LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Di Gabriele D’Intino [*]

Con il comma 445 dell’art. 1 L. n. 145/2018 (GU Serie Generale n.302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), entrato in vigore a far data dall’1/1/2019, il legislatore è intervenuto nelle complesse dinamiche che regolano il mercato del lavoro, al fine di contrastare il lavoro sommerso, taluni comportamenti elusivi ricorrenti nonché allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nella prospettiva di incidere in maniera efficace si è ritenuto procedere con diverse novità, inserite nel comma sopra citato, nell’ambito di due distinte tematiche:

-il rafforzamento e potenziamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro che, per competenza istituzionale, si occupa dell’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale in ambito nazionale;

-l’aumento degli importi delle sanzioni riferite a comportamenti omissivi di particolare rilevanza ai fini della tutela dei diritti e della dignità dei prestatori di lavoro subordinato.

  • Ispettorato Nazionale del Lavoro

Secondo il dettato normativo il rafforzamento dell’attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro va perseguito attraverso il potenziamento della struttura organica dell’INL.

A tal proposito, viene autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 930 unità, prevalentemente ispettive, nel triennio 2019-2021 (300 unità nel 2019, 300 unità nel 2020 e 330 unità per il 2021). E’ chiaro l’intento volto ad incrementare la dotazione organica del personale ispettivo ma anche diretto a rafforzare la presenza del personale amministrativo, necessario per lo svolgimento delle incombenze burocratiche, per il supporto all’attività di vigilanza e per l’espletamento dei compiti istituzionali importanti, quali le conciliazione delle controversie in materia di lavoro ovvero l’emanazione di provvedimenti amministrativi.

Nell’ottica del potenziamento della struttura viene previsto, altresì, il passaggio da 2 a 4 Dirigenti Generali a livello centrale, da 88 a 94 il numero dei Dirigenti di seconda fascia, con l’intento di supportare a livello centrale le predette direzioni generali.

Mentre, con l’obiettivo di garantire la presenza continuativa dei responsabili di ciascuna unità territoriale, evitando situazioni di responsabilità di più strutture provinciali in capo ad un unico soggetto, è stata prevista l’assunzione di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, attingendo alla graduatoria degli idonei di un concorso bandito ed espletato in passato ed anche mediante forme di “comando”, al fine di favorire in tempi brevi l’adeguamento alla nuova previsione organica.

E’ prevista ovviamente l’idonea copertura finanziaria per procedere all’assunzione del nuovo personale ispettivo, amministrativo e di livello dirigenziale.      

  • Incremento delle sanzioni

Al fine di svolgere una funzione deterrente e, nel contempo, di concorrere alla valorizzazione del personale incardinato nelle strutture periferiche dell’INL, sono previste maggiorazioni di determinate sanzioni che attengono a violazioni ritenute di fondamentale importanza per la tutela e la dignità dei lavoratori, i cui proventi sono destinati ad implementare, dopo una serie di passaggi, il “Fondo risorse decentrate” dell’INL, entro il tetto di 15 milioni di euro annui, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.

In particolare, la lettera d) del comma in esame prevede un aumento del 20% in relazione agli importi stabiliti dalle norme sanzionatorie di seguito indicate:

-art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che attiene alle misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare (c.d. lavoro nero);

-Art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che persegue i fenomeni interpositori derivanti dalla somministrazione illecita, dallo pseudo distacco e dall’appalto non genuino nonché l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione del personale;

-Art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, inerente alle violazioni degli obblighi in materia di distacco transnazionale che concernono gli obblighi di comunicazione e variazione, di conservazione della documentazione e di designazione dei referenti, in capo al distaccante;

-Commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, D. Lgs. n. 66/2003, che afferiscono alle inosservanze di taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie annuali e riposo giornaliero).

La stessa lettera prevede un aumento del 10% per gli importi relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), sanzionate sia in via amministrativa che penale. In questo caso l’aumento è generalizzato a tutte le ipotesi sanzionatorie contemplate nel predetto Testo Unico, tuttavia non sembra coinvolgere la somma unica di cui all’art. 14, comma 3, dell’importo di euro 2.000,00 per impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sui luoghi di lavoro ovvero di euro 3.200,00 per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in tema di sospensione dell’attività imprenditoriale, atteso che tale somma aggiuntiva non può essere considerata alla stregua di una sanzione amministrativa per espressa pronuncia del Dicastero del lavoro.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti riguardo alle violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La successiva lettera e) stabilisce che le predette sanzioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Tali maggiorazioni andranno applicate in riferimento a comportamenti omissivi posti in essere con decorrenza dall’1/1/2019 nel rispetto del principio “tempus regit actum” che informa il sistema sanzionatorio amministrativo con l’avvertenza che, in tema di regime intertemporale, per gli illeciti che hanno carattere permanente e che si consumano al momento della cessazione della condotta trova applicazione, per l’intero periodo di accertamento, la nuova disciplina (tipico esempio del lavoratore in nero, per il quale la condotta sia iniziata nella vigenza della precedente disciplina e proseguita dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria in discorso, nei confronti del quale si applicherà la nuova sanzione per l’intero periodo).

Proprio nei giorni scorsi l’INL, con Circolare n. 2/2019 del 14/1/2019, è intervenuto per fornire chiarimenti al personale ispettivo in ordine all’applicazione delle maggiorazioni introdotte dall’art.1, comma 445 della L. n. 145/2018 e alla destinazione delle stesse. Nella citata nota è stato precisato che la destinazione al Fondo risorse decentrate dell’INL prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato le sanzioni e sono state fornite istruzioni anche in merito al corretto “codice tributo” da utilizzare in relazione alle anzidette maggiorazioni.

Infine, è stato chiarito come “si pongono in sistema” le previgenti disposizioni di cui all’art. 14 del D.L. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e s.m.i, che già prevedevano maggiorazioni in tema di orario di lavoro, lavoro sommerso e igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con quelle indicate nella legge di bilancio. A tal proposito, giova ricordare che l’art. 14, comma 1, lett. d), numero 2), della menzionata L. n. 9/2014 prevedeva la riassegnazione dei maggiori introiti, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, “a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”. Ora, per effetto delle novità introdotte con il più volte citato comma 445, tale limite viene ampliato a 13 milioni di ero annui, parimenti nell’ottica di incidere positivamente sull’azione dell’INL.

   Conclusioni

Attraverso le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019, sin qui commentate, è auspicabile che l’INL possa svolgere in maniera sempre più efficace il ruolo di grande rilevanza sociale per il quale è stato istituito con L. n. 183/2014 (Jobs Act), quale Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro che integra i servizi ispettivi del personale proveniente dal MLPS, dall’INPS e dell’INAIL, razionalizzando gli interventi sul Territorio Nazionale ed evitando frammentazioni e duplicazioni.

C’è da aspettarsi, inoltre, che l’inasprimento delle sanzioni incida in maniera positiva sui comportamenti posti in essere dai datori di lavoro, presidiando la tutela dei diritti e della dignità dei prestatori di lavoro subordinato.

[*] Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, sede di Chieti.

Le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegnano, in alcun modo, l’amministrazione di appartenenza.

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