IL certificato del casellario giudiziale entra a far parte dei documenti di lavoro.
Lo stabilisce l’art.2 del decreto legislativo n.39/2014 ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68/14 ,in vigore dal 6 aprile p.v , che da’ attuazione alla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
In base al predetto articolo ,che inserisce nel dpr n. 313/02 , dopo l’articolo 25 , il seguente: «Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
In ordine alla previsione del predetto articolo 2 ,si sottolinea quanto segue:
1) il certificato penale del casellario giudiziale, deve essere richiesto ed acquisito in caso di esercizio di attivita’ comportanti contatti diretti e regolari con minori
2) il suddetto documento serve per verificare l’assenza di condanne per qualcuno dei seguenti reati:
a) prodstituzione e pornograsfia minorile (art.600 bis e 600 ter)
b) detenzione di matyeriale pornografico (art.600 quaster9
c) pornogrsafia virtuale ed adescamento minorenni sul web 8art 600 quinquies e art.600 undecies) interdizione perpertua da qualunque incarico nelle scuolre di ogni ordine e grado,nonche’ da ogni ufficio o servizio in istituzionei o strutture pubbliche o private frequentate da minori (art.600 septies)
3) l’obbligo di acquisire il certificato in parola coinvolge non solo i datori di lavoro titolari di rapporti di lavoro dipendente ,ma anche ogni altro soggetto che intende impiegare una persona”e quindi anche ,ad esempio, dai committenti di co co co a progetto ,nonche persino l’impiego in “attivita’ volontarie organizzate”
4) l’obbligo si determina, in relazione alla circostanza che l’attivita’ (subordinata o non , ,retribuita , volontaria o gratuita ,comporti contastti con minori che siano “diretti e regolari ” e percio’ non sporadici (ad esempo per un infermiere operante in una struttura sanitaria pediatricea si potra ‘parlare di “contatti regolari”,che, invece ,saranno sporadici per l’infermiere di un ospedale civile;
5) l’inosservanza dell’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale comporta , a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ,il pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
6) pur restando doverosamente in attesa di conferma in merioto ,trattandosi di documentazione attinente il lavoro ,pur se volontario,si ritiene che l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui sopra debba spettare agli organi di vigilanza del Minisero del Lavoro
7) a titolo di esempio indicano alcune attivita’ che dovrebbero rientrare tra quelle di cui all’art.2 del decrerto legislavo n.39/14: asili ,scuole, palestre, piscine, attivita’ di autisti scuolabus ,baby sitter ,ecc.
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testo
il Decreto Legislativo n. 39/2014
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