In relazione a quanto or ora detto,si osserva che nel tempo sono stati molteplici i provvedimenti legislativi
intervenuti ,che ,per favorire la norale ripresa lavorativa dei dipendenti sospesi,ad orario ridotto e licenziati ,
prevedono in favore delle imprese ovvero dei datori in genere agevolazioni contributive e/o incentivi economici
collegati alle asssunzioni dei lavoratori
In proposito si citano i seguenti:
-Art.9 comma 2 legge n.407/90
-Artt.8,commi 2 e 4 ,e 25 ,comma 2 ,legge n.223/91
-Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
-Art.7 ter,comma 7, dec.legge n.5/09 , covertito in legge n.33/09
-Art .7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13
Di seguito si esamina la previsione di ciascuna delle sopra elencate disposizioni legislative.
A) Art.9 comma 2 legge n.407/90
I lavoratori in cigs da almeno 24 mesi che vengono assunti da imprese con rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine ,anche parziale ,purchè non in sostituzione di lavoratori licenziati per qualsiasi causa o sospesi
nei sei mesi precedenti , consentono alle stesse per un periodo di 36 mesi :
-se operanti al centro nord di pagare i contributi previdenziali ed assicurativi al 50 %
se operanti nel mezzogiorno o artigiane di godere dell’esenzione totale dai contributi suddetti.
Specifiche indicazioni applicative sull’argomento sono previste dal messaggio inps n. 20607 del 30.5.2005 ,a cui si rinvia.
Inoltre è stabilito che per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
Altresì è da evidenziare che all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
Pertanto ,il nuovo testo della disposizione citata ,risulta essere il seguente:”9. A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi,
Le modifiche introdotte sull’art.8 comma 9 della legge n.407/90 sono state oggetto di istruzioni da parte dell’Inps con la circolare n.137/12,cui si rinvia ,richiamando l’attenzione in particolare sulle indicazioni riguardanti il principio del cumulo e le assuzioni a scopo di somministrazione
B) Artt.8,commi 2 e 4 ,e 25 ,comma 2 ,legge n.223/91
a ) I lavoratori in mobilità ,nell’ambito di una fattispecie che appare distinta ed aggiuntiva rispetto alla disciplina generale per le assunzioni a temine contenuta nel dec.leg.vo n.368/01,possono venir assunti con contratto
a tempo determinato non superiore a 12 mesi , anche in periodi frazionati, consentendo al datore di lavoro di usufruire della contribuzione di sua spettanza in misura pari a quella degli apprendisti ,nonchè , in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento , il riconoscimento di detto beneficio per ulteriori dodici mesi ;
b) Il datore di lavoro che senza esservi tenuto , in quanto obbligato a rispettareb il diritto di precedenza riconosciuto per sei mesi ai lavoratori licenziati per riduzione di personale , assume a tempo pieno ed indeterminato ovvero trasforma a tempo pieno ed indeterminato i contratti a termine dei lavoratori iscritti in lista di mobilità e beneficiari della relativa indennità è riconosciuto ,oltre la riduzione per 18 ovvero 12 mesi dell ‘aliquota contributiva di spettanza nella misura prevista per gli apprendisti , anche , per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata all’assunto per un periodo non superiore a 12 mesi ,che salgono a 24 ovvero a 36 mesi per i datori di lavoro operanti nelle aree meridionali ( Abruzzo compreso ), se trattasi di lavoratori d’età superiore a cinquant’anni all’atto dell’assunzione ;
c) I benefici contributivi ed economici di cui alle lettere a) e b) ad avviso del Ministero del Lavoro,che in tal senso si è pronunciato nella nota n.25/1 /0001564 del 13.7.06 , rispondendo a corrispondente interpello,spettano anche alle aziende che riassumono i lavoratori posti in mobilità, dopo che sono trascorsi sei mesi dal licenziamento.
d )Il contributo economico di cui alla precedente lettera b) ( ved. circolare Inps n.252 del 30.10.92) spetta dal giorno dell’assunzione o della trasformazione del rapporto a tempo pieno ed indeterminato e cessa nel giorno del corrispondente anno di scadenza ,precedente a quello di inizio dell’erogazione .Scaduto l’arco temporale di spettanza il contributo cessa di essere corrisposto, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi a qualsiasi
titolo non retribuiti.
