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LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA EX ART.13 LEGGE N.124/04

30/01/2009

Com’è ormai   noto,   l’articolo 13  della legge n.124/04 prevede che   il personale ispettivo( nonchè dal 25.8.2007 anche il personale amministrativo degli istituti previdenziali ,ai sensi dell’art.4 comma 6 della legge n.123/07 ) , quando   rilevi inadempimenti dai cui derivino sanzioni amministrative, ha l’obbligo di diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le inosservanze “comunque sanabili”, fissando il relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro potrà essere ammesso al pagamento delle sanzioni nella misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, con conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio in caso di avvenuto pagamento. La diffida, peraltro, interrompe i termini di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, “fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione”, mentre  in   caso di accertata inottemperanza, l’attività ispettiva riprenderà il suo corso.

E’   chiaro che il Legislatore ha inteso introdurre in tema di illeciti amministrativi una procedura che  si riporta   in parte a quella prevista dagli artt.20 e ss. del D.Lgs.758/94 in materia di illeciti penali contravvenzionali (cd. prescrizione obbligatoria), procedura, peraltro, estesa dall’art.15 del D.Lgs.124/2004 a tutte le ipotesi di reato in cui sia prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero la contravvenzione sia punita con la sola ammenda.

Altrettanto chiaro    è  che la predetta  intenzione del Legislatore è stata  dettata dall’esigenza di contenere al massimo il contenzioso  ,   premiando   la collaborazione della parte datoriale   .

 Sull’argomento , onde   prevenire e superare qualche perplessità degli operatori dei settori  istituzionali coinvolti e dell’utenza interessata è intervenutla DGAI del Ministero del Lavoro con due distinte  circolari  d’indirizzo applicativo,recanti rispettivamente il n.24/ 2004 ed il n.9/2006.

 Nella  prima circolare si stabilisce che :

-il personale ispettivo delle Direzioni del Lavoro e degli Enti previdenziali per profili di competenza,constatata l’inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative

 – nel verbale di ispezione deve provvedere “a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”,di conseguenza la diffida opera   quale condizione di procedibilità  ;

 – sono da ritenersi escluse dall’ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell’integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile   ,mentre sono  da ritenersi “sanabili” le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti). ;

 – è  possibile attivare la procedura in esame anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell’adozione della diffida, rientrando tale   fattispecie   seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in essere volontariamente dal trasgressore  ,realizzandosi in questa   ipotesi la c.d. diffida ora per allora;

  -l’ottemperanza   alla diffida comporta l’estinzione del procedimento     sanzionatorio    a seguito del  pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione;

   -la  diffida  interrompe i termini di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, “fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione”, mentre, verificata l’inottemperanza, l’attività ispettiva riprende il suo corso ;

 – la diffida trova applicazione a decorrere dal 27 maggio 2004 ed è applicabile anche alle violazioni commesse antecedentemente a tale data.

 La  seconda circolare,a cui risulta allegato l’elenco non esaustivo delle principali violazioni amministrative susscettibili di diffida,oltre  a ribadire   il carattere obbligatorio della diffida,nel senso che la stessa  costituisce una condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale,   evidenzia  che l’adozione della contestazione/notificazione di una violazione sanabile non preceduta dal provvedimento disciplinato dall’art.13  del dec.leg.vo n.124/04,risulta inficiata da un vizio di carattere procedimentale,che si ripercuote sulla legittimità del provverdimento stesso.
La stessa   altresì esemplifica circa le situazioni  in cui la   regolarizzazione  da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile ed afferma  conclusivamente che per  tutte   le  materie  di competenza degli ispettori del lavoro ,compresa la sicurezza , ove residuano competenze accertative dello Stato,è  applicabile la diffida. 

Un aspetto particolare dell’istituto in esame concerne il termine che   il personale ispettivo deve fissare nel provvedimento di diffida , precisando    al  datore di lavoro  la scadenza  per la regolarizzazione delle inosservanze  accertate  e che per   prassi    viene  espresso di norma  indicando ” entro gg …”.

Evidenziato che,come accennato, per espressa  previsione  dell’ art.13 del decreto leg.vo n.124/04,  l’adozione della diffida interrompe i termini di cui all’art.14 della legge n.689/91(90  ovvero 360 giorni per la notificazione),anzitutto e’ da dire che  al pèersonale ispettivo risulta noto che  è confacente   non assegnare un termine troppo lungo per il pagamento della sanzione ridotta ,in quanto lo stesso potrebbe trovarsi a disporre di tempi obbiettivamente ristretti per la notifica dell’illecito amministrativo,soprattutto se il trasgressore  , non pagando , cerchi di inficiare  il seguito della procedura.

 Per il computo dei termini  valgono le regole dettate dalle norme civilistiche (articoli 2963 cc e 155 cpc  ) ,cosi’ che  per il computo a giorni non si tiene conto del giorno iniziale ( costituito dalla data di  intervenuta conoscenza della  diffida) ,  mentre viene conteggiato nel calcolo numerico dei giorni utili quello finale(rappresentato dal giorno di scadenza del periodo in giorni assegnato in   diffida ) .Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo, la scadenza stessa  del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, avendo cura di rammentare che il sabato non è considerato giorno festivo.

Si osserva peraltro che  il  termine viene detto perentorio se   una data attività deve essere compiuta entro  il periodo temporale di scadenza del medesimo.Se il termine non viene rispettato    ,  l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile, nel senso che non viene considerata utile ai fini di certi effetti favorevoli, con conseguente applicazione di effetti sfavorevoli.

   Invece il termine viene detto    ordinatorio, se, all’inosservanza del medesimo, non sono previste effetti sfavorevoli.Riguardo al termine della  diffida ,dato atto della mancanza  nella legge di  un’esplicita  previsione contraria   ,nonchè tenuto conto dello scopo perseguito dall’istituto in esame ,  da indiviuduare ,come sopra detto,nell  ‘esigenza, (peraltro risultante  caratteristisca  di tutto il  decreto legislativo n.124/04 ) di contenere al massimo il contenzioso ,cosi ‘ da   venir  incontro  alla disponibilità  per l’  ottemperanza  del datore di lavoro, l’orientamento è  di  escludere per lo   stesso  il carattere della perentorietà e di conseguenza di ammettere ,in presenza di valide e documentate ragioni ,tempestivamente rappresentate ed attentamente valutate dall’accertatore di riferimento,l’eventualità di una proroga in caso   di inosservanza dello stesso  per oggettivo impedimento a carico del datore di lavoro interessato.

Diversamente dal termine perentorio, la funzione  di quest’ultimo è quella di “ordinare” l’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; per cui, il  suo non rispetto non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di effetti sfavorevoli.

Viceversa, la funzione del termine perentorio è quella di obbligare, in termini assoluti, il compimento di una data attività entro un determinato lasso temporale, al fine di fornire tempestività e certezza temporale all’attività medesima.
 
  Il termine ha carattere perentorio qualora la legge preveda una decadenza. Il problema sorge quando la legge nulla dice in merito e   la qualificazione del medesimo come perentorio dipende dalla particolare esigenza   perseguita dalla legge ,avvertendo che di norma  i termini fissati dalla stessa per l’esercizio di un diritto hanno natura ordinatoria, salvo che non sia disposto espressamente il contrario ovvero che la perentorietà sia desumibile da concrete ragioni pubblicistiche di buon andamento dell’azione amministrativa   ed in ta caso    diventa  importante la ricerca interpretativa atta  ad individuare   gli scopi perseguiti dalla legge.

