DISCIPLINA VIGENTE PER INCENTIVI ASSUNZIONI

Il dec.legge n.76/13 ,convertito in legge n.99/13,risulta in ordine di tempo,l’ultimo provvedimento  che
prevede incentivi per l’occupazione ed il lavoro ,sottolineando che gli stessi possono essere contributivi
e normativi , rinviando per  la relativa differenza   all’esposizione ed esemplificazione che
degli stessi  fornisce   il  Ministero del Lavoro  nella  Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008,
1. PREMESSA CIRCA LIMITI E CONDIZIONI INCENTIVI PER ASSUNZIONI
Prima di individuare le varie fattispecie di assunzioni  in ordine alle quali  le leggi prevedono
bonus ed agevolazioni,risulta confacente  premettere quali sono le condizioni stabilitiedalla normativa
per accedere agli incentivi   in  questione ,evidenziando, anzitutto ,che la legge n.92/12 ha riorganizzato dette condizioni,prevedendo  all’art.4 ,commi da 12 a 14 ,   che  per  garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si  applicano i seguenti princìpi:a) a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,restando inteso che  gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;b) b)gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e detta esclusione opera   anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;c) c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;d) d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo (Sent.Cassazione n.16288 dell’16.7.2011 ed art.2539 cc),fermo restando che , in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all’utilizzatore.Inoltre è stabilito che  per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo..Infine  si  evidenzia la nuova disposizione ,prevista nel comma 15 del richiamato art.4, secondo cui l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un (qualsiasi )rapporto di lavoro o di somministrazione(incentivato) producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Peraltro ,è da  aggiungere  che  limiti e condizioni per conseguire  agevolazioni per le assuzioni erano contenutenell’art.1 comma 1175 della legge n.2096/06,secondo cui :”  A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarita’ contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.”
Si osserva,circa il rispetto da parte del datore di lavoro degli “accordi e contratti Collettivi” di cui all’1 ,comma 1175 riportato, che occerre che venga applicata la sola parte economica e norativa degli stessi ,rrelatibva al trattamento dei lavoratori e npon anche la parte obbligatoria ,che regolamenta i rapporti tra le organizzazioni stipulanti ed in genere istituisce organismi paritetici ,come ad esempio gli enti bilaterali,l’adesione ai quali non è condizione per godere dei benefici  .
Da ultimo ,in merito alle limitazioni e condizionamenti che si possono registrare nell’acquisizione da parte dei daiori di lavoro delle agevolazioni per le assunzioni,si  deve fare cenno  a quelli  derioventi dalla previsione ,divenuta ormai  una
  regola ,che le domande aziendali vanno rimesse alle istituzioni compertenti esclusivamente on line ,che, se per un verso garaniscono celerita’ e trasparenza all’azione amministrativa ,consentendo inoltre il monitoraggio delle risporse finanziarie  assegnate allo scopo ,per un altro verso non garantiscono a tutti i datori di lavoro in regola con i requisiti stabili di accedere sagli incentivi ,posto che gli stessio sono appsnnaggio di quelli meglio attrezzati sotto il profilo tecnologioco e dotati di maggior  confiodenza e destrezza con gli strumenti telematici .
Premesso quanto sopra ., di seguito si esaminano le fattispecie ,previste  da specifiche   norme legislative   attualmente vigenti , in cui    viene offerta  ai datori di lavoro la possibilita’ di procedere alle assunzioni agevolate.
2.INCENTIVI PER ASSUNZIONE LAVORATORI  BENEFICIARI  AMMORTIZZATORI SOCIALI
Quando si parla di   lavoratori beneficiari di  amortizzatori sociali i , si fa riferimento sia  a dipendenti   sospesi  o  lavoranti ad orario ridotto ,sia a dipendenti licenziati ,che utilizzano rispettivamente  la cassa integrazione guadagni ovvero l’indennità di mobilita’ o di disoccupazione(dall’1.1.13 ASPI) ,sottilineando che  i predetti ammortizzatori sociali   possono essere  accordati  in via  ordinaria oppure in deroga

