In ordine alle prestazioni di cui al titolo, è da dire che alcune delle stesse sono espresamente individuate da disposizioni legislative ,mentre altre sono state indicate dalla prassi aministrativa.
Nelle prime rientrano quelle di cui all’art.74 del dec.levo n.276/03 ed all’art.21 comma 3 ter della legge n.326/03 ,di coversione del decreto legge n.269/03.
L’art.74 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “ intitolato “Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, ha normativamente definita l’attività prestata a titolo occasionale in agricoltura ,prevedendo che:
“Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori”.
Come è noto, le prestazioni in parola erano state disciplinate attraverso l’articolo 122 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e l’articolo 45 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 , ma si trattava di norme sperimentali ad efficacia temporale limitata.
In particolare, l’articolo 122 della legge 388/2000 era destinato a regolamentare le prestazioni in oggetto per un periodo non superiore a due anni e riconosceva la possibilità ai coltivatori diretti di avvalersi, per la sola raccolta dei prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 184/01 , il citato articolo 122 configurava i rapporti in esame, purché intervenuti a titolo gratuito, come mere collaborazioni occasionali non produttive di obbligazioni contributive, escludendone l’inquadramento sia nello schema del lavoro subordinato, sia in quello del lavoro autonomo.
Successivamente l’ articolo 45 della Legge 289/2002 ha regolamentato la materia limitatamente all’anno 2003, riconoscendo ai coltivatori diretti, ancora una volta per la sola raccolta dei prodotti agricoli, la possibilità di avvalersi di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni. Tale disposizione richiedeva, ai fini dell’applicazione, un decreto Ministeriale attuativo ,non emanato.
L’articolo 74 dianzi citato ha individuato una nuova definizione di prestazioni occasionali, attraverso una disciplina che, a differenza delle precedenti norme, è diretta, cioè non richiede provvedimenti attuativi ed è, altresì, priva di precostituiti limiti di efficacia temporale.
Sotto il profilo soggettivo, le prestazioni previste dalla suddetta norma devono essere svolte da parenti e affini sino al terzo grado., come risultano nell’allegata tabella
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74 cc).
IV GradoIII GradoII GradoI Grado |
TrisaviBisnonniNonniGenitori |
II grado |
FratelliSorelle |
ñASCENDENTI |
III grado |
ZiiNipoti (figli di fratelli e/o sorelle) |
|
DE CUIUS |
ð
|
IV grado |
ProziiPronipotiPrimi cugini |
òDISCENDENTI |
V grado |
Figli di proziiSecondi nipotiSecondi cugini |
|
I GradoII GradoIII GradoIV Grado |
FigliNipoti (figli dei figli)PronipotiFigli dei pronipoti |
VI grado |
Altri cugini |
La parentela e i suoi gradi nella famiglia
Parentela in
|
Persone di cui l’una discende dall’altra (es. madre e figlia) |
Parentela in
|
Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (es. fratello e sorella, zio e nipote). |
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero): |
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini. |
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado … (art. 77 e 572 cc)
L’Inps ha fornito chiarimenti sull’argomento con la circolare n.22dell’8 febbraio 2005, che si ripoortano di seguito
La disposizione legislativa, a differenza delle precedenti, non fa esplicito riferimento alla figura del coltivatore diretto quale soggetto in relazione al quale deve sussistere il grado di parentela o affinità. Tuttavia la norma in esame implicitamente cristallizza una disciplina già esistente, contenuta nell’art. 122 legge 388/2000 e nell’art. 45 legge 289/2002 e che richiamava espressamente la figura del coltivatore diretto quale soggetto destinatario delle collaborazioni occasionali di parenti e affini.
Da quanto in premessa, anche l’articolo 74 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di cui trattasi devono provenire da parenti e affini, entro il terzo grado, di coltivatori diretti.
Con riguardo all’oggetto delle prestazioni, la norma, a differenza delle precedenti discipline, non lo limita alla sola raccolta dei prodotti agricoli, ma lo individua genericamente nelle “…prestazioni svolte da…”.
Ne consegue che, mentre in passato le prestazioni occasionali potevano avere ad oggetto esclusivamente attività di raccolta dei prodotti agricoli, con l’articolo 74 qualunque attività definibile agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile può, sussistendo tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, integrare una prestazione occasionale.
