MODIFICATA DISCIPLINA TRATTAMENTO SPESE VITTO E ALLOGGIO PROFESSIONISTI

Quanto riportato nel titolo e’ condseguenza dell’sart.10 del decreto legvo n.175/2014  ,secondo cui: ” Art. 10 Spese di vitto e alloggio dei professionisti 1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. ”

Il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevedeva, in riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, la deducibilità nella misura del 75% per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali spese venivano considerate integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. In tale ambito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con due circolari, la numero 28/E del 2006 la numero 11/E del 2007, gli adempimenti da seguire per consentire al professionista di dedurre le spese. A partire dal 2015 cambia tutto: le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Per il committente, la deducibilità dei costi sostenuti per il servizio alberghiero o di ristorazione non sarà più subordinata alla ricezione della parcella del professionista e dipenderà dalle regole ordinarie per la rispettiva categoria reddituale.

Dall’1.1.2015 ,  i professionisti non devono addebitare la spesa al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. Tali disposizioni non troveranno applicazione qualora le prestazioni alberghiere o le somministrazioni di alimenti e bevande siano acquistate dal lavoratore autonomo e addebitate in fattura al committente. Infine, è da precisare che le prestazioni e le somministrazioni in argomento, poiché non costituiscono compensi in natura, non devono essere considerate nell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta che ai sensi del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir costituiscono la base per il computo del limite del 2% di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la loro deducibilità nella misura del 75% del relativo importo, nonché il limite dell’1% di deducibilità delle spese di rappresentanza

 

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