PRONTA BOZZA DECRETO DELEGATO AGENZIA UNICA ISPEZIONI LAVORO

Dal 1° gennaio 2016  sara’ operativa l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro. che integrerà le funzioni svolte dal ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail ,secondo la previsione  della  bozza del quarto decreto legislativo ,di cui alla riforma del job acts programmata dalla  legge n.183/2014, che dovrebbe essere portato all’esame del Consiglio dei ministri nella seduta di venerdì p.v

. La nuova Agenzia, che avrà la sede centrale a Roma e opererà su 18 sedi circoscrizionali territoriali, sarà sottoposta alla vigilanza del ministero del Lavoro con cui stipulerà apposita convenzione per la definizione degli obiettivi.

Alla stessa spettano   compiti di indirizzo e coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente ai cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e verifica periodica di ascensori e montacarichi ubicati nelle aziende industriali, nonché sui trasporti su strada (ai fini della legislazione sociale) e i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto (direttiva macchine). Si tratta dell’attività ispettiva ora svolta dalle direzioni territorili e, per la parte assicurativa e previdenziale, anche dai servizi ispettivi dell’Inps e dell’Inail, in particolare  per la parte relativa     al contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

  Dal punto di vista organizzativo, l’agenzia è retta da un direttore, ma è previsto anche un comitato direttivo, composto da cinque dirigenti generali, e il collegio dei revisori.

La dotazione organica è stata individuata in 5.982 unità, compresi due dirigenti generali e 60 dirigenti e sarà redistribuita secondo il Dpcm da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo.

Dalla medesima  data ,cesseranno di esistere le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e saranno risolti di diritto anche i contratti di locazione passiva dei rispettivi uffici.

Non rientreranno nei compiti istituzionali dell’agenzia unica:

-la certificazione dei contratti di lavoro di cui agli articoli 75 e seguenti del Dlgs 276/2003;

– i provvedimenti relativi all’interdizione anticipata dall’impiego delle lavoratrici madri (articolo 17 del Dlgs 151/2000), demandati alle Asl;

– la conciliazione delle controversie di lavoro, che resta demandata agli altri organismi, mentre quella di cui all’articolo 7 della legge 604/1966 (licenziamenti individuali) è demandata all’Inps.

La soppressione delle direzioni regionali e territoriali, sostituite dalle 18 sedi territoriali (da individuare) comporta l’abrogazione dell’articolo 16 del Dlgs 124/2004 e quindi avverso le ordinanze ingiunzioni non sarà più possibile presentare il ricorso amministrativo, procedura alternativa ma non sostitutiva al ricorso in opposizione davanti al tribunale, che resterà pertanto l’unica forma di tutela.

Resta invece confermato il ricorso ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 124/2004 (quando in contestazione è la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro), al Comitato per i rapporti di lavoro che però non sarà più a base regionale ma territoriale, secondo le 18 circoscrizioni che dovranno essere ancora individuate.

Per il testo integrale della bozza di decreto delegato cliccare

(Agenzia unica per le ispezioni del lavoro) 

 

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