RISCHIO COMMISSARIAMENTO PER SOCIETA’ PARTECIPATE NON DISMESSE

L’art.14,comma 32,del decrerto legge n.78/2010 stabilisce quanto segue:

 "32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore  a
30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre
2010 i comuni mettono in liquidazione  le  societa'  gia'  costituite
alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono
le partecipazioni. La disposizione di cui al presente  comma  non  si
applica  alle  societa',  con  partecipazione  paritaria  ovvero  con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti;
i comuni con  popolazione  compresa  tra  30.000  e  50.000  abitanti
possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il  31
dicembre 2010 i predetti  comuni  mettono  in  liquidazione  le  altre
societa' gia' costituite."
In base alla disposizione sopra richiamata risulta che:
a) gli enti comunali con popolazione inferiore a 30 ila abitanti non possono 
avere partecipazioni societarie e devono disporre la cessazione di quelle di cui siano 
parecipanti entro il 31 dicembre 2010;
 b) quanto sopra non si applica alle societa' con  partecipazione  paritaria 
 ovvero  con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite  da
piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000  abitanti; 
c) i comuni con popolazione da tra 30 mila  e 50 mila abitanti  possono  avere 
una sola partecipazione societaria ,mentre entro il 31-12.2010 devono disporre la cessazuione 
delle altre di cui abbiano la partecipazione .

Dopo il citato decreto legge ,sono intervenute altre disposizioni legislative  
che ha inserito altre derpoghe ,tra cui quelle relative a societa partecipate 
con i conti in ordine, entre l'intervento della Corte dei Conti 
in sostanza hanno esonerato dalla cessazione tutte 
le societa' gestrici di servizi pubblici.

Inoltre altre disposizioni hanno  prorogato i termini di cessazione   ,prima stabiliti al 31.12.2010 ,
tanto che attualmente si refgistra la seguente situazione in merito:
- societa' partecipoate da comuni aventi sino a 30 mila abitanti: cessazione entro 
il 30.9.2013;
-societa' partecipate da comuni  aventi  da 30 a 50 mila abitanti:cessazione  
entro il 31.12.2014;
.societa' strumentali:cessazione entro il 31.12.2013.

Peraltro ,la vera novita' è prevista dall'art.16 ,comma  14,del dec.legge n.138/11 ,
che recita:
"14. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il Prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del
citato decreto-legge n. 78 del  2010.  Nel  caso  in  cui,  all'esito
dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto
previsto dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  assegna  agli
enti inadempienti un termine perentorio entro  il  quale  provvedere.
Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un  commissario
ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari". 

Da qui la previsione che per le partecipate  per cui 
i comuni devono disporre le dismissioni enro il termine del 30.9.2013,
sussiste il rischio che da parte dei Prefetti competenti si  disponga 
 il commissariamento per l 'adozione dei provvedimenti necessari
 alla dismissione delle societa'partecipate dai comuni.

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