VERBALE CICAS DEL 22 OTTOBRE 2013 PER AMMORTIZZATORI DEROGA

 Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore

(C.I.C.A.S.)

 

VERBALE RIUNIONE

22 ottobre 2013

Il giorno 22, del mese di Ottobre, dell’anno 2013, con inizio alle ore 15.00 presso la sede del Regione Abruzzo, in Pescara, Viale Bovio n. 425, Sala Gialla, su conforme convocazione disposta dall’Assessore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, con note prot.  n. 565/Segr. del 14.10.2013, si riunisce il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) per l’esame dei seguenti argomenti all’o.d.g.:

  1. Monitoraggio azioni/verifica della spesa e ulteriori misure di ammortizzatori in deroga

2.      Varie ed eventuali.

Alla riunione, presieduta dall’Assessore, Avv. Paolo Gatti, presenti il Direttore Regionale Dott. Germano De Sanctis e il  Dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l’Occupazione della Regione Abruzzo, partecipano i rappresentanti di:

  • Regione Abruzzo;
  • Amministrazioni Provinciali;
  • Direzione Regionale I.N.P.S.;
  • M.L.P.S. – Direzione Regionale Lavoro;
  • Associazioni dei datori di lavoro;
  • Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
  • Italia Lavoro.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, apre la seduta e procede all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno:

I PUNTO O.D.G.

Monitoraggio azioni/verifica della spesa e ulteriori misure di ammortizzatori in deroga

Il Presidente introduce l’argomento al primo punto dell’ordine del giorno e rappresenta al Comitato che il Governo con il D.L. 102/2013, ha provveduto a stanziare ulteriori risorse pari ad € 500.000.000,00, da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga.

Le Regioni e le Province, in sede di Conferenza Unificata, hanno espresso forte preoccupazione ed insoddisfazione per le risorse stanziate, ritenute insufficienti a garantire le richieste di cassa integrazione in deroga da parte delle aziende in crisi e di mobilità in deroga da parte dei lavoratori licenziati/espulsi dal mercato del lavoro, chiedendo al Governo di reperire ulteriori risorse per garantire la copertura integrale del fabbisogno  dell’anno in corso.

Purtuttavia la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha condiviso una proposta di ripartizione delle ulteriori risorse disponibili per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013,  pari ad € 500.000.000,00,  già trasmessa al MLPS,  in data 26 settembre 2013.

Sulla base di tale ripartizione, alla Regione Abruzzo saranno  assegnate risorse finanziarie pari a € 15.341.257,32, a valere sul Fondo per occupazione e formazione, per la concessione o proroga di interventi in deroga alla normativa vigente di trattamenti di cassa integrazione guadagni o mobilità.  Il relativo Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse, già sottoscritto dal Ministro del Lavoro, ad oggi è alla firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nell’anno 2013, dall’analisi eseguita da Italia Lavoro, anche sulla base dei dati forniti dalle Province e dalla DRL, emerge che le istanze di Cassa Integrazione presentate entro la data del 30/09/2013, non ancora oggetto di  autorizzazione da parte della Regione Abruzzo, e le istanze di Mobilità in Deroga presentate  al 30/09/2013,  istruite positivamente dalle rispettive  Province e pervenute alla Direzione Lavoro della Regione Abruzzo alla data del 21/10/2013, sviluppano, complessivamente, una spesa pari a € 25.822.855,00 come di seguito dettagliata:

 

AREA ABRUZZO

Mobilità euro 4.711.250

CIG euro 15.996.845

 

AREA SISMA

Mobilità  euro 1.989.800

CIG  euro 3.124.960

 

Il Presidente  cede la parola al Dott. Attilio Toriello per Italia Lavoro e al Dott. Paolo Morelli della Direzione Regionale I.N.P.S, affinché, per quanto di rispettiva competenza, rappresentino al C.I.C.A.S. i risultati del monitoraggio sulle azioni poste in essere e sulle risorse finanziarie spese/impegnate.

