Archive for aprile 2013

PROVVEDIMENTI CIGS AZIENDE ABRUZZO

25/04/2013

Si riporta l’elenco delle Aziende operanti inn  Abruzzo,per cui ,nel periodo dal 16 al 23 aprile c.a., il Ministero del Lavoro ha autorizzato l’intervento della cigs

Denominazione Azienda :    C.I.M.A.

con sede in :   BUSNAGO

Prov :    MI

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    SAN SALVO

Prov :    CH

Settore:    Fabbricazione di molle

Decreto del  23/04/2013 n.  72780

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   10/12/2012   al   09/08/2013

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Denominazione Azienda :    CITIGAS COOP.

con sede in :   GIULIANOVA

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    GIULIANOVA

Prov :    TE

Settore:    Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del gas

Decreto del  23/04/2013 n.  72739

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   01/10/2012   al   30/09/2013

Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    COMPASS GROUP ITALIA c/o DENSO

con sede in :   MILANO

Prov :    MI

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    SAN SALVO

Prov :    CH

Settore:    MENSE

Decreto del  23/04/2013 n.  72744

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   08/11/2012   al   31/12/2012

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Denominazione Azienda :    GIESSEGROUP

con sede in :   SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Prov :    TE

Settore:    Fabbricazione di ricami

Decreto del  23/04/2013 n.  72760

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   17/12/2012   al   16/12/2013

Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    LAVAAL

con sede in :   MOSCIANO SANT’ANGELO

Prov :    TE

Causale di Intervento :    Fallimento

Unità di :    MOSCIANO SANT’ANGELO

Prov :    TE

Settore:    Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture

Decreto del  22/04/2013 n.  72650

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal   05/12/2012   al   04/12/2013

Con autorizzazione al pagamento diretto

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Denominazione Azienda :    M. BUSINESS

con sede in :   IMOLA

Causale di Intervento :    Contratti di solidarieta

Unità di :    COLONNELLA

Settore:    Grandi magazzini

Unità di :    PINETO

Settore:    Grandi magazzini

Unità di :    SAN GIOVANNI TEATINO

Settore:    Grandi magazzini

Unità di :    SILVI

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Denominazione Azienda :    OFFICINE MACCAFERRI

con sede in :   ZOLA PREDOSA

Prov :    BO

Causale di Intervento :    Crisi aziendale

Unità di :    CASTILENTI

Prov :    TE

Settore:    Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

Decreto del  22/04/2013 n.  72673

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal   07/01/2013   al   06/01/2014

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LAVORATORI DESTINATARI TERZO DECRETO PENSIONAMENTO ESODATI

25/04/2013

Secondo la previsione  dell’articolo 1, comma 231 ,della legge 228/2012 (legge di stabilità) sono  i  seguenti   :

a) 2.560 lavoratori cessati   dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b)1.590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. Questo però a condizione che: abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

c) 5.130lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Anche questo a condizione che:  abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

d)  850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

TESTO PARERE CONSIGLIO STATO SCHEMA DPR PROROGA BLOCCO ANNO 2013 STIPENDI PUBBLICI DIPENDENTI

25/04/2013

Il 17 aprile 2013, il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, in seguito all’Adunanza di Sezione del 11 aprile 2013, ha emesso con decreto numero 01832/2013  sottostante il Parere favorevole su D.P.R. inerente la proroga del blocco  per il 2013 degli stipendi dei dipendenti pubblici,che peraltro rammenta   di tener conto  , in punto di esclusione dalla proroga, degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 11 ottobre 2012, n. 223. ,riguardante la non applicazione delle riduzioni del 5 e 10 per cento alle retribuzioni rispettivamente superiori a 90 mila e a 150 mila euro annui,disposte dalla legge n.112/2010

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 Numero 01832/2013 e data 17/04/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2013

NUMERO AFFARE 00944/2013

OGGETTO:

Ministero dell’economia e delle finanze – Ufficio legislativo – Economia.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco

della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 27 marzo 2013, trasmessa con nota in data 28 marzo 2013, prot.

ACG/117/RIFPA/4524, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede il parere del

Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

Premesso e Considerato:

I-Riferisce l’Amministrazione che lo schema di regolamento sottoposto all’esame della Sezione

introduce disposizioni intese al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati dall’articolo 16,

comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111.

Espone altresì che lo schema, predisposto d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013 e

dà attuazione, in particolare, alle misure di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, del citato

articolo 16 del D.L. n. 98 del 2011.

L’intervento normativo si compone di un solo articolo, suddiviso in 3 commi (di cui, il primo, ripartito

nelle lettere da a) a d).

Al comma 1, la lettera a) dispone la proroga al 31 dicembre 2014 delle seguenti misure previste

dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122:

-blocco dei trattamenti economici individuali (art. 9, comma 1);

-riduzione delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e

individuazione del limite massimo per i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di

incarichi dirigenziali (art. 9, comma 2);

-limite massimo e riduzione dell’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del

personale (art. 9, comma 2-bis);

-blocchi economici riguardanti: meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio,

progressioni di carriera comunque denominate del personale contrattualizzato e di quello in regime di

diritto pubblico (art. 9, comma 21).

La disposizione tiene conto altresì, in punto di esclusione dalla proroga, degli effetti della declaratoria di

illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 11 ottobre 2012, n. 223.

Al comma 1, lettera b), si introduce la proroga al 31 dicembre 2013, con effetto sull’anno 2014, dei

blocchi introdotti dall’art. 9, comma 23, del citato D.L. n. 78 del 2010, riguardanti il personale docente,

educativo ed ATA della scuola;

-il comma 1, lettera c) reca una misura che sterilizza, ai fini contrattuali, gli anni 2013 e 2014 ed annulla

gli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011 per tutte le

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive

modificazioni;

-il comma 1, lettera d), nel far salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale negli importi in

atto corrisposti ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del predetto D.L. n. 78 del 2010, dispone, per gli anni

2013 e 2014, il blocco degli incrementi di tale indennità, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-

bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo altresì che la stessa, con

riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata secondo le modalità e i parametri

individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti (Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio

1993, intesa del 30 aprile 2009 per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti

contrattuali del pubblico impiego e articolo 47-bis, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001.