In relazione a quanto or ora detto,si osserva  che nel tempo sono stati  molteplici  i provvedimenti legislativi

intervenuti ,che ,per favorire la  norale ripresa lavorativa dei dipendenti sospesi,ad orario ridotto  e licenziati ,

prevedono in favore delle imprese ovvero dei datori in genere agevolazioni contributive e/o incentivi economici

collegati alle asssunzioni  dei  lavoratori

In proposito si citano i seguenti:

-Art.9 comma 2 legge n.407/90

-Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

-Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

-Art.7 ter,comma 7,  dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09

-Art .7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13

Di seguito si esamina  la previsione  di ciascuna delle sopra elencate disposizioni legislative.

A) Art.9 comma 2 legge n.407/90

I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che  vengono  assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di  lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi

nei sei mesi precedenti   , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi  :

-se operanti al centro nord  di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %

se operanti nel mezzogiorno o   artigiane di godere  dell’esenzione totale dai contributi suddetti.

Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste  dal messaggio inps  n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.

Inoltre è stabilito che  per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Altresì  è da evidenziare  che all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

Pertanto ,il nuovo testo della disposizione citata ,risulta essere il seguente:”9. A decorrere dal 1› gennaio 1991  nei  confronti  dei  datori  di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno  ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto, quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di  lavoratori dipendenti dalle stesse imprese  per  qualsiasi  causa  licenziati  o sospesi,

Le modifiche introdotte sull’art.8 comma 9 della legge n.407/90 sono state oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n.137/12,cui si rinvia ,richiamando l’attenzione in particolare sulle indicazioni riguardanti il principio del cumulo e le assuzioni a scopo di somministrazione

B) Artt.8,commi 2 e 4 ,e  25  ,comma 2 ,legge n.223/91

a ) I   lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una    fattispecie  che appare  distinta ed aggiuntiva rispetto  alla disciplina generale  per le  assunzioni a  temine   contenuta nel  dec.leg.vo n.368/01,possono venir assunti con contratto

a tempo  determinato non superiore a 12 mesi  , anche in periodi frazionati, consentendo  al datore di lavoro di usufruire della    contribuzione  di sua spettanza  in misura pari a quella      degli   apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione  del rapporto  a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento  di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;

b) Il  datore di lavoro che senza esservi tenuto  ,  in quanto obbligato a rispettareb il diritto di precedenza riconosciuto  per sei mesi ai lavoratori  licenziati per riduzione di personale  ,  assume a tempo pieno ed indeterminato  ovvero trasforma a tempo pieno ed  indeterminato  i contratti a termine  dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità   è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota  contributiva  di spettanza  nella misura prevista per gli apprendisti  , anche , per ogni mensilità di  retribuzione corrisposta al lavoratore,  un contributo mensile pari al  50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe  spettata all’assunto per un periodo  non superiore a 12 mesi ,che salgono    a  24 ovvero  a 36 mesi per  i datori di lavoro operanti   nelle  aree meridionali  ( Abruzzo compreso ),  se  trattasi  di   lavoratori d’età superiore a cinquant’anni   all’atto dell’assunzione  ;

c)   I   benefici contributivi ed economici di cui alle lettere  a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella  nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06  ,  rispondendo  a corrispondente interpello,spettano anche  alle aziende che riassumono i lavoratori posti  in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.

d )Il  contributo economico   di cui alla precedente lettera  b) ( ved.  circolare Inps n.252 del 30.10.92)  spetta dal giorno dell’assunzione  o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato  e cessa nel giorno del corrispondente anno  di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza  il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi

titolo non retribuiti.

Il beneficio  in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora

spettata al lavoratore   assunto,  che va da determinata  di volta in volta ,in riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore   percepisce   la pensione di vecchiaia.

Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare  .