Le prestazioni devono avere tre caratteri fondamentali,ossia che devono essere svolte:
1) in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo
2) esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
3) gratuitamente , ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Rispetto al primo punto, si ritengono sussistere l’occasionalità o la ricorrenza di breve periodo quando l’attività è resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell’anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.
In mancanza di precise indicazioni legislative ed amministrative sul limite temporale massimo entro cui deve contenersi l’attività per essere considerata occasionale o di breve periodo, si ritiene che la stessa possa essere commisurata alla durata normale delle singole operazioni stagionali interessate (raccolta pomodori,frutta ,ortaggi ,uva,olive,ecc.) . ,cui di volta in volta si partecipa
Con riferimento al secondo punto, le prestazioni devono essere fornite a titolo di aiuto, unilaterale o reciproco, o in adempimento di un dovere esclusivamente morale; qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.
In merito al terzo punto, le prestazioni devono essere gratuite ,pertanto il beneficiario delle presazioni non deve corrispondere alcun compenso a titolo di retribuzione o corrispettivo per l’attività prestata.
Non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (es. vitto, alloggio, spese per l’acquisto di attrezzi ,materiali , ecc.), che l’imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione.
Ai sensi dell’articolo in esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.
Ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia , come si desume, tra l’altro, dal principio di cui alla legge delega n. 30/2003, articolo 4 lettera f): “configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale, senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole”.
Per quanto riguarda le prestazioni previste dalla seconda delle due fonti normative citata all’inizio della presente esposizione,si rimarca che la stessa si stabilisce quanto segue:” Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. E’ fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”
Rispetto a tale norma appare confacente esternare qualche considerazione ed alcune riflessioni,la prima dele quali riguarda il concetto di collaborazione occasionale.
In proposito ,anzitutto ,è da dire che le prestazioni di cui sopra ,si aggiungono alle occasionali previste dall’art. articolo 61 ed alle accessorie occasionali disciplinate.70 comma 2 che presentano elementi del tutto differenti ,in quanto è espressamente previsto il requisito dell’onerosità della prestazione (rispettivamente 5.000 e 3.000 euro nell’anno solare) ,mentre manca peraltro ogni specifico riferimento alla parentela.
Per quelle dell’art.21 comma 6 ter legge 326/03 , invece, si parla esplicitamente di gratuità, così come è previsto per le prestazioni agricole ex art. 74.dec.legvo n.276/03.
Inoltre, si sottolinea circa la durata temporale che ,parlandosi di di novanta giorni nell’anno ,lo stesso è da intendersi ,mancando diversa specificazione , come solare .
Peraltro è da richiamare l’attenzione sulla delimitazione sui soggetti che possono fornire le collaborazioni occasional in questione ,trattandosi di parenti entro il terzo grado del titolare dell’impresa artigiana, con esclusione quindi, a differenza del settore agricolo, degli affini.
Un’uleteriore considerazione concerne lo stato soggettivo del parente , il quale può anche essere studente in qualsiasi scuola di ogni ordine e grado: ovviamente si reputa che occorre rispettare il limite
di età minima ,che non può essere inferiore ai 16 anni e che l’impegno di collaborazione non deve contrastare con l’obbligo scolastico.
Del tutto oscuro a prima vista appare la specificazione “avente anche il titolo di studente” ,a meno che non si voglia dare alla stessa che quando la collaborazione del parente viene da un parente studente, può risultare legittima la prestazione pure nel caso in cui fornirla comporta l’assenza dalla frequenza scolastica.
Si richiama altresì la situazione soggettiva che deve essere posseduta dal titolare dell’azienda artigiana ,che appunto deve trovarsi nella condizione temporanea di impossibilità ad espletare il proprio lavoro , avvertendo che ,in base al testo della norma ,può essere conseguente ad un fatto fisico ( es. malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) ,ma anche connessa a situazioni temporanee di indisponibilità
Infine ,si accenna all’assicurazione INAIL , che in caso degli artigiani con “collaboratori occasionali parenti” c’è, mentre per le prestazioni in agricoltura che esulano dal mercato del lavoro di cui si è parlato prima, esso non è rinvenibile. L’obbligo assicurativo antinfortunistico comporta la denuncia istantanea nominativa all’Istituto come previsto dall’art. 14 del D. L.vo n. 38/2000.