Il comma 2 stabilisce l’estensione al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale delle

disposizioni concernenti le proroghe del blocco dei trattamenti economici e delle procedure contrattuali

disposte al comma 1.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

II-Ritiene la Sezione di dover formulare alcune osservazioni di carattere sia formale che sostanziale in

ordine allo schema di regolamento proposto .

II.1.-Relativamente al preambolo, si osserva che il terzo “Visto” riporta, oltre al corretto richiamo alla

normativa di riferimento, una “sovrabbondante” indicazione dei contenuti della normativa stessa: si

suggerisce, pertanto, per esigenze di snellimento del testo, di limitare all’essenziale il predetto richiamo.

Appare nel contempo necessario, per il rilievo che assume nel contesto normativo di cui trattasi, un

espresso richiamo, prima del “Visto” concernente la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, alla sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223.

Da ultimo, il riferimento al parere del Consiglio di Stato andrebbe più adeguatamente espresso nei

seguenti termini: “Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato

nell’adunanza del…”.

II.2.In ordine all’articolato, va preliminarmente dato atto che le previsioni di cui all’articolo 1, comma 1,

lettere a), b), c), si collocano correttamente nel quadro delineato dalla normativa primaria.

Ed invero, la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei

trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni trae base

normativa nell’articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,

con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il che trae seco anche la legittimità delle statuizioni concernenti il personale di cui alla lettera b),

prorogate fino al 31 dicembre 2013, nonché del blocco “senza possibilità di recupero” delle procedure

contrattuali e negoziali, e dei conseguenti incrementi economici ricadenti negli anni 2013 – 2014.

Sembra peraltro al Collegio che la lettera a) del comma 1 necessiti di una parziale riformulazione che

tenga conto, da un lato, di una maggiore chiarezza espositiva e, dall’altro, di una esigenza di

completezza del richiamo del quadro normativo con riguardo al dispositivo della precitata sentenza

della Corte costituzionale n. 223 del 2012 ed al disposto del comma 22, ultimo periodo, del citato

decreto legge n. 78 del 2010 (in riferimento alla inapplicabilità al personale di cui alla legge 19 febbraio

1981, n. 27 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, del decreto legge

medesimo).

Ciò posto, si suggerisce di sostituire la lettera a) dello schema regolatorio con il seguente periodo:

“a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2 bis e 21 del decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate

sino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di

illegittimità costituzionale del decreto legge n. 78 del 2010 cit. in parte qua, sancita dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene

disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica

dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del

comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte

eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui.

Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo,

prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto legge nei confronti del personale di cui alla

legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo

periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato.”.

II.3.-Relativamente al disposto di cui alla lettera d), concernente l’indennità di vacanza contrattuale, la

deroga all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con la correlata

previsione del blocco, senza possibilità di recupero, per gli anni 2013 e 2014, del riconoscimento di

incrementi a titolo di IVC (con protrazione della corresponsione della stessa nella misura di cui

all’articolo 9, comma 17, secondo periodo del predetto decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), trova

anch’essa adeguata base normativa primaria nel precitato articolo 16, comma 1, lettera b).

Parimenti supportata da specifica normativa primaria appare la previsione secondo cui l’indennità di

vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 “è calcolata secondo le modalità e i

parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia”: ed invero, il comma 1

dell’articolo 16 del decreto legge n. 98 del 2011 demanda espressamente ad un regolamento da emanare

ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla lettera c), “la fissazione delle

modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017″.

Senonchè, l’intervento regolatorio stabilisce che la predetta indennità “non assorbe quella corrisposta ai

sensi del precedente periodo”.

Orbene, sembra al Collegio che l’espressione “non assorbe” possa prestarsi ad equivoci interpretativi, in

particolare in un contesto di blocco della crescita dei trattamenti economici, fonte di possibili

controversie in sede giurisdizionale.

La Sezione è meditatamente dell’avviso che il non assorbimento debba essere inteso in senso non

limitativo della posizione economica del pubblico dipendente: orientano per tale soluzione, oltre al

significato lessicale del termine, anche i contenuti della relazione illustrativa, che riportano

espressamente la locuzione “senza riassorbimento dei predetti importi” (id est, importi relativi al

periodo 2013-2014 erogati ai sensi dell’articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78 del 2010) nonché il

prospetto delle “economie lorde” che, relativamente a tale misura, prevede, per il 2015 e 2016, un dato

pari a “zero”.

Peraltro, non può non rilevarsi che , ove l’espressione – che, oggettivamente potrebbe prestarsi anche

ad antitetiche interpretazioni, avuto altresì riguardo alla natura e finalità della indennità di vacanza

contrattuale – dovesse essere intesa in senso limitativo del profilo economico del dipendente, la

previsione integrerebbe, in sostanza, un “blocco” ulteriore della crescita del trattamento economico

accessorio del dipendente, e specificatamente, una non consentita proroga oltre il 2014 del blocco degli

incrementi retributivi a titolo di indennità di vacanza contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017, in

assenza di apposita norma primaria, relativa a tale periodo, esulando anche dall’ambito di un

regolamento ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In tal caso, la previsione non troverebbe invero idonea copertura normativa nel disposto del precitato

articolo 16, comma 1, lettera c) – che è limitato alla fissazione, mediante atto regolamentare, delle sole

modalità di calcolo dell’IVC – e presterebbe quindi il fianco a rilievi di questo Consesso.

Nel caso in cui l’espressione “non assorbe” dovesse essere peraltro intesa nel positivo senso prospettato

dalla Sezione, si ritiene comunque opportuna una chiarificazione terminologica idonea a superare

eventuali dubbi interpretativi.