Art .4, comma 3 ,legge n.236/93

Per l’assunzione  a tempo pieno  ed indeterminato   o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro  dei lavoratori sospesi in cigs   da  almeno  tre mesi   presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,si determina il beneficio per

12 mesi  del pagamento della contribuzione pari a quella   degli apprendisti,nonchè del contributo  mensile pari al 50%dell’indennità di  cigs che sarebbe spettata    per un periodo di  9 mesi . Detto contributo viene concesso  sino a  21 mesi  se gli  assunti  risiedono  nei territori  non meridionali    e sino a   33 mesi se  residenti    in quest’ultimi (Abruzzo compreso) ovvero in circoscrizioni  aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,

purchè i datori di lavoro  che effettuano le assunzioni operano  negli stessi territori ed  a condizione che i lavoratori  al momento dell’assunzione  siano  ultracinquantenni.

Art.7ter  ,comma 7,  dec.legge n.5/09 , convertito in legge n.33/09 

La predetta disposizione ,inizialmente valida soltanto per gli anni 2009 e 2010 ,ma prorogata per l’anno  2011e 2012 ,   stabiliva  che ” ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, evidenziando che   ad illustrare  le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio  erano contenute nella circolare Inps n.5 del 13 gennaio 2010 ,

Per il 2013 la norma in questione non risulta prorogata e quindi la sua applicazione è cessata con le assunzioni intervenute entro il 31.12.2012 .

D) Art .7 ,comma 5 b,lett.b), del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13

L’argomento di cui al titolo trova  disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2   della legge n.92/12 ,dopo il comma 210  ,il comma 10 bis,che ,al fune   di  favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede  l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo pieno ed indeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata  al lavoratore assunto.

La disposizione esclude  il beneficio   ,come gia’  dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Schematizzando  la dispposizione esposta stabiliusce quanto segue:

Tipologia assunzione

A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale

Datori di lavoro destinatari

Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura

Lavoratori interessati

Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi

Lavorastori  esclusi

lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Misura beneficio

Spetta il  50% indennita’ mensile Aspi in godimento  ,da commisurare all’0rario di lavoro  prestato nel mese

Durata beneficio

Va determinata   con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed   all’inzio della   decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di  volta in volta

Rispetto norme legge n.92/12  e legge n.296/96

Si rinvia a quanto esposto  nella “Premessa” di questa esposizione

3. INCENTIVO  PER ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI DATORI LAVORO CON MENO15 DIPENDENTI

l beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, part-time ed in somministrazione.

E’ pari a 190 euro al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l’incentivo dipende dall’orario: bisogna moltiplicare il beneficio (190 euro) per il rapporto fra l’orario part-time e quello a tempo pieno previsto dal contratto di riferimento.

 Il  lavoratore che viene riassunto deve essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.

Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionale sul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».

In base al comma 4 del decreto direttoriale, l’incentivo spetta anche per i lavoratori soci di cooperative che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata.

Non è invece riconosciuto nel caso di lavoro domestico.

Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.

Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.

L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.

E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.

La misura è finanziata attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e dal Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 845/1978.

Si ricorda  che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata proroga degli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto alla mobilità. Fino al 2012 era prevista una deroga per cui questi lavoratori, anche se non avevano diritto all’indennità, potevano iscriversi nelle liste di mobilità, in modo tale da rientrare negli incentivi. La legge di Stabilità non ha prorogato questa misura, facendo decadere il beneficio, che con questo provvedimento di fatto viene, almeno in parte, ripristinato.

 Cliccare per  il decreto direttoriale 19 aprile 2013

 Di  seguito si evidenziano gli aspetti  principali del provvedimento in questione

 .AMMONTARE RISORSE DISPONINBILI

Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per  l’adesioni come soci alla cooperativa

 Sono disponibili 20 milioni di euro da valere  sul Fondo rotazione formazione e F-.S.E

 .TIPOLOGIA ASSUNZIONI

  Lavoro  a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione,,nonche’ adesione come soci a  cooperativa produzione e lavoro ,stipulando contratto lavoro  dipendente

  PERIODO IN CUI DEVONO  AVVENIRE LE ASSUNZIONI

  Nel corso dell’anno 2013

 LAVORATORI DA ASSUMERE O ASSOCIARE IN COOPERATIVA

Lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione ,da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggetto connesso a cessazione ,trasformazione o riduzione  di attivita’ o di lavoro

