Il presente documento e’ stato predisposto in esito ad apposita nota pervenuta da un disoccupato che, segnalando la pubblicazione da parte di una ASL operante nel territorio della regione Abruzzo di un bando di concorso pubblico per titoli ed esami onde procedere alla copertura a tempo indeterminato di operatori socio sanitari cat.B -livello economico Bs-Ruolo tecnico – ha richiesto se per la fattispecie in questione ,invece di bandire il concorso pubblico ,in applicazione della normativa legislativa e collettiva del settore sanita’ pubblica ,la Asl interessata fosse tenuta al reclutamento del suddetto personale mediante la procedura ex art.35 ,comma 1 lett.b) dpr n.165/01,ossia tramite l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo,facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Per corrispondere alla richiesta del lavoratore interessato alla questione,si e’ proceduto all’identificazione della documentazione predisposta ed utilizzata dall’Ente sanitario con particolare riferimento alle deliberazioni riguardanti il bando del pubblico concorso contestato, prendendo conoscenza che in tali provvedimento si afferma che sono state richiamate” le vigenti disposizioni in materia di assunzioni del personale non dirigenziale del S.S. N. ed in particolare il Dec.legvo n.487/94,il Dpr n.165/01 ed il dpr n.220/01.
Inoltre ,si e’ constatato che nel bando in questione sono richiesti i seguenti requisiti ,oltre a quello riguasrdante la cittadinanza italiana ovvero della comunita’ europea
a) diploma d’istruzione secondaria di primo grrado o asolvimento dell’obbligo scolastico ovvero decreto eìdi equipollenza del titolo conseguitom all’estero
b) specifico titolo conseguito a seguito delo superamento del cporso di formazione di durrata annuale previsto dagli artt.6 e 7 dell’Accordo tra il ministero Sanita ,ministero solidarieta’ e regioni del 22.2.2001 ovvero tiitolo dichiarato equipollente.
Sulla base di quanto sopra ,si e’ ritenuto confacente ,per completezza informativa e valutativa sulla questione ,individuare tutta la normativa legislativa e collettiva che regolamenta la PROCEDURA DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE DELL’ AREA “B” PRESSO LE STRUTTURE S.S.N., che risulta essere quella sottostante.
1.FONTI LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE
A ) LEGGE 56-87 ART.16
“Avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per l’assunzione
con qualifiche, per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvo gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità
B )D.P.C.M.27.12.1988
- In attuazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed
integrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalità di cui al presente decreto ai fini dell’assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato ed a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità
2.Per professionalità s’intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione – salva ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto – alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e accertata in sede di selezione
3:Le procedure di cui al presente decreto non si applicano all’assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell’art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
C) CIRCOLARE MLPS N.29-1989
Anche per quanto concerne l’indicazione delle qualifiche professionali risultanti dalla richiesta numerica dell’ente che deve assumere…la stessa deve esere specificata nella richiesta dell’ente interessato e deve corrispondere a quella prevista dalle normative vigenti ai fini dell’iscrizione nelle liste del collocamento e compiuta un ‘analisi delle effettive mansioni da svolgere ,al fine d’individuare con certezza la qualifica riportata nel codice delle profesione istat.
D) DPR n 487/ 94 e smi, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi. (GU Serie Generale n.28 del 4-2-1997)
Art. 1.
Modalita’ di accesso
- L’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche
avviene:
- a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalita’
richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento
della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
- c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste
costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al
titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni. (( E’ fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto
1980, n. 466. ))
- Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita’ che ne
garantiscano la imparzialita’, l’economicita’ e la celerita’ di
espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi
automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a
selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
- Con le medesime procedure e modalita’ di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e’ reclutato il personale a tempo parziale, di cui
alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.
art.23 Campo di applicazione. Capo III – Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 1987
art.24:Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti
Art. 28.Assunzioni in servizio
- Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare
in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto
dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, nel rispetto dell’ordine della graduatoria
integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle
amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva
nomina in prova ed immissione in servizio.
E) Dec.legvo n.502/1992 recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
-art.18 ,c.17
Norme finali e transitorie
Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 28 luglio
2000, n. 254, recante: “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamen
to delle strutture per l’attività
libero-professionale dei dirigenti sanitari”.