 Sembra oportuno aggiungere che   in ogni caso detta eventuale proroga   non potrà che essere di breve periodo,stante   il rischio che, per il  protrarsi dell’interruzione  del termine ai fini dell’art.14 della legge n.689/81 ,  venga compromessa  la procedura di  notificazione dell’illecito.

Si conclude  rinviando     per quanto d’interesse conoscitivo  all’unita scheda a suo tempo predisposta dalla D R L di L’ Aquila  sul percorso operativo   a carico delle strutture territoriali del Ministero del  Lavoro e dell’utenza  per dare attuazione alla diffida amministrativa disciplinata dall’art.13 del dec.leg ,vo n.124/04:

 

1.Quando il personale ispettivo della DPL nel corso dell’attività di viguilanza constata l’inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e  rileva inadempimenti comunque sanabili a cui si ricollegano sanzioni amministrative,predispone il verbale d’ispezione contenente la diffida al datore di lavoro per la regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili,fissando il relativo termine.  

 2)      Il verbale d’ispezione viene notificato dalla DPL al datore di lavoro.

 3)      Entro il termine stabilito dall’ispettore, il datore di lavoro può ottemperare alla diffida, ponendo in essere gli adempimenti in precedenza omessi in tutto o in parte  che possono ancora essere materialmente realizzabili e per cui le norme legislative stabiliscono sanzioni amministrative.

 4)      Il datore di lavoro documenta alla DPL competente di aver ottemperato alla diffida entro il termine fissato.

 5)      La DPL competente dà atto al datore di lavoro dell’avvenuta ottemperanza nel termine alla diffida comunicandogli l’ammissione al pagamento di una somma agevolata a titolo di sanzione ridotta, pari al minimo fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, ad un quarto dell’importo stabilito.

 6)      Acquisita la documentazione relativa all’intervenuto pagamento agevolato per ottemperanza alla diffida, la DPL dispone l’estinzione del procedimento sanzionatorio, dandone comunicazione al datore di lavoro interessato.

 7)      In caso di decorso del termine assegnato con la diffida senza ottemperanza  alla stessa, si determina a carico del datore di lavoro interessato, la riattivazione del procedimento sanzionatorio ordinario non operando più l’interruzione dei termini di cui all’art. 14 della legge 689/81, sancita dall’art. 13 c. 3 del D. L.vo 124/04.

 N. B. Nella fattispecie  in cui l’ammontare della somma, determinata ai sensi dell’art. 13 ( minimo fissato  dalla legge ovvero, in caso di sanzione fissa, un quarto dell’importo stabilito ) sia superiore alla sanzione  in misura ridotta quantificata ai sensi dell’art. 16 legge 689/81( un terzo del massimo ovvero se più favorevole il doppio del minimo), non risulta conforme alla finalità dell’istituto procedere all’atto di diffida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAME DISPOSIZIONI IN MATERIA LAVORO CONTENUTE NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO ANTICRISI

29/01/2009

  A seguito della pubblicazione  nel  Supplemento  Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 .1.09 della legge n.2 del 28 gennaio c.a.,di conversione del decreto  n.185 del 29.11.08,predisposto dal Governo per affrontare la grave crisi del Paese,  si  espongono    gli aspetti rilevanti delle disposizioni contenute nella  legge suddetta    in materia di  lavoro ,facendo riferimento all’articolato       della stessa.

1.DETASSAZIONE CONTRATTI DI  PRODUTTIVITA’    

  L’argomento è disciplinato nell’art.5 del provvedimento in parola, in cui si prevede che dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009  sono prorogate le disposizioni   del dec.legge n.93/08 convertito in legge n.126/08  concernenti  l’incremento della produttività   applicando    la tassazione agevolata   con  l’aliquota secca e definitiva al 10% , da applicare  nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

– entro il limite  complessivo di 6000 euro lordi,mentre in precedente norma l’importo era di 3000 euro,

–   risulta interessato soltanto il  settore privato,

– riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore  nel 2008 a 35 mila euro (prima era non superiore a 30 mila euro)  ,al lordo delle somme assoggettate nel predetto anno all’imposta  sostitutiva  dell’  art.2 del citato decreto legge,

– in caso di  sostituto d’imposta  nel periodo interessato   diverso da quello   che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno corrente,il beneficiario provvedera’ a rendere apposita dichiarazione scritta  circa l’importo del reddito da lavoro dipendente ottenuto nel 2008.

           In base alla    previsione  normativa di cui sopra,si precisa che.

-alla fine  dello scorso anno è scaduta    la detassazione per lavoro straordinario e supplementare,che invece era   ammessa  dalla legge n.126/08 ;

-tra i datori destinatari  della detassazionesono compresi anche i datori di lavoro  non imprenditori  (professionisti,associazioni imprenditoriali ,sindacati,ecc.) ed i lavoratori autonomi ;

-non è obbligatorio far discendere l’erogazione delle somme detassabili da accordo collettivo, potendo    la suddetta essere legata ad una   decisione datoriale ovvero ad un accorto  tra le parti del rapporto di lavoro  ,purchè collegata ad un incremento di efficienza e  produttività e fare riferimento al conseguimento di positivi risultati aziendali;

-per le istruzioni operative in materia si può fare riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro n.49/08 ed alla circolare dell’Agenzia Entrate .59/08.

2.RIDUZIONE COSTI AMMINISTRATIVI IMPRESE

 L’argomento è  trattato dall’art.16 che,indroducendo alcune modificazioni al testo dell’art.21 della legge 30.12.1991 n.413 (contenente norme sull’accertamento fiscale ), prevede tra l’altro  :

-l’obbligo per le imprese  che si costituiscono   in forma societaria d’indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse,garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali) nella domanda d’iscrizione al registro dell’imprese ed a tale adempimento devono  provvedere entro tre anni anche le societa’ imprenditoriali già costituite ;

-analogo obbligo è stabilito per  i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge statale ,che comunicano l’indirizzo di posta elettronica  ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato… )    ai  rispettivi ordini  o collegi entro un anno, mentre quest’ultimi devono provvedere   a formare e pubblicare l’elenco dei predetti indirizzi consultabile  telematicamente;

-le pp.aa. che ancora non abbiano provveduto ,ai sensi del dec .legislativo n.82/05,istituiscono una casella di posta elettronica ( o analogo indirizzo di posta elettronica basato…)  per ciascun registro  protocollo ,dandone comunicazione al Centro nazionale per l’informatica  nella pubblica amministrazione per la relativa pubblicazione in corrispondente elenco consultabile telematicamente;

-le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni che  hanno provveduto ad organizzarsi sotto il profilo dell’informatica e telematica,possono essere inviate per posta elettronica certificata,senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo:

-la consultazione degli elenchi di posta elettronica formati presso i  registri delle imprese e  gli albi professionali deve avvenire liberamente e senza oneri,mentre l’estrazione di elenchi d’indirizzi è consentita soltanto alle pp.aa per compititi istituzionali;

-le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici ,formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono  ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte,purchè la loro originalità risulta  attestata dal soggetto che detiene l’originale mediante l’uso della firma  digitale.