   ASSUNZIONI ESCLUSE DA INCENTIVI

Quelle relative a rapporti di lavoro domestico

 .DESTINATARI INCENTIVI

Datori di lavoro privati

 GARANZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSUNTI

Per conseguire i benefici le imprese devono garantire agli assunti interventi di formazione sul podto di lsavoro ,utilizzando anche le risorse delkla formazione continua

 .IMPORTI INCENTIVI

Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per  l’adesioni come soci alla  cooperativa

 MODALITA’ RICHIESTE INCENTIVI

Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata,conformandosi alle modalita’ che sèpetta al’Inps stabilire entro 3o ggiornio dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale

 .AUTORIZZAZIONE INCENTIVI

A seguito dell’accertamento positivo dei requisiti dell’istanza ,tramite le comunicazioni obbligatoria di assunzione e cessazione ,nonche’ mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro,l’Inps sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata , autorizza la fruizione del beneficio,mentre, a seguito dell’autorizzazionre ,l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive

 .RISPETTO ORDINE  PRESENTAZIONE ISTANZE   PER AUTORIZZAZIONE INCEBNTIVI

L’Inp nell’autorizzare i benefici rispetta l’ordine di presentazione in via telemastica della  domanda ,che non puo’ preceddere la decorrenza dell’assunzione

 APPLICAZIONE  REGOLAMENTO (CE) N.1998/06 deòl 15.12.06

Gli incentivi sono fruiti nel rispeto del sopra ciotasto Regolamento ,relativio all’applicazione degli artt.87 e 88 del trasttasto agli aiuti d’importanza minore (” de minimis”)

4.BONUS ASSUNZUNZIONI GIOVANI DA 18 A 29 anni

l decreto legge  28 giugno 2013 n.76 ,relativo ai primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione ,in particolare giovani ,     in vigore  dallo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28.6.2013,risulta convertito  in legge n.99/2013  con  modifiche ed integrazioni efficaci  dal 22 agosto 2013 ,data di pubblicazione   sulla Gazzetta Ufficiale   n.196

In riferimento al  testo coordinato del provvedimento in questione  ,in questa sede si  procede   all’esame   dell’art.1  dello stesso    riguardante   gli”Incentivi per nuove  assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”,evidenziando gli aspetti particolarmente significativi  dello stesso,sottolineando che le variazioni apportate dalle legge di conversione sono evidenziate in grassetto ovvero con il segno
  RISORSE DISPONIBILI

In attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020,le risorse     sono determinate  nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni   Abruzzo, Campania,Calaria, Basilicata,Molise ,Puglie ,Sicilia e Sardegna a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione Europea. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita’cui sono dfestinate.

Inoltre, a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome possono  
 prevedere   l'ulteriorefinanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. 
In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche
non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere  sulle risorse programmate nell'ambito  dei  Programmi
operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche
non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque
intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 
  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al
presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse
dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Inps.  .  Sulla base  delle  predette
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate
nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le
predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa
al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli
importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione
della procedura e del monitoraggio  necessario.

 DESTINATARI INCENTIVI
Tutti i datori di lavoro ,imprenditori e non imprenditori,comprese le cooperative di lavoro e produzione,operanti in ogni settore, compresa l’agricoltura,con la sola esclusione dei datori di rapporti di lavoro domestico ,purche? :

a) procedono ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche parziale)

b) trasformano a tempo indeterminato contratti a termine

 REQUISITI LAVORATORI DESTINATARI ASSUNZIONI  O TRASFORMAZIONI  TEMPO INDETERMINATO

Deve trattarsi di lavoratori di eta’ compresa  tra i 18 anni ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni ,quindi prima del compimento del 30simo anno , in base a conforme indicazione MLPS per l’apprendistato),che si trovino in   una delle due seguenti condizioni:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

Si  precisa che, in sede di conversione ,è stata soppressa la  l’ulteriuore condizione  di” lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico”.

