eventuali marcati scostamenti tra una regione e l’altra nella stima di ulteriori fabbisogni di risorse, imputabili a una possibile discutibile gestione, piuttosto che a criticità particolari.
Un’altra considerazione è riferibile alla condizione dei lavoratori per i quali non è possibile il rientro al lavoro a causa di cessazione dell’attività. Si propone pertanto al Governo di superare l’istituto della “mobilità in deroga” e di valutare la possibilità di concedere a tali soggetti una “dote”, in due modi: a) estendendo anche a loro la concessione (prevista per l’ASpI) in unica soluzione dell’indennità mensile per un numero di mensilità pari a quelle spettanti non ancora percepite, se intendono intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa; b) collegando l’erogazione all’attivazione di un voucher di ricollocazione spendibile presso centri e servizi per l’impiego accreditati, secondo le modalità e in applicazione del modello sperimentale previsto in Legge di Stabilità 2014.
Si rimarca inoltre l’esigenza di prevedere nello schema di decreto il requisito essenziale dell’accordo sindacale, nei termini previsti dalle norme, per l’avvio e l’efficacia della procedura.
Infine, e in via generale, si nota la mancanza di indicazioni tese a collegare gli interventi previsti con le politiche attive del lavoro; si coglie pertanto l’occasione per invitare il Governo a valutare l’opportunità di richiamare, eventualmente anche in questa sede, l’obbligatorietà per tutti i beneficiari, salvo eccezioni motivate, di seguire specifici corsi di formazione e riqualificazione, nonché percorsi tesi al reinserimento nel tessuto produttivo, con attivazione degli strumenti di assistenza allo scopo necessari.
Da ultimo, si ribadisce la necessità che dalla novellata disciplina sugli ammortizzatori sociali in deroga restino esclusi alcuni comparti, quali il settore della pesca, che deve continuare a fruire di un trattamento specifico determinato dalle caratteristiche di tipo produttivo e dalla peculiarità dei rapporti di lavoro, e per il quale è stato previsto apposito fondo all’interno della Legge di Stabilità 2014.
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