II.4-Nulla da osservare in ordine al disposto del comma 2 del provvedimento regolatorio – che estende,

in quanto compatibili, le disposizioni concernenti le proroghe dei trattamenti economici e delle

procedure contrattuali al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale – che trova

sufficiente fondamento normativo primario nell’articolo 16, comma 2 del decreto legge n. 98 del 2011.

III-In conclusione, la Sezione ritiene che lo schema di regolamento proposto risponda alla ratio di

contenimento della spesa in materia di pubblico impiego siccome disciplinata dalle vincolanti norme

primarie richiamate, ferme restando le osservazioni esposte nei punti precedenti.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all’ulteriore corso dello

schema di regolamento proposto.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Bruno Mollica Luigi Cossu

INAIL :ELENCHI CRONOLOGICI DOMANDE FINANZIAMENTI ISI 2012

25/04/2013

A conclusione della sessione di invio telematico delle domande di finanziamento, INAIL rende noti gli esiti pubblicando gli elenchi relativi alle singole regioni/province autonome, secondo l’ordine cronologico di ricevimento.

Per ogni regione/provincia autonoma sono predisposti due distinti elenchi relativi ai due diversi stanziamenti previsti dall’articolo 3 dell’Avviso:

1)        per i progetti della tipologia 1 (di cui all’allegato 1 dell’Avviso) ed i progetti della tipologia 2  relativi all’adozione di sistemi di responsabilità sociale certificati SA 8000 e a modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente (di cui all’allegato 2 dell’Avviso, tabella “parametri e punteggi”, sezione 3 lettere f e g);  – I RELATIVI FILE SONO CONTRADDISTINTI DALLA LETTERA “I”

2)        per i progetti di tipologia 2 relativi all’adozione di modelli organizzativi (di cui all’allegato 2 dell’Avviso, tabella “parametri e punteggi”, sezione 3 lettere a-b-c-d-e). – I RELATIVI FILE SONO CONTRADDISTINTI DALLA LETTERA “M”

Elenchi cronologici regionali:

Abruzzo

Alto Adige

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia  

Toscana

Trentino

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

 * (Le domande collocate in posizione utile per il finanziamento sono contrassegnate dalla lettera “S”)

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro il 27 Maggio 2013 alla Sede INAIL territorialmente competente, tutta la documentazione prevista dall’articolo 15 dell’Avviso Pubblico, secondo le modalità indicate dall’articolo 24 dell’Avviso stesso.

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REGOLE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INOLTRO ONLINE (accedi al documento integrale)

Sono disponibili le Regole tecniche per la partecipazione all’inoltro online della domanda tramite codice identificativo di cui all’art. 12 dell’Avviso pubblico.

 Le modalità tecniche di partecipazione all’invio telematico delle imprese prevedono tre fasi preparatorie, finalizzate a rendere le operazioni da svolgersi nel giorno 18 Aprile p.v. più rapide, sicure e agevoli a garanzia delle singole imprese e della riuscita complessiva dell’operazione.

 1. Autenticazione e acquisizione indirizzo per l’invio dall’11 Aprile ore 15
L’utente si autenticherà al sito www.inail.it dalle ore 15.00 del giorno 11 Aprile e, tramite la sezione PUNTO CLIENTE, richiamerà l’applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE – ISI, già utilizzata per la compilazione della domanda. Da tale data, sarà disponibile la voce di menù “Accesso allo sportello” che funzionerà da canale di accesso allo sportello informatico. Selezionando tale voce di menù, si accede alla pagina contenente l’indirizzo relativo al canale di accesso allo sportello informatico. Tale indirizzo dovrà essere copiato e conservato a cura dell’utente.

 2. “Pagina di accesso” allo sportello: disponibile 2 ore prima dell’apertura dello sportello informatico
L’indirizzo acquisito e copiato al termine della fase di autenticazione permetterà di richiamare la pagina di accesso allo sportello informatico. Tale pagina sarà disponibile 2 ore  prima dell’inizio della sessione di invio.

 3. Visualizzazione indirizzo della “pagina di invio”: 10 minuti prima dell’ora di inizio dell’invio
Nei 10 minuti precedenti l’orario stabilito, sulla “pagina di accesso” sarà visualizzato l’indirizzo della “pagina di invio”, che funzionerà da sportello informatico e in cui sarà inserito a cura dei partecipanti il proprio codice identificativo per l’inoltro della domanda.

Poiché tutte le pagine web sono di tipo statico, è necessario fare l’aggiornamento per visualizzare i link necessari per proseguire nelle operazioni descritte (in particolare, 2 ore prima dell’invio per il punto 2 e 10 minuti prima per il punto 3).

° ° °

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 2012 PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1. OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.

3. DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

4. RISORSE

Le risorse per l’anno 2012 INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:

  • 9,102 milioni di euro per i finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1 lett.a) D. Lgs. 81/2008 (le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza
  • 146,250 milioni di euro per i finanziamenti INAIL di cui all’art.11 comma 5 D. Lgs. 81/2008 (le risorse INAIL) destinati:
    • ai progetti di investimento (strutturali e macchine)
    • ai progetti relativi a:
      • Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000
      • Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

5. MODALITA’ E TEMPI

5.1. Compilazione e salvataggio online della domanda  –  15 gennaio – 14 marzo  2013

Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.

5.2. Download del codice identificativo  –  18 marzo 2013

A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

5.3. Pubblicazione della data di invio della domanda online  –  8 aprile 2013

Le domande inserite, alle quali è stato  attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura  dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.

Gli elenchi  in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Dal giorno successivo, le imprese avranno a disposizione 30 giorni  per trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

L’INAIL mette a disposizione dell’utenza un manuale realizzato con l’obiettivo di fornire assistenza nell’utilizzo della procedura di inserimento on-line delle domande, con la descrizione dei singoli campi da compilare e una raccolta di FAQ aggiornate contenenti alcuni dei quesiti maggiormente ricorrenti.