Resta inteso che per  aspirare all’  incentivo è sufficiente  che il lavoratore interessato disponga di almeno una delle previste dueb  condizioni,rimarcando che :

-i soggetti di cui alla lettera a) ,s’interndono coloro che negli ultimi sei mesi predenti la data di assunzione non ha prestato  attivita’ lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro  subordinato  di durata di almeno 6 mesi  ovvero colui che negli ultimi sei mesi ha svolto attivita’ autonoma o parasubordinata ,ricavando un  compenso inferiore al reddito annuale minimo  personale escluso da imposizione ,che attualmente e corrisponde rispettivamente a 4.800 e a 8.000 euro;

-i soggetti  di cui alla lettera b) ,s’intendono  coloro  non hanno conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria  superiore ,rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione.

  INCREMENTO OCCUPAZIONALE PER  INCENTIVI

Nel comma 3 dell’art.1 si prevede che per fruire dell’incentivo le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto  calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in  ogni  mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, ,restando precisato che:

a) i dipendenti con contratto part time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro “dei lavoratori a tempo pieno” (parole aggiunte in sede di conversione).

b) l’incremento della base occupazionale deve considerarsi al netto delle diminuzioni verificatesi in societa’ controllate o collegate ,anche per interposta persona ,allo stesso  datore di lavoro,ricordando che ,secondo l’art. 2359 c .c . ,sono considerate  controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Invece  ,sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

c) all’incentivo si applicano le disposizioni di cui all’art.4 commi 12,13 e 15 della legge n.92/12,secondo cui :

-comma 12

Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi

all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma

9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2

e 4, e 25, comma 9, della le

gge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi

di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i

seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce

attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o

della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel

caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene

utilizzato mediante contratto di somministrazi

one;

b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di

precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo

indeterminato o cessato da un rapporto a

termine; gli incentivi sono

esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore

mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia

preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un

diritto di prece

denza per essere stato precedentemente licenziato da

un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o

l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano

in atto

sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione

aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la

somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di

professionalita’ sostanzialmente dive

rse da quelle dei lavoratori

sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori

che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un

datore di la

voro che, al momento del licenziamento, presenti assetti

proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di

lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di

collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale

condizione si applica anche all’utilizzatore.

Comma 13.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della

loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato

l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di

lavorosubordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in

somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di

diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di

somministrazione di lavoro, di cui all’

articolo 4, comma 1, lettere

a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli

utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente

coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

.

Comma 15.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie

inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di

somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo

relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato

e la data della tardiva comunicazione.

 QUANDO VANNO EFFETTUATE LE ASSUNZIONI O LE TRASFORMAZIONI PER ASPIRARE ALL’INCENTIVO

Per tale aspetto bisogna fare riferimento ai commi 3 e 10 dell’art.1 in esame.

Il primo recita:

“Le assunzioni ,a valere sulle risorse di cui al comma 1,…devono essere effettuatea decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,(ossia dal 29 giugno 2013) e in ogni caso non antecedente a quello di cui al comma 10,e non oltre il 30 giugno 2015″.

Il  comma 10  stabilisce:

“L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di programmazione di cui al comma 12″,che appunto alla lettera a)  prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per le regioni del mezzogiorno ,mentre alla lettera b) ,relativa alle risorse spettanti alle altre Regioni.prevede che “La Regione interessata all’attivazione dell’inmcentivo finanziato  dalleb  risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fasrne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del Lavoro ed  alla  Presidenza del Consiglio dei  Ministri-Ministero per la coesione territoriale”

Infine si richiama l’attenzione sul comma 13 dell’art.1 ,secondo cui:”Le predete risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazionre di cui all’sart.18 ,comma 1,legge n.2/09,con decretpo del Mionistro Economia e finanzxe con l’indicazione degli importio destinati per singola Regionme”

Tenendo conto di quanto sopra   ,sembra confacente  suggerire di attendere ,prima di procedere alle assunzioni e alle trasformazioni in questione ,che intervengano precisazioni e chiarimenti da parte degli organi istituzionali competenti( Ministero Lavoro ,MEF ed Inps ) ,che dovranno dare diffusione degli atti con cui saranno determinate le risorse economiche  utilizzabili allo scopo.

