Dal 21 scorso ,risulta pubblicato sulla G.U ,216/15 ed è in vigore il decreto legge 65/15 ,contenente disposizioni urgenti circa le materie precisate nel titolo ,i cui aspetti rilevanti si precisano di seguito .
A)Evidenziati gli
Scaglioni di pensione al 2011
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Da 1.443 euro a 1.873 euro | tra 3 e 4 volte il trattamento minimo | |
oltre 1.873 euro fino a 2.341,75 euro | tra 4 e 5 volte il trattamento minimo | |
oltre 2.341,75 euro e fino a 2.810,10 euro | tra 5 e 6 volte il trattamento minimo | |
oltre 2.810,10 euro | 6 volte il trattamento minimo |
,
si precisa che l’art.1 del richiamato decreto legge ,al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 , circa la rivalutazione automatica delle pensioni, dispone che all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 25 e’ sostituito dal seguente:
“25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, e’
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il
trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei
trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di
rivalutazione e’ comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti
medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione e’
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
e) non e’ riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.”;
2) dopo il comma 25 e’ inserito il seguente:
“25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni
2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre
volte il trattamento minimo INPS e’ riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per
cento.”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a
ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni
vitalizi derivanti da uffici elettivi.
3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
B)il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione ,stabilendo che
per l’anno 2015 detto Fondo e’ incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini
del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni;
C)per l’anno 2015, , nell’ambito delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione , come rifinanziato dal decreto legge in questione , le disponibilità destinate al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono
incrementate di 5 milioni di euro
D) la destinazione ai contratti di solidarieta’ senza cigs di 70 milioni di euro del predetto Fondo
E) le modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di
capitalizzazione del montante contributivo ,restando stabilito che
“all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e’
inserito, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso il coefficiente
di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando
il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del
presente comma non puo’ essere inferiore a uno, salvo recupero da
effettuare sulle rivalutazioni successive.”
F)A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e
uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni
previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli
assegni, le pensioni e le indennita’ di accompagnamento erogate agli
invalidi civili, nonche’ le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti
in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo
se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non
esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016
in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere
dall’anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno
bancabile di ciascun mese.”.
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