A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 .1.09 della legge n.2 del 28 gennaio c.a.,di conversione del decreto n.185 del 29.11.08,predisposto dal Governo per affrontare la grave crisi del Paese, si espongono gli aspetti rilevanti delle disposizioni contenute nella legge suddetta in materia di lavoro ,facendo riferimento all’articolato della stessa.
1.DETASSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITA’
L’argomento è disciplinato nell’art.5 del provvedimento in parola, in cui si prevede che dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le disposizioni del dec.legge n.93/08 convertito in legge n.126/08 concernenti l’incremento della produttività applicando la tassazione agevolata con l’aliquota secca e definitiva al 10% , da applicare nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
– entro il limite complessivo di 6000 euro lordi,mentre in precedente norma l’importo era di 3000 euro,
– risulta interessato soltanto il settore privato,
– riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore nel 2008 a 35 mila euro (prima era non superiore a 30 mila euro) ,al lordo delle somme assoggettate nel predetto anno all’imposta sostitutiva dell’ art.2 del citato decreto legge,
– in caso di sostituto d’imposta nel periodo interessato diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno corrente,il beneficiario provvedera’ a rendere apposita dichiarazione scritta circa l’importo del reddito da lavoro dipendente ottenuto nel 2008.
In base alla previsione normativa di cui sopra,si precisa che.
-alla fine dello scorso anno è scaduta la detassazione per lavoro straordinario e supplementare,che invece era ammessa dalla legge n.126/08 ;
-tra i datori destinatari della detassazionesono compresi anche i datori di lavoro non imprenditori (professionisti,associazioni imprenditoriali ,sindacati,ecc.) ed i lavoratori autonomi ;
-non è obbligatorio far discendere l’erogazione delle somme detassabili da accordo collettivo, potendo la suddetta essere legata ad una decisione datoriale ovvero ad un accorto tra le parti del rapporto di lavoro ,purchè collegata ad un incremento di efficienza e produttività e fare riferimento al conseguimento di positivi risultati aziendali;
-per le istruzioni operative in materia si può fare riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n.49/08 ed alla circolare dell’Agenzia Entrate .59/08.
2.RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI IMPRESE
L’argomento è trattato dall’art.16 che,indroducendo alcune modificazioni al testo dell’art.21 della legge 30.12.1991 n.413 (contenente norme sull’accertamento fiscale ), prevede tra l’altro :
-l’obbligo per le imprese che si costituiscono in forma societaria d’indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali) nella domanda d’iscrizione al registro dell’imprese ed a tale adempimento devono provvedere entro tre anni anche le societa’ imprenditoriali già costituite ;
-analogo obbligo è stabilito per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale ,che comunicano l’indirizzo di posta elettronica ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato… ) ai rispettivi ordini o collegi entro un anno, mentre quest’ultimi devono provvedere a formare e pubblicare l’elenco dei predetti indirizzi consultabile telematicamente;
-le pp.aa. che ancora non abbiano provveduto ,ai sensi del dec .legislativo n.82/05,istituiscono una casella di posta elettronica ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato…) per ciascun registro protocollo ,dandone comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione per la relativa pubblicazione in corrispondente elenco consultabile telematicamente;
-le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni che hanno provveduto ad organizzarsi sotto il profilo dell’informatica e telematica,possono essere inviate per posta elettronica certificata,senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo:
-la consultazione degli elenchi di posta elettronica formati presso i registri delle imprese e gli albi professionali deve avvenire liberamente e senza oneri,mentre l’estrazione di elenchi d’indirizzi è consentita soltanto alle pp.aa per compititi istituzionali;
-le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici ,formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte,purchè la loro originalità risulta attestata dal soggetto che detiene l’originale mediante l’uso della firma digitale.
3.MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER FAMIGLIE ED IMPRESE
L’argomento risulta trattato nell’art.16 bis inserito in sede diconversione in legge del decreto n.185/08 ,introducendo specifiche disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e per rendere le comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni).Si stabilisce che i cittadini segnalino agli uffici le variazioni delle posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo, l’anagrafe tarsmetterà le variazioni all’Indice Nazionale della Anagrafi (Ina), che le renderà disponibili alle amministrazioni pubbliche.Inoltre si sancisce che eventuali richieste da parte dell’amministrazione di documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l’annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituirà a carico del persole coinvolto una violazione dei doveri d’ufficio ai fini della responsabilità disciplinare. Le novità all’anagrafe saranno definite da un decreto dei ministri della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione e dell’Interno, da adottare con il parere della Conferenza unificata. Tutti i i cittadini che ne facciano richiesta potranno avere assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche ,mentre la posta elettronica certificata sarà utilizzabile con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Alle amministrazioni pubbliche viene imposto l’uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Spettertà ad apposto DPCM individuare le modalità per il rilascio della posta elettronica certificata e quelle per attivare il servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing. Per quanto concerene la fatturazione elettronica si dispone che il decreto che il ministero dell’Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l’Innovazione nella pubblica amministrazione, sia conforme alla previsione previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva). . Conclusivamente l’art.!6 bis introduce due importanti innovazioni riguardanti rispettivamente i datori di lavoro domestico ed il Durc .
