Con la nota n.14/4314 del 17 scorso la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni riguardo all’argomento specificato nel titolo con specifico riferimento all’ipotesi dell’ accordo di ristrutturazioned d l debito previsto dall’art.182 bis della legge fallimentare,che viene ritenuta figura che può essere avvicinata a quella del concordato preventivo di cui all’ art.160 della legge fallimentare
In proposito la nota ministeriale citata sottolinea la circostanza che in entrambe le procedure ricorre una situazione di crisi d’impresa ed una proposta della ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.
Inoltre osserva che in entrambi i casi il piano presentato deve essere corredato da una relazione predisposta da un professionista che è chiamato a stilare garanzie della fattibilità e della ragionevolezza dell’accordo.
Pertanto conclude la nota ministeriale la predetta ricostruzione porta ad ipotizzare l’attrazione della ristrutturazione del debito nelle causali previste dall’art.3 comma 1 della citata legge n.223/91,ai fini dell’ammissione ai trattamenti della cassa integrazione guadagni straordinaria con decorrenza del trattamento dalla data di pubblicazione dell’accordo nel registro dell’imprese,così come nei casi di concordato preventivo il suddetto trattamento avviene a decorrere dal decreto di ammissione da parte del Tribunale,senza attendere il decreto di omologa.
Di conseguenza, se non interviene l’omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito, da parte del Ministero si provvede all’interruzione del trattamento di cigs gia concesso,che quindi troverà applicazione limitatamente al periodo compreso tra la data di pubblicazione nel registro delle imprese e quella di mancata omologa dell’accordo stesso.
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