Il Dott. Toriello di Italia Lavoro riporta i risultati delle attività di monitoraggio che confermano quanto già rappresentato dal Presidente evidenziando la difficoltà nel definire la percentuale di tiraggio e le conseguenti risorse residue.

Il Dott. Morelli illustra i dati relativi alla spesa sostenuta, rappresentando che le disposizioni adottate dal CICAS del 11 luglio 2013, come risulta dal Sistema Informativo Percettori (SIP) dell’INPS, alla data del 20/10/2013, hanno prodotto una spesa,  comprensiva di Cig e Mobilità in deroga, pari a € 34.585.573,00.

In considerazione di quanto rappresentato, il Presidente aggiorna il Comitato sulle risorse finanziarie assegnate/disponibili per ulteriori interventi di Cassa Integrazione e Mobilità in deroga:

– Euro 15.341.257,32,  di cui al D.L. 102/2013 ed alla proposta di ripartizione condivisa dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e trasmessa al MLPS,  in data 26 settembre 2013;

– Euro 3.066.000,00, impegnati ma non oggetto di decretazione regionale e, conseguentemente, da poter utilizzare dal totale dell’importo impegnato di cui alla lettera “e” della scheda di monitoraggio INPS del 20/10/2013;

– Euro 5.000.000,00 di cui al Decreto Ministeriale 74287 del 02/07/2013, importo non contabilizzato nella scheda di monitoraggio INPS del 20/10/2013.

Importo totale Euro 23.407.257,32

 

Il CICAS, tenuto conto di quanto rappresentato  dall’Assessore Regionale al Lavoro, Avv. Paolo Gatti, subordinatamente alla disponibilità dell’importo di € 15.341.257,32, spettanti alla Regione Abruzzo in conseguenza di quanto condiviso in sede di Conferenza  delle Regioni e delle Province Autonome e comunicato  al MLPS  con nota del  26 settembre 2013, al fine di assicurare una equa allocazione delle risorse in funzione della ridotta disponibilità finanziaria,

all’unanimità

conviene e  dispone  quanto  segue

 

 

AREA ABRUZZO – CIG IN DEROGA 

1.      Accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga presentate entro la data del 30/09/2013, istruite positivamente dalla DRL dal 01.07.2013, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 e nel limite complessivo di spesa € 13.921.000.

2.      Riconoscere un ulteriore periodo di utilizzo alle istanze di Cassa Integrazione in Deroga pervenute entro il 30/06/2013. già autorizzate con i verbali CICAS del 20/03/2013, del 14/05/2013 e del 11/07/2013, limitatamente al periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013 e nel limite complessivo di spesa di € 2.146.000.

 

 

AREA ABRUZZO – MOBILITA’ IN DEROGA

3.       Accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga, istruite positivamente dalle rispettive Province e pervenute alla Direzione Lavoro della Regione Abruzzo alla data del 21/10/2013,  nel limite complessivo di spesa di € 2.300.000, come segue:

3.1.       Fino ad un periodo massimo di mesi uno  alle istanze di cui al punto 2, lettere c), d), e),  del verbale CICAS del 14/05/2013 e punto 3, lettera t)  del verbale CICAS del 28/12/2012;

3.2.       Fino ad un periodo massimo di 13 settimane, alle istanze di cui al Punto 2 lettere f), g), h), i), j), k)  del verbale CICAS del 14/05/2013.

 

4.      Riconoscere un ulteriore periodo alle  istanze di Mobilità in Deroga presentate dal 01/01/2013 al 30/06/2013, istruite positivamente dalle rispettive Province, già autorizzate con verbali CICAS del 20/03/2013, del 14/05/2013 e del 11/07/2013, nel limite complessivo di spesa di € 815.000, come segue

4.1.       Fino ad un periodo massimo di mesi uno,  alle istanze di cui al punto 3 lettere d), e), f), m), n), o), s), t) del verbale CICAS del 28/12/2012 ,

4.2.       Fino ad un periodo massimo di mesi uno,  alle istanze di cui al punto 2 lettere c), d), e), j), k), del verbale CICAS del 14/05/2013,

 

 

AREA SISMA – CIG IN DEROGA

5.      Accogliere tutte le istanze di Cassa Integrazione in Deroga presentate entro la data del 30/09/2013, istruite positivamente dalla DRL dal 01.07.2013, limitatamente al periodo di utilizzo dal 01/01/2013 al 31/08/2013 e nel limite complessivo di spesa € 2.500.000.