 RISPETTO PARAMETRI OGGETTIVI ART.40  REGOLAMENTO CE n.80/208

 Si  prevede   il rispetto dei paramentri di cui  all’art.40 del Regolamento indicato sopra ,il cui testo  si riporta di seguito:

 1. I regimi di aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
4. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

  Pertanto ,se le assunzioni non rappresentano  un incremento netto del numero di dipendenti  dell’unita’ operativa interessata ,il posto o i  posti occupato/i deve/ono esser reso/i vacante/i a seguito di dimissione/i ,di pensionamento per rsggiunti limiti d’eta’ ,di riduzione  volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a seguito di riduzione di personale.

 

 MISURA  – DURATA –MODALITA’ ATTRIBUZIONE  INCENTIVI

 In caso di assunzione a tempo indeterminato , l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mei ,venendo corrisposta unicamente mediante conguaglio nelle  denunce contributive mensili del periodo di riferimento,fatte salve le dioverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura Comunque  il valore mensile non puo’ supersare l’importo  di 650meuro èperb ogni lavoratore assunto.

Invece ,in caso di trasformazione di rapporto a termine ,l’incentivo è corrisposto per 12 mesi ,sempre entro il limite mensile di 650 euro per ciascuna trasformazione , purche’  ricorrano i requisiti previsti  per i lavoratori  del  punto 2 e l’incremento occupazionale del punto 3 della presente esposizione,

Peraltro ,riguardo alle trasformazioni ,è da tener presente che:

sclude dall’incentivo i lavoratori per i quali i datori di lavoro sono esclusi  dall’incentivo i lavoratori per cui i datori dim lavoro hanno gia’ beneficiato comunque beneficiato dell’incentivo

– -alla trasformazione deve corrispondere , ai fini del rispetto dell’incremento occupazionale ,«entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente ,prescindendo  pero’  in  tal caso ,per la  sola assunzione ulteriore ,delle condizioni soggettive  di cui al punto 2. di questa esposizione.

 

PROCEDURE INFORMATIZZATE INPS

 Entro 60 giorni dal 28.6.2013 ,l’Inps provvede ad adeguare   le proprie procedure  informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telemativìche di ammissione  e fruizione dell’incentivo   ,disciplinando con propria circolare le modalita’ attuative  per il mmedesimo .

 

 .RICONOSCIMENTO INPS INCENTIVO

L'incentivo  previsto  è riconosciuto dall'INPS con le
 modalità  seguenti:
 a) L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da 
parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in
 ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per 
l'accesso al beneficio medesimo.
b) A seguito della comunicazione di cui al
 precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di 
somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base 
della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è 
assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per 
provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo 
all'agevolazione. 
c)Entro il termine perentorio dei successivi sette 
giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al 
competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà 
titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini 
perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla 
riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente 
rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
d) L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine 
cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito 
l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in 
caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base 
pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non 
prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla 
regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, 
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet
 istituzionale.
e) L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate 
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni 
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
 dell'economia e delle finanze» 

 .POSIZIONE E RUOLO   REGIONI CIRCA L’INCENTIVO

 La decisione delle Regioni  di sattivare l’incentivo in questione, comporta per  le  stesse di indicare l’ammontare massimo di risorse ,da comunicare sollecitamente al Ministero Lavoro ,al MEF ed all’INPS.di desdtinsatre specifiche risorse all’incentivo non puo’ prevedere requisiti aggiuntivi rispoeti a quelli previstio dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.

Resta stabilito che la decisone delle Regioni di destinare specifiche risorse all’incentivo ,non  permette di  prevedere requisiti aggiuntivi rispetto  a quelli previsti  dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.

Ricevuta  la comunicazione della decisione regionale di attivare l’incentivo con  proprie  risorse ,l’Inps ne da’ apposita diffusione .

  ADEMPIMENTI E MONITORAGGIO INPS E MLPS

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ,quindi entro il   13.9.2013 , il Ministero del lavoro ,in relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008,   verifica la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento. Gli interventi di cui sopra costituiscono oggetto di monitoraggio .”ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012».

