Si richiama l’attenzione sulla sottostante sentenza della Corte Suprema di reiezione del ricorso aziendale avverso il recupero di contribuzioni in conseguenza della trasformazione da parte dell’Inps di collaborazioni irregolari in rapporti di lavoro subordinato , risultando affermato che la gravata pronuncia ha – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – accertato: l’indefettibile inserimento dei dipendenti nell’organizzazione produttiva della ricorrente; l’eterodirezione e la vigilanza, da parte della società, in ordine alla loro prestazione; l’utilizzo esclusivamente di strutture, servizi e materiali messi a loro disposizione dalla società; l’essere gli istruttori contattati dalla società, che affidava loro gli allievi; il pagamento di compensi commisurati alle ore in concreto effettuate; l’assenza di rischio economico da parte dei collaboratori; la continuità e l’assiduità della loro prestazione; la predeterminazione, da parte della società, del programma di insegnamento.
In tal modo,i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei noti indici sintomatici della subordinazione come elaborati da antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema.
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