6.      Riconoscere un ulteriore periodo di utilizzo alle istanze di Cassa Integrazione in Deroga pervenute entro il 30/06/2013. già autorizzate con i verbali CICAS del 20/03/2013, del 14/05/2013 e del 11/07/2013, limitatamente al periodo dal 01/07/2013 al 31/08/2013 e nel limite complessivo di spesa di € 130.000.

 

 

AREA SISMA – MOBILITA’ IN DEROGA

7.      Accogliere tutte le istanze di Mobilità in Deroga, istruite positivamente dalle rispettive Province e pervenute alla Direzione Lavoro della Regione Abruzzo alla data del 21/10/2013,  nel limite complessivo di spesa di € 600.000, come segue:

7.1.        Fino ad un periodo massimo di mesi uno  alle istanze di cui al punto 3, lettere c), d), e), f), g), ,  del verbale CICAS del 14/05/2013 e g)bis  del verbale del 11/07/2013, nonché  punto 4, lettera  k), o), p), q), n),  del verbale CICAS del 28/12/2012;

7.2.       Fino ad un periodo massimo di 13 settimane, alle istanze di cui al Punto 3 lettere h), i), j), k), l), m), o) del verbale CICAS del 14/05/2013..

8.      Riconoscere un ulteriore periodo alle  istanze di Mobilità in Deroga presentate dal 01/01/2013 al 30/06/2013, istruite positivamente dalle rispettive Province, già autorizzate con verbali CICAS del 20/03/2013, del 14/05/2013 e del 11/07/2013, nel limite complessivo di spesa di € 900.000,00 come segue

8.1.       Fino ad un periodo massimo di mesi uno,  alle istanze di cui al punto 4 lettere d), e), f), g), h), i), l), m), k), o), p), q), n), u) del verbale CICAS del 28/12/2012;

8.2.       Fino ad un periodo massimo di mesi uno,  alle istanze di cui al punto 3 lettere c), d), e), f), g), l), m), o) del verbale CICAS del 14/05/2013.


In considerazione di quanto disposto con il presente verbale, in favore di ciascun lavoratore può essere disposta la relativa autorizzazione e conseguente liquidazione per un solo intervento e su una sola istanza.

Le autorizzazioni regionali e le conseguenti erogazioni di indennità di CIG e Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente verbale d’accordo saranno effettuate solo subordinatamente alla effettiva disponibilità finanziaria delle risorse assegnate dal Governo alla Regione Abruzzo per l’erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, con la seguente priorità:

– Cassa Integrazione in Deroga di cui ai punti 2 per l’area Abruzzo e 6 per l’area Sisma;

– Cassa Integrazione in Deroga di cui ai punti 1 per l’area Abruzzo e 5 per l’area Sisma;

– Mobilità in Deroga di cui ai punti 3.1 e 3.2 per l’area Abruzzo e 7.1 e 7.2 per l’area Sisma;

– Mobilità in Deroga di cui ai punti 4.1 e 4.2 per l’area Abruzzo e 8.1 e 8.2 per l’area Sisma.

In funzione dell’assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, il CICAS si riserva di valutare la possibilità di riconoscere ulteriori periodi agli interventi trattati.

 

In considerazione di tutto quanto rappresentato, al fine di continuare a garantire gli obiettivi prefissati dal CICAS e prevedere in favore dei lavoratori particolarmente svantaggiati un adeguato strumento di sostegno al reddito, il Comitato,

 

all’unanimità

conviene e stipula quanto  segue

 

1.  decorrenza e risorse finanziarie

 

Il presente accordo integra e modifica l’Accordo Quadro che definisce i criteri per l’accesso agli Ammortizzatori Sociali in deroga per l’anno 2013, di cui ai  verbali CICAS del 28/12/2012,  20/03/2013, e del  14/05/2013 e disciplina gli interventi di CIG e Mobilità in Deroga per il periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013.