Manuale utente                            FAQ

AVVISI PUBBLICI

AbruzzoAlto AdigeBasilicataCalabriaCampaniaEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguriaLombardiaMarcheMolisePiemontePugliaSardegnaSiciliaToscanaTrentinoUmbriaValle d’Aosta Veneto

ISI 2012 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER REGIONE

RegioneRipartizioneStanziamento INAIL
(art.11 comma 5 d.lgs. 81/2008)Stanziamento Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali
art. 11, comma 1 lett.a)
d.lgs. 81/2008Stanziamento totale

%

(EURO)

(EURO)

(EURO)

Abruzzo

1,96

2.865.728

178.357

3.044.085

Basilicata

1,12

1.643.484

102.287

1.745.771

Bolzano

0,90

1.311.694

81.637

1.393.331

Calabria

2,78

4.061.471

252.778

4.314.249

Campania

9,04

13.216.454

822.566

14.039.020

Emilia Romagna

7,40

10.826.460

673.818

11.500.278

Friuli Venezia Giulia

1,57

2.293.797

142.761

2.436.558

Lazio

12,76

18.655.402

1.161.076

19.816.478

Liguria

2,49

3.648.124

227.052

3.875.176

Lombardia

17,48

25.568.315

1.591.322

27.159.637

Marche

2,66

3.888.130

241.990

4.130.120

Molise

0,53

772.464

48.077

820.541

Piemonte

6,53

9.550.353

594.395

10.144.748

Puglia

3,54

5.178.088

322.274

5.500.362

Sardegna

2,94

4.306.387

268.021

4.574.408

Sicilia

7,82

11.436.963

711.814

12.148.777

Toscana

8,20

11.986.756

746.032

12.732.788

Trento

1,03

1.511.253

94.057

1.605.310

Umbria

1,76

2.580.237

160.589

2.740.826

Valle d’Aosta

0,37

537.811

33.472

571.283

Veneto

7,12

10.410.630

647.937

11.058.567

Totale nazionale

100,00

146.250.000

9.102.313

155.352.3

SOSPENSIONE SANZIONI PER ERRORI DETASSAZIONE PRODUTTIVITA’ 2011

25/04/2013

Il Direttore dell’Agenzia Entrate  ha annunciato  una comunicazione di servizio a cui seguirà una specifica circolare delle Entrate con cui si stabilirà la sospensione , fino a luglio 2013, dell’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato versamento della tassazione dei premi di produttività da parte dei sostituti di imposta che interessa    circa 600 sostituti di imposta, presa in considerazione per la sfasatura nella sottoscrizione dei contratti collettivi con l’entrata in vigore della detassazione

. “ … sembra giusto che le sanzioni non siano applicate” dice Befera che continua  dichiarando  che – “Dovranno essere le stesse imprese a chiedere la sospensione delle sanzioni” – dice Befera – “perché sono loro a conoscere l’entrata in vigore di contratti collettivi sulla produttività”.

La vicenda riguarda la detassazione dell’anno 2011, per la quale l’agenzia delle entrate introdusse una specifica «regolarizzazione» scaduta il 16 dicembre 2011 e scaturita dal cambio di regole poste a base dell’incentivo tra l’anno 2010 e l’anno 2011. La questione ruotava attorno a un punto, sul quale la posizione dell’agenzia fu particolarmente intransigente. Ossia sul fatto che non l’incentivo non potesse essere fruito prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo di disciplina a livello territoriale.

L’agenzia, in altre parole, non ha mai condiviso la lettura delle norme secondo cui è rimessa ampia delega alle parti sociali sull’attuazione del beneficio, tanto ampia da consentire pure di contemplare l’efficacia retroattiva della detassazione. Per i lavoratori e le aziende che avessero applicato indebitamente la detassazione prima dell’accordo, l’agenzia consentì di sanare le loro rispettive posizioni provvedendo a restituire l’incentivo fiscale fruito in maniera «irregolare» entro il 16 luglio 2011, termine poi prorogato al 16 dicembre 2011.

VADEMECUM MINISTERO LAVORO TALUNI ASPETTI RIFORMA FORNERO

23/04/2013

A seguito dell’incontro tenutosi il 7 e 8 febbraio u.s., organizzato dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – cui hanno partecipato i Dirigenti delle strutture territoriali e i Presidenti provinciali degli Ordini – il Ministero del Lasvoro con lettera del 22 aprile 2013 ha  ritenuto   opportuno rappresentare alcuni orientamenti interpretativi condivisi nel corso del dibattito ,onde meglio orientare i comportamenti sia del personale ispettivo che dei professionisti, in fase di applicazione della disciplina contenuta nella L. n. 92/2012.

Allegato

VADEMECUM RIFORMA LAVORO

Contratto a tempo determinato

1) Qual è il significato da attribuire alla disposizione di cui all’art. I, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. a), L- n. 92/2012, in virtù della quale “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”?.

In forza del suddetto disposto normativo, qualora nell’ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore – elementi sia di carattere sostanziale che formale – il rapporto di lavoro deve essere ricondotto necessariamente alla “forma comune” e cioè al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2) Quando può essere stipulato il contratto a termine “acausale”, ovvero senza la necessaria individuazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1, comma 1,D.Lgs. n. 368/2001, di durata non superiore ai dodici mesi?

Il contratto a termine “acausale” di durata non superiore a dodici mesi può essere stipulato esclusivamente nelle ipolesi in cui non siano intercorsi tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore precedenti rapporti di lavoro di natura subordinata (ad es. un precedente contratto a tempo determinato o indeterminato ovvero intermittente).

Diversamente, nel caso di pregressi rapporti di lavoro di natura autonoma tra i medesimi soggetti, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale”.

3) E possibile la proroga del primo contratto a termine “acausale”?

