L’art.14,comma 32,del decrerto legge n.78/2010 stabilisce quanto segue:
"32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2010 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre societa' gia' costituite." In base alla disposizione sopra richiamata risulta che: a) gli enti comunali con popolazione inferiore a 30 ila abitanti non possono avere partecipazioni societarie e devono disporre la cessazione di quelle di cui siano parecipanti entro il 31 dicembre 2010; b) quanto sopra non si applica alle societa' con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; c) i comuni con popolazione da tra 30 mila e 50 mila abitanti possono avere una sola partecipazione societaria ,mentre entro il 31-12.2010 devono disporre la cessazuione delle altre di cui abbiano la partecipazione . Dopo il citato decreto legge ,sono intervenute altre disposizioni legislative che ha inserito altre derpoghe ,tra cui quelle relative a societa partecipate con i conti in ordine, entre l'intervento della Corte dei Conti in sostanza hanno esonerato dalla cessazione tutte le societa' gestrici di servizi pubblici. Inoltre altre disposizioni hanno prorogato i termini di cessazione ,prima stabiliti al 31.12.2010 , tanto che attualmente si refgistra la seguente situazione in merito: - societa' partecipoate da comuni aventi sino a 30 mila abitanti: cessazione entro il 30.9.2013; -societa' partecipate da comuni aventi da 30 a 50 mila abitanti:cessazione entro il 31.12.2014; .societa' strumentali:cessazione entro il 31.12.2013. Peraltro ,la vera novita' è prevista dall'art.16 ,comma 14,del dec.legge n.138/11 , che recita: "14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari". Da qui la previsione che per le partecipate per cui i comuni devono disporre le dismissioni enro il termine del 30.9.2013, sussiste il rischio che da parte dei Prefetti competenti si disponga il commissariamento per l 'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione delle societa'partecipate dai comuni.
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