Si ribadisce che le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro, saranno effettuate  entro i limiti e subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l’Intesa Stato/Regioni 2013, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome il 22/11/2012 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

 

 


2.  Interventi  – intero territorio regionale  con esclusione  area sisma

 

C.I.G. IN DEROGA

AREA ABRUZZO

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate nella regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori  di cui al successivo punto “3” – Area Sisma:

 

a)   Concessione[AT1] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,  della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal  01/10/2013, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei lavoratori, con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa;

 

b)   Concessione[AT2]  fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/10/2013. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività  e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. L’intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane,  può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.

 

 

MOBILITA’ IN DEROGA

AREA ABRUZZO

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, licenziati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al successivo punto “3”  Area Sisma:

 

c)    Concessione[AT3] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

 

d)   Proroga[AT4] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

 

e)    Proroga[AT5] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno  il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 3112/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

 

f)    Concessione[AT6] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.10.2013 al 31.12.2013, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata  del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell’utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.

 

g)   Proroga[AT7]   fino ad un  massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata  del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell’utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.

 

h)   ;Proroga[AT8]   fino ad un  massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata  del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell’utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo.

 

i)     Proroga[AT9]  fino ad un  massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione. La misura di che trattasi può essere utilizzata anche dai lavoratori che hanno beneficiato del mini-ASPI. La durata  del periodo di utilizzo del mini-ASPI, sommato a quello dell’utilizzo della Mobilità in deroga, non può superare la durata massima della misura di concessione e proroga della mobilità in deroga prevista per la categoria di lavoratori di che trattasi. La presente misura ha effetto retroattivo;

 

j)     Concessione[AT10]  della mobilità in deroga sino al 31/12/2013, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’indennità ASPI o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

 

k)   Proroga[AT11]  della mobilità in deroga sino al 31/12/2013 in favore dei lavoratori di cui al “Percorso integrato finalizzato all’utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte D’Appello dell’Aquila  progetto sperimentale”. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero deve essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

 

 

3.     Interventi – territorio interessato dal sisma del 06/04/2009

 

C.I.G. IN DEROGA

AREA SISMA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, occupati in unità operative ubicate sul territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6/04/2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto “2”:

 

a)   Concessione[AT12] fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dal 01/10/2013, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l’intero periodo massimo di durata  eventualmente spettante per le sospensioni dell’attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione oppure a domicilio, dipendenti  da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa;

 

b)     Concessione[AT13]  fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della CIG in deroga in favore dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato con imprese, anche artigiane e cooperative, che presentano istanza in deroga ai limiti di durata della CIGS previsti dalla legislazione ordinaria a decorrere dal 01/10/2013. La CIG in deroga può essere richiesta ed utilizzata a condizione che l’impresa abbia già fatto uso di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie dell’attività e non può andare oltre la data in cui sia nuovamente possibile accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell’attività lavorativa. L’intervento di che trattasi non può essere autorizzato per un periodo superiore a 35 settimane. La misura, nella durata massima di 35 settimane, può essere richiesta ed utilizzata una sola volta; conseguentemente non può essere fruita dalle imprese che hanno già beneficiato dell’omologo intervento di cui ai precedenti accordi quadro.

 

 

MOBILITA’ IN DEROGA

AREA SISMA

Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nell’area sisma o, residenti in Abruzzo e licenziati da aziende con sedi operative in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 06.04.2009, di cui ai decreti n° 3 del 16.04.2009 e n° 11 del 17.07.2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta espressa eccezione per i lavoratori di cui al precedente punto “2”:

 

c)    Concessione[AT14]  fino a un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,   della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali,  nel periodo compreso tra il 01/10/2013 ed il 31/12/2013, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’indennità di ASPI o mini-ASPI, sempre che, in capo agli stessi,  permanga lo stato di disoccupazione;

 

d)   Proroga[AT15] , fino al 31/12/2013, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati  sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 3 lettere c) ed  d) del verbale C.I.C.A.S. del 14.05.2013;

 

e)    Concessione[AT16] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

 

f)    Proroga[AT17] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata di 13 settimane,  concessa allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

 

g)   Proroga[AT18] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91;

 

h)   Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane, concessa  allo scadere della mobilità  ex lege 223/91”.