Si ribadisce che il primo contratto a termine acausale non può avere una durata superiore a dodici mesi e laddove venga stipulato per un periodo inferiore, lo stesso non è prorogabile, né tantomeno risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine acausale per il restante periodo fino al raggiungimento dei dodici mesi. Ad esempio, se il primo rapporto a termine acausale ha una durata di 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratore risulta necessario indicare le ragioni che giustificano l’apposizione del termine ossia quelle integranti il ed. causatone.

4) È possibile fruire dei “periodi cuscinetto” – non superiori a 30 o 50 giorni, a seconda che il rapporto a termine abbia una durata inferiore oppure pari o superiore a sei mesi – anche nelle ipotesi di primo contratto a termine “acausale”?

Si. è ammessa la possibilità di usufruire, dei ed. periodi cuscinetto, rispettivamente di 30 e 50 giorni, anche in relazione al primo contratto a termine acausale, evitando in tal modo una trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nel caso di superamento del termine inizialmente fissato. Di conseguenza, la durata massima del primo contratto a termine acausale, nell’ipotesi di fruizione del ed. periodo cuscinetto, è pari complessivamente a 12 mesi e 50 giorni.

5) In caso di prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro oltre il termine originariamente fissato nonché nel caso di superamento dei ed. periodi cuscinetto pari 30 o 50 giorni, risulta applicabile la disciplina sanzionatone fissata ex art. 19, D.Lgs. n. 276/2003 nell’ipotesi di mancata o tardiva comunicazione di tale circostanza ai competenti centri per l’impiego ex 5, comma 2 bis, D.Lgs. n. 368/2001?

No. in entrambi casi. Sebbene il Legislatore della riforma abbia sancito con l’art. 5. comma 2 bis. un nuovo obbligo comunicazionale in capo al datore di lavoro nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto, la mancata e/o tardiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sul piano sanzionarono in quanto non espressamente prevista.

6) Nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua oltre il termine originariamente fissato,si rinvengono i margini per l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero?

Entro i limiti dei ed. cuscinetto di 30 e 50 giorni non si rinvengono i margini per I”applicazione della maxi sanzione in quanto tali periodi di “tolleranza sono considerati coperti ex lege dalla iniziale comunicazione di assunzione.

Diversamente la prestazione di lavoro resa nel periodo successivo allo scadere dei periodi cuscinetto è una prestazione ‘in nero”, rispetto alla quale trovano applicazione le scriminanti di carattere generale descritte con circ. n. 38/2010.

La maxi sanzione, pertanto, trova applicazione a partire rispettivamente dal 31esimo e dal 51 esimo giorno salvo il riscontro delle citate scriminanti.

7) Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, di 60 e 90 giorni in relazione alla durata del contratto scaduto pari o superiore a sei mesi, deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine ovvero subisce delle eccezioni collegate alla causale giustificatrice dell’apposizione del termine?

L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la ed. sostituzione per maternità.

L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991.

8) Come deve essere interpretata la disposizione di cui all’art. 5. comma 3, D.Lgs. n. 368/2001, che consente la riduzione degli intervalli temporali, in caso di successione di più contratti a termine a venti o trenta giorni, in virtù di apposite previsioni da parte della contrattazione collettiva?

La circolare n. 27/2012 ha già chiarito che “gli accordi di livello interconfederale o di categoria – ovvero, in via delegata, a livello decentrato – possono ridurre la durala degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate ali ‘avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo ecc.”.

Si evidenzia, inoltre, che la locuzione normativa “Ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsiasi livello, consente di ridurre intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati.

Si precisa, ad ogni modo, che le diverse e ulteriori ipotesi sopra menzionate devono essere specificamente declinate dalla contrattazione collettiva.

9) Il superamento del periodo massimo di occupazione a tempo determinato, fissato dall’art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, in 36 mesi, che comporta la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, trova applicazione anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a termine?

No. la misura “sanzionatoria” della trasformazione in contratto a tempo indeterminato non trova applicazione con riferimento alla successione temporale di più contratti di somministrazione a tempo determinato.

Ciò in quanto, nel caso di contratto di somministrazione, opera l’espressa esclusione prevista dall’art. 22. comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 secondo il quale “in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti (…)”.

10) È possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001?

Anche se da un punto di vista letterale non risulta una preclusione in tal senso, la condotta potrebbe integrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.) e trattandosi di un contratto stipulato in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Contratto intermittente

1) Può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra?

Il dato normativo non declina in alcun modo la nozione di discontinuità e di intermittenza. Si ritiene dunque possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa.

È la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza.

2) Cosa deve intendersi per individuazione dei ed. periodi predeterminati da parte della contrattazione collettiva sul piano nazionale o territoriale per lo svolgimento delle prestazioni di natura intermittente, ex art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003?

L’individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali è possibile l’attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato all’interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all’intero anno, ma occorre una precisa declinazione temporale.

Nell’ipotesi di stipulazione di contratto di lavoro intermittente in virtù di una previsione da parte dei contratti collettivi che individuino periodi predeterminati riferiti all’intero anno, lo stesso sarà pertanto considerato quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3) In che modo trova applica/Jone la sanzione amministrativa contemplata dall’art. 1, comma 21 lett. b), L n. 92/2012, concernente la mancata comunicazione dell’espletamento della prestazione lavorativa di natura intermittente?

L’art. 1, comma 21, lett. b). della Legge di cui sopra stabilisce che “in caso di violazione degli obblighi dì cui al presente comma sì applica la sanzione amministrativa da euro 400.00 ad euro 2400,00 in relazione ci ciascun lavoratore per cui e stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’ari. 13, 23 aprile 2004, n. 124”.

Dal dettato normativo si evince che la sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la “condotta” del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.

APPRENDISTATO

1) Come si può ovviare alla mancanza del libretto formativo?

È possibile indicare il percorso formativo svolto anche mediante annotazione dell’attività espletata su un registro del datore di lavoro, senza particolari formalità. Tale registro sarà oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, mediante i riscontri di carattere documentale nonché di dichiarazioni dei lavoratori, al fine di constatarne la conformità con il piano formativo individuale dell’apprendista.

