Le disposizioni di cui al titolo sono previste dai commi da 247 a 251 della legge n.190/14 ,pubblicata sulla G-U.n.300/14 ed entreranno in vigore dall’1.1.205 ,riguardanto i seguenti aspetti del settore dell’autrasporti:
a) estensione responsabilità solidale;
b) obbligo del Durc
c) adeguamento corrispettivo sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione
d) esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione in caso di controversia in materia di trasporto
Per quanto concerne la responsabilita’ solidale ,la stessa risulta estesa ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, già prevista per i contratti di appalto, risulta estesa al contratto di trasporto di cui agli artt. 1.678 e seguenti del c.c.,mentre nei casi di grave inadempimento la stessa si applica pure all’ambito fiscale e persino alle violazioni del codice della strada.
Infatti il comma 247 che modifica sia il dlgs 286/2005, introducendo il nuovo art. 6 ter, sia l’art. 83 bis della legge 133/2008. prevede che il committente risulta solidalmente obbligato con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Stessi obblighi assume il vettore nei confronti del sub-vettore così da completare la filiera delle responsabilità.
Si rilevano però alcune differenze rispetto all’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 che regola la solidarietà nell’ambito del contratto di appalto. ,nel senso che :
1) La nuova normativa fissa in un anno solare dalla cessazione del contratto di trasporto il termine decorso il quale viene meno l’obbligazione solidale tra committente/vettore e vettore/sub-vettore, mentre nel dlgs 276 tale termine è pari al doppio.
2) mentre negli appalti è espressamente previsto che la responsabilità del committente nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori è estesa alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai lavoratori, la nuova normativa non ne fa cenno.
3) nel contratto di trasporto la responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via internet non appena tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi. Invece, nel contratto di appalto la responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo non può essere mai esclusa, non è cioè sufficiente la verifica della regolarità del Durc dell’appaltatore e del subappaltatore; occorre piuttosto, da parte del committente, un attento ed accurato controllo della documentazione aziendale relativa al personale impiegato nell’appalto, in particolare il Libro unico del lavoro.
Stessa sorte tocca al vettore nei confronti del sub-vettore (nuovo articolo 6-ter del Dlgs 286/2005, con la precisazione che, anche in questo caso, la solidarietà è esclusa qualora il vettore acquisisca il Durc del sub-vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via web quand o disponibile.
L’ultima annotazione riguarda la previsione del nuovo 3° comma dell’articolo 6-ter del Dlgs 286/2005, secondo cui è vietato al sub-vettore affidare l’incarico ricevuto ad altro vettore, pena la nullità del contratto di trasporto e la responsabilità solidale in capo a sé stesso per le inadempienze del terzo.
Circa la negoziazione assistita per le controversie riguardanti i contratti di trasporto o di sub -trasporto,provvede il
comma 249 della legge di stabilita’ 2015 ,che ha aggiunto un caso di negoziazione assistita obbligatoria per le controversie in questione ,per cui il tentativo di definizione stragiudiziale ,a mezzo di avvocati,costituisce condizione dell’esercizio in giudizio dell’azione.Peraltro tra le parti si puo’ concordare ,anche con inserimento di appposita previsione nel contratto ,che la mediazione sia realizzata presso le asociazioni di categoria.L’obbligo di mediazione ,peraltro, non è applicabile per l’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (art.7 ter dec.legvo n.286/05
. Inoltre si rimarca la previsione per le nuove imprese che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione
all’esercizio della professione di trasportatore su strada la prevision e della
facolta’ di dimostrare il requisito dell’idoneita’ finanziaria, anche
sotto forma di assicurazione di responsabilita’ professionale,
limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione
decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009. A decorrere dal terzo anno di esercizio della
professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneita’
finanziaria e’ ammessa esclusivamente con la modalita’ prevista
dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28
novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Le polizze di
assicurazione di responsabilita’ professionale, gia’ presentate alle
competenti amministrazioni dalle imprese che hanno presentato domanda
di autorizzazione o che sono state autorizzate all’esercizio della
professione di trasportatore su strada anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge ai fini della dimostrazione
del requisito dell’idoneita’ finanziaria, sono valide fino alla
scadenza delle stesse, con esclusione di eventuale tacito o espresso
rinnovo. Successivamente a tale scadenza, anche queste ultime imprese
dimostrano il requisito dell’idoneita’ finanziaria esclusivamente con
le modalita’ di cui al secondo periodo.
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