 

i)     Concessione[AT19] , fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga  in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro,  dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’ASPI o mini-ASPI o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

 

j)     Proroga[AT20]   fino ad un  massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 13 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

 

k)   Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 26 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

 

l)     Proroga fino ad un massimo di 13 settimane, e comunque non oltre il 31/12/2013,    della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, che non rientrano nella  disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l’indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l’indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 39 settimane concessa dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o  cessati per scadenza del contratto, sempre che in capo agli stessi permanga lo stato di disoccupazione;

 

m)Concessione[AT21]  della mobilità in deroga sino al 31/12/2013, in favore dei lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 01/10/2013 al 31/12/2013, viene a scadere l’indennità di disoccupazione ordinaria, l’indennità ASPI o l’indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;

 

n)   Proroga[AT22]  della mobilità in deroga sino al 31/12/2013 in favore dei lavoratori di cui al “Percorso integrato finalizzato all’utilizzo dei lavoratori percettori di indennità di mobilità presso gli Uffici Giudiziari del Distretto della Corte D’Appello dell’Aquila  progetto sperimentale”. Tale disposizione ha carattere residuale, ovvero deve essere richiesta solo a condizione che il lavoratore abbia già fatto uso di tutti gli altri interventi di mobilità in deroga disponibili. Il beneficio della misura è subordinata alla permanenza del lavoratore nei percorsi integrati di cui al citato avviso e cessa con la sua fuoriuscita.

 

  1. Varie ed Eventuali

 

4.1. Richiesta CIG in deroga  in favore del settore bieticolo saccarifero – ABM – Associazione Bieticoltori Marsicani).

Le OO.SS. stante il perdurare  delle condizioni di crisi del settore saccarifero e in considerazione delle attività svolte dalla A.B.M. in favore dei produttori della Marsica, rappresentano la necessità di concedere anche per l’anno in corso un ulteriore periodo di cig in deroga ai  n. 5 lavoratori dell’Associazione.

 Il dott. Sciullo ricorda ai presenti che  il CICAS, nella seduta del 27 giugno 2012, in considerazione della nota del   MPLS, prot. n. 40/0010893, del 28.03.2012,  con la quale comunicava  che, causa la mancanza di risorse, l’INPS non era autorizzata a proseguire nell’erogazione per il 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori del settore del saccarifero,  ha concesso  ai lavoratori della ABM la cassa integrazione in deroga per l’anno 2012.

Il Comitato all’unanimità concorda con la proposta delle OO.SS., disponendo  che la A.B.M., anche per l’anno 2013, può utilizzare la cassa integrazione in deroga secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro del 28.12.2012 e s.m.i. in favore di n. 5 lavoratori dell’Associazione.

 

4.2. Richiesta CIG in deroga  in favore del settore tabacco – A.T.A. – Società Cooperativa srl con sede a Lanciano (CH).

Le OO.SS. rappresentano al tavolo la situazione di crisi che ha colpito i lavoratori del settore tabacco e in modo particolare i 9 lavoratori inquadrati con la qualifica di impiegati, dell’A.T.A. Società Cooperativa srl con sede a Lanciano (CH), che svolge quale attività principale la tutela, la valorizzazione, l’assistenza tecnica e la  commercializzazione del prodotto conferito dai propri associati.