Il beneficio in questione non può comunque superare la durata dell’indennità di mobilità che sarebbe ancora
spettata al lavoratore assunto, che va da determinata di volta in volta ,in riferimento alla decorrenza iniziale dell’indennità stessa, detraendo i periodi di cui l’interessato ha già usufruito all’atto dell’assunzione e tenendo presente, tra l’altro, che il diritto dell’azienda a percepire il contributo cessa in ogni caso – in applicazione dell’art. 7, 3° comma, della legge n. 223/1991 – dalla data in cui il lavoratore percepisce la pensione di vecchiaia.
Infine si fa notare che l’ azienda che ritiene di avere titolo a beneficiare del contributo stabilito dall’art. 8, 4° comma, deve inoltrare per ciascun lavoratore, all’ufficio riscossione contributi della sede inps presso la quale effettua gli adempimenti contributivi, apposita domanda utilizzando il modello allegato alla citata circolare .
Art .4, comma 3 ,legge n.236/93
Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato o l’associazione in cooperative di produzione e lavoro dei lavoratori sospesi in cigs da almeno tre mesi presso imprese in cigs da almeno sei mesi ,si determina il beneficio per
12 mesi del pagamento della contribuzione pari a quella degli apprendisti,nonchè del contributo mensile pari al 50%dell’indennità di cigs che sarebbe spettata per un periodo di 9 mesi . Detto contributo viene concesso sino a 21 mesi se gli assunti risiedono nei territori non meridionali e sino a 33 mesi se residenti in quest’ultimi (Abruzzo compreso) ovvero in circoscrizioni aventi un tasso di disoccupazione superiore allla media nazionale ,
purchè i datori di lavoro che effettuano le assunzioni operano negli stessi territori ed a condizione che i lavoratori al momento dell’assunzione siano ultracinquantenni.
–Art.7ter ,comma 7, dec.legge n.5/09 , convertito in legge n.33/09
La predetta disposizione ,inizialmente valida soltanto per gli anni 2009 e 2010 ,ma prorogata per l’anno 2011e 2012 , stabiliva che ” ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore, evidenziando che ad illustrare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione al beneficio erano contenute nella circolare Inps n.5 del 13 gennaio 2010 ,
Per il 2013 la norma in questione non risulta prorogata e quindi la sua applicazione è cessata con le assunzioni intervenute entro il 31.12.2012 .
D) Art .7 ,comma 5 b,lett.b), del decreto legge n.76/2013,conv.in legge n.99/13
L’argomento di cui al titolo trova disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2 della legge n.92/12 ,dopo il comma 210 ,il comma 10 bis,che ,al fune di favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo pieno ed indeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
La disposizione esclude il beneficio ,come gia’ dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Schematizzando la dispposizione esposta stabiliusce quanto segue:
Tipologia assunzione
A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale
Datori di lavoro destinatari
Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura
Lavoratori interessati
Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi
Lavorastori esclusi
lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Misura beneficio
Spetta il 50% indennita’ mensile Aspi in godimento ,da commisurare all’0rario di lavoro prestato nel mese
Durata beneficio
Va determinata con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed all’inzio della decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di volta in volta
Rispetto norme legge n.92/12 e legge n.296/96
Si rinvia a quanto esposto nella “Premessa” di questa esposizione
3. INCENTIVO PER ASSUNZIONE LAVORATORI LICENZIATI DATORI LAVORO CON MENO15 DIPENDENTI
l beneficio spetta per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, part-time ed in somministrazione.
E’ pari a 190 euro al mese e viene erogato per 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e per 6 mesi per i contratti a termine. Nel caso del part-time, invece, l’incentivo dipende dall’orario: bisogna moltiplicare il beneficio (190 euro) per il rapporto fra l’orario part-time e quello a tempo pieno previsto dal contratto di riferimento.
Il lavoratore che viene riassunto deve essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività.
Per poterne usufruire, il datore di lavoro deve anche garantire «interventi di formazione professionale sul posto di lavoro» a favore del neo-assunto, anche mediante «il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale».
