CHIARIMENTI CERTIFICAZIONI RELATIVE IMMIGRAZIONE

La    circolare congiunta n. 3 del 17 aprile 2012  dei i Ministeri della Funzione Pubblica e dell’Interno   fornisce   chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, in particolare con riferimento ai certificati necessari nell’ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sull’immigrazione e quelli relativi alla cittadinanza (in applicazione dell’articolo 15, Legge 183 del 2011). ,

Tale articolo ,modificando la previsione dell’art.40 del  dpr  n.445/00 ,ha stabilito quanto segue:

“Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali  e  fatti  sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.       02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e’ apposta, a pena di nullita’, la dicitura:  “Il  presente  certificato non puo’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»

Tuttavia ,la previsione di cui sopra non trova applicazione in materia di immigrazione ,per cui continua ad essere necessario la presentazione delle previste certtificaziopone da èparte dei lavoratori extracomunitari ,nel presupposto  che vanno fatte salve sono fatte salve «le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero».

Stando cosi’ le cose ,i citasti dicasteri hanno  ritenuto confacente fissare delle indicazioni opertive a cui  riportarsi  in materia di certificazioni per le  prastiche riguardanti l’immigrazione,emanando la circolare congiunta di cui al seguente filecirc_n.3_del_17_04_2012_m.int-dfp_certificazione,che tratta anche di cittadinanza e di ricongiunzione familiare,oltre a prevedere che al posto della dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»,  venga apposta la seguente  :«certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull’immigrazione.

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