Riguardo alla prima,si registra l’abrogazione dell’obbligo a carico dei datori di lavoro domestico di comunicare ai servizi impiego l’assunzione,la cessazione,la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico ,di cui all’art.9 bis della legge n.608/96 .Detto obbligo d dal 29 gennaio 2009 s’intende assolto con le comunicazioni effettuate all’Inps,attraverso modalità semplificate.Spettera’ all’Inps trasmettere in via informatica le comunicazioni semplificate ricevute dai datori di lavoro ai Centri Impiego,alle strutteure del Ministero del Lavoro , a quelle dell’Inail ,nonchè alla Prefettura -UTG nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel riospetto delle regole tecniche di sicurezza,di cui all’art.71 del dec.leg.vo n.82/ o5,cosi che siano assolti tutti gli obblighi legali nei confronti delle Istituzioni ed Enti di cui sopra,secondo la previsione dell’art.4 bis comma 6 dec.leg,vo n181/2000.
Sull’argomento si ritiene confacente attendere indicazioni attuative dai competenti organi dell’Inps e del Ministero del Lavoro,pur suggerendo che dal 29 gennaio c.a.i datori di lavoro domestico provvedano a conformarsi alla nuova previsione normativa o quanto meno a non trascurare di rispettare quella precedente.
In merito alla seconda novità relativa al Durc,si osserva che il comma 10 dell’articolo in esame, nel rispetto della previsione dell’art.18 comma 2 della legge n.241/90 e dell’art.43 comma 5 del dpr n.445/00, dispone che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio ,anche in via informatica,da Inps ed Inail ovvero dagli Enti abilitati (Casse Edili)il Documento unico di regolarità contributiva in tutti i casi in cui risulta previsto dalla legge .In pratica si registra un ulteriore adempimento a carico dei datori di lavoro.
4. RICERCATORI SCIENTIFICI ITALIANI
L’art.17,al fine d’incentivare il rientro dall’estero dei ricercatori scientifici italiani, dispone l’imponibilita’ soltanto per il 10%,ai fini delle imposte dirette,senza che concorrano alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive,per i redditi da lavoro dipendente o autonomo dei docenti o ricercatori con i seguenti requisiti e relative condizioni:
-hanno un titolo di studio universitario o equiparato,
– sono residenti non occasionalmente all’estero,
– documentano lo svolgimento di attività di ricerca o docenza all’estero presso centri pubblici o privati ovvero università per almeno due anni continuativi,
-dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.185/08 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato .
Resta precisato che il predetto incentivo trova applicazionedall’1.1.09 per l’anno corrente nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi se permane la residenza sul territorio nazionale.Si segnala altresi per l’anno corrente l’integrazione di 1 milione di euro della dotazione finanziaria di ciu al dpr n.701/77.
5 BIS . RISORSE FONDO SOCIALE OCCUPAZIONE PER ATTIVITA’ APPRENDISTATO
Il comma 2 dell’art.18 stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo in parola per attività di apprendistato,prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche,nonchè per quelle di sostegno al reddito.
6.ESTENSIONE TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DI DISOCCUPAZIONE ED INCREMENTO RISORSE PER GLI STESSI
L’argomento trova disciplina nell’ art.19 del provvedimento in esame , che anzitutto prevede che per gli ammortizzatori sociali sono preordinate risorse complessive del Fondo per l’occupazione di cui all’art.1 legge n.236/93, pari a 289 milioni di euro per l’anno 2009,di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dal 2012 da utilizzare per l’accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ,ivi inclusi il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare :
a) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali , in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.19 comma 1 regio decreto legge n.636/1939,convertito in legge n.1272/1939 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20 % (dell’indennità stessa)a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,compresi quelli dell’art.12 dec.leg.vo n.276/03 ,con una durata massima di 90 giornate annue d’indennita’ , risultante dal cumulo tra l’importo erogato dall’inps ed il contributo degli enti bilaterali .Da tale beneficio sono esclusi i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie dell’integrazione salariale,nonchè nei casi di contratti a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale,mentre il medesimo non compete nei casi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione per il rifiuto da parte del lavoratore senza giustificata ragione di un’offerta di lavoro. Si sottolinea peraltro che sino alla data d’entrata in vigore del decreto del ministro del lavoro,di concerto con il ministro dell’economia, per definire le modalità di applicazione dei commi 1,1bis,2,4 e 10 dell’art 19 in esame, nonche’ le procedure di comunicazione all’Inps ai fini di monitoraggio ed altresì per effettuare la ripartizione dei limiti di spesa per ciascuna tipologia d’intervento per l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria ,con requisiti ridotti ed in favore degli apprendisti, l’indennità di disoccupazione in parola può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali .In ordine alla predetta indennità si precisa che.