In base al comma 4 del decreto direttoriale, l’incentivo spetta anche per i lavoratori soci di cooperative che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata.
Non è invece riconosciuto nel caso di lavoro domestico.
Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.
La misura è finanziata attraverso il Fondo di rotazione per la formazione professionale e dal Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 845/1978.
Si ricorda che si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di compensare la mancata proroga degli incentivi all’assunzione di lavoratori che vengono licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti e non hanno diritto alla mobilità. Fino al 2012 era prevista una deroga per cui questi lavoratori, anche se non avevano diritto all’indennità, potevano iscriversi nelle liste di mobilità, in modo tale da rientrare negli incentivi. La legge di Stabilità non ha prorogato questa misura, facendo decadere il beneficio, che con questo provvedimento di fatto viene, almeno in parte, ripristinato.
Cliccare per il decreto direttoriale 19 aprile 2013
Di seguito si evidenziano gli aspetti principali del provvedimento in questione
.AMMONTARE RISORSE DISPONINBILI
Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per l’adesioni come soci alla cooperativa
Sono disponibili 20 milioni di euro da valere sul Fondo rotazione formazione e F-.S.E
.TIPOLOGIA ASSUNZIONI
Lavoro a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione,,nonche’ adesione come soci a cooperativa produzione e lavoro ,stipulando contratto lavoro dipendente
PERIODO IN CUI DEVONO AVVENIRE LE ASSUNZIONI
Nel corso dell’anno 2013
LAVORATORI DA ASSUMERE O ASSOCIARE IN COOPERATIVA
Lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione ,da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggetto connesso a cessazione ,trasformazione o riduzione di attivita’ o di lavoro
ASSUNZIONI ESCLUSE DA INCENTIVI
Quelle relative a rapporti di lavoro domestico
.DESTINATARI INCENTIVI
Datori di lavoro privati
GARANZIA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSUNTI
Per conseguire i benefici le imprese devono garantire agli assunti interventi di formazione sul podto di lsavoro ,utilizzando anche le risorse delkla formazione continua
.IMPORTI INCENTIVI
Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l’anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.Analogo importo spetta per l’adesioni come soci alla cooperativa
MODALITA’ RICHIESTE INCENTIVI
Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata,conformandosi alle modalita’ che sèpetta al’Inps stabilire entro 3o ggiornio dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
.AUTORIZZAZIONE INCENTIVI
A seguito dell’accertamento positivo dei requisiti dell’istanza ,tramite le comunicazioni obbligatoria di assunzione e cessazione ,nonche’ mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro,l’Inps sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata , autorizza la fruizione del beneficio,mentre, a seguito dell’autorizzazionre ,l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive
.RISPETTO ORDINE PRESENTAZIONE ISTANZE PER AUTORIZZAZIONE INCEBNTIVI
L’Inp nell’autorizzare i benefici rispetta l’ordine di presentazione in via telemastica della domanda ,che non puo’ preceddere la decorrenza dell’assunzione
APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) N.1998/06 deòl 15.12.06
Gli incentivi sono fruiti nel rispeto del sopra ciotasto Regolamento ,relativio all’applicazione degli artt.87 e 88 del trasttasto agli aiuti d’importanza minore (” de minimis”)
4.BONUS ASSUNZUNZIONI GIOVANI DA 18 A 29 anni
l decreto legge 28 giugno 2013 n.76 ,relativo ai primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione ,in particolare giovani , in vigore dallo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28.6.2013,risulta convertito in legge n.99/2013 con modifiche ed integrazioni efficaci dal 22 agosto 2013 ,data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.196
In riferimento al testo coordinato del provvedimento in questione ,in questa sede si procede all’esame dell’art.1 dello stesso riguardante gli”Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani”,evidenziando gli aspetti particolarmente significativi dello stesso,sottolineando che le variazioni apportate dalle legge di conversione sono evidenziate in grassetto ovvero con il segno
RISORSE DISPONIBILI
In attesa dell’adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020,le risorse sono determinate nella misura di 100 milioni di euro per l’anno 2013, 150 milioni di euro per l’anno 2014, 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 100 milioni di euro per l’anno 2016, per le regioni Abruzzo, Campania,Calaria, Basilicata,Molise ,Puglie ,Sicilia e Sardegna a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione Europea. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita’cui sono dfestinate.