1.Il Governo, con atto regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, adegua la vigente
disciplina concorsuale del personale del
Servizio sanitario nazionale alle
norme contenute nel presente decre
to ed alle norme del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e succe
ssive modificazioni e integrazioni,
in quanto applicabili, prevedendo:
- a) i requisiti specifici, compresi
i limiti di età, per l’ammissione;
- b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
- c) le prove di esame;
- d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
- e) le procedure concorsuali;
- f) le modalità di nomina dei vincitori;
- g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei.
F) Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001
Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 – Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà sociale e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ Operatore Socio Sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione. (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) 1. FIGURA E PROFILO PROFESSIONALE 1. è individuata la figura dell’operatore socio sanitario 2. l’ operatore socio sanitario è l’ operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’àmbito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 2. LA FORMAZIONE 1. la formazione dell’ operatore socio sanitario è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. le regioni e le province autonome, sulla base del loro fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della Sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con apposite linee guida, all’effettuazione dei corsi di formazione. 3. CONTESTI OPERATIVI l’ operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente. 4. CONTESTO RELAZIONALE l’ operatore socio sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. 5. ATTIVITA’ 1. le attività dell’operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita; assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale,organizzativo e formativo. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto. 6. COMPETENZE le competenze dell’ operatore d’assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto. REQUISITI D’ACCESSO
Per l’accesso ai corsi di formazione dell’ operatore socio sanitario è richiesto il diploma della scuola dell’obbligo e il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.
G) DPR n.220/2001 relativo al Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
ART:1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 18,comma 1, secondo il quale il Governo con atto regolamentare dovra’adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Serviziosanitario nazionale alle disposizioni contenute nel decretolegislativo medesimo, nonche’ alle norme del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,stabilendo in particolare i requisiti specifici per l’ammissione aiconcorsi, i titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove diesame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le procedureconcorsuali, le modalita’ di nomina dei vincitori nonche’ lemodalita’ e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agliimpieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ disvolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione neipubblici impieghi: Considerato che il contratto collettivo nazionale di lavoro delpersonale non dirigenziale del comparto sanita’, relativo alquadriennio normativo 1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblia italiana – supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale inquattro categorie, all’interno delle quali sono stati individuati idiversi profili; Visto, in particolare, l’art. 14 del predetto contratto collettivonazionale di lavoro, secondo cui, qualora l’accesso non avvengatramite le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio1987, n. 56, l’accesso dall’esterno e’ disciplinato dal regolamentoprevisto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 5o2, e successive modificazioni; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi del succitatoart. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,all’emanazione del regolamento concernente la disciplina concorsualedel personale non dirigenziale del comparto sanita’ relativamente atutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro suindicato;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Accesso dall’esterno
1. Le procedure concorsuali previste dal presente regolamentoriguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibiliper ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quantodisposto dall’articolo 36, comma 1, lettera a), del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni eintegrazioni. 2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque,al 30% dei posti disponibili, sara’ effettuata mediante le selezioniinterne previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro. E’esclusa ogni ulteriore riserva di posti a favore del personaleinterno. Nell’ipotesi di disponibilita’ di un solo posto, lo stessoe’ attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell’ipotesidi disponibilita’ di due posti, uno e’ attribuito mediante laprocedura concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettivadi cui al presente comma. Nelle ulteriori ipotesi, qualoral’applicazione percentuale del 70% da’ luogo a frazionamento, siapplica l’arrotondamento all’unita’ superiore se il risultato e’ pario superiore alla meta’ dell’unita’. 3. Le procedure relative alle selezioni (INTERNE)di cui al comma 2 sonoindividuate dalle unita’ sanitarie locali e dalle aziende ospedalierecon atti regolamentari interni improntati ai criteri diimparzialita’, trasparenza, tempestivita’, economicita’ e celerita’di espletamento, previsti dall’articolo 36, comma 3, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni eintegrazioni, in base ai principi stabiliti dalla legge 10 aprile1991, n. 125, nonche’ conformi ai criteri contenuti nel contrattocollettivo nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presenteregolamento.
Art. 2. Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possonopartecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisitigenerali: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalleleggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; b) idoneita’ fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneita’ fisica all’impiego, conl’osservanza delle norme in tema di categorie protette, e’ effettuatoda una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, primadella immissione in servizio; 2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cuial n. 1 della presente lettera e’ dispensato dalla visita medica; c) titolo di studio previsto per l’accesso alle rispettivecarriere; d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto perl’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente alboprofessionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista,consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligodell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusidall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti odispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovverolicenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primocontratto collettivo. 3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere possedutialla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso perla presentazione delle domande di ammissione.
