Messaggio INPS n. 1930 Semplificazione delle modalità di accesso all’indennità di accompagnamento per soggetti ultrasessantacinquenni – Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508

l’INPS ha pubblicato il messaggio 1930 del 08/05/2018 con il quale da indicazioni circa le semplificazioni relativi alla concessione di benefici di invalidità civile. L’attività di semplificazione è rivolta ai cittadini non in età lavorativa, che presentano una domanda di invalidità civile.

Ricordiamo che l’Art. 1 della L. 18/1980 prevede che:

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall’articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell’importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l’indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Mentre l’art. 1 comma 3 L. 508/1988 prevede che:

Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La semplificazione procedurale, per le categorie di beneficiari come sopra individuati,  è volta alla riduzione dei tempi per l’erogazione del beneficio attraverso l’anticipazione dell’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

Le semplificazioni riguardano anche coloro che avevano perfezionato il requisito prima del 1° gennaio 2018 (65 anni e 7 mesi compiuti tra il 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale è pari a 66 anni e 7 mesi.

Per quanto riguarda le specifiche delle modifiche apportate alla procedura on line si allega il messaggio INPS per un compiuto ed esaustivo esame delle modalità operative.

Messaggio numero 1930 del 08-05-2018

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