2) Quali sono le conseguenze sanzionatone nel caso in cui si riscontrino violazioni delle disposizioni afferenti al tutor nel contratto di apprendistato?

Si ritiene che le sanzioni connesse a violazioni legate alla presenza di un tutor aziendale siano esclusivamente di natura amministrativa e non necessariamente riverberino effetti automatici sulla genuinità del rapporto di apprendistato.

Di conseguenza, laddove si riscontrino le suddette violazioni non si potrà automaticamente applicare il regime sanzionatone di cui all’art. 7. comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista, in quanto in tali ipotesi appare necessaria la puntuale verifica circa i contenuti e le modalità previste dal contratto collettivo concernenti il ruolo assegnato al tutor (cfr.circ.n. 5/2013).

Lavoro accessorio

1) Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma in ordine al lavoro mediante voucher?

Ai sensi dell’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 è possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria lenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Tale limite, pari a euro 5.000 da considerarsi al netto delle trattenute previste dalla legge, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti.

Fermo restando il limite complessivo di euro 5.000 nel corso di un anno solare, il Legislatore stabilisce che “nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative (…) possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente (…)” (cfr. circ. n. 4/2013).

2) Ai fini del riscontro della genuinità dell’utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni accessorie occorre verificarne la natura?

No. Ai fini qualificatori risulta determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei 5000 e 2000 euro. Se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione perché ciò finirebbe per vanificare le finalità stesse dell’istituto. In sostanza, se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, il Legislatore presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici sopra descritti sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contralto di lavoro subordinato.

3) Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico previsto dalla legge?

In sede di accertamento ispettivo, ed esclusivamente con riferimento al soggetto committente avente natura di impresa, nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo.

Associazione in partecipazione

1) In quali ipotesi trova applicazione la trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato?

Ai sensi del novellato art. 2549 c.c. in primo luogo, laddove l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati in una medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, salvo l’eccezione dei legami familiari. La seconda ipotesi presuntiva si verifica, invece, in caso di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’art. 2552 del codice civile. Le limitazioni previste dalla nuova normativa si ritiene trovino applicazione esclusivamente laddove l’associato sia una persona fisica e non una impresa. Ciò in quanto in tale ultimo caso l’apporto è prevalentemente di carattere economico imprenditoriale.

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

1) Quali sono le principali novità della Riforma in ordine alla tipologia contrattuale delle collaborazioni a progetto?

Oltre all’eliminazione del “programma” di lavoro o della “fase” di esso, requisito indispensabile ai fini del riconoscimento della genuinità del contratto risulta essere la descrizione di uno specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale obiettivamente verificabile.

2) Come deve essere inteso l’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003 novellato dalla Riforma nella parte in cui il Legislatore stabilisce che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale?

Il progetto gestito autonomamente dal collaboratore non può sinteticamente identificarsi con l’oggetto sociale, ma deve risultare caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato atteso, in modo da costituire una vera e propria “linea guida” in ordine alle modalità di espletamento dell’obbligazione del collaboratore. Il progetto può dunque rientrare nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa e nel cd. core business aziendale, ma non può limitarsi a sintetiche e generiche formulazioni standardizzate che identificano la “ragione sociale”descritta nella visura camerale del committente.

3) Il compenso erogato al collaboratore deve essere parametrato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto?

No, il compenso viene erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale, tuttavia l’elemento temporale rileva ai fini della valutazione circa la congruità dell’importo attribuito al collaboratore sulla base del contratto collettivo di riferimento.

In particolare, il nuovo art. 63. D.Lgs. n. 276/2003 rimanda ai minimi salariali applicati nello specifico settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, in forza dei contralti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

Laddove non si rinvenga una contrattazione per lo specifico settore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, si fa riferimento “alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e dì esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto”.

4) L’elencazione delle attività, di cui alla circolare n. 29/2012, difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma può costituire una presunzione di subordinazione?

No, tale indicazione opera esclusivamente sotto il profilo della metodologia ispettiva, al fine di orientare e uniformare l’attività di vigilanza, non volendo dunque rappresentare alcun indice presuntivo di carattere generale in ordine ai criteri distintivi tra attività autonoma e subordinata. Ciò che si vuole esprimere con tale elencazione è la non riconducibilità delle attività indicate ad un progetto nelle valutazioni del solo personale ispettivo, ferme restando ovviamente le competenze giudiziali in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.

La responsabilità solidale negli appalti

1) Quali sono le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, apportate dalla Riforma?

La principale novità introdotta nell’ambito dell’art. 29, comma 2, consiste nella possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, si sottolinea che l’esclusione della responsabilità solidale in forza della deroga operata da parte della contrattazione collettiva nazionale sembrerebbe poter afferire ai trattamenti retributivi e non invece alle obbligazioni previdenziali e assicurative di natura pubblicistica maturate nei confronti degli Istituti, intesi quali soggetti terzi rispetto agli accordi derogatori intercorsi tra le parti sociali. Peraltro, sulla questione può essere invocato anche un principio di carattere generale del nostro ordinamento secondo cui non sembrerebbe consentito alla fonte contrattuale di incidere direttamente sui “saldi” di finanza pubblica.

Su tale orientamento si registrano però riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui il CCNL non opera come fonte privatistica, ma opera come fonte delegata dal Legislatore con conseguente possibilità, da parte del CCNL, di derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale.

2) La responsabilità solidale in materia di appalti ex art. 29, comma 2, trova applicazione anche con riferimento ai lavoratori autonomi?

La norma utilizza la locuzione “lavoratori” senza distinguere tra le fattispecie di lavoro subordinato o autonomo. Sembrerebbe, pertanto, ragionevole interpretare la disposizione in senso garantista nei confronti di ciascuna tipologia di lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.

Su tale orientamento ci sono invece riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui la disciplina e riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati in quanto gli stessi riferimenti contenuti nell’art. 29 richiamano tale tipologia di rapporto (retribuzione. TFR ecc. ).

