ORDINANZA CASSAZIONE RIGUARDANTE SGRAVI PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

Si richiama l’sattenzione sulla sottostante  Ordinanza  27 giugno 2013, n. 10764 in cui la Cassazione si è pronunciata inn merito agli sgravi per incremento di occupazione  rigusardante un presunto unico gruppo imprenditoriale  ,configurabile  in relazione all’esistenza di  soci legati da rapporti familiari – e da scambi di personale 

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Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila confermava le sentenze rese dal Tribunale di Teramo n. 269/2009 e n. 455/2009 con cui, senza procedere ad istruttoria, erano state rigettate le opposizioni proposte dalle società srl E. e srl P. avverso le cartelle esattoriali per contributi Inps, asserendo l’Istituto che non spettavano gli sgravi contributivi che le due società avevano applicato, non sussistendo l’incremento di occupazione a cui art. 3 della legge 448/98 e l’art. 44 della legge 448/2001 subordinavano il diritto agli sgravi. La Corte territoriale affermava che gli sgravi non competevano e che quindi erano dovute le somme di cui alle cartelle, sussistendo un collegamento tra le società, vi era stato cioè il passaggio di dipendenti da una società ad un’altra i cui assetti societari erano connessi dal momento che gli intestatari non erano le società ma persone fisiche legate da strettissimi rapporti familiari, di qui la prova della esistenza di un gruppo societario. La prova del diritto agli sgravi gravava sulle società che non la avevano fornita. La Corte adita escludeva altresì che si fosse maturata la prescrizione, riteneva generica la contestazione sull’ammontare dei contributi dovuti e riteneva applicabile, ai fini della misura delle sanzioni, la fattispecie della evasione, e non già della omissione contributiva.

Avverso detta sentenza le società P. srl ed E. srl propongono ricorso con tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del primo e terzo motivo di ricorso e l’assorbimento del primo;

Letta la memoria critica dell’Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perché mancano in sentenza dati indispensabili ai fini della decisione, che non possono essere desunti né dalla statuizione di primo grado, né dal controricorso;

Infatti il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo concernente la misura delle sanzioni.

La sentenza impugnata, dopo aver correttamente riportato i principi per cui la prova del diritto agli sgravi spetta al soggetto obbligato, ha però omesso di specificare – avendo ravvisato un collegamento societario che impediva la fattispecie dell’incremento occupazionale – come esso concretamente si atteggiasse nella specie, ossia quale fosse la società cedente e quale la cessionaria dei rapporti di lavoro e come si esplicasse il collegamento, in particolare da dove si evincesse il vincolo familiare che ne sarebbe la prova, dal momento che entrambe le opponenti erano società di capitali.

Parimenti manifestamente fondato è il terzo motivo, quanto meno per parte della contribuzione, giacché la data di visita degli ispettori può considerarsi come data della interruzione della prescrizione solo ove nel verbale si indichi l’ammontare dei contributi riscontrati come dovuti ed il verbale medesimo sia stato consegnato all’obbligato, altrimenti la data dell’interruzione è quella della spedizione del verbale medesimo con l’indicazione della contribuzione richiesta. Vanno quindi accolti il primo e terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, alla medesima Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

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