Con il Messaggio 25 ottobre 2010, n. 26718 , l’Inps ha richiamato le proprie strutture territoriali ad intervenire affinche’ sia rispettato da parte dei beneficiari della cigs l’art.8 della legge 160/1988, che prevede nel comma comma 5,l’obbligo dei lavoratori di comunicare preventivamente all’Istituto lo svolgimento di lavoro dipendente o autonomo remunerato. ,come peraltro ribadito anche nella Circolare INPS n. 130 del 4 0ttobre 2010.
Infatti viene evidenziato nel messaggio citato che sono stati rilevati casi (es. Aziende in Amministrazione Straordinaria quali Aziende del Trasporto Aereo e Aziende di Call Center) in cui lavoratori non hanno adempiuto a tale preciso obbligo, confermato anche da costante giurisprudenza intervenuta sul tema
Pertanto si dispone di procedere ad un puntuale controllo di tutte le succitate situazioni e al contestuale recupero delle indennità indebitamente percepite che, peraltro, danno luogo ad ingiustificato arricchimento o, ricorrendone gli elementi soggettivi ed oggettivi, a fatti penalmente rilevanti.
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