3.MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER FAMIGLIE ED IMPRESE

 L’argomento risulta trattato nell’art.16 bis inserito in sede  diconversione in legge del decreto n.185/08 ,introducendo   specifiche disposizioni per effettuare le dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e per rendere  le comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni).Si stabilisce che i    cittadini  segnalino  agli uffici le variazioni delle posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo, l’anagrafe tarsmetterà le variazioni all’Indice Nazionale della Anagrafi (Ina), che le renderà disponibili alle amministrazioni pubbliche.Inoltre si sancisce che   eventuali richieste  da parte dell’amministrazione di documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l’annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituirà  a carico     del persole coinvolto  una violazione dei doveri d’ufficio ai fini della responsabilità disciplinare. Le novità all’anagrafe saranno definite da un decreto dei ministri della Pubblica amministrazione e dell’Innovazione e dell’Interno, da adottare  con il parere della Conferenza unificata.     Tutti i i cittadini che ne facciano richiesta potranno avere assegnata una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche ,mentre la   posta elettronica certificata sarà  utilizzabile con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Alle amministrazioni pubbliche viene  imposto l’uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle stesse amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, se necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Spettertà ad apposto DPCM   individuare le  modalità  per il  rilascio della posta elettronica certificata e   quelle  per attivare   il servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing.  Per quanto concerene  la fatturazione elettronica si  dispone che il decreto che il ministero dell’Economia e Finanze deve emanare di concerto con il ministro per le Riforme e l’Innovazione nella pubblica amministrazione, sia  conforme alla previsione  previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività. Per le fatture trasmesse per via elettronica novità sul fronte delle regole tecniche idonee a garantire, per ogni fine di legge, l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture di vendita o di acquisto contemplate dal Dpr 633/1972 (decreto Iva).               .  Conclusivamente l’art.!6 bis introduce due importanti innovazioni riguardanti  rispettivamente i  datori di  lavoro domestico ed il Durc .

Riguardo alla prima,si registra l’abrogazione  dell’obbligo a carico dei datori di lavoro domestico di comunicare ai servizi impiego l’assunzione,la cessazione,la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro del personale domestico ,di cui all’art.9 bis  della legge n.608/96 .Detto obbligo d dal 29 gennaio 2009 s’intende assolto  con  le comunicazioni effettuate all’Inps,attraverso modalità semplificate.Spettera’ all’Inps trasmettere in via informatica le comunicazioni semplificate ricevute dai datori di lavoro ai Centri Impiego,alle strutteure del Ministero del Lavoro  ,  a quelle dell’Inail ,nonchè alla Prefettura -UTG  nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel riospetto  delle regole tecniche di sicurezza,di cui   all’art.71 del dec.leg.vo n.82/ o5,cosi  che siano assolti tutti gli obblighi legali nei confronti delle Istituzioni ed  Enti di cui sopra,secondo la previsione dell’art.4 bis comma 6 dec.leg,vo n181/2000.

Sull’argomento si ritiene confacente attendere indicazioni  attuative dai competenti organi dell’Inps e del Ministero del Lavoro,pur suggerendo  che dal 29 gennaio c.a.i datori di lavoro domestico provvedano a conformarsi alla  nuova  previsione normativa o quanto meno a  non trascurare di rispettare quella precedente.

 In  merito alla seconda novità relativa al Durc,si osserva che il comma 10 dell’articolo in esame, nel rispetto della  previsione dell’art.18 comma 2 della legge n.241/90 e dell’art.43 comma 5 del dpr n.445/00, dispone  che le  stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d’ufficio ,anche in via informatica,da Inps ed Inail ovvero dagli Enti abilitati (Casse Edili)il Documento unico di  regolarità contributiva in tutti i casi  in cui risulta previsto dalla legge .In pratica si registra un  ulteriore adempimento   a carico dei datori di lavoro. 

       4. RICERCATORI SCIENTIFICI ITALIANI

 L’art.17,al fine d’incentivare il rientro dall’estero dei ricercatori scientifici italiani, dispone l’imponibilita’ soltanto per il 10%,ai fini delle imposte dirette,senza che concorrano alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive,per i redditi da lavoro dipendente o autonomo dei docenti o ricercatori con i seguenti requisiti e relative condizioni:

-hanno un titolo di studio universitario o equiparato,

– sono  residenti non occasionalmente all’estero,

– documentano lo svolgimento di attività di ricerca o docenza all’estero presso centri pubblici  o privati ovvero  università per almeno due anni continuativi,

-dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.185/08 o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato .

Resta precisato che il predetto incentivo trova applicazionedall’1.1.09 per l’anno corrente   nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi d’imposta successivi  se permane  la residenza sul territorio nazionale.Si segnala altresi per l’anno corrente l’integrazione di 1 milione di euro della   dotazione finanziaria di ciu al dpr n.701/77.

 5 BIS . RISORSE FONDO SOCIALE OCCUPAZIONE PER  ATTIVITA’ APPRENDISTATO

Il comma  2 dell’art.18  stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo in parola   per attività di apprendistato,prioritariamente svolte  in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche,nonchè  per quelle di sostegno al reddito.

 6.ESTENSIONE  TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DI DISOCCUPAZIONE  ED INCREMENTO RISORSE PER GLI STESSI  

L’argomento trova disciplina nell’ art.19 del provvedimento in esame  , che anzitutto prevede  che per gli ammortizzatori sociali   sono preordinate   risorse complessive    del Fondo per l’occupazione di cui all’art.1 legge n.236/93, pari a 289 milioni di euro per l’anno 2009,di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dal 2012      da utilizzare  per l’accesso  ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ,ivi inclusi il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare :

 a) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali  in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali ed occupazionali   , in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.19 comma 1 regio decreto legge n.636/1939,convertito in legge n.1272/1939 e subordinatamente ad un  intervento integrativo pari  almeno  al   20 % (dell’indennità stessa)a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva,compresi quelli dell’art.12 dec.leg.vo n.276/03 ,con una durata massima di 90 giornate annue d’indennita’  ,  risultante dal  cumulo tra l’importo  erogato dall’inps ed il contributo degli enti bilaterali    .Da tale beneficio sono esclusi i lavoratori  dipendenti da aziende destinatarie dell’integrazione salariale,nonchè nei casi  di contratti a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale,mentre il medesimo non compete  nei  casi di perdita o sospensione dello stato di disoccupazione per il rifiuto da parte del   lavoratore   senza giustificata ragione di  un’offerta di lavoro. Si sottolinea peraltro che sino alla data d’entrata in vigore del decreto del ministro del lavoro,di concerto con il ministro dell’economia, per definire le modalità di applicazione dei commi 1,1bis,2,4 e 10 dell’art 19 in esame, nonche’ le procedure di comunicazione all’Inps ai fini di monitoraggio ed altresì per effettuare la ripartizione dei limiti di spesa per ciascuna tipologia d’intervento  per l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria  ,con requisiti     ridotti ed in  favore degli  apprendisti, l’indennità di disoccupazione in parola può essere concessa anche senza necessità dell’intervento integrativo degli enti bilaterali .In ordine alla predetta indennità si precisa che.