Inoltre, a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome possono prevedere l'ulteriorefinanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonomeanche non rientranti nel Mezzogiorno,possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. a valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonomeanche non rientranti nel Mezzogiorno,possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale si dispone l'attivazione dell'incentivo medesimo, e comunque intervenute non oltre il 30 giugno 2014. 16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. . Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio necessario.
DESTINATARI INCENTIVI
Tutti i datori di lavoro ,imprenditori e non imprenditori,comprese le cooperative di lavoro e produzione,operanti in ogni settore, compresa l’agricoltura,con la sola esclusione dei datori di rapporti di lavoro domestico ,purche? :
a) procedono ad assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche parziale)
b) trasformano a tempo indeterminato contratti a termine
REQUISITI LAVORATORI DESTINATARI ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI TEMPO INDETERMINATO
Deve trattarsi di lavoratori di eta’ compresa tra i 18 anni ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni ,quindi prima del compimento del 30simo anno , in base a conforme indicazione MLPS per l’apprendistato),che si trovino in una delle due seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
Si precisa che, in sede di conversione ,è stata soppressa la l’ulteriuore condizione di” lavoratori che vivono da soli con una o più persone a carico”.
Resta inteso che per aspirare all’ incentivo è sufficiente che il lavoratore interessato disponga di almeno una delle previste dueb condizioni,rimarcando che :
-i soggetti di cui alla lettera a) ,s’interndono coloro che negli ultimi sei mesi predenti la data di assunzione non ha prestato attivita’ lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato di durata di almeno 6 mesi ovvero colui che negli ultimi sei mesi ha svolto attivita’ autonoma o parasubordinata ,ricavando un compenso inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ,che attualmente e corrisponde rispettivamente a 4.800 e a 8.000 euro;
-i soggetti di cui alla lettera b) ,s’intendono coloro non hanno conseguito un titolo di studio d’istruzione secondaria superiore ,rientrante nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE PER INCENTIVI
Nel comma 3 dell’art.1 si prevede che per fruire dell’incentivo le nuove assunzioni devono realizzare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ogni mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, ,restando precisato che:
a) i dipendenti con contratto part time sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro “dei lavoratori a tempo pieno” (parole aggiunte in sede di conversione).
b) l’incremento della base occupazionale deve considerarsi al netto delle diminuzioni verificatesi in societa’ controllate o collegate ,anche per interposta persona ,allo stesso datore di lavoro,ricordando che ,secondo l’art. 2359 c .c . ,sono considerate controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Invece ,sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
c) all’incentivo si applicano le disposizioni di cui all’art.4 commi 12,13 e 15 della legge n.92/12,secondo cui :
-comma 12
Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi
all’assunzione, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2
e 4, e 25, comma 9, della le
gge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i
seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazi
one;
b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a
termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di prece
denza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano
in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di
professionalita’ sostanzialmente dive
rse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di la
voro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all’utilizzatore.
Comma 13.
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l’attivita’ in favore dello stesso soggetto, a titolo di
lavorosubordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all’
articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
.
Comma 15.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
QUANDO VANNO EFFETTUATE LE ASSUNZIONI O LE TRASFORMAZIONI PER ASPIRARE ALL’INCENTIVO
Per tale aspetto bisogna fare riferimento ai commi 3 e 10 dell’art.1 in esame.
Il primo recita:
“Le assunzioni ,a valere sulle risorse di cui al comma 1,…devono essere effettuatea decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,(ossia dal 29 giugno 2013) e in ogni caso non antecedente a quello di cui al comma 10,e non oltre il 30 giugno 2015″.