ART 3. Bando di concorso
1. L’assunzione in servizio e’ disposta dall’unita’ sanitarialocale o dall’azienda ospedaliera nei limiti di cui all’art. 1,mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita’di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente dellaRepubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservatiprevisti da leggi speciali in favore di particolari categorie dicittadini, numero che non puo’ complessivamente superare il 30% deiposti messi a concorso e possono stabilire che la prova scrittaconsista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devonoindicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
4. I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che leprove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposteanche da aziende specializzate in selezione del personale.
5. I bandi di concorso devono prevedere l’accertamento dellaconoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioniinformatiche piu’ diffuse e di almeno una lingua straniera, oltrealla lingua italiana, cosi’ come stabilito nel Titolo III, conriferimento ai concorsi per i profili professionali di ciascuna categoria.
6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domandadi ammissione al concorso.
7. Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale dellaregione o della provincia autonoma e, per estratto, nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data lamassima diffusione.
8. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazioneai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della datadi pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
9. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la datadi spedizione e’ comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
ART.4 Domande di ammissione ai concorsi
1. Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono presentaredomanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare: a) la data, il luogo di nascita e la residenza; b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero imotivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle listemedesime; d) le eventuali condanne penali riportate; e) i titoli di studio posseduti; f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) i servizi prestati come impiegati presso pubblicheamministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedentirapporti di pubblico impiego; h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenzeo preferenze. 2. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devonoallegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenganoopportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivicompreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 3. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legaleo autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e neilimiti previsti dalla normativa vigente. 4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestatose ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo commadell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio dianzianita’ deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deveprecisare la misura della riduzione del punteggio. 5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco deidocumenti e dei titoli presentati. 7. Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deveindicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esserglifatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazionevale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente letteraa), del comma 1. ART. 23. Assunzione per i profili professionali della categoria “A”
1. Per il personale appartenente ai profili professionali dellacategoria “A” per i quali e’ richiesto il solo requisitodell’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui alcapo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487, e successive modificazioni,( Capo III – Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ,secondo cui: “Campo di applicazione.1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti”
ART.24.Assunzione per i profili professionali della categoria “B”
1. Per il personale appartenente ai profili professionali dellacategoria “B” e richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolasticounitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni oattestati di qualifica. Per il personale appartenente al profiloprofessionale di coadiutore amministrativo e’ richiesto il possessodel diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, oveprevisti, ad attestati di qualifica. 2. L’assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensidelle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidentedella Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,( Capo III – Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 23. Campo di applicazione.1. Le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti
H) DPR n.165/2001 riguardante il testo unico sul Pubblico impiego
Articolo 35 Reclutamento del personale
(Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall’art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall’art. 22 del d.lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati dall’art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall’art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall’art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)
L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalita’ richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche profes
2) FONTI COLLETTIVE
a) ccnl 7.4.1999 -Validità: 01.01.1998 – 31.12.2001 CCNL personale non dirigenziale del comparto sanita’, relativo al quadriennio normativo 1998-2001
Classificazione del personale
ART. 4 – Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
- Ad integrazione dell’art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell’operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l’allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall’allegato 1 al presente CCNL.
- Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l’istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell’operatore socio sanitario.
- Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
- Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all’assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si applicano le procedure previste dall’art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
- Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all’assistenza in quanto ad esaurimento
ART. 13 – Il sistema di classificazione del personale
- Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e seguenti.
- Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato 1 che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva.
- I profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 19.
- I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”.
- Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’allegato 1. La disciplina delle mansioni e del loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 28.
ART. 14 – Accesso dall’esterno
- Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.
ART. 15
Progressione interna nel sistema classificatorio
- La progressione interna dei dipendenti dell’azienda
o ente nel sistema classificatorio, nel rispetto
dell’art. 14, viene effettuata, nei limiti dei posti
disponibili nella dotazione organica di ciascuna
categoria e dei relativi profili, mediante :
a)passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore ;
b)passaggi all’interno delle categorie B e D;
c)passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello.
- Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di
collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito
negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.
