Si richiama l’attenzione sulla sottostante decisione della Corte Suprema riguardante la visita di controllo al dipendente malato ,nonché l’obbligo di reperibilità ,l’allontanamento dall’abitazione ed infine la comunicazione agli organi di controllo.
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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294
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