3) L’art. 29, comma 2, trova applicazione nei confronti del settore pubblico?

Sembrerebbe di no, anche se in tal senso si è registrato qualche pronunciamento di merito. Com’è noto, ai sensi dell’art. 1. comma 2, il D.Lgs. n. 276/2003 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministra/ioni e del loro personale.

La procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

1) Quali sono le conseguenze in caso di mancata presentazione del datore di lavoro nel giorno della convocazione per l’espletamento del tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio?

Il personale incaricato provvedere a redigere il verbale di mancata presenza e la procedura si considera comunque espletata.

2) È possibile da parte dei datori di lavoro farsi rappresentare in sede di procedura conciliativa?

Si. conferendo apposita delega autenticata conferita a professionisti abilitati a rappresentare il datore di lavoro. Tali professionisti possono essere esclusivamente avvocati e consulenti del lavoro (cfr. circ. n. 3/2013)..

3) È possibile presentarsi il giorno della convocazione presso la DTL con un accordo precedentemente raggiunto in sede sindacale?

Si. è possibile che gli Uffici prendano in considerazione l’accordo già raggiunto espletando, tuttavia non solo una funzione notarile ma operando anche una attenta verifica dei presupposti e del contenuto del raccordo stesso.

4) La procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione anche nelle ipotesi di c.d. licenziamenti ad nutum?

Si ritiene che le fattispecie di libera recedibilità che, com’è noto costituiscono ipotesi eccezionali di risoluzione del rapporto di lavoro in mancanza di qualsivoglia motivo, non rientrino nel campo di applicazione sancito dal novellato art. 7. L. n. 604/1966. che offerisce esclusivamente ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui alla seconda parte dell’art. 3 della medesima Legge.

Restano, pertanto, esclusi dalla nuova procedura conciliativa i casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, nonché i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.

ULTERIORI ISTRUZIONI E APPROFONDIMENMTI INPS PENSIONAMENTO 130 MILA ESODATI

23/04/2013

Si richiama l’attenzione sul Messaggio inps sottostante 22 aprile 2013, n. 6645 riguardante ulteriori istruzioni e chiarimenti circa la salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei 55.000) –

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1. Salvaguardia dei 65.000 e salvaguardia dei 55.000. Verifica delle condizioni di accesso

In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento, si fa seguito ai messaggi n. 2526 del 24 gennaio 2013, n. 4678 del 18 marzo 2013 e n. 5445 del 2 aprile 2013 con i quali sono state fornite istruzioni al riguardo, per chiarire quanto segue.

Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile.

In particolare, per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Salvaguardia dei 55.000. Presentazione delle istanze alle Commissioni istituite presso le DTL

Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013 era stato comunicato che, sulla base di quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 2013, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011 fossero state accolte dalle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro e, tuttavia, fossero rimasti esclusi dal predetto beneficio, erano tenuti a presentare una nuova istanza per l’accesso al beneficio della salvaguardia dei 55.000 alle competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.

Tali disposizioni sono state integrate con i chiarimenti forniti nel messaggio n. 5445 del 2 aprile 2013.

Ciò premesso, si rende noto che, conformemente a quanto indicato nel messaggio da ultimo richiamato, il predetto Dicastero, con nota prot. n. 0021011.04-04-2013, ha integrato le proprie disposizioni al riguardo.

Pertanto, i lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 – ma comunque entro il 6 gennaio 2015 – o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.

Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.

Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per accedere alla salvaguardia dei 55.000.

PILLOLE DI… GIURISPRUDENZA

23/04/2013

Si segnalano le seguenti sentenze della Cassazione in materia di lavoro e previdenza sociale

sentenza n. 9681 del 22 aprile 2013,

L’esclusione dalla dichiarazione di fallimento per l’impresa insolvente prevista dall’articolo 15 della Legge fallimentare relativamente ai casi in cui l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti e dall’istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore a 30 mila euro non è richiamata dall’articolo 194 della Legge fallimentare medesima tra le norme applicabili alla liquidazione coatta amministrativa.

La disposizione che prevede questa esclusione non è nemmeno richiamata dall’articolo 195 della stessa legge a proposito dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione medesima, costituendo norma introduttiva di un’eccezione alla regola della fallibilità delle imprese, come tale insuscettibile di applicazioni analogiche.

Sulla scorta di detti assunti la Suprema corte ha confermato la dichiarazione di insolvenza di una società cooperativa esclusivamente mutualistica anche in presenza di un ammontare di debiti, scaduti e non pagati, complessivamente inferiore a 30 mila euro.

Sentenza n. 9599 del 19 aprile 2013

La prestazione lavorativa “in nero”, svolta per anni presso l’impresa di un parente, costituisce un rapporto subordinato a tempo indeterminato, qualora, in base alla testimonianza degli altri dipendenti e ai documenti aziendali firmati dall’interessato, risulti che il lavoratore ha osservato gli orari di lavoro e le direttive del superiore al pari dei colleghi.La Suprema Corte , ha precisato, inoltre, che, ai fini del riconoscimento delle pretese concernenti ferie, permessi e festività non goduti, è indispensabile la prova rigorosa della mancata fruizione nel corso degli anni di servizio

Sentenza n. 9298 del 17 aprile 2013

Con riferimento all’assunzione di una parente da parte dell’imprenditore, e’ stato respinto  respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, venendo statuito la piena legittimità della fruizione di incentivi e agevolazioni fiscali all’occupazione.

Nello specifico e’ stato     precisato che ai fini del godimento dei benefici per la nuova occupazione, la normativa prevede determinati requisiti soggettivi ed oggettivi, non escludendo la possibilità della loro fruizione per l’assunzione dei familiari.

Sentenza n. 9351 del 17 aprile 2013

In materia di evasione contributiva,   risulta  chiarito che qualora, a fronte di verifica ispettiva da parte dell’INPS, sia rilevata un’omissione contributiva, la testimonianza del lavoratore non può smentire le rilevanze ispettive.