Di seguito si riportano i testi delle sopra citate disposizioni della lergge n.92/12:

Art.1, comma 2

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi  e
delle misure di cui alla presente legge e di  valutarne  gli  effetti
sull'efficienza  del  mercato  del  lavoro,  sull'occupabilita'   dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di  uscita  nell'impiego,  e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
in collaborazione con le altre  istituzioni  competenti,  un  sistema
permanente di monitoraggio  e  valutazione  basato  su  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la  partecipazione  delle  organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori. 

Art.1 ,comma 3 ,terzo periodo
Dagli esiti del monitoraggio  e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 
sono desunti elementi  perl'implementazione ovvero per  eventuali  correzioni  delle  misure  e
degli interventi introdotti dalla presente  legge,  anche  alla  luce
dell'evoluzione   del   quadro   macroeconomico,   degli    andamenti
produttivi, delle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro  e,  piu'  in
generale, di quelle sociali.

 5. INCENTIVI ASSUNZIONI OVER 50 %  E DONNEù

Rispetto ai varii    istituti   su cui ha posto l’attenzione la riforma perseguita dalla  legge 92/2012 ,  in  questa sede  si  fa riferimento  alle disposizioni dei  commi da 8  ad 11 dell’art.4 della stessa ,che , trovando applicazione dall’1.1.2013 ,  prevedono:

a)  per le assunzioni, effettuate   a decorrere dalla suddetta data  , con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, riguardanti   lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;

b)  nel caso in cui il contratto venga  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto  a termine;

c)qualora l’assunzione dei lavoratori previsti nella lettera a)  sia effettuata direttamente  con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione

d) le disposizioni di cui  alle lettere precedenti si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche  alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e  residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto Regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.

Sulle  disposizioni suddettte   occorre fare  alcune precisazioni.

La prima riguarda i requisiti soggettivi riferiti al lavoratore: deve essere un “over 50”, ossia

aver compiuto i cinquanta anni ed essere iscritto negli elenchi di chi è disponibile ad una

occupazione da almeno dodici mesi.

La seconda delucidazione concerne i potenziali destinatari degli incentivi: la norma parla

“tout court” di datori di lavoro senza alcuna distinzione. Vi rientrano, quindi, tutti i privati ma

anche, ad avviso di chi scrive, quelli a capitale pubblico che agiscono sul mercato come

soggetti privati, con l’ovvia esclusione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Il terzo chiarimento riguarda le modalità di assunzione a tempo determinato. Se si tratta

del primo contratto con il lavoratore esso può ben essere “a causale”, ma la durata non può

superare i dodici mesi, termine non soggetto ad alcuna proroga. Ovviamente, il contratto a

termine può essere stipulato per un periodo più lungo (ma l’agevolazione è soltanto per

dodici mesi) o anche più volte nel limite massimo dei trentasei mesi (comprensivi di

eventuali rapporti in somministrazione), ma in questi casi occorre individuare la causale

riferibile ad esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non essendo

possibile applicare la normativa sui contratti a termine dei lavoratori in mobilità (art. 8,

comma 2, della legge n. 223/1991), esplicitamente esclusa dal campo di applicazione del

D.L.vo n. 368/2001, attraverso l’art. 10.

L’ampia dizione adoperata dal Legislatore non sembra escludere i contratti a termine

stagionali che, indubbiamente, durano meno di dodici mesi ma che, in tal modo,

risulterebbero agevolati.