B)10/09/2001 -CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999
-art.19 nuovi profili
- Con il presente contratto sono istituiti i seguenti nuovi profili non sanitari ascritti alle categorie
sottoindicate e le cui mansioni sono indicate nell’allegato 1 al presente contratto:
CATEGORIA B, nel livello B super (Bs):
– operatore tecnico specializzato
– coadiutore amministrativo esperto
CATEGORIA B
———————
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni e specializzazioni professionali nonché
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima ;
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello
B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 – i
lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che co
mportano il coordinamento di altri lavoratori ed
assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Operatore tecnico
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole
aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali
e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio
mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature
ed attrezzature avendo cura delle stesse ;
Operatore tecnico addetto all’assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degen
za comprese l’assistenza ai degenti per la loro
igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature.
Coadiutore amministrativo
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la
classificazione, la archiviazione ed il protocollo di
atti, la compilazione di documenti e modulistica,
con l’applicazione di schemi predeterminati, ope
razioni semplici di natura contabile, anche con
l’ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi
mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o
dattilografia, la attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
- dall’esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni o concorsuali secondo le vigenti disposizioni.
- dall’interno: con le modalità previste dall’art. 16 del pres
ente contratto dalla categoria A verso la categoria B, livello iniziale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
- dall’esterno:
– per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria di
primo grado, unitamente – ove necessari – a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica . Per l’operatore tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM
n.295/1991.
– per il coadiutore amministrativo, diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente – ove
richiesti – da attestati di qualifica.
- dall’interno:
– per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria di
primo grado unitamente – ove necessari – a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica . Per l’operatore tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM
n.295/1991. Ove non siano previsti speci
fici titoli, cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
– per il coadiutore amministrativo : diploma di istr
uzione secondaria di primo grado, unitamente – ove
richiesti – da attestati di qualifica. Ove non richies
ti, ovvero in mancanza di essi o del titolo di studio,
devono essere posseduti cinque anni di esperienza professionale nella categoria A.
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Bs)
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole
aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o
che presuppongono specifica esperienza professionale ed
esegue interventi manuali e tecnici, anche di
manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature
avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si
indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco
diplomato, l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore, l’autista di autoambulanza.
Coadiutore amministrativo esperto
Svolge nell’unità operativa di assegnazione attività
amministrative di una certa complessità, quali,
ad esempio, la compilazione di documenti e modu
listica, con l’applicazione di schemi anche non
predeterminati, operazioni di natura contabile con l’
ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi
– anche di autonoma elaborazione – mediante l’utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la
attività di sportello.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) :
- dall’esterno : nel rispetto dell’art. 15, comma 2 del presente contratto.
- dall’interno: art. 17 del presente contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs):
- dall’esterno:
– per la puericultrice, diploma di cui al R d. n.1098/1940 o di cui al DM Sanità 21 ottobre 1991, n. 458
art. 6, comma 2 (G.U. n. 75/1992)
– per l’operatore tecnico specializzato, assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente – ove necessari
– a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche
amministrazioni o imprese private.
Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a fianco indicato :
– conduttore caldaie a vapore: abilitazione specifica;
–
cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
– elettricista e l’idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
– autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza;
– per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- dall’interno
: – per la puericultrice, gli stessi previsti per le assunzioni dall’esterno.
– per l’operatore tecnico specializzato, cinque anni
di esperienza professionale nel corrispondente
profilo nell’azienda o ente nella posizione B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore,
.per l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore
e l’autista di ambulanza il possesso degli attestati e
diplomi indicati per l’accesso dall’esterno. Per l’operatore tecnico – cuoco – non in possesso del
diploma di scuola alberghiera è richiesta una anzian
ità di tre anni di esperienza professionale nel
profilo sottostante unitamente all’effettuazione di un corso di formazione definito a livello aziendale.
– per il coadiutore amministrativo esperto, attestat
o di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado o
in mancanza, diploma di istruzione secondaria di
primo grado e cinque anni di esperienza professiona
le nel corrispondente profilo della categoria B,
livello iniziale
Classificazione del personale
ART. 4 – Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
- Ad integrazione dell’art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell’operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs. Di conseguenza l’allegato 1 al CCNL del 7 aprile 1999, dove sono ricomprese le declaratorie della relativa categoria e dei profili è modificato dall’allegato 1 al presente CCNL.
- Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l’istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell’operatore socio sanitario.
- Le aziende provvedono con oneri a proprio carico alla istituzione nella dotazione organica del nuovo profilo ritenuto necessario sulla base delle proprie esigenze organizzative.
- Alle selezioni per la copertura dei posti di operatore socio sanitario sono ammessi gli operatori tecnici addetti all’assistenza sino al loro completo esaurimento, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario. Per i passaggi dalla posizione economica B alla posizione BS si applicano le procedure previste dall’art. 15, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999.