-i lavoratori interessati sono quelli del settore privato senza alcun intervento previdenziale  di mobilità:

-devono essere in possesso di almeno due anni di anzianità assicurativa e di un anno di contribuzione nel biennio precedente la cessazione del rapporto  di lavoro:Il requisito dei due anni di anzianità vale anche per i lavoratori stagionali e precari,per i quali tuttavia sono sufficienti 78 giornate lavorative in base alla normativa vigente;

-il periodo  indennizzato vale  ai fini previdenziali,con la precisazione che detta validutà è limitata                agli effetti della misura della pensione di anzianità:

– -la domanda deve essere presentata di norma  entro  68 giorni dalla data  di licenziameto   ;

-il trattamento è liquidato in misura pari al sessanta per cento  dell’ultima retribuzione .    

  b) indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ridotti  ( spettante   a coloro  che non possono far valere 52 contributi settimanali  nell’ultimo biennio,ma che hanno prestato attività per almeno 78 giornate nell’anno precedente )       sospesi per crisi aziendali o occupazionali,in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 comma 3 legge n.160/1988 ,subordinatamente all’intervento integrativo del 20% dell’indennitàda parte degli enti bilaterali , applicandosi quanto riportato nella    lettera precedente in ordine alla      durata dell’indennita’ ,all’ esclusione ed  alla perdita della stessa,,nonchè alla sua concessione anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali. Si evidenzia che  tale indennità :

-compete per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno e comunque non superiore alla differenza tra  312,diminuito delle giornate di trattamento goduto,e quello delle  giornate effettivamente prestate;

-la prestazione non può superare il 35 per cento della retribuzione media riferita alla  giornata  .

 c) in via sperimentale per il triennio 2009/2011 e con l’intervento integrativo del 20% carico degli enti bilaterali ,di un  trattamento ,in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di  licenziamento,pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica  di apprendista alla data del 29.11.08, in cui è  entrato  in vigore  il dec.legge  in esame ,e  con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento per crisi, da ottenere per la durata massima di 90 giornate nell’intero periodo di vigenza del rapporto di apprendistato .Si sottolinea al riguardo che:

-il rapporto di apprendista  deve essere uno di quelli   di cui  al decreto legislativo n.276/03;

-spetta il trattamento dell’indennità non agricola con requisiti normali per un periodo massimo di 90 giorni nell’intero arco di durata del rapporto di apprendistato;

-il riconoscimento del trattamento previdenziale deve collegarsi  al licenziamento  ( non per giusta   causa o giustificato motivo soggettivo) ovvero alla sospensione per problemi aziendali .

Salvo diverso avviso che dovrebbe venire dai competenti organi istituzionali,malgrado la mancanza dell’espressa previsione nel testo normativo,che si ritiene d’imputare   ad una semplice    svista puramente formale, che   di certo  non può essere  considerata  appositamente voluta dal legislatore,anche per questa fattispecie appare applicabile  in via analogica per similarità di stuazioni l’indicazione   prevista per  le lettere a) e b)   , secondo cui anche senza l’intervento integrativo degli enti bilaterali l’indennità va concessa fino all’entrata in vigore del decreto del ministro del lavoro e dell economia previsto dal comma 3 dell’art.19 in commento

 In relazione alle  indennita’ previste dalle precedenti lettere a),b) e c), per i cui importi  mensili spettanti  nel 2009 si  richiama la specifica trattazione  su  questo blog in data 28.1,09  , la norma in esame  considera altresì che :

-il datore di lavoro deve   comunicare ai servizi impiego ed alla sede inps territorialmente competenti la sospensione dell’attività lavorativa con le relative motivazioni,nonchè i nominativi dei lavoratori interessati ;

-i lavoratori  destinatari devono aver reso dichiarazione  ai servizi impiego di immediata  disponibilità  al lavoro;

– il  centro impiego competente  provvede a  comunicare ,  entro cinque giorni  dal ricevimento delle  informazioni  aziendali ,ai soggetti autorizzati o accreditati in base agli   articoli 4,5,6 e 7 del dec.leg.vo n.276/03, i nominativi dei disponibili  al lavoro ovvero ad un percorso di formazione finalizzato alla ricollocazione nel mercato del lavoro .

 -per i lavoratori previsti dalle precedenti lettere da a)   a c),l’eventuale  ricorso  all’utilizzo di trattamenti di cigs o di mobilità in deroga  risulta in ogni caso subordinato al’esaurimento dei periodi di tutela disciplinata  per gli  stessi dall’art.19  della legge in esame   legge e dalla previsione del decreto ministerriale di  cui al comma 3 del suddett0  articolo . 

   d)  in via sperimentale  per il triennio 2009-2011    viene riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione( di ammontare variabile tra i 700 ed i 1200 euro), in  misura pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto,di cui all’art.61 comma 1 del d.leg.n.276/03,iscritti  soltanto alla gestione separata inps ,con esclusione dei soggetti di cui all’art.1 comma 212 legge n.662/1996,  per cui ricorrono  congiuntamente le seguenti condizioni:

-operano per un solo committente,

–  hanno conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5000 euro e pari o inferiore  a 13.800 euro (che risulta il minimale di reddito dell’art.1 comma 3 legge n.233/90)    ;

-siano accreditati nell’anno di riferimento nella suddetta gestione separata almeno tre mensilitrà;

-svolgano nell’anno di riferimento  l’attività in  zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori riconosciuti  in crisi;

-non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno due mesi presso la gestione separata.

Come già sopra accennato ,con   apposito decreto del Ministro del Lavoro ,che doveva  essere   emanato   entro 60 giorni dal 29 .11. 08,  sono da   stabilire  le modalità di applicazione di quanto previsto dall’art.19 in parola ,nonchè le procedure di comunicazione da effettuare all’Inps ed eventualmente la ripartizione delle  risorse in limiti di spesa specifici per ciascuna delle tipologie d’intervento di cui alla lettere precedenti,che dovra’  essere  monitorata   e comunicata  dall’ Istituto al Ministero del Lavoro  .

Il comma 7  dell’ articolo 19  in esame evidenzia che gli enti bilaterali erogano la quota integrativa per le indennità sopra precistate fino a concorrenza delle risorse disponibili ed altresì  che i contratti collettivi fissano le risorse minime  utilizzabili sul territorio nazionale,mentre il comma successivo precisa che le disponibilità per gli ammortizzatori sociali in deroga possono venire destinati anche agli apprendisti ed ai lavoratori in somministrazione.
Si precisa infine che nell’art 19 comma 5 del decreto in esame   viene disposta l’abrogazione della norma contenuta nell’art.13 comme da 7 a 12 della legge n.80 relativa all’ erogazione di un trattamento di disoccupazione in caso di sospensione dell’attività aziendale.
Peraltro sembra il caso di far osservare che nell’articolo  in corso di esame  sono inserite anche    alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali   già operative   perchè  inserite nella Legge Finanziaria  2009( ved.in questo blog in data  ,ovvero contenute anche  nel   disegno di legge collegato alla Finanziaria 2009 n.1167 (   ved   blog  del  26 novembre scorso  ),che ,approvato in prima lettura dalla Camera ,risulta all’esame del Senato  . 

Nelle stesse tra l’altro si stabilisce   che con le risorse a disposizione .a)    si provvede   anche  a realizzare gli interventi  che di seguito si analizzano ;b)    le stesse   sono utilizzabili per tutte le tipologie di lavoro subordinato ,ivi compresi  i rapporti di apprendistato e  somministrazione  : c) i decreti di concessione possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale .

  
  6 BIS : AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Anche per il  2009, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali è prevista la proroga del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga   che vengono disposti con provvedimento del Ministro del Lavoro ,di concerto con il Ministro dell’Economia , per situazioni occupazionali  riguardanti aziende non beneficiarie degli interventi ordinari generali della CIGS  , dell’indennità di mobilità e  della disoccupazione speciale ,che riguardano   settori ed   aree regionali    stabiliti  in    accordi intervenuti in sede governativa  entro il 15.06.2009 , recuperando    intese stipulate in sede territoriale   entro il 20.05.2008 .
Inoltre,nell’ambito delle  stesse risorse  finanziarie sono consentite con decreto del Ministro del Lavoro  ,di concerto con il Ministro dell’Economia, proroghe dei trattamenti  in deroga già concessi  ai sensi dell’art.2 comma 521 della legge n.244/07, qualora i  piani di gestione delle eccedenze  abbiano comportato una riduzione nella misura pari al numero dei destinatari dei trattamenti previdenziali scaduti il 31.12.2008 , avvertendo che in tali casi la misura del trattamento previdenziale è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% nel caso di  seconda proroga   e del 40% nel caso di proroghe  successive  da erogare  a condizione della   frequenza da parte dei beneficiari   di specifi programmi di reimpiego,anche miranti alla riqualificazione professionale ,organizzati dalle regioni interessate .

 In proposito  appare  meritevole di attenzione quanto previsto nel comma 9 bis ,secondo cui in sede di prima  assegnazione delle risorse per l’anno 2009,il ministro del lavoro  può   attribuirne una quota direttamente alle Regioni  ed eventualmente alle Province .

 Peraltro è da riferire che  nel comma 10 sono previste disposizioni che dettano le condizioni da rispettare affinchè siano  conseguite dagli intererssati le misure di sostegno  al reddito così come stabilite nella legge in esame , vale a dire  che l’erogazione dei trattamenti  in deroga di cui sopra è subordinata alla sottoscrizione da parte dei  lavoratori beneficiari presso i Centri Impiego  di apposito patto di servizio,le cui modalità sono definite con provvedimento del Ministro  del Lavoro,mentre il rifiuto  a sottoscrivere   detto patto  comporta  altresì la perdita del diritto  a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale  a carico del datore di lavoro,fatti salvi i diritti già maturati.

7 .  AMMORTIZZATORI SOCIALI PER IMPRESE COMMERCIALI  sociali   con più di 50 dipendenti , agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti ed’indennità ai lavoratori portuali

Il trattamento previdenziale di cigs e di mobilità in questione può essere concesso sino al 31.12.2009  con decreto del Ministro del  Lavoro nel limite di spesa     pari a 45 milioni di Euro a carico del Fondo per l’occupazione, mentre risorse pari a  12 milioni di euro sono riservate  per la concessione  nel corso dell’anno prossimo di un’indennità  in misura corrispondente al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,nonchè alla contribuzione figurativa ed al trattamento  per il nucleo familiare ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi  della legge n. 84/94,in applicazione di modalità  individuate  dall’Inps

8: Proroga a 24 mesi situazioni di crisi aziendali per cessazione attività aziendale.

Per il finanziamento nell’anno 2009 della proroga   sino a 24 mesi della cigs delle situazioni di crisi aziendale caratterizzate da cessazione di attività di cui all’1 comm1 dec.legge n.249/04 convertito in legge 291/04,sono disponibili 30 milioni di euro ,

9. Inserimento nelle liste di mobilità lavoratori licenziati per riduzione personale da aziende  occupanti sino a 15 dipendenti

Nell’anno 2009 i suddetti lavoratori possono essere iscritti nelle liste di mobilità senza titolo alla relativa indennità, mentre per finanziare le agevolazioni alle imprese che assumono detti lavoratori dalle liste di mobilità, ai sensi dell’art.8 L.223/91 ,sono disponibili per  ciascuno degli anni 2008 e 2009   45 milioni di euro .   Inoltre detti lavoratori e tutti gli altri che non sono destinatari dei trattamenti mobilita’ ex art.7 legge n.223/ 91,possono ,incaso di risoluzione del rapporto per licenziamento  deterrminato da  giustificato  motivo oggettivo o  r cesssazione o riduzione di attività ,ricevere un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse per l’anno 2009 degli anmmortizzatori  sociali in deroga ,con  titolo alla contribuzione figurativa di 8 o 12 mesi   a seconda dell’eta’  inferiore a  50 anni ovvero pari o superiore a 50 anni.  

10. Contratti di solidarietà senza CIGS

E’ prorogata al 31.12.2009  la possibilità di stipulare contratti di solidarieta’ con il contributo economico  erogato dal   Ministero del lavoro pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, da ripartire in  pari misura  ,salvo diversa intesa in merito, tra lavoratori ed imprese interessate .ed in merito si rinvia alla specifica trattazione svolta su questo blog in data 21.1.08

11.Proroghe cigs per cessazione attivita’

Il comma 15 dell’art.19 prevede la disponibilità di 30 milioni di euro sul Fondo per l’occupazione da destinare nel 2009  al rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cigs per cessazione di attivita di cui all’art.1 comma 2 della legge n291/04 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 
 12.Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditori giovanile

L’ argomento è disciplinato dall’articolo 19 bis,che dispone quanto segue:

  1.  All’articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 72 e’ sostituito dal seguente:
  «72.  Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  di  eta’  inferiore a
trentacinque anni di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire
alle  esigenze derivanti dalla peculiare attivita’ lavorativa svolta,
ovvero  per  sviluppare  attivita’  innovative  e imprenditoriali, e’
istituito,   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –
Dipartimento  della gioventu’, il Fondo di sostegno per l’occupazione
e l’imprenditoria giovanile»;
  b)  al  comma  73,  le  parole:  «dei  Fondi» sono sostituite dalle
seguenti: «del Fondo»;
  c) il comma 74 e’ sostituito dal seguente:
  «74.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
del  Ministro con delega per la gioventu’, di concerto con i Ministri
dell’economia  e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare
entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  disposizione,  sono  disciplinate le modalita’ operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 72». ))

 

      13.   Indennizzi per le aziende commerciali in crisi

 

Di tale argomento si interessa  l’art.19 ter ,in cui si precisa quanto di seguito si riporta.

 
  L’indennizzo  di  cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo  1996,  n.  207,  e’  concesso,  con  le medesime modalita’ ivi
previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti
di  cui  all’articolo  2 del medesimo decreto legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
    L’aliquota  contributiva  di  cui  all’articolo  5  del decreto
legislativo  28  marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti alla
gestione  dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli
esercenti  attivita’  commerciali  presso  l’Istituto nazionale della
previdenza  sociale, e’ prorogata, con le medesime modalita’, fino al
31 dicembre 2013.
    Le  domande  di  cui  all’articolo 7 del decreto legislativo 28marzo  1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti  interessati    entro il  31  gennaio 2012.
 L’indennizzo  di  cui  al decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207 e’ erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia. 

1 4..INDENNITA’  VACANZA CONTRATTUALE   DIPENDENTI PP.AA

L’argomento è trattato nell’art.33,che ha previsto   l’erogazione in unica soluzione con lo stipendio di dicembre 2008 ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni destinatario di procedure negoziali   dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/09 ove non corrisposta durante l’anno in corso .

