Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori con la qualifica di operai ,impiegati e quadri licenziati da imprese edili ed affini,anche artigiane e cooperative per una delle seguenti cause :
a)cessazione dell’attività aziendale ,ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative,riduzione di personale ;
b)stato di grave crisi occupazionale conseguente al previsto completamento d’impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni;
c)mancata ripresa al termine di un programma di cigs.
Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, oltre a rendere la dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa al Centro Impiego competente, deve far valere:
-per situazioni relative alla precedente lettera a) ,almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali versato o dovuti per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia;
– per situazioni relative alla precedente lettera b) un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e licenziamento intervenuto dopo che i lavori edili abbiano superato il 70%;
– per situazioni relative alla precedente lettrea c) anzianità aziendale di almeno 36 mesi ,di cui almeno 24 di lavoro effettivamente prestato,compresi i periodi di ferie, festività,infortunio e maternità .
Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi l’80 % della retribuzione delle ultime quattro settimane precedenti il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge . Per i periodi successivi spetta l’80% di tale importo.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451,per l’anno 2014 trovano applicazione gli importi sottindicati .rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità trattamento speciale edilizia
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.098,04 |
Basso |
969,77 |
913,14 |
Superiore a 2.098,04 |
Alto |
1.165,58 |
1.097,51 |
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2014, in: euro 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 597,04.
Il trattamento è pagato ogni mese dall’INPS ed è corrisposto per 90 giorni ,mentre per l’ipotesi di cui alla lettera b) spetta per 18 mesi con prolungamento a 27 mesi per i territori del Mezzogiorno.
La domanda va presentata all’INPS entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi ed il
trattamento decorre:
-dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l’iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
-dal giorno della dichiarazione della immediata disponibilita lavorativa al Centro impiego competente negli altri casi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
-ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
-viene avviato ad un nuovo lavoro;
– risulta cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
-diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Altresì si osserva che:
insieme al trattamento spetta l’assegno familiare se dovuto ;
-il trattamento risulta utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità ;
– il godimente del trattamento trattamento preclude il conseguimento della disoccupazione ordinaria
Infine si evidenzia che se la domanda di trattamento in questione viene respinta , l’interessato può presentare ricorso in carta libera al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
-presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
-inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
-presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Rispondi