Coloro che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell’anno precedente, possono ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti ,che ,esclusa per chi si dimette volontariamente , spetta soltanto in caso di licenziamento ,precisando tuttavia che il trattamento viene riconosciuto quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
L’indennità in parola compete quando il lavoratore può far valere:
- un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno in cui viene chiesta l’indennità ;
- almeno 78 giornate di lavoro nell’anno precedente,,includendo nel calcolo di dette giornate anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.).
L’importo dell’indennità giornaliera risulta pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni ed al 40 % per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo( per le indennità da pagare nel 2009 )di € 858,58, elevato ad € 1031,93 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1857,48.
L’indennità è pagata dall’INPS con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell’anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.
La domanda per l’indennità in parola va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps o al centro per l’impiego, competenti per residenza, o tramite i Patronati che offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta sul modulo modulo Ds 21 ,a cui necessita unire:
-la dichiarazione (modello DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell’anno precedente;
– il modulo per la richiesta di detrazioni d’imposta.
Si segnala che i moduli di cui sopra sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell’Istituto http://www.inps.it, nella sezione “moduli”.
La riscossione dell’indennità può avvenire:
-con assegno circolare , con bonifico bancario o postale ,allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.
Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali e il numero di conto corrente.
In caso di mancato accoglimento della domanda,entro 90 gioni dal ricevimento della relativa comunicazione si può fare ricorso al Comitato Provinciale Inps,allegando la documentazione ritenuta utile .
Si conclude la presente esposizione evidenziando che l’art.19 comma 1 del dec.legge n.185/08,convertito in legge n.2/09 ,nell’ambito degli interventi per contrastare le difficoltà del sistema produttivo e la crisi economicade prevede la possibiltà di erogazione dell’indennità indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti anche in favore dei lavoratori sospesi a causa di crisi aziendali o occupazionali ,erogabile per un limite massimo di 90 giornate,mentre l’anzianità assicurativa,la contribuzione e l’mporto dell’indennità sono conformi a quelli stabiliti per i licenziati.
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