15 .  L S U  SCUOLA 

 L’art.34 del decreto legge autorizza la spesa di 110 milioni di euro nel 2009 per la proroga delle attività socialmente utili della scuola,a norma dell’art.78 comma 31 della legge n.388/2000

TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI LAVORO DOMESTICO ANNO 2009

28/01/2009
Si riportano le   tabelle  approvate in data 20 scorso dalla Commissione nazionale  di cui  all’art.43 ccnl lavoro domestico   relative  ai minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita ,in vigore nell’anno 2009. (more…)

IMPORTI MASSIMI PER L’ANNO 2009 DI CIG,INDENNITA’ DI MOBILITA’, DISOCCUPAZIONE E LSU

28/01/2009

 Di seguito si riportano gli importi delle indennità specificate nel titolo per i lavoratori che cominciano a percepire le indennità stesse nel corso dell’anno 2009,cosi come  precisate dall’INPS con la circolare n.11 del 27 scorso,premettendo che  i c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione sono determinati ogni anno,a partire dal 2008 nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati,

 I- TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

 a) Settori non edili

1) euro       886,31(° )            834,55 ( °°)               

2) euro    1.065,26 (°)          1003,05(°°)

 b) Settore edile

1) Euro 1063,57 (°)                1001,46 (°°)

 2) Euro 1278,31 (°)                 1203,66 (°°)

 II -INDENNITA ‘  MOBILITA’

 1) Euro 886,31 (°)                         834,55(°°)

 2) Euro 1065,26(°)                       1003,05 (°°)   

Nota Bene :-A) gli importi del n.1)  costituiscono il massimale per retribuzioni  mensili inferiori ad euro 1917,48,mentre quelli del n.2)  sono i massimali per retribuzioni superiori a detto importo

                          -B) al lordo (°) ovvero al netto (°°) della riduzione art.26 legge 41/86  del 5,84%

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                III – TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE PER L’EDILIZIA

 Gli importi riportati nel precedente paragrafo II trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451.

L’importo che deve essere corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari a euro 545,65.

 

 IV – INDENNITA’ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

 Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari a euro  886,31 ed a euro 1.065,26.

 Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 14 del 1° febbraio 2008 (euro 858,58 ed euro 1.031,93).

 

 V – ASSEGNO PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI (A.S.U.)

 L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2009, a euro 529,15. ,mentre per i lavori di pubblica utilita’ è   fissato in euro 413,16 me nsili.  

 

 

 

                                                                               

                                                                                            

 

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ANTICRISI

27/01/2009

Con l’approvazione definitiva avvenuta  in data odierna da parte del Senato ,il decreto n.185 del 29.11.08,contenente misure per affrontare la crisi economica del Paese,risulta convertito in legge.

Nei prossimi giorni ,a seguito della pubblicazione del testo definitivo in  Gazzetta Ufficiale, sarà proposto l’esame del provvedimento suddetto con particolare riferimento agli aspetti interessanti   la  materia   del lavoro .

PILLOLE DI…GIURISPRUDENZA

27/01/2009

 Si riassumono  di seguito alcune pronunce  della giurisprudenza in materia di lavoro:

– sentenza Corte  Cassazione n.29323/2008 :l’operaio risponde in prima persona per eventuali infortuni che possono coinvolgerlo ovvero coinvolgere i suoi colleghi,se non ha adottato oivvero non ha fatto adottare le misure di sicurezza previste per legge.Pertanto il datore di lavoro risulta esente da colpe  ,se l’0peraio è stato delegato come rappresentante  della sicurezza in azienda ed è stato adeguatamente  formato in materia,poichè cosciente dell’obbligo di utilizzo dei supporti di sicurezza a disposizione;

sentenza Corte di Cassazione n.58/2009 : la scarsità e saltuarietà delle prestazioni di un lavoratore impegnato come cameriere ai tavoli di un ristorante non risultano da sole idonee a qualificare l’autonomia di un rapporto di lavoro ;

sentenza Corte di Cassazione n.68/2009 :    il datore di lavoro  ha l’obbligo di pagare i contributi previdenziali su quanto corrisposto al lavoratore ,pure  quando trattasi di mancate prestazioni per licenziameto illegittimo e sino alla reintegrazione ovvero alla transazione  per la conclusione del rapporto;

sentenza Corte di Cassazione n. 1181/2009  :risulta conforme alla previsione normativa di cui all’art.4 della legge n.223/91 ,  sulla comunicazione preventiva per licenziamento collettivo  determinato  da ridimensionamento aziendale,l’indicazione del numero complessivo degli eccedenti ripartito tra i va rii profili professionali considerati  dalla classificazione del personale dell’impresa interessata;

sentenza Corte Costituzionale n.11/2009 :è  dichiarata    l’illegittimità costituzionale dell’art.80 comma 19 legge n.388/2000 e dell’art.9 comma 1 del T .U .n.286/98,nella   parte in cui escludono che la pensione d’inabilità di cui all’art.12 della legge n.118/71 possa essere attribuita agli   stranieri extracomunitari soltanto perchè    essi non risultano in possesso  dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di  soggiorno    CE  per  soggiornanti di lungo periodo.

ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO SENZA DPL

27/01/2009

 L’art.3 del decreto del  Ministro del Lavoro disponeva che:”In caso di accentramento dell’elaborazione dei libri matricola e paga…il datore di lavoro deve richiedere apposita autorizzazione alla  Direzione provinciale del lavoro-Servizio ispezione lavoro-specificando il tipo del sistema adottato” ,che aveva  riflessi per l’accentramento contributivo inps ed inail.

 A seguito dell’ intervenuta l’abrogazione del suddetto provvedimento  ad opera dell’art.39 comma 10 della legge n.133/08,la nota del Ministero del Lavoro n.0017292 del 3.12.08,emessa in relazione alle rchieste   di chiarimenti ,ha precisato che,in considerazione della nuova  disciplina  sul  libro unico del lavoro,non  risulta  più necessario richiedere e conseguire l’autorizzazione della D P L   relativa all’accentramento dell’elaborazione dei libri matricola e paga.

 La stessa  nota  , dopo aver confermato la   regola secondo cui l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro deve essere adempiuto presso la Direzione Inps della circoscrizione  dove l’azienda svolge attività lavorativa con dipendenti ,ha aggiunto  essere consentito al datore di lavoro,malgrado l’abrogazione del DM 30.10.02,di avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione    presso un’unica sede dell’Istituto interessato,attraverso una specifica e diretta   istanza in via telematica  secondo modalità e criteri  che spetta     all’Istituto stesso   individuare.

Infine ,la nota ministeriale citata ha  dichiarato di ritenere  che ,salvo eventuali diverse indicazioni da parte  degli Istituti interessati, le autorizzazioni  già emesse dalle  DD PP  LL  mantengono la loro efficacia .

A completamento di quanto sopra , è da evidenziare  altresì  che,  mentre   mancano   determinazioni in materia da parte dell’Inps, l’Inail si è pronunciata   sull’accentramento contributivo con la nota   protocollo n. 9289/2008  ,con cui,  premettendo   che  va richiesto   con istanza da presentare alla  Direzione regionale   (se di   carattere nazionale,interregionale o regionale   )ovvero alla Direzione  provinciale,  tenendo conto della   sede legale del datore di lavoro interessato , entro il 15 settembre dell’anno precedente  rispetto a quello per   il quale si richiede,avverte che la domanda   non deve più essere corredata dalla copia del provvedimento autorizzativo   della DPL  ex art.3 DM del 30 ottobre 2002 ,in quanto abrogato.

DISCIPLINA DEL RIPOSO SETTIMANALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

26/01/2009

 Per  la disciplina del  riposo settimanale  si deve fare riferimento al decreto legislativo n.66/03 ,alle norme  del ccnl (che , tenuto conto della  richiesta di chiarimenti  da riscontrare ,è  quello   Fise Settore  Igiene   Ambientale ),    alle indicazioni  fornite dal    Ministero del Lavoro  con la circolare  n.8/05  e le risposte a  due interpelli,nonche’ alle decisioni  della giurisprudenza.