Il comma 10 stabilisce:
“L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di programmazione di cui al comma 12″,che appunto alla lettera a) prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per le regioni del mezzogiorno ,mentre alla lettera b) ,relativa alle risorse spettanti alle altre Regioni.prevede che “La Regione interessata all’attivazione dell’inmcentivo finanziato dalleb risorse di cui alla presente lettera è tenuta a fasrne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013 al Ministero del Lavoro ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per la coesione territoriale”
Infine si richiama l’attenzione sul comma 13 dell’art.1 ,secondo cui:”Le predete risorse sono destinate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazionre di cui all’sart.18 ,comma 1,legge n.2/09,con decretpo del Mionistro Economia e finanzxe con l’indicazione degli importio destinati per singola Regionme”
Tenendo conto di quanto sopra ,sembra confacente suggerire di attendere ,prima di procedere alle assunzioni e alle trasformazioni in questione ,che intervengano precisazioni e chiarimenti da parte degli organi istituzionali competenti( Ministero Lavoro ,MEF ed Inps ) ,che dovranno dare diffusione degli atti con cui saranno determinate le risorse economiche utilizzabili allo scopo.
RISPETTO PARAMETRI OGGETTIVI ART.40 REGOLAMENTO CE n.80/208
Si prevede il rispetto dei paramentri di cui all’art.40 del Regolamento indicato sopra ,il cui testo si riporta di seguito:
1. I regimi di aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
4. Nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Pertanto ,se le assunzioni non rappresentano un incremento netto del numero di dipendenti dell’unita’ operativa interessata ,il posto o i posti occupato/i deve/ono esser reso/i vacante/i a seguito di dimissione/i ,di pensionamento per rsggiunti limiti d’eta’ ,di riduzione volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamento per giusta causa e non a seguito di riduzione di personale.
MISURA – DURATA –MODALITA’ ATTRIBUZIONE INCENTIVI
In caso di assunzione a tempo indeterminato , l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mei ,venendo corrisposta unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento,fatte salve le dioverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura Comunque il valore mensile non puo’ supersare l’importo di 650meuro èperb ogni lavoratore assunto.
Invece ,in caso di trasformazione di rapporto a termine ,l’incentivo è corrisposto per 12 mesi ,sempre entro il limite mensile di 650 euro per ciascuna trasformazione , purche’ ricorrano i requisiti previsti per i lavoratori del punto 2 e l’incremento occupazionale del punto 3 della presente esposizione,
Peraltro ,riguardo alle trasformazioni ,è da tener presente che:
sclude dall’incentivo i lavoratori per i quali i datori di lavoro sono esclusi dall’incentivo i lavoratori per cui i datori dim lavoro hanno gia’ beneficiato comunque beneficiato dell’incentivo
– -alla trasformazione deve corrispondere , ai fini del rispetto dell’incremento occupazionale ,«entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente ,prescindendo pero’ in tal caso ,per la sola assunzione ulteriore ,delle condizioni soggettive di cui al punto 2. di questa esposizione.
PROCEDURE INFORMATIZZATE INPS
Entro 60 giorni dal 28.6.2013 ,l’Inps provvede ad adeguare le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telemativìche di ammissione e fruizione dell’incentivo ,disciplinando con propria circolare le modalita’ attuative per il mmedesimo .
.RICONOSCIMENTO INPS INCENTIVO
L'incentivo previsto è riconosciuto dall'INPS con le modalità seguenti: a) L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. b) A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'agevolazione. c)Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. d) L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende più in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale è stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. e) L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze»
.POSIZIONE E RUOLO REGIONI CIRCA L’INCENTIVO
La decisione delle Regioni di sattivare l’incentivo in questione, comporta per le stesse di indicare l’ammontare massimo di risorse ,da comunicare sollecitamente al Ministero Lavoro ,al MEF ed all’INPS.di desdtinsatre specifiche risorse all’incentivo non puo’ prevedere requisiti aggiuntivi rispoeti a quelli previstio dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.
Resta stabilito che la decisone delle Regioni di destinare specifiche risorse all’incentivo ,non permette di prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’asrt.1 del decreto legge n.76/13 in esame.
Ricevuta la comunicazione della decisione regionale di attivare l’incentivo con proprie risorse ,l’Inps ne da’ apposita diffusione .
ADEMPIMENTI E MONITORAGGIO INPS E MLPS
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ,quindi entro il 13.9.2013 , il Ministero del lavoro ,in relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, verifica la compatibilita’ delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all’eventuale adeguamento. Gli interventi di cui sopra costituiscono oggetto di monitoraggio .”ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012».
