Come è noto, il diritto di interpell0 è previsto dall’art.9 del dec.legvo 104/2004 , che recita:
“1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di
propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti
pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che
provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine
generale sull’applicazione delle normative di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’inoltro dei quesiti
e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono
esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i
quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica,
alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione
generale.”
E’ risaputo ,altresì , che alla definizione degli interpelli sino al 31 dicembre 2016 è stata deputata la Direzione Generale Attivita’ Ispettiva del Mlps,che ,pero’, ,dal 1 gennaio 2017, in attuazione delle disposizione previste dal dec.legvo n.149/15 e’ soppressa ,mentre le relative competenze sono state trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Quest’ultimo, tuttavia, non ha copetenza in materia di interpello , poiché che il decreto del 23.4.2016 istitutivoi dell’I.N.L. ,ha stabilisce che la medesima continua spettare al MLPS, rispetto alla cui organizzazione e’ venuta meno dall’1.1.2017 la Direzione Generale Attivita’ Ispettiva e del relativo personale
Pertanto ,dall’inizio dell’anno corrente ,si registra la seguente discutibile situazione, per cui ,mentreb il Ministero del Lavoro ha competenza legislativa a rispondere ai agli interpelli sull’applicazione delle normative in materia di lavoro, pero’ non dispone di professionalità idonee in riferimento alla parte ispettiva , invece all’ Ispettorato ,che dispone delle necessarie professionalita’ per dar riscontro agli interpelli sul lavoro, fa difetto la competenza normativa in merito agli interpelli.
La mancanza di una valida e rapida soluzione ,mediante un apposito intervento normativo,alla situazione descritta,rischia senza meno di determinare in concreto quanto meno la dilatazioneb dei tempi tecnici necessari a conseguire chiarezza sulle disposizioni ,con conseguente danno per la indispensabile speditezza dell’azione amministrativa.
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