- Per il primo biennio dal termine di cui al comma 2, possono, altresì, partecipare alle selezioni interne di cui al comma 4 anche i dipendenti collocati in categoria A, in possesso dello specifico titolo di operatore socio sanitario e cinque anni di esperienza professionale, ferma rimanendo la priorità di passaggio degli operatori tecnici addetti all’assistenza in quanto ad esaurimento.
Esaminate le norme sopra riportate ,si ritiene ,in riferimento alla fattispecie di cui ci si occupa ,di dover tener conto in particolar che:
1) L’articolo 35 del dpr 165/01,al comma 1 lett.b) ,riserva all”avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ex art.16 legge 56/87 le assunzioni riguardanti qualifiche e profili per i quali e’ richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita’.
2) il DPCM del 27.12.1988 recita:
- In attuazione dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare le modalità di cui al presente decreto ai fini dell’assunzione di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato ed a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità.
- Per professionalità s’intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione – salva ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto – alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e accertata in sede di selezione.
- Le procedure di cui al presente decreto non si applicano all’assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell’art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300,in cui non compare quella di operstore socio sanitario categ.B ,livello economico Bs
3)il dpr n 487/ 94 e smi, prevede
all’Art. 1.
Modalita’ di accesso
- L’assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche
avviene:
- a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli,
per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalita’
richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria,
avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso
del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento
della pubblicazione dell’offerta di lavoro per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali per l’impiego territorialmente competenti.
4) il DPR n.220/2001, relativo al Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
dispone :
Art. 24.Assunzione per i profili professionali della categoria “B”
- Per il personale appartenente ai profili professionali della
categoria “B” e richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico
unitamente, ove previsti, a specifici titoli, abilitazioni o
attestati di qualifica. Per il personale appartenente al profilo
professionale di coadiutore amministrativo e’ richiesto il possesso
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove
previsti, ad attestati di qualifica.
- L’assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi
delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,ossia le disposizioni dell’art.16 legge n.56/86 ,cioe’ le graduatorie del collocamento.
5)il ccnl 7.4.1999 – CCNL personale non dirigenziale del comparto sanita’, stabilisce quanto segue:
-ART. 4 – Modifiche ed integrazioni alla categoria B:
Operatore socio sanitario
- Ad integrazione dell’art. 19 del CCNL 7 aprile 1999 è istituito il profilo dell’operatore socio sanitario, inserito nella categoria B, livello economico Bs
- Il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza, inserito nella categoria B livello iniziale è considerato ad esaurimento con l’istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del
–ART. 13 – Il sistema di classificazione del personale
- Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D.
–ART. 14 – Accesso dall’esterno
- Il regolamento previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 disciplina l’accesso alle categorie dall’esterno mediante i pubblici concorsi ovvero con le procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56, stabilendo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993, le modalità per garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria.
-ALLEGATO 1 DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E PROFILI
CATEGORIA B
———————
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che
richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità
manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni e specializzazioni professionali nonché
autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima ;
Appartengono altresì a questa categoria – nel livello
B super (Bs) i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed
assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.
PROFILI PROFESSIONALI DELLA CATEGORIA B
Operatore tecnico addetto all’assistenza
Svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l’assistenza ai degenti per la loro
igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
- dall’esterno: mediante le procedure previste dalla legge 56/1987 e successive
modificazioni ed integrazioni o concorsuali secondo le vigenti disposizioni.
- dall’interno: con le modalità previste dall’art. 16 del pres
ente contratto dalla categoria A verso la categoria B, livello iniziale.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA B:
- dall’esterno:
– per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria di
primo grado, unitamente – ove necessari – a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica . Per l’operatore tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM
n.295/1991. (Operst0ore socio sanitario 1 anno di durata titolo stiudio per ammissione:scuola obbligo )
- dall’interno:
– per l’operatore tecnico: assolvimento dell’obbligo
scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado unitamente – ove necessari – a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di
qualifica . Per l’operatore tecnico addetto all’assistenza lo specifico titolo è quello previsto dal DM
n.295/1991
PROFILI PROFESSIONALI DEL LIVELLO ECONOMICO SUPER (Bs)
Puericultrice
Svolge le funzioni previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Operatore tecnico specializzato
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole
aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o
che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di
manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature
avendo cura delle stesse
. A titolo esemplificativo (non risulta compreso operatore tecnico addetto all’assistenza)si
indicano:
il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato, l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore, l’autista di autoambulanza.
