RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTI SU DECORRENZA ISCRIZIONE LISTA ED INDENNITA’ MOBILITA’

 Per rispondere alla richiesta in questione,riguardante il caso di un    lavoratore  licenziato per riduzione collettiva di personale con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso,si fa riferimento soprattutto alla  legge n.223/1991 .

 Infatti si osserva che le  disposizioni della suddetta riguardanti   l’iscrizione nella lista di mobiltà , attribuendo tale    incombenza , da effettuare   a conclusione di un’articolata procedura ,ai  Servizi per l’Impiego della Provincia territorialmente competente,  di regola fanno coincidere  la data di decorrenza della medesima con quella della risoluzione del rapporto di lavoro, che spetta     al datore di lavoro precisare  nella   comunicazione     dell’elenco dei dipendenti licenziati .

  In merito  alla decorrenza della indennità di mobilita’,occorre premettere che l’art.7 comma 12 della citata legge n.223/91prevede esplicitamente che la   stessa” è regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ,in quanto applicabile” e di conseguenza  necessita  fare riferimento al   RDL  n.1827/1935  concernente il trattamento di disoccupazione involontaria ,il cui art.73 stabilisce    che l’indennità di disoccupazione (e quindi anche quella di mobilità)  è corrisposta direttamente  dall’Inps a far data dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro,  a condizione che la relativa domanda  sia stata presentata  entro i primi  otto giorni,aggiungendo che,  quando la richiesta    risulta  formulata dal nono  al sessantottesimo giorno, l’indennità viene riconosciuta solo dal quinto giorno successivo alla domanda ,signif icando che  interviene  un differimento,ma  non una riduzione   della durata del trattamento previdenziale,da cui,  invece ,   il lavoratore decade  nell’ipotesi di r ichiesta   presentata oltre il 68° giorno.

Infine, per quanto riguarda la fattispecie relativa   al lavoratore licenziato e posto in mobilità  con la corresponsione del trattamento sostitutivo del preavviso ,si fa presente che,sempre per previsione del la normativa  sopra menzionata,si considera  primo giorno indennizzabile l’ottavo successivo a quello di scadenza del periodo corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso,  da ragguagliare a giornate  .

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