Riguardo all’impiego nelle attivita’ dei lavori socialmente utili dei percettori di trattamenti previdenziali di sostegno al reddito,anzitutto si segnala che ,al momento ,l’ordinamento giuridico statale registra la presenza di due Vigenti fonti legislative ,ossia:
a) gli artt 7 ed 8 del decreto legvo n.468/97;
b) gli artt.26 e 34 del dec.legvo n.150/2015
Circa il contenuto di tali disposizioni, si chiarisce che :
” Allo scopo di dar corso alle attivita’che permettano il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attivita’ a fini di pubblica utilita’ a beneficio della comunita’ territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti. , le regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni pubbliche predette operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL-Agenzia Nazionale Politiche Attive”.
Resta inteso che nel predetto periodo transitorio ,in cui appunto continuera’
l’ applicazione degli artt.7 e 8 del decreto legvo 468/97 ,l’impiego diretto da parte delle pubbliche amministrazione ed in particolare da parte dei comuni, potra’ interessare, giusta l’esplicita previsione dei richiamati articoli , i lavoratori,titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennita’ di mobilita’ e di altro trattamento speciale di disoccupazione ,che risultano residenti nel comune o nell’area dei singoli Centri Impiego ove si svolge la prestazione per le attivita’ di lsu.
Decorso il periodo transitorio , dopo che sara stata predisposta da parte dell’ANPAL
l’apposita convenzione- quadro di cui al dec.legvo 150/15 ,laddove regioni e province autonome stipulino specifi accordi in merito con le pp.aa. operanti sul territorio dei comuni interessati a svolgere attivita’di pubblica utilita’ con l’impiego di fruitori di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro ,trovera’ applicazione l’art.26 del citato d.lvo 150/5o, che dispone quanto segue:
“Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro per la riduzione di orario connessa all’attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa che sia superiore al 50 per cento ,per integrazione guadagni , contratto di solidarieta’ o intervento ei fondi di solidarieta’ , calcolato in un periodo di dodicimesi, possono essere chiamati a svolgere attivita’di pubblica utilita’ a beneficio della comunita’ territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti”.;
"1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti. " -Comma 5:
"5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati, con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
Inoltre, si ritiene confacente evidenziare che la regolamentazione contenuta in materia di lsu
negli art.7 ed 8 del dec.legvo n.468/97 ,non fa cenno alle conseguenze che possono intervenire
a carico di quanti,senza giustificato e documentato motivo non accettano l'impiego o non
frequentano con regolarita'le attivita'degli lsu
Dette conseguenze ,ed in particolare la decadenza dal trattamento previdenziale di cui sono
beneficiari i lavoratori,in effetti sono regolamentate dall'art.9 del decreto legvo n468/97,
che però , a differenza degli artt.7ed 8 ,insieme a tutti gli altri del provvedimento in questione ,
risulta abrogato dal 24.9.2015 dal dec.legvo 150/15,e quindi non e' applicabile. Si pone allora il problema,con previsione di risposta affermativa,se durante il periodo transitorio
,ai fruitori di cigs ,siano applicabili le disposioni del dec.legvo 150/15,che,in caso di mancata
partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 26 ,prevedono : 1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione. Alla domanda ,si ritiene di potersi dare risposta affermativa,poiche' i percettori di cigs
sono inclusi tra i lavoratori da impiegare negli lsu tanto dal dec.legvo 468/97 ,quanto dal
dec.legvo n.150/15
Invece si esprime l'avviso che non altrettanto positiva ,in mancanza di diversa indicazione
da parte degli organi istituzionali competenti ,sia la risposta se trattasi di percettori
"di mobilita' e di altro trattamento speciale di disoccupazione" ,previsti dal d.lvo 468/97,
considerato che le disposizioni dell'art .26 dedicato nel dec.legvo 150/15 a tale aspetto,
non menzionano i predetti soggetti, percettori "di mobilita' e di altro trattamento speciale
di disoccupazione" ,tra gli utilizzabili nelle attività degli lsu Il che puo'aver determinato o determinare durante il periodo transitorio incertezza applicativa
rispetto agli strumenti che gli organi competenti dei servizi dell'impiego coinvolti possono assumere per dissuadere quanti , avviati nel periodo transitorio alle attività degli lsu presso le pp.aa. richiedenti , in ottemperanza alla previsione dell'art.7 dec.legvo 468/97, individuati ed avviati come fruitori di "mobilita' o altro trattamento speciale di disoccupazione ", non accettano o frequentino in maniera irregolare le attività di lsu di destinazione. La conferma di quanto sopra viene fornita dalle previsioni del dec.legvo n.150/15 ,che : a) nell'art.21. -al comma 1, ferma l'intervenuta stipula della convenzione-quadro dell'ANPAl con regioni e province
autonome individua tra i soggetti utilizzabili nelle attivita' di pubblica utilita' soltanto" i
lavoratori che fruiscono di strumenti disostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro"
,mentre non prevede i percettori di mobilita' ; - nel comma 5 stabilisce che le convenzioni delle regioni e province autonome con le pp.aa.
possono prevedere l'adibizione alle attivita' socialmente utili di lavoratori disoccupati, con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato ;
b)nell' art. 22 ,comma 2 , stabilisce che i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' , sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi, possono alle attivita' socialmente utilidi cui all'articolo 26, comma 1,dello stesso dec.legvo 150/15 ,aggiungendo al comma 3.che con riferimento ai suddetti lavoratori di cui si applicano in caso di mancata partecipazione ovvero alle iniziative di cui all'articolo 26: 1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione. Niente di simile ,invece ,e' previsto per i percettori di mobilita' ,che oltre tutto verra' meno
dall'1.1.2017 ,venendo sostituita dalla Naspi Si ritiene di aggiungere ,a conferma che nei confronti dei percettori di mobilita' che non
accettano durante il periodo transitorio di temporanea applicazione degli artt.7 ed 8 del
dec.legvo n.468/97,di partecipare alle attivita' di lsu o di frequentarle in modo irregolsre ,i
servizi impiego hanno le armi spuntate e quinsi non sono in grado di dissuadere tali soggetti
dalla rinuncia e dalla anomalo partecipazione ai lavori di pubblica utilita' sta infine la previsione
dell'art.21b ,comma 7 del dec. legvo n.150/15,secondo cui:
N.B. Sulla disciplina LPU prevista dal dec.legvo 150/15 ,si rinvia al seguente post:
NUOVA REGOLAMENTAZIONE LSU E LPU SECONDO DEC.LEGVO N.150/2015 |
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