La normativa legislativa generale prevede che ai lavoratori coinvolti nel CDS ex art.1 legge n.863/84 spetta un trattamento corrispondente al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro,che deve essere pagata a carico dell’ Inps secondo le regole della cigs , con successivo conguaglio per l’impresa con i contributi dovuti ovvero con la richiesta da parte della stessa di eventuale rimborso secondo le regole proprie della cigs .
In merito a quanto sopra ,si evidenzia peraltro che:
a) sino al 31.12.2013 , in via sperimentale il trattamento di cigs per i contratti i solidarietà è stato aumentato dal 60% all’80% della retribuzione persa ,applicando le modalità previste in apposito decreto emanato dal Ministro del Lavoro di concerto con quello dell’Economia ;
b)la legge finanziaria anno 2014 (L. 147/2013) ha prorogato anche per l’anno 2014 l’aumento della misura di integrazione salariale nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84. Accanto alla proroga del trattamento, tuttavia, si è registrato anche una sua diminuzione ,poiché l’art. 1, comma 186, della richiamata legge stabilisce che l’integrazione base ,pari al 60% “è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.” ,ricordando ,come gia’ prima detto,che sino al 31 dicembre 2013 la percentuale di integrazione era stata pari all’80% della retribuzione persa per via della riduzione di orario.
Occorre subito registrare che il trattamento complessivo in vigore dal 1 gennaio scorso pari al 70% della retribuzione persa prevedeva una validità soltanto per l’anno 2014. il che significa che nel 2015, se non interverra’ un ulteriore provvedimento legislativo,che,ad esempio, potrebbe essere disposto in sede di conversione del decreto milleprorohe N.192/14,dall’1 gennaio 2015 non risulta piu’ vigente la disposizione che nel 2014 ha fissato la misura di integrazione al 70%,che quindi tornera’ ad assestarsi all’ordinario parametro del 60%.
Se le cose sotto il profilo normativo resteranno come sopra accennato,dal tenore letterale della norma è possibile ricavare anche alcune altre considerazioni.
Innanzitutto il fatto che la nuova misura percentuale si applica a tutti i contratti di solidarietà, sia quelli stipulati dal 1 gennaio 2015 (e non potrebbe essere diversamente) sia a quelli in corso di esecuzione in quanto già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2014ed operativi
Per questi ultimi non sembra infatti possibile ipotizzare che si continui ad applicare la misura del 70% i vigente al momento di stipula dell’accordo per tutta la durata residua dello stesso. Questo perché il legislatore nel modificare la percentuale di riferimento non specifica che la stessa si applica soltanto ai nuovi contratti avviati dal 1 gennaio 2015, lasciando intendere al contrario che trovi applicazione a tutti i contratti, compresi quelli in essere. a tale data
Ci troveremo pertanto di fronte ad una gestione spaccata delle integrazioni salariali per i contratti siglati entro il 31 dicembre 2014: 70% per i periodi di solidarietà fino al 31 dicembre 2014 e 60% per i periodi successivi.
In secondo luogo accorre valutare gli effetti operativi che questa modifica comporta. A tale riguardo nel 2015 si avrà la necessità di gestire le ipotesi in cui un contratto di solidarietà, avviato nel 2014, sia autorizzato dal Ministero nel 2015, con necessità di recuperare le somme a credito riferite all’anno precedente.
Sotto questa ipotesi appare corretto procedere al recupero dell’integrazione salariale nei confronti dell’INPS stabilendo l’aliquota spettante (70 o 60 per cento) dando prevalenza al criterio della competenza.
In altri termini, indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell’integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2014, l’aliquota spettante è pari all’70%;se diversamente il periodo di riferimento cade nel 2015 non c’è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 60%.
Sull’argomento si segnala anche l’intervento dell’INPS che ha l’anno scorso ha fornito alcune indicazioni di carattere pratico agli operatori (circ. 15 del 29 gennaio 2014),cui si rinvia
Infine ,si ricorda che per i contratti di solidarietà stipulati dal 4.8.09 , a seguito dell’entrata in vigore del D.M.n.46448 del 10.7.09,a richiesta aziendale può essere autorizzato il pagamento diretto della cigs in applicazione delle modalità stabilite per la generalità delle richieste di integrazione salariale straordinaria,secondo cui il Ministero del Lavoro ,ricevuta la pratica e riscontratane la regolarita’,dispone, oltre che l’autorizzazione della cigs ,anche il pagamento diretto, attendendo la disponibilta’ della documentazione relativa agli accertamenti del servizio ispettivo della DPL territorialmente competente , cui risulta recapitato dal canale telematico di spedizione la copia della pratica di CDS ,c riguardanti tra l’altro la sussistenza o meno dell’indice di liquidita’,che per il pagamento diretto deve risultare inferiore ad 1 nell ‘esercizio aziendale di riferimento.
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