Per rispondere alla richiesta in questione,riguardante il caso di un lavoratore licenziato per riduzione collettiva di personale con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso,si fa riferimento soprattutto alla legge n.223/1991 .
Infatti si osserva che le disposizioni della suddetta riguardanti l’iscrizione nella lista di mobiltà , attribuendo tale incombenza , da effettuare a conclusione di un’articolata procedura ,ai Servizi per l’Impiego della Provincia territorialmente competente, di regola fanno coincidere la data di decorrenza della medesima con quella della risoluzione del rapporto di lavoro, che spetta al datore di lavoro precisare nella comunicazione dell’elenco dei dipendenti licenziati .
In merito alla decorrenza della indennità di mobilita’,occorre premettere che l’art.7 comma 12 della citata legge n.223/91prevede esplicitamente che la stessa” è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ,in quanto applicabile” e di conseguenza necessita fare riferimento al RDL n.1827/1935 concernente il trattamento di disoccupazione involontaria ,il cui art.73 stabilisce che l’indennità di disoccupazione (e quindi anche quella di mobilità) è corrisposta direttamente dall’Inps a far data dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata entro i primi otto giorni,aggiungendo che, quando la richiesta risulta formulata dal nono al sessantottesimo giorno, l’indennità viene riconosciuta solo dal quinto giorno successivo alla domanda ,signif icando che interviene un differimento,ma non una riduzione della durata del trattamento previdenziale,da cui, invece , il lavoratore decade nell’ipotesi di r ichiesta presentata oltre il 68° giorno.
Infine, per quanto riguarda la fattispecie relativa al lavoratore licenziato e posto in mobilità con la corresponsione del trattamento sostitutivo del preavviso ,si fa presente che,sempre per previsione del la normativa sopra menzionata,si considera primo giorno indennizzabile l’ottavo successivo a quello di scadenza del periodo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso, da ragguagliare a giornate .
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