-i lavoratori interessati sono quelli del settore privato senza alcun intervento previdenziale di mobilità:
-devono essere in possesso di almeno due anni di anzianità assicurativa e di un anno di contribuzione nel biennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro:Il requisito dei due anni di anzianità vale anche per i lavoratori stagionali e precari,per i quali tuttavia sono sufficienti 78 giornate lavorative in base alla normativa vigente;
-il periodo indennizzato vale ai fini previdenziali,con la precisazione che detta validutà è limitata agli effetti della misura della pensione di anzianità:
– -la domanda deve essere presentata di norma entro 68 giorni dalla data di licenziameto ;
-il trattamento è liquidato in misura pari al sessanta per cento dell’ultima retribuzione .
b) indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ridotti ( spettante a coloro che non possono far valere 52 contributi settimanali nell’ultimo biennio,ma che hanno prestato attività per almeno 78 giornate nell’anno precedente ) sospesi per crisi aziendali o occupazionali,in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 comma 3 legge n.160/1988 ,subordinatamente all’intervento integrativo del 20% dell’indennitàda parte degli enti bilaterali , applicandosi quanto riportato nella lettera precedente in ordine alla durata dell’indennita’ ,all’ esclusione ed alla perdita della stessa,,nonchè alla sua concessione anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali. Si evidenzia che tale indennità :
-compete per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno e comunque non superiore alla differenza tra 312,diminuito delle giornate di trattamento goduto,e quello delle giornate effettivamente prestate;
-la prestazione non può superare il 35 per cento della retribuzione media riferita alla giornata .
c) in via sperimentale per il triennio 2009/2011 e con l’intervento integrativo del 20% carico degli enti bilaterali ,di un trattamento ,in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del 29.11.08, in cui è entrato in vigore il dec.legge in esame ,e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento per crisi, da ottenere per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del rapporto di apprendistato .Si sottolinea al riguardo che:
-il rapporto di apprendista deve essere uno di quelli di cui al decreto legislativo n.276/03;
-spetta il trattamento dell’indennità non agricola con requisiti normali per un periodo massimo di 90 giorni nell’intero arco di durata del rapporto di apprendistato;
-il riconoscimento del trattamento previdenziale deve collegarsi al licenziamento ( non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ovvero alla sospensione per problemi aziendali .
Salvo diverso avviso che dovrebbe venire dai competenti organi istituzionali,malgrado la mancanza dell’espressa previsione nel testo normativo,che si ritiene d’imputare ad una semplice svista puramente formale, che di certo non può essere considerata appositamente voluta dal legislatore,anche per questa fattispecie appare applicabile in via analogica per similarità di stuazioni l’indicazione prevista per le lettere a) e b) , secondo cui anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali l’indennità va concessa fino all’entrata in vigore del decreto del ministro del lavoro e dell economia previsto dal comma 3 dell’art.19 in commento
In relazione alle indennita’ previste dalle precedenti lettere a),b) e c), per i cui importi mensili spettanti nel 2009 si richiama la specifica trattazione su questo blog in data 28.1,09 , la norma in esame considera altresì che :
-il datore di lavoro deve comunicare ai servizi impiego ed alla sede inps territorialmente competenti la sospensione dell’attività lavorativa con le relative motivazioni,nonchè i nominativi dei lavoratori interessati ;
-i lavoratori destinatari devono aver reso dichiarazione ai servizi impiego di immediata disponibilità al lavoro;
– il centro impiego competente provvede a comunicare , entro cinque giorni dal ricevimento delle informazioni aziendali ,ai soggetti autorizzati o accreditati in base agli articoli 4,5,6 e 7 del dec.leg.vo n.276/03, i nominativi dei disponibili al lavoro ovvero ad un percorso di formazione finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro .
-per i lavoratori previsti dalle precedenti lettere da a) a c),l’eventuale ricorso all’utilizzo di trattamenti di cigs o di mobilità in deroga risulta in ogni caso subordinato al’esaurimento dei periodi di tutela disciplinata per gli stessi dall’art.19 della legge in esame legge e dalla previsione del decreto ministerriale di cui al comma 3 del suddett0 articolo .
d) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 viene riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione( di ammontare variabile tra i 700 ed i 1200 euro), in misura pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto,di cui all’art.61 comma 1 del d.leg.n.276/03,iscritti soltanto alla gestione separata inps ,con esclusione dei soggetti di cui all’art.1 comma 212 legge n.662/1996, per cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
-operano per un solo committente,
– hanno conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5000 euro e pari o inferiore a 13.800 euro (che risulta il minimale di reddito dell’art.1 comma 3 legge n.233/90) ;
-siano accreditati nell’anno di riferimento nella suddetta gestione separata almeno tre mensilitrà;
-svolgano nell’anno di riferimento l’attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori riconosciuti in crisi;
-non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno due mesi presso la gestione separata.
Come già sopra accennato ,con apposito decreto del Ministro del Lavoro ,che doveva essere emanato entro 60 giorni dal 29 .11. 08, sono da stabilire le modalità di applicazione di quanto previsto dall’art.19 in parola ,nonchè le procedure di comunicazione da effettuare all’Inps ed eventualmente la ripartizione delle risorse in limiti di spesa specifici per ciascuna delle tipologie d’intervento di cui alla lettere precedenti,che dovra’ essere monitorata e comunicata dall’ Istituto al Ministero del Lavoro .
Il comma 7 dell’ articolo 19 in esame evidenzia che gli enti bilaterali erogano la quota integrativa per le indennità sopra precistate fino a concorrenza delle risorse disponibili ed altresì che i contratti collettivi fissano le risorse minime utilizzabili sul territorio nazionale,mentre il comma successivo precisa che le disponibilità per gli ammortizzatori sociali in deroga possono venire destinati anche agli apprendisti ed ai lavoratori in somministrazione.
Si precisa infine che nell’art 19 comma 5 del decreto in esame viene disposta l’abrogazione della norma contenuta nell’art.13 comme da 7 a 12 della legge n.80 relativa all’ erogazione di un trattamento di disoccupazione in caso di sospensione dell’attività aziendale.
Peraltro sembra il caso di far osservare che nell’articolo in corso di esame sono inserite anche alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali già operative perchè inserite nella Legge Finanziaria 2009( ved.in questo blog in data ,ovvero contenute anche nel disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 n.1167 ( ved blog del 26 novembre scorso ),che ,approvato in prima lettura dalla Camera ,risulta all’esame del Senato .
Nelle stesse tra l’altro si stabilisce che con le risorse a disposizione .a) si provvede anche a realizzare gli interventi che di seguito si analizzano ;b) le stesse sono utilizzabili per tutte le tipologie di lavoro subordinato ,ivi compresi i rapporti di apprendistato e somministrazione : c) i decreti di concessione possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale .
6 BIS : AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Anche per il 2009, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali è prevista la proroga del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga che vengono disposti con provvedimento del Ministro del Lavoro ,di concerto con il Ministro dell’Economia , per situazioni occupazionali riguardanti aziende non beneficiarie degli interventi ordinari generali della CIGS , dell’indennità di mobilità e della disoccupazione speciale ,che riguardano settori ed aree regionali stabiliti in accordi intervenuti in sede governativa entro il 15.06.2009 , recuperando intese stipulate in sede territoriale entro il 20.05.2008 .
Inoltre,nell’ambito delle stesse risorse finanziarie sono consentite con decreto del Ministro del Lavoro ,di concerto con il Ministro dell’Economia, proroghe dei trattamenti in deroga già concessi ai sensi dell’art.2 comma 521 della legge n.244/07, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura pari al numero dei destinatari dei trattamenti previdenziali scaduti il 31.12.2008 , avvertendo che in tali casi la misura del trattamento previdenziale è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive da erogare a condizione della frequenza da parte dei beneficiari di specifi programmi di reimpiego,anche miranti alla riqualificazione professionale ,organizzati dalle regioni interessate .
In proposito appare meritevole di attenzione quanto previsto nel comma 9 bis ,secondo cui in sede di prima assegnazione delle risorse per l’anno 2009,il ministro del lavoro può attribuirne una quota direttamente alle Regioni ed eventualmente alle Province .
