Si richiama la sottostante sentenza pr0vocata dal ricorso un gruppo di dipendenti da impresa che svolge attività insalubre di raccolta e smaltimento di rifiuti, di provvedere alla fornitura e manutenzione periodica ivi compreso il lavaggio dei dispositivi di protezione individuale e la conseguente nullità della previsione di cui all’art. 21 lett. c) del ccnl del 1995 che prevedeva l’obbligo a carico dei lavoratori del lavaggio seppure dietro il compenso di L 500 per ogni giorno di effettiva presenza al lavoro.
La Corte di Appello ha dato ragione ai lavoratori ,affermando che la disciplina legale non poteva essere derogata dalla normativa collettiva e da patti individuali e che l’impresa era stata inadempiente agli obblighi legali con conseguente obbligo di risarcire il danno ai lavoratori per i costi affrontati, l’attività ed il tempo impiegati.
Tale decisione risulta impugnata in Casszione dall’impresa,cui la Suprema Corte ha dato torto ,confermando la pronucia della Corted’Appello ,disponendo,peraltro ,la condanna alle spese del giudizio a carico della medesima
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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 aprile 2015, n. 8585
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