L’opzione contributiva (legge 243/2004, articolo 1, comma 9) consente alle donne con 35 anni di contributi versati di andare in pensione anticipata a 57 anni e tre mesi di età se dipendenti e a 58 anni se autonome, rinunciando alla parte retributiva dell’assegno previdenziale (decurtazione media del 25-30%). Dopo i drammatici effetti della Riforma Fornero, le lavoratrici hanno scelto in massa questa possibilità pur di salvare il salvabile: aspettare la pensione di vecchiaia significa infatti lavorare anni in più e magari vedersi cambiare per l’ennesima volta le regole retroattivamente, con tanto di crisi alimenta che l’incertezza economica e lavorativa
In teoria questo diritto è previsto fino al 31 dicembre 2015 ma nella pratica la situazione è più complessa. Perchè? Il motivo è contenuto nella Circolare 35/2012 dell’INPS, secondo la cui interpretazione della norma la data va intesa come scadenza per l’accesso alla pensione tenendo conto della finestra mobile. Quindi, contando 18 mesi + 1, per le autonome il termine è comunque scaduto ma per le dipendenti private (12 mesi + 1) si arriva a novembre e per quelle pubbliche a fine dicembre.
Con l’avvicinarsi della scadenza, molte lavoratrici riunitesi nel Comitato Opzione Donne hanno annunciato battaglia al’INPS tramite una serie di ricorsi. Intanto, in Parlamento sono approdate diverse proposte per ammorbidire l’interpretazione INPS o prorogare la misura di qualche anno. C’è stata in passato anche un’apertura in questo senso del Ministero del Lavoro, in base a quanto riferito dal sottosegretario Teresa Bellanova in commissione Lavoro alla Camera nel giugno scorso. Ma per ora le regole restano quelle sopra descritte. La norma del 2004 era stata introdotta in via sperimentale e di conseguenza si può ipotizzare che, prima di agire, si faranno tutti i calcoli del caso, anche per capire quanto l’opzione pesa sui conti pubblici.
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This entry was posted on 30/10/2014 at 21:44 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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