MODALITÁ DI ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs) :
- dall’esterno : nel rispetto dell’art. 15, comma 2 del presente contratto.
- dall’interno: art. 17 del presente contratto;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L’ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO B SUPER (Bs):
- dall’esterno:
– per l’operatore tecnico specializzato, assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione
secondaria di primo grado, unitamente – ove necessari
– a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche
amministrazioni o imprese private.
Per i seguenti mestieri occorre, in particolare il possesso del titolo a fianco indicato :
– conduttore caldaie a vapore: abilitazione specifica;
-cuoco: diploma di scuola professionale alberghiera;
– elettricista e l’idraulico impiantista manutentore: attestato di qualifica;
– autista di ambulanza: il titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza;
– per il coadiutore amministrativo esperto, attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- dall’interno
: – per la puericultrice, gli stessi previsti per le assunzioni dall’esterno.
– per l’operatore tecnico specializzato, cinque annidi esperienza professionale nel corrispondente
profilo nell’azienda o ente nella posizione B, fermi rimanendo per il conduttore di caldaie a vapore,
l’elettricista e l’idraulico impiantista manutentore e l’autista di ambulanza il possesso degli attestati e
diplomi indicati per l’accesso dall’esterno
. Per l’operatore tecnico – cuoco – non in possesso del diploma di scuola alberghiera è richiesta una anzian
Le disposizioni di cui ai numeri da 1) a 6) ,per il loro contenuto ,che evidenzia per la categoria B e il livello economico Bs il possesso della scuola dell’obbligo e la qualifica di O.S.S. conseguito previo corso formazione di 1 anno ,richiedendo per la partecipazione il titolo della scuola dell’obbligo ,unitamente al rispetto delle specifiche indicazioni esistenti nel dpr n.165/01 orienta a ritenere che ,nella fattispecie di cui alla ASL interessata ,lo strumento di selezione per individuare i soggetti da reclutare non fosse il concorso pubblico, ma piuttosto l’avviamento a selezione secondo le direttive del’art.16 legge n.56/87 ,del dpcn del 27.12.1988 e della circolare del ministero del lavoro n.29/1989, rimarcando che il secondo dei provvedimenti or ora citato dispone tra l’atro:
a)Per professionalità s’intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalla qualifica o categoria o dal profilo professionale, ricondotta in ogni caso da parte delle amministrazioni assumenti anche mediante equiparazione – salva ulteriore specificazione in sede di contrattazione di comparto – alle qualifiche di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l’impiego e accertata in sede di selezione;
-b)Le procedure di cui al presente decreto non si applicano all’assunzione di lavoratori in possesso di professionalità ricompresa nel ristretto numero di categorie di alta specializzazione stabilite ai sensi dell’art. 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
In tale ristretto numero il citato DM per il settore “Servizi sanitari” include soltanto le seguenti specislizzazioni professionali:”Infermiere professionale;Massofisioterapista e fisioterapista abilitati;Bagnino o fanghino patentati.”,mentre non compare ne’ quella di operatore socio sanitario categ.B ,livello economico Bs ,ne’ altra equivalente ,lasciando intendere così di non potersi considerare oggettivamente di alta specializzazione e qualificazioni le mansioni del profilo professionale corrispondenti alla categoria B ,livello economico Bs ,dovendosi tener conto,peraltro., che l’ALLEGATO 1 al ccnl del 7.4.1999 prevede che l’ Operatore tecnico addetto all’assistenza “svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l’assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature. “,ossia compiti ed attivita’ tutt’altro che altamente qualificate e specializzate.
Se è vero che il DM del 19.5.1973 e’ ricompreso tra i provvedimenti legislativi abrogati dall’art.1,comma 1 ,del dec.legvo n.248/2010 -Allegato 1 (parte 217) ,Elenco 99955 ,altrettanto vero è che lo stesso, essendo stato stato regolarmente applicato dal 1973 al 2010 ,puo’ considerarsi tuttora un valido strumento cui far legittimo ricorso per distinguere tra mansioni di basso ,medio ed elevato contenuto professionale e ,quindi, appropriato per rafforzare l’orientamento , gia’ prima accennato ,che porta a ritenere non confacente la scelta di utilizzare nel caso di specie , di cui si e’ interessato il presente documento, il concorso , piuttosto che la graduatoria di cui all’art.16 legge 56/87.
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