Per quanto concerne il Dec . Leg.vo 66/03,il cui testo originario   risulta modificato ed integrato prima  dal dec.leg.lo n.213/04 e poi   dalla  legge n.133/08,l’argomento  trova trattazione  nell’art.9,secondo cui:

” 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

 a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non npossa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo,di periodi di ripèoso giornaliero o settimanale;  

  

b) le attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attivita’ discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attivita’ connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuita’ e la regolarita’ del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 17, comma 4.

3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo’ essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e puo’ essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita’ aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuita’ della combustione ed operazioni collegate, nonche’ attivita’ industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attivita’ industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non piu’ di 3 mesi all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attivita’ con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita’ il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita’ ovvero sia di pubblica utilita’;
e) attivita’ che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensita’ di capitali o ad alta tecnologia;
f) attivita’ di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita’ indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonche’ le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.”

 Precisato che la   disciplina collettiva del riposo settimanale   nel  settore sopra specificato è contenuta nell’art.23 del ccnl 30.4.2003 ,il cui testo originario  è stato sostituito in sede di rinnovo intervenuto il 5.4.08, si precisa che lo stesso prevede  che:

“1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodio di riposo di almeno 24 ore consecutive.

2. Tale riposo settimanali coincide ,di regola,con la domenica e si cumula   con le ore di riposo giornaliero.

3. In regime di settimana lavorativa di cinque giorni,a tutti gli effetti ,il sesto giorno è un giorno feriale prelavorato retribuito e il settimo è il normale giorno di riposo settimanale considerato festivo.

4.  Sono consentite  la collocazione nonchè modalità di fruizione del riposo settimanale in deroga,determinate da esigenze tecnico organizzative del servizio pubblico  essenziale assicurato.

 5. Per il personale addetto,anche in servizio di reperibilità,ai servizi ambientali di cui all’art.3 del presente ccnl,il riposo settimanale può essere fissato ,di norma, in un  giorno diverso dalla domenica ed è qualificato riposo settimanale compensativo.In tal caso, a tutti gli effetti,la domenica è considerata giorno feriale lavorativo,mentre è considerato  giorno festivo quello stabilito per il riposo settimanale compensativo.

 6. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo,gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo,di norma ,entro i 3 giorni successivi,nonchè al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate. 

7. Per il personale addetto a turni avvicendati,l’osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornalierto e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione  complessiva,compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell’intervallo tra il termine di una prestazione e l’inizio della successiva”. 

Venendo alle direttive fornite sull’argomento dal Ministero del Lavoro e cominciando dalla circolare n. 8/05, è da  osservare  che nella stessa si  conferma che il  lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ogni sette giorni, di regola coincidenti con la domenica. Il periodo di riposo settimanale deve essere cumulato con il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore consecutive nelle ipotesi in cui il periodo di riposo sia individuato in 11 ore,aggiungendosi che il  decreto pone una intricata disciplina in materia di eccezioni e deroghe ai principi indicati in materia di riposi settimanali.
In particolare prevede due categorie di eccezioni.
Da un lato prevede che le regole della periodicità, della coincidenza con la domenica, della durata e della consecutività possano essere derogate per alcune attività, quelle di cui alle lettera a), b), c) dell’art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Inoltre prevede che la contrattazione collettiva possa introdurre delle deroghe purché ai lavoratori siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo o, in caso di eccezionale impossibilità oggettiva, che sia predisposta una protezione appropriata a favore degli stessi.
Dall’altro lato prevede che la regola della coincidenza del riposo domenicale possa essere derogato nelle ipotesi elencate – peraltro già contenute nell’art. 5 della legge n. 370 del 1934 – in cui il riposo settimanale di 24 ore consecutive può essere spostato in un giorno diverso dalla domenica e attuato mediante turni del personale.
Innanzitutto, per quanto riguarda la prima categoria di eccezioni, la disposizione che prevede che il periodo di riposo settimanale debba coincidere con la domenica può essere derogata in quanto la coincidenza è esclusivamente tendenziale. La disposizione che prevede la cadenza del riposo ogni sette giorni può essere derogata, in conformità agli orientamenti consolidati e prevalenti in giurisprudenza, in presenza, si ritiene, di una triplice condizione: che esistano degli interessi apprezzabili, che si rispetti, nel complesso, la cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro, che non si superino i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La disposizione che prevede la durata del riposo può essere derogata nel limite delle 24 ore che costituiscono la soglia minima di tutela. Qualora esistano delle disposizioni che prevedono la durata del riposo al di sotto di tale soglia, le stesse dovranno prevedere un recupero compensativo. La disposizione che prevede la consecutività delle ore di riposo può anch’essa essere derogata nel rispetto del limite delle 24 ore.
Il decreto fa salve le disposizioni speciali in materia di riposi settimanali e deroghe previste dalla disciplina dettata in materia di riposi domenicali e settimanali.
Le ulteriori attività per le quali il decreto legislativo n. 66 del 2003 ammette la derogabilità della disciplina del riposo settimanale, che non siano già previste da disposizioni vigenti, saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro, adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. 

Per quanto riguarda le violazioni del riposo  settimanale,nella circolare viene ricordato l’art.  9 del decreto legislativo  in esame  in cui si  stabilisce che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero…”.
La violazione della disposizione è punita con la sanzione amministrativa da     105,00 a   630,00   euro.

In proposito si  evidenzia, anzitutto, che deve ritenersi integrata la fattispecie sanzionatoria in tutte quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il datore di lavoro non consenta il cumulo con il riposo giornaliero, e cioè non aver concesso le 35 ore di riposo complessivo.
Va inoltre sottolineata la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di individuare delle deroghe all’obbligo di concessione del riposo settimanale (fermo restando l’obbligo, ove possibile, del riposo compensativo) che condizionano pertanto il campo di applicazione della fattispecie sanzionatoria. Sarà quindi necessario, prima di procedere a sanzionare il mancato rispetto della previsione normativa, verificare l’esistenza di eventuali deroghe introdotte dalla contrattazione collettiva, anche ove quest’ultima sia intervenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2003, ma abbia dettato disposizioni coerenti e compatibili con quanto previsto dal medesimo decreto..
Va infine rilevato che integra una ulteriore e diversa previsione sanzionatoria la coincidenza del riposo settimanale con la domenica giacché, pur concedendo il riposo settimanale, il datore di lavoro sarà soggetto a sanzione ove non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 9, comma 2 o 3.
Sotto il profilo sanzionatorio, la violazione della mancata concessione del riposo  settimanale è punita con la sanzione amministrativa da   105,00 a   630,00.
 Al riguardo si rileva che la previsione normativa, pur non commisurata al numero delle giornate e dei lavoratori, trova applicazione con riferimento alla singola condotta datoriale che comunque si sostanzia nel non consentire i periodi di riposo a ciascun lavoratore coinvolto ed in relazione a ciascun periodo considerato (  settimana). Ne consegue che, in tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi   settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, L. n. 689 del 1981.
Va infine   sottolineato che, in tale fattispecie, non trova applicazione l’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 2, della L. n. 689/1981, concernente la continuazione nell’ambito delle violazioni amministrative, in quanto tale previsione è riferita alle sole violazioni “in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria” e la disciplina sull’orario di lavoro non rientra in tale materia.
Per tale violazione non trova applicazione l’istituto della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
Da ultimo si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla applicabilità delle sanzioni relative al rispetto degli obblighi in materia di riposo settimanale anche ai dirigenti e al personale direttivo, alla manodopera familiare, ai lavoratori del settore liturgico e ai lavoratori che operano a domicilio o in regime di telelavoro (ex art. 17, comma 5, decreto legislativo n. 66 del 2003).

