In merito all’argomento di cui al titolo, si fa riferimento in primo luogo all’art.6 del decreto legvo n.119/11,poi alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubbica n.1 del 3 febbaio 2012 ed infine alla circolare Inps n.32 del 6 marzo 2012.
L’ art.6 recita quanto segue :
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è apportata e la seguente modificazione:
” al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu’ persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.»
A sua volta ,la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica afferma che :
“Il d.lgs. 119/2011, ha aggiunto un nuovo periodo al comma 3 dell’articolo 33 della Legge 104/92, disponendo che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
-La circolare Inps stabilisce :
” Lart. 6 del decreto legislativo n. 119/2011 restringe la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/92, «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
Tale disposizione contempla la fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per assistere più disabili in situazione di gravità.
La norma va intesa nel senso che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.”
Pertanto , si superano con la nuova disposizione le incertezze ed i condizionament che in precedenza hanno determinato posizioni confliggenti sull’argomento e comportamernti non sempre uniformi ed omogenei da parte dei datori di lsavoro privati e pubblici ,che spesso hannpo indotto i lavoratori interessati a ricorrere alla magistratura per veder tutelati i propri diritti in materia.
Sia L’INPS che il DFP riprendendo la normativa richiamata, concordano aggiungendo che non è mai ammessa la cumulabilità nel caso in cui anche il “secondo” familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado (zii e i bisnonni), nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore sia deceduti o mancanti o invalidi o ultra65enni.
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