Quanto riportato nel titolo si legge nella sentenza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2013, n. 24335,in cui tra l’altro si afferma quanto segue:
“mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art. 2118 cod. civ.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa Il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l’illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto.
Tale opzione interpretativa risulta conforme all’orientamento di questa Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all’art. 2118 cod. civ.
Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430). ” .
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