Di seguito si riportano i testi delle sopra citate disposizioni della lergge n.92/12:
Art.1, comma 2
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. Art.1 ,comma 3 ,terzo periodo
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi perl'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
5. INCENTIVI ASSUNZIONI OVER 50 % E DONNEù
Rispetto ai varii istituti su cui ha posto l’attenzione la riforma perseguita dalla legge 92/2012 , in questa sede si fa riferimento alle disposizioni dei commi da 8 ad 11 dell’art.4 della stessa ,che , trovando applicazione dall’1.1.2013 , prevedono:
a) per le assunzioni, effettuate a decorrere dalla suddetta data , con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato anche in somministrazione, riguardanti lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro;
b) nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a termine;
c)qualora l’assunzione dei lavoratori previsti nella lettera a) sia effettuata direttamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione
d) le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto Regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ed ovunque residenti.
Sulle disposizioni suddettte occorre fare alcune precisazioni.
La prima riguarda i requisiti soggettivi riferiti al lavoratore: deve essere un “over 50”, ossia
aver compiuto i cinquanta anni ed essere iscritto negli elenchi di chi è disponibile ad una
occupazione da almeno dodici mesi.
La seconda delucidazione concerne i potenziali destinatari degli incentivi: la norma parla
“tout court” di datori di lavoro senza alcuna distinzione. Vi rientrano, quindi, tutti i privati ma
anche, ad avviso di chi scrive, quelli a capitale pubblico che agiscono sul mercato come
soggetti privati, con l’ovvia esclusione di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Il terzo chiarimento riguarda le modalità di assunzione a tempo determinato. Se si tratta
del primo contratto con il lavoratore esso può ben essere “a causale”, ma la durata non può
superare i dodici mesi, termine non soggetto ad alcuna proroga. Ovviamente, il contratto a
termine può essere stipulato per un periodo più lungo (ma l’agevolazione è soltanto per
dodici mesi) o anche più volte nel limite massimo dei trentasei mesi (comprensivi di
eventuali rapporti in somministrazione), ma in questi casi occorre individuare la causale
riferibile ad esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, non essendo
possibile applicare la normativa sui contratti a termine dei lavoratori in mobilità (art. 8,
comma 2, della legge n. 223/1991), esplicitamente esclusa dal campo di applicazione del
D.L.vo n. 368/2001, attraverso l’art. 10.
L’ampia dizione adoperata dal Legislatore non sembra escludere i contratti a termine
stagionali che, indubbiamente, durano meno di dodici mesi ma che, in tal modo,
risulterebbero agevolati.
La quarta questione da risolvere riguarda il concetto di “riduzione del 50% dei contributi a
carico del datore di lavoro”. Ci si trova di fronte, senza ombra di dubbio, ad uno sgravio
contributivo, rispetto all’aliquota generale, destinato a favorire il reingresso nel mondo del
lavoro di soggetti particolarmente svantaggiati che, per vari motivi, non sono fruitori di
alcuna indennità di mobilità e, forse, neanche di quella di disoccupazione (seppur
quest’ultima non pare, di principio, esclusa). Di conseguenza, (il discorso è del tutto
analogo per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato sia dall’inizio che dopo la
conversione) non possono che trovare applicazione sia l’art. 1, comma 1175, della legge
n. 296/2006 che le successive circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008, che
subordinano la riduzione al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. La
questione appare totalmente analoga a quella concernente sia le agevolazioni riconosciute
in caso di assunzione di lavoratori in mobilità, che di disoccupati da oltre ventiquattro mesi,
che di soggetti in CIGS da almeno tre mesi (con l’azienda in trattamento da almeno sei)
per le quali il Dicastero del Lavoro ha ritenuto pienamente applicabile la norma del 2006,
differenziandole da quelle situazioni ove per scelta politica del Legislatore interi settori (ad
esempio, quello marittimo o quello agricolo di “zone svantaggiate”) o tipologie contrattuali
(apprendistato) hanno diritto ad una contribuzione di favore che è “propria” e non ridotta.