Si conclude sottolineando che :
a) non instaurandosi un rapporto di lavoro subordinato, l’utilizzazione non è soggetta ad alcun obbligo comunicativo verso il centro per l’impiego ;
b) manca il richiamo esplicito alle “spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori” che, invece, si trova nelle prestazioni agricole disciplinate dall’art. 74 . Comunque è da ritenere che possono esserci in concreto ed in tale ipotesi trattandosi di rimborsi di costi sostenuti ,le stesse possono ammettersi ,restando escluso che per questo si realizzi una correponsione di compenso .
Invece ,sono di natura amministrativa le disposizioni del MLPS previste dalla circolare n. 10 giugno 2013, n. 10478 e lettera circolare del 5 agosto 2013 , riguardanti entrambe le prestazioni occasionali dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio ,
Con la prima circolare risultano forniti importanti parametri di orientamento e comportamento per il personale ispettivo ed al riguardo agli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro,considerato che si prevede quanto segue
Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parte di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio.
I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari – già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo – a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’Istituto previdenziale competente.
Si riscontra, infatti, di frequente che. nelle piccole realtà imprenditoriali. il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda.
Quadro normativo
Nella maggior parie dei casi, la collaborazione prestala all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basala sulla cd. affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso.
Sull’argomento in esame – il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS – la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto.
In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte; la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.
Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione.
Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare.
Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa” in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile.
Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affermare. al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa.
Il riferimento è in particolare agli artt. 21 comma 6 ter D.I.. n. 260/2003 (conv. da I.. n. 326/2003) e 74. D.I.gs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura.
La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. art. 21 comma 6 ter).
Con riferimento alle attività agricole, l’art.74 D.Lgs. n. 276/2003 dispone, invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi (…).
Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l’art. 29. L. n. 160/1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’elemento dirimerne al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.
Parametri e casistiche utili al riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari.
Prendendo le mosse dal summenzionato quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di cantiere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione della soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo.
Occorre sottolineare, innanzitutto, che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituata e prevalente nell’ambito della gestione e del funzionamento dell’impresa.
Al di fuori delle fattispecie sopra declinate (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione.
Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all’art. 21 comma 6 ter citato già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale.
Sii ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo del corso dell’anno non superiore a novanta giorni
In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare.
Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.
Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titolare dell’azienda. L’art. 21. infatti, fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività.
Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di riparti/ione dell’onere della prova, il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.
Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa
Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale, quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità lino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti:
– di primo grado i genitori e i figli;
– di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
– di terzo grado i bisnonni e gli zii;
– i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.
Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge:
– di primo grado i suoceri;
– di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
– di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS circ. n. 126/1997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 e 179 del 1997). restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti . coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Collaborazioni familiari non occasionali – tipologie contrattuali
Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher.
Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico.
In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate.
In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinalo o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziali da questo Ministero in precedenti circolari.
Con la lettera circolare del 05/08/2013,la DGAI del Ministero del Lavoro ,a seguito di richiesta di chiarimenti ,ha ritenuto di fornire ulteriori indicazioni alle strutture territoriali competenti in materia di vigilanza rispetto alle collaborazioni dei familiari sempre con riferimento alle attivita’ dei settori a gricoltura,commercio e artigianato , facendo particolare riferimento all’obblighi assicurativi Inail e al conteggio dei dipendenti per la sospensione dell’attivita’ aziendale.
Infatt i si evidenzia che le disposizioni della lettera circolare prot. 10478 del 10 giugno 2013 , a seguito di chiarimenti da parte dell’ Inail, sono evidentemente da riferire agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS.
Relativamente agli obblighi assicurativi Inail, il Dicastero del Lavoro precisa che gli stessi sussistono ogni qual volta la prestazione sia “ricorrente” e non meramente “accidentale”.
In via del tutto esemplificati, il Ministero intende quale prestazione “accidentale” quella resa una/due colte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le stesse prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative.
Alla luce di quanto sopra pertanto occorre osservare che:
– la base numerica su cui calcolare il totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’iscrizione Inail;
– ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’Inail in base alle indicazioni fornite con la lettera circolare in esame.
Per il testo integrale della nota cliccare lettera circolare del 05/08/2013
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