Salvo nuovo intervento legislativo,che ,come accaduto l'anno scorso,potrebbe essere disposto in sede di conversione del decreto milleprorohe N.192/14,dall'1 gennaio 2015 non risulta piu' vigente la disposizione , prevista dall'art.1 ,secondo periodo , dell'art.70 del dec.legvo n.276/023 , aggiunto dall’art.9 del decreto legge milleproroghe 2014 n.150/13 , con cui venne prorogata sino al 31.12.2014 ,la possibilita' ,prima limitata al 2013, di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti settori produttivi, compresi gli enti locali,...nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.,ricordando che secondo la circolare INPS n. 177 del 19.12.2013) ,la verifica dell’importo massimo percepito dal prestatore nell’anno solare deve avvenire per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Invece ,il 22 gennaio 2014 in occasione del video Forum sul lavoro nero , cui ha partecipato il Segretario Generale del Ministero del Lavoro ,questi ,tra l’altro ,ha ha reso noto che sono in corso iniziative e contatti affinche’ si arrivi a superare la nozione di anno solare,cosi’ come precisata dall’Inps nella circolare n.176/13 in materia di lavoro accessorio ,dichiarando che la tesi dell’inps appare tutt’altro che condivisibile ,perche ‘ per l’ anno solare necessita dì fare riferimento al periodo mobile di 365 giorni ,da computarsi a ritroso dalla data considerata.
Pertanto dovrebbe essere applicata la nozione gia’ individuata :
a) dal medesimo Dicastero con la Circolare n.69/01 MLPS ,secondo cui:”Riguardo al settore dell’agricoltura è stata resa attuabile l’estensione fino a nove mesi, nell’ambito dell’anno solare, del lavoro stagionale ai sensi del’art. 24, comma 3, T.U. n. 286/98, naturalmente, soltanto qualora particolari esigenze del mercato del lavoro lo richiedano. Relativamente alla definizione temporale di anno solare, giova segnalare agli Uffici in indirizzo che per anno solare deve essere inteso il periodo nel quale ricade l’autorizzazione al lavoro (ovvero i 12 mesi successivi all’ingresso del lavoratore a seguito del rilascio dell’autorizzazione). In merito è stato concordato con le Parti sociali l’utilità di far riferimento alla Circolare n. 10/2000 della Divisione V° della D.G. dei Rapporti di Lavoro, che con l’espressione “anno solare” designa “quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo. Pertanto il termine anno solare i distingue dall’anno civile che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
b) dalla circ.MLPS n.prot.n.5/25442/70/0 del 7.2.2001 ,relativa al lavoro accessorio, in cui si legge che “l’espressione anno solare non può che identificare il periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo
c) dalla Sentenza Cassazione n.5969/1998 ,secondo cui::” Per “anno solare” deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole.
Pertanto ,considerato che alla scadenza del 31.12.2014 la disposizione suddetta non risulta prorogata ulteriormente per ,non appare consentito per l’anno 2015 che prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Di conseguenza ,in sttesa di verificare l’eventualita’ che in sede di conmversione del decreto legge mille proroghe n.193/14 ,sia ripristinatya la possibilità che anche nel 2015 trovi applicazione la dispposizione contenuto nel comma 1 ,secondomperiodo dell’art.70 del decreto legvo n.276/03 ,appare confacente ,al fine di prevenire contenziosi ,non solo non conferire nuovi incarichi per prestazioni di lavoro accesorio ai percettori di ammortizzatori sociali da rendere successivamente al 31.12.2014 ,ma altresì di interrompere quelli assegnati nel 2014 per prestazioni da rendere nel 2015.
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