Come sopra accennato il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in materia  di riposo settimanale anche  attraverso gli interpelli  e precisamente::

-nell’interpello n.2186 dell’1.9.05  viene precisato che ,con riferimento alla facoltà di deroga concessa alla contrattazione collettiva dal secondo    comma  dell’art.9 del dec.leg.vo n.66/03,non può escludersi che  l’accordo  collettivo disciplini ipotesi eccezionali di  superamento dei sei giorni lavorativi,ma senza che sia  consentito prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative ,dovendosi piuttosto legare la deroga a casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali;

-nell’interpello n.13049 dell’11.10 .07 si afferma che il successivo comma 3 disciplina eslusivamente la facoltà di deroga al principio della coincidenza con la domenica per alcune particolari  lavorazioni,senza che sia modificata   la cadenza complessiva di un giorno di riposo ogni sette,ferma rerstando la possibilità di  organizzare i turni di servizio prevedendo l’effettuazione di una prestazione lavorativa in coincidenza con la domenica e la concessione di una giornata di riposo anche in un momento antecedente  alla domenica..

Peraltro  ,si ritiene di aggiungere che l’ultimo periodo del comma 1 dell’art.9 del dec.leg.vo n.66/03,aggiunto dalla legge n. 133/08 al testo originario ,secondo  cui il riposo di 24 ore “è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni”,aumenta la flessibilità del riposo in questione,in quanto permetere di organizzare turni di lavoro con prestazioni lavorative anche per più di sei giorni lavorativi,purchè nei 14 giorni di calendario siano presenti almeno due periodi di riposo di 24 ore consecutive.

Conclusivamente occorre sottolineare che  la giurisprudenza ha dato  risposta affermativa al quesito seguente: ” In caso di esecuzione di attività lavorativa eccezionalmente durante la domenica, al lavoratore spetterà, oltre alla paga normale per la giornata lavorativa, una maggiorazione e una giornata di riposo compensativo da godere in un giorno normalmente lavorativo?” 

 Infatti  la Corte di Cassazione con sentenza n. 18701/2007 ha    riconosciuto  al dipendente   il diritto a percepire una maggiorazione economica del compenso stabilita in via equitativa, per aver svolto turni di lavoro anche oltre il 6° giorno di lavoro consecutivo (nello specifico il dipendente aveva lavorato per circa 20 domeniche all’anno non percependo né uno specifico trattamento retributivo né un compenso indennitario). La legittimità dello spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, anche con una cadenza variabile per cui detto riposo intervenga oltre il 6° giorno lavorativo, non esclude che – scrivono i giudici – al lavoratore sia dovuto, in relazione all’attività lavorativa del 7° giorno consecutivo e nonostante il godimento di un riposo compensativo oltre tale giorno, un compenso determinabile anche equitativamente a titolo non di risarcimento ma di indennizzo per la privazione pur legittima della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche

Il diritto a tale prestazione indennitaria non è escluso dalla circostanza che la disciplina collettiva preveda un particolare trattamento retributivo per la prestazione lavorativa domenicale, salvo che tale trattamento risulti destinato a compensare, oltre la penosità del lavoro festivo, anche l’usura dell’attività lavorativa prestata il 7° giorno consecutivo. Ne consegue che nella determinazione dell’indennizzo in via equitativa deve farsi riferimento, più che alla retribuzione in senso proprio quale prevista dall’art. 36 Cost., alla specificità dell’indennizzo di un peculiare sacrificio (v. Cass. n. 5207 del 2003).

 

PARERE MINISTERO LAVORO SU LAVORO A PROGETTO

25/01/2009

 Premesso che l’art.9 lettera c) della legge n.53/2000  stabilisce che ” al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo ” ;

 a riscontro di corrispondente richiesta  della Consigliera  di Parità di  Verona   tesa a conseguire chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto quale forma contrattuale idonea a regolare la stituzione  del titolare d’impresa o del lavoratrore autonomo di cui alla disposizione sopra riportarta,la DGAI del Ministero del lavoro con la nota n.0000849 del 22 scorso ha fornito risposta affermativa,argomentando come di seguito si riassume.

In primo luogo ,per quanto attiene alla  problematica relativa alla configuarabilità del contratto a progetto come contratto di natura autonoma ed alla possibile conicidenza dell’attività svolta dal collaboratore con quella  principale dell’impresa  nell’ambito dei progetti di azioni  positive, dopo aver  evidenziato    che il consolidato orientameto della giurisprudenza considera  il  collaboratore  a progetto un vero e proprio lavoratore   autonomo , pur sussistendo il necessario coordinamednto con l’organizzazione del committente ,l’indicazione ministeriale precisa essere pacifico che il progetto non può coincidere con l’oggetto sociale,ma deve essere  sotanto  funzionalmente   collegato allo stesso,mentre  la prestazione lavorativa del collaboratore non  corrisponde necessariamete ed  automaticamente con l’oggetto sociale.

 Infine la richiamata nota ministeriale fa salva la verifica da parte del personale  ispettivo dell’assenza in concreto dei presupposti della fattispecie contrattuale considerata.

DISCIPLINA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA PER INVALIDITA’

25/01/2009

L’argomento di cui al titolo risulta disciplinato dall’art.80 comma 3 della legge  n.388/2000,che così dispone :”. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”

I   chiarimenti   amministrativi     ed  applicativi sulla predetta disposizione sono contenuti nelle circolari  Inps  n.29   del 30.1.02 e n.92 del 16 .5.02 per il settore privato e nelle circolari Inpdap n.75 del 23.12.01 e n.36  dell’8.7.03 per il settore pubblico ,i cui aspetti essenziali e rilevanti  si riassumono di seguito.

  DESTINATARI 

 Vengono compresi  nell’ambito di applicazione della   normativa in questione   le  elencate  categorie di lavoratori :

 – i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381

– gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento ,compresi quelli  di  servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni 

BENEFICIO

 Il riconoscimento disposto dalla norma in esame  accreditamento di   determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Quanto all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l’anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

 Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.Considerato   quanto  stabilito dall’analoga   normativa introdotta per i privi della visita, il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa

 PERIODI   VALIDI AI FINI DEL   RICONOSCIMENTO

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.

I lavoratori che solo  per un determinato arco temporale dell’attività hanno patito un’invalidità  superiore al 74% e che all’atto dela risoluzione del rapporto di lavoro ,per effetto di un miglioramento,risultano invalidi in misura percentuale   inferiore a quella suindicata  ,il beneficio in esame spetta esclusivamente per  il  periodo   lavorativo espletato sussistendo la condizione invalidante nell’entità prevista dalla norma in  oggetto   ( superiore al 74%),anche se transitorio .

 

 MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA’

 La maggiorazione di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA E   RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.

-Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.

 

-Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

 

 LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

 Tenuto conto che l’articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola a decorrere dall’anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva sia determinante ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione)   non può risultare  precedente al 1° febbraio 2002.La data di inizio dell’assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.L’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall’assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388.

La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.

 

Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.

 I periodi di maggiorazione devono essere computati nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.

 Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell’anzianità contributiva deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.

 Stante il disposto normativo (“è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva”) la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell’interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all’articolo 80, comma 3, in esame.

 La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

 Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.

 

 LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA

 Per i lavoratori privi della vista continuano   trovano  applicazione le istruzioni di cui alla circolare Inps n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.