Provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970- nota INL del 25/02/2019

di Gianluigi Pascuzzi [*]

L’Ispettorato Nazionale del lavoro è intervenuto nuovamente sulla materia, fornendo un chiarimento ai propri Uffici Territoriali in merito ai cambi di titolarità in presenza di provvedimenti autorizzatori all’uso di impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

I chiarimenti sono risultati necessari in considerazione delle esigenze esplicitate dagli Uffici Territoriali impegnati nel riscontrare un aumento delle istanze di “subentro” nelle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 in presenza della modifica degli assetti proprietari derivanti da fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda.

Adottando una soluzione ragionevole la lettera circolare evidenzia che gli uffici dovranno necessariamente focalizzarsi sul dato sostanziale concernente la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti, superando il dato formale del mero cambio di titolarità.

Pertanto, come specificato nella lettera circolare n° 1881 del 25/02/1019 il cosiddetto “mero subentro” di una impresa in locali già dotati di impianti di video sorveglianza non integra profili di illegittimità all’uso degli stessi alle seguenti condizioni:

  1. Se l’uso dell’impianto di videosorveglianza o altro strumento di controllo è installato a seguito di una regolare procedura (autorizzazione ITL; accordo collettivo con RSU o RSA)
  2. Se non siano intervenuti mutamenti nei presupposti legittimanti (ovvero i motivi per cui è stata rilasciata o si è formato l’accordo e riferibili alle esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale); e nelle modalità di funzionamento.

Al fine di una corretta gestione delle istanze pervenute sarà imprescindibile che il/i titolari subentrante/i abbiano cura di dichiarare che con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti al rilascio delle autorizzazioni né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato. A mio avviso questa dichiarazione dovrà necessariamente essere presentata nelle modalità previste dalla legge, così come peraltro già indicato nella modulistica in uso.

In considerazione di quanto sopra, va da se, che in presenza di condizioni differenti a quelle sopra evidenziate sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970.

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti.

Una Risposta to “Provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. 300/1970- nota INL del 25/02/2019”

  1. Mario Poggi Says:

    Buongiorno, ma in questi casi, esiste un modulo per il subentro, della Itl, che cosa esattamente va dichiarato e confermato, e Itl come si comporta nel periodo di attesa, esempio l’impianto va spento, disin
    stallato ? grazie

Lascia un commento