Se la riduzione sarà definita “sgravio contributivo”, sarà necessario attivare la Comunità
Europea, per la prevista autorizzazione, configurandosi come “aiuto di Stato”. Appare
appena il caso di precisare che la norma parla di riduzione della contribuzione ma non dei
premi assicurativi INAIL che, ad avviso di chi scrive, non subiscono variazione d’aliquota.
C’è, poi, un quinto problema da risolvere e concerne le modalità di assunzione: nel
silenzio del Legislatore, si ritiene che i contratti tempo determinato od indeterminato
possano essere non soltanto a tempo pieno ma anche a tempo parziale (orizzontale,
verticale o misto).
sesto chiarimento concerne la piena computabilità degli assunti a tempo indeterminato
sia per quel che concerne l’applicabilità dell’art. 18 ai fini della c.d. “tutela reale”, che per il
calcolo del personale disabile da assumere (nel computo complessivo rientrano anche i
contratti a termine di durata superiore a sei mesi).
C’è, poi, da esaminare il regolamento CE n. 800/2008 nei limiti che interessano l’incentivo
sul quale si sta riflettendo: le donne assumibili, di qualsiasi età, che hanno alle spalle un
impiego non retribuito regolarmente da almeno sei mesi, devono essere residenti
(requisito essenziale) nelle aree potenzialmente destinatarie di aiuti strutturali comunitari
e nelle zone ove si rinvengano professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo – donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo – donna in tutti i
settori economici dello Stato se le stesse appartengono al genere sotto rappresentato
(requisiti oggettivi). Ovviamente, perché si possa procedere occorre (in sintonia
con ciò che accadeva, sia pure con estremo ritardo nei contratti di reinserimento) un specificpo decreto decreto del ministero del Lavoro e dell’Economia.
6..INCENTIVI PER ASSUNZIONI BENEFICIARI ASPI
L’argomento di cui al titolo trova disciplina nell’art.7 ,comma 5 b,lett.b) del decreto legge n.76/2013,che aggiunge all’art.2 della legge n.92/12 ,dopo il comma 210 ,il comma 10 bis,che ,al di favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati percettori dell’ASPI,prevede l’attribuzione ai datori di lavoro che li assumono a tempo piueno ed iondeterminato per ogni mensilita’ di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennita’ mesnsile predetta ,che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
La disposizione esclude il beneficio ,come gia’ dispone la legge n.223/91 ,con riferimento a quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Infine a garanzia della responsabilita’ che si assume ,si stabilisce che l’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Schematizzando la diospposizione esposta stabiliusce quanto segue:
Tipologia assunzione
A tempo pieno ed indeterminato,quindi sono escluse le asunzioni a termine ,a tempo psarziale ,nonche’ le trasformnazioni di rèpporti a tempo determinato ovvero a tempo parziale
Datori di lavoro destinatari
Sia imprenditori che non imprenditori di quaslunque settore produtivo ,compresa l’agricoltura
Lavoratori interessati
Tutti quelli che sono beneficiasri dell’Aspi ,mentre sono esclusi i titolari della Mini Aspi
Lavorastori esclusi
lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Misura benedìficio
Cinquanta per cento indennita’ mensile Aspi in godimento ,da commisurare all’0rario di lavoro prestato nel mese
Durata beneficio
Va determinata con riferimento alla durata differenziata dell’Aspi fissata dalla legge con riferimento anche all’eta’ dei lavoratori ed all’inzio della decorrenza dell’indennita’ ,detraendo le mensilita’ gia’ usufruite dal lavoratore assunto di volta in volta
Rispetto norme legge n.92/12 sugli incentivi
Si applicano le seguente disposizioni dell’art.4 ,commi 12 e 15 della legge n..92/12,oltre che
l’art.1, comma 1175, legge n.296/06,
cosi’ come esposte nella “Premessa” a questa esposizione,cui si rinvia
A conclusione della presente esposizione ,si evidenzia che l'Inps ha reso disponibile il modulo per le domande ,fornendo le relative istruzioni operative con Circolare n. 138/2013, ,in cui si prevede che detto modulo 76/2013 sia disponiobile dalle ore 15 del giorno 1.10.2013
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