Peraltro è da riferire che nel comma 10 sono previste disposizioni che dettano le condizioni da rispettare affinchè siano conseguite dagli intererssati le misure di sostegno al reddito così come stabilite nella legge in esame , vale a dire che l’erogazione dei trattamenti in deroga di cui sopra è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori beneficiari presso i Centri Impiego di apposito patto di servizio,le cui modalità sono definite con provvedimento del Ministro del Lavoro,mentre il rifiuto a sottoscrivere detto patto comporta altresì la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro,fatti salvi i diritti già maturati.
7 . AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IMPRESE COMMERCIALI sociali con più di 50 dipendenti , agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti ed’indennità ai lavoratori portuali
Il trattamento previdenziale di cigs e di mobilità in questione può essere concesso sino al 31.12.2009 con decreto del Ministro del Lavoro nel limite di spesa pari a 45 milioni di Euro a carico del Fondo per l’occupazione, mentre risorse pari a 12 milioni di euro sono riservate per la concessione nel corso dell’anno prossimo di un’indennità in misura corrispondente al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,nonchè alla contribuzione figurativa ed al trattamento per il nucleo familiare ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge n. 84/94,in applicazione di modalità individuate dall’Inps
8: Proroga a 24 mesi situazioni di crisi aziendali per cessazione attività aziendale.
Per il finanziamento nell’anno 2009 della proroga sino a 24 mesi della cigs delle situazioni di crisi aziendale caratterizzate da cessazione di attività di cui all’1 comm1 dec.legge n.249/04 convertito in legge 291/04,sono disponibili 30 milioni di euro ,
9. Inserimento nelle liste di mobilità lavoratori licenziati per riduzione personale da aziende occupanti sino a 15 dipendenti
Nell’anno 2009 i suddetti lavoratori possono essere iscritti nelle liste di mobilità senza titolo alla relativa indennità, mentre per finanziare le agevolazioni alle imprese che assumono detti lavoratori dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art.8 L.223/91 ,sono disponibili per ciascuno degli anni 2008 e 2009 45 milioni di euro . Inoltre detti lavoratori e tutti gli altri che non sono destinatari dei trattamenti mobilita’ ex art.7 legge n.223/ 91,possono ,incaso di risoluzione del rapporto per licenziamento deterrminato da giustificato motivo oggettivo o r cesssazione o riduzione di attività ,ricevere un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse per l’anno 2009 degli anmmortizzatori sociali in deroga ,con titolo alla contribuzione figurativa di 8 o 12 mesi a seconda dell’eta’ inferiore a 50 anni ovvero pari o superiore a 50 anni.
10. Contratti di solidarietà senza CIGS
E’ prorogata al 31.12.2009 la possibilità di stipulare contratti di solidarieta’ con il contributo economico erogato dal Ministero del lavoro pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, da ripartire in pari misura ,salvo diversa intesa in merito, tra lavoratori ed imprese interessate .ed in merito si rinvia alla specifica trattazione svolta su questo blog in data 21.1.08
11.Proroghe cigs per cessazione attivita’
Il comma 15 dell’art.19 prevede la disponibilità di 30 milioni di euro sul Fondo per l’occupazione da destinare nel 2009 al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attivita di cui all’art.1 comma 2 della legge n291/04 e successive modificazioni ed integrazioni.
12.Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditori giovanile
L’ argomento è disciplinato dall’articolo 19 bis,che dispone quanto segue:
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 e’ sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta’ inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire
alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita’ lavorativa svolta,
ovvero per sviluppare attivita’ innovative e imprenditoriali, e’
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della gioventu’, il Fondo di sostegno per l’occupazione
e l’imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle
seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 e’ sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del Ministro con delega per la gioventu’, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono disciplinate le modalita’ operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))
13. Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
Di tale argomento si interessa l’art.19 ter ,in cui si precisa quanto di seguito si riporta.
L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, e’ concesso, con le medesime modalita’ ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
L’aliquota contributiva di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla
gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita’ commerciali presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, e’ prorogata, con le medesime modalita’, fino al
31 dicembre 2013.
Le domande di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti interessati entro il 31 gennaio 2012.
L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207 e’ erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia.
1 4..INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE DIPENDENTI PP.AA
L’argomento è trattato nell’art.33,che ha previsto l’erogazione in unica soluzione con lo stipendio di dicembre 2008 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni destinatario di procedure negoziali dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/09 ove non corrisposta durante l’anno in corso .
15 . L S U SCUOLA
L’art.34 del decreto legge autorizza la spesa di 110 milioni di euro nel 2009 per la proroga delle attività socialmente utili della scuola,a norma dell’art.78 comma 31 della legge n.388/2000