Nello specifico  è stato  precisato che la testimonianza del dipendente volta a confermare lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le regole del contratto part-time, nonostante le rilevanze ispettive lo riconducano ad un contratto a tempo pieno, non può essere considerata rilevante. Ciò sia in ragione delle prove raccolte dall’organo ispettivo, che in ragione della posizione di soggezione del lavoratore rispetto alla figura del datore.

Sentenza 17 aprile 2013, n. 17610,  

E’illegittimo il sequestro per equivalente qualora non sia proporzionato al debito con il Fisco.

Inoltre i Giudici hanno precisato che, nell’ipotesi di reato tributario commesso dall’amministratore delegato di una S.R.L., è illegittimo il sequestro per equivalente di beni intestati alla società stessa, tranne nel caso in cui la società sia stata interposta per porre in essere reati fraudolenti e quindi ogni bene fittiziamente intestato alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato.

Ordinanza 28 marzo 2013, n. 789   

E’ stat stabilita  l’inammissibilità della deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi per i lavori edili fatti eseguire da terzi qualora manchi la formalizzazione del contratto di appalto.

Infatti, la Corte di Cassazionem ha precisato che il costo d’appalto non può essere dedotto sulla base delle sole fatture d’acquisto, in quanto è necessario un contratto scritto tra committente e appaltatore come prova attestante l’effettiva stipulazione dell’appalto (ex art. 2697 c.c.).

Viene ribadito, infine, il principio in base al quale, in caso di contestazione da parte del Fisco dell’indebita deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente provare la legittimità e la correttezza delle deduzioni mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti.

Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013,

Risulta  statuito che il socio lavoratore che esercita come amministratore dev’essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando l’illegittimità dell’unificazione della posizione previdenziale a seconda dell’attività prevalente.

Nello specifico la Suprema Corte, c  ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma, per la quale vige l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Sentenza n. 7312 del 22 marzo 2013,

la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in merito all’impossibilità,nerlla societa’ in accomandita ,in capo allo stesso lavoratore, della contemporanea sussistenza del ruolo di amministratore unico con il rapporto di subordinazione.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che l’incompatibilità dei due ruoli deriva dall’impossibilità di concentrare nel medesimo lavoratore

  • sia la volontà della società che
  • l’esecuzione e il controllo della stessa.

FIRMATO TERZO DECRETO PENSIONAMENTO PER ALTRI 10.130 ESODATI

23/04/2013

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti, come previsto dalla Legge di stabilità 2013, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, , ha firmato, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il terzo decreto in favore dei lavoratori salvaguardati, ai quali verrà applicata la precedente normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico.

Il decreto prevede, in particolare, la salvaguardia per un numero complessivo di 10.130 lavoratori, che si aggiungono alle platee di lavoratori già individuati dai precedenti due decreti.

Il decreto è stato inviato, per la registrazione, alla Corte dei Conti.

EQUITALIA PONE FINE PIGNORAMENTI C/C DIPENDENTI E PENSIONATI

23/04/2013

Da apprezzare la decisione  di Equita di rivedere il proprio atteggiamento riguardo al tema dei pignoramenti dei conti correnti . Una scelta fatta in piena autonomia dall’ente di riscossione per cercare di ovviare ad un problema creato da leggi dello Stato che ancora una volta sembrano agire in totale contraddizione con la vita reale dei contribuenti. Si è infatti prodotto il paradosso per cui, la stessa Equitalia, si sarebbe potuta ritrovare a pignorare dei conti correnti sui quali pensionati e lavoratori dipendenti, in base alle nuove norme sui contanti, ricevono mensilmente tutta la propria pensione o tutto il proprio stipendio. Insomma, sarebbe stato un po’ come pignorare la forma stessa di sostentamento di migliaia di nuclei familiari. Una situazione a cui Equitalia ha voluto precipitosamente porre rimedio ancora prima che il problema esplodesse e in attesa che il Parlamento ovviamente provveda a sanare con nuove norme il disagio che si è venuto a creare.

Pignoramenti, ecco come funziona
Attualmente la legge permette a Equitalia, come a qualsiasi altro privato cittadino d’altronde, di chiedere il pignoramento di un conto corrente nel caso si debba rientrare di un proprio credito. Per evitare però di mettere le mani su conti correnti che costituiscono, come accennato, la fonte stessa di sopravvivenza di migliaia di famiglie, d’ora in poi è stata prevista, con una nota interna specifica, che i funzionari di Equitalia si comportino diversamente. In caso di pensionati e lavoratori dipendenti scatterà in prima battuta il pignoramento della pensione o dello stipendio, che opera alla fonte, ossia in capo all’ente previdenziale che elargisce la pensione o al datore di lavoro che paga lo stipendio.

 

Questi ultimi soggetti dovranno procedere dunque al pignoramento e nel caso si sia di fronte ad una quota pignorata inferiore a un quinto, vorrà dire, come previsto dalla legge, che l’entità di pensioni o stipendi in causa saranno inferiori ai 5mila euro al mese. Ebbene, in questi casi non potrà mai scattare il pignoramento del conto corrente del soggetto in questione. Per cifre superiori invece ai 5mila euro, si valuterà caso per caso, anche se in questi frangenti l’opzione del pignoramento del conto corrente rimane comunque in campo.

Stipendi e pensioni
E’ bene ricordare inoltre che per pignoramenti di stipendi e pensioni che operano alla fonte, rimangono in vigore i limiti finora previsti dalla legge. Per cifre che vanno fino a 2.500 euro al mese è possibile pignorare un quota pari a un decimo. Per somme tra i 2.500 e i 5mila euro si può arrivare fino a un settimo. Mentre per pensioni e stipendi superiori ai 5mila euro la quota di pignoramento può arrivare fino a un quinto, come già più sopra accennato. Questi valori, come detto, rimangono in vigore