 Il dott. Sciullo  porta a conoscenza del tavolo i contenuti della   nota prot. 40/0021569 del 24.06.2013 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il Comitato,  all’unanimità, concorda con la richiesta delle OO.SS., disponendo che l’A.T.A. di Lanciano (CH), per il 2013, può utilizzare la cassa integrazione in deroga secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro del 29.12.2012 e s.m.i., in favore dei 9 lavoratori inquadrati con la qualifica di impiegati dell’Associazione. (matr. INPS n. 2301656544). 

 

4.3. Richiesta di proroga della cassa integrazione in deroga in favore della SOMI IMPIANTI srl, stabilimento di San Valentino (PE), (nota prot. n.247795/DL30 del 08/10/2013).

Il rappresentante Della Provincia di Pescara,  comunica che la ditta SOMI IMPIANTI s.r.l., con sede in provincia di Pescara, ha presentato istanza per una ulteriore proroga della cassa integrazione in deroga, scaduta lo scorso 19 ottobre c.a., fino al 31.12.2013. La Società ha motivato tale richiesta in considerazione della  attuale situazione aziendale (procedura concorsuale in continuità dell’attività) e della impossibilità di utilizzo degli ammortizzatori previsti dalla legislazione ordinaria. Alla istanza viene allegato anche il verbale di accordo sindacale sottoscritto presso la Provincia di Pescara il 01 ottobre c.a.

Il Comitato, considerato quanto rappresentato dal rappresentante della Provincia di Pescara, vista la documentazione agli atti presentata dalla Società, ritenuto che l’ulteriore periodo di proroga della cassa integrazione in deroga risulta funzionale alla definizione delle procedure concorsuali in essere con benefici in termini di ricaduta occupazionale, attesa altresì  la volontà della Società di sospendere le procedure di mobilità attivate,  nella possibilità di beneficiare di nuove commesse, all’unanimità autorizza la SOMI IMPIANTI s.r.l. a presentare istanza per la concessione della cassa integrazione in deroga ai sensi del presente verbale CICAS, punto 2, lettera b), per il periodo dal 20.10.2013 al 31.12.2013.

 

  1. Conferenza dei Servizi – Competenze

 

Alla Conferenza dei Servizi, presieduta dal dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro e Servizi per l’Occupazione, è demandata la competenza di definire termini e modalità per accedere all’utilizzo delle misure di cui al presente verbale, nonché la predisposizione delle istruzioni operative e della relativa modulistica.

 

  1. Disponibilità Finanziarie

 

Le autorizzazioni e le conseguenti erogazioni delle indennità di Cassa e di Mobilità in deroga di cui agli interventi definiti dal presente Accordo Quadro saranno effettuate  subordinatamente alle disponibilità finanziarie delle risorse assegnate alla Regione dal Governo con l’Intesa Stato/Regioni 2013 e successivi provvedimenti, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative ed amministrative, anche con riferimento ai periodi considerati per la scadenza dei trattamenti previdenziali usufruiti in precedenza dai lavoratori interessati e, infine, nel rispetto delle domande di intervento degli ammortizzatori sociali da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.

                                                                                      

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.


 [AT1]Concessione/Prorog 13 sett. di CiGD

 [AT2]35 settimane di CIGD quota parte (13 sett)

 [AT3]I° concessione dopo 223

 [AT4]I° proroga dopo 223

 [AT5]II° proroga dopo 223 solo per ultra 55enni

 [AT6]I° concessione dopo niente

 [AT7]II° concessione dopo niente

 [AT8]II° concessione dopo niente

 [AT9]IV° concessione dopo niente solo per ultra 55enni

 [AT10]Concessione 104 sett. fino a fine anno

 [AT11]Corte D’Appello

 [AT12]Concessione / proroga 13 sett. CIGD

 [AT13]35 sett. CIGD quota parte

 [AT14]Concessione di 13 sett. dopo DO

 [AT15]Proroga fino al 30/09 dopo DS

 [AT16]I° concessione dopo 223

 [AT17]I° proroga dopo 223

 [AT18]II° proroga dopo 223 solo per tutti

 [AT19]I° concessione dopo niente

 [AT20]II° concessione dopo niente

 [AT21]Concessione 104 sett. fino a fine anno

 [AT22]Corte D’Appello

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