La quarta questione da risolvere riguarda il concetto di “riduzione del 50% dei contributi a

carico del datore di lavoro”. Ci si trova di fronte, senza ombra di dubbio, ad uno sgravio

contributivo, rispetto all’aliquota generale, destinato a favorire il reingresso nel mondo del

lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati che, per vari motivi, non sono fruitori di

alcuna indennità di mobilità e, forse, neanche di quella di disoccupazione (seppur

quest’ultima non pare, di principio, esclusa). Di conseguenza, (il discorso è del tutto

analogo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato sia dall’inizio che dopo la

conversione) non possono che trovare applicazione sia l’art. 1, comma 1175, della legge

n. 296/2006 che le successive circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008, che

subordinano la riduzione al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti previsti dalla

contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. La

questione appare totalmente analoga a quella concernente sia le agevolazioni riconosciute

in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, che di disoccupati da oltre ventiquattro mesi,

che di soggetti in CIGS da almeno tre mesi (con l’azienda in trattamento da almeno sei)

per le quali il Dicastero del Lavoro ha ritenuto pienamente applicabile la norma del 2006,

differenziandole da quelle situazioni ove per scelta politica del Legislatore interi settori (ad

esempio, quello marittimo o quello agricolo di “zone svantaggiate”) o tipologie contrattuali

(apprendistato) hanno diritto ad una contribuzione di favore che è “propria” e non ridotta.

Se la riduzione sarà definita “sgravio contributivo”, sarà necessario attivare la Comunità

Europea, per la prevista autorizzazione, configurandosi come “aiuto di Stato”. Appare

appena il caso di precisare che la norma parla di riduzione della contribuzione ma non dei

premi assicurativi INAIL che, ad avviso di chi scrive, non subiscono variazione d’aliquota.

C’è, poi, un quinto problema da risolvere e concerne le modalità di assunzione: nel

silenzio del Legislatore, si ritiene che i contratti tempo determinato od indeterminato

possano essere non soltanto a tempo pieno ma anche a tempo parziale (orizzontale,

verticale o misto).

sesto chiarimento concerne la piena computabilità degli assunti a tempo indeterminato

sia per quel che concerne l’applicabilità dell’art. 18 ai fini della c.d. “tutela reale”, che per il

calcolo del personale disabile da assumere (nel computo complessivo rientrano anche i

contratti a termine di durata superiore a sei mesi).

C’è, poi, da esaminare il regolamento CE n. 800/2008 nei limiti che interessano l’incentivo

sul quale si sta riflettendo: le donne assumibili, di qualsiasi età, che hanno alle spalle un

impiego non retribuito regolarmente da almeno sei mesi, devono essere residenti

(requisito essenziale) nelle aree potenzialmente destinatarie di aiuti strutturali comunitari

e nelle zone ove si rinvengano professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità

uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i

settori economici dello Stato se le stesse appartengono al genere sotto rappresentato

(requisiti oggettivi). Ovviamente, perché si possa procedere occorre (in  sintonia

con ciò che accadeva, sia pure con estremo ritardo nei contratti di reinserimento)  un specificpo decreto decreto del ministero del Lavoro e dell’Economia.

6..INCENTIVI PER ASSUNZIONI  BENEFICIARI ASPI
L’argomento di cui al titolo trova  disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2   della legge n.92/12 ,dopo il comma 210  ,il comma 10 bis,che ,al   di  favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede  l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo piueno ed iondeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata  al lavoratore assunto.

La disposizione esclude  il beneficio   ,come gia’  dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.

Schematizzando  la diospposizione esposta stabiliusce quanto segue:

Tipologia assunzione

A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale

Datori di lavoro destinatari

Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura

Lavoratori interessati

Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi

Lavorastori  esclusi

lavoratori licenziati  nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Misura benedìficio

Cinquanta  per cento indennita’ mensile Aspi in godimento  ,da commisurare all’0rario di lavoro  prestato nel mese

Durata beneficio

Va determinata   con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed   all’inzio della   decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di  volta in volta

Rispetto norme legge n.92/12 sugli incentivi

Si applicano le seguente disposizioni  dell’art.4 ,commi   12 e 15 della legge n..92/12,oltre che

l’art.1, comma 1175, legge n.296/06,

cosi’ come esposte nella “Premessa” a questa esposizione,cui si rinvia

 A conclusione della presente esposizione ,si evidenzia che l'Inps ha
 reso disponibile il modulo  per le domande ,fornendo le relative
 istruzioni operative  con Circolare n. 138/2013, ,in cui si prevede che detto 
modulo 76/2013 sia disponiobile dalle ore 15 del giorno 1.10.2013 

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