Si richiama l’attenzione sulla sottostante sentenza della Corte di Cassazione 24 aprile 2013, n. 10007 riguardante il riconoscimento di lavoro subordinato e non autonomo nella fattispecie del rapporto di lavoro a domicilio
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Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di G. A. C., proposta nei confronti della società C., avente ad oggetto la condanna della predetta società al pagamento di differenze retributive conseguenti l’intercorso rapporto di lavoro a domicilio.
La Corte del merito, rilevato che correttamente il giudice di primo grado aveva considerato la società decaduta dalla prova per testi non essendosi questi – senza alcuna giustificazione – presentati all’ udienza fissata per la loro escussione, riteneva infondata l’eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla C. avendo il Tribunale correttamente ritenuto “la completezza del ricorso e la sua piena rispondenza al dettato dell’ art. 414 cpc”.
Rimarcava, poi, la Corte territoriale che risultava del tutto nuova la prospettazione della società secondo la quale sarebbe intercorso con la G. un rapporto di lavoro autonomo in quanto ciò contrastava con la deduzione di primo grado in ragione della quale la C. si era limitata a negare la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la lavoratrice in causa.
Comunque, osservava la Corte distrettuale, nulla la società aveva dimostrato circa l’estraneità delle lavorazioni eseguite dalla G. a quelle attuate all’ interno dell’ azienda, né che era rimessa al lavoratore la scelta delle modalità esecutive sì da escludere ogni forma di subordinazione di tipo meramente tecnico.
Del resto era rimasto accertato che i materiali da assemblare erano stati consegnati e ritirati da dipendenti della C. ed era stato pattuito il prezzo dì ogni manufatto in ragione delle “pinzate”.
Nondimeno, secondo la Corte di Appello, la ritenuta subordinazione poteva essere esclusa dalla circostanza che la lavoratrice aveva prestato lavoro alle dipendenze di altro datore non essendo, tra l’altro, nemmeno allegata una pattuizione di non concorrenza.
Infine la Corte del merito riteneva non contestati i conteggi elaborati sulla base delle “pinzate” e tanto in considerazione della circostanza della genericità di detta contestazione priva di qualsiasi riferimento ai tempi di lavoro occorrenti per ciascuna “pinzata”.
Avverso questa sentenza la società C. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Con la prima censura la società, deducendo violazione dell’art. 255 cpc, sostiene che il giudice di appello ha pronunciato – con riferimento alla mancata comparizione dei testi per l’udienza fissata per la loro escussione – una decadenza non prevista dalla legge.
La censura non è scrutinabile.
Invero la parte ricorrente non precisando, in violazione del principio di autosufficienza, su quali capitoli di prova i testi dovevano essere sentiti non consente a questo giudice di legittimità di delibare la decisività del preteso errore in relazione al dictum della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando nullità ed illegittimità della statuizione per violazione dell’art. 414 cpc ed omessa motivazione,assume che la Corte del merito nel rigettare l’eccezione di nullità de ricorso si è limitata a riportarsi alla sentenza di primo grado. Il motivo è infondato.
E’, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che in questa sede va ribadito, quello secondo il quale la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dagli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, e 1, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. Ili Cost., per l’attività del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem ( Cfr. per tutte Cass.ll febbraio 2011 n.3367 e, con riferimento alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, Cass. 20 maggio 2012 n. 8063).
Nella specie la Corte del merito, non solo fa proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado richiamando le pagine 2 e 3 della predetta sentenza ma, sottolinea, altresì, la completezza del ricorso e la sua piena rispondenza al dettato dell’art. 414 cpc.
Con la terza critica la società, allegando violazione dell’art. 437 cpc, rileva che erroneamente la Corte del merito ha considerato come nuova la deduzione secondo la quale, nella specie, trattatasi di un rapporto di lavoro autonomo.
La censura non è accoglibile, perché non decisiva.
Infatti la Corte del merito pur qualificando come nuova siffatta eccezione, tuttavia, poi, si pronuncia sulla stessa escludendo la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo.
Con la quarta censura la società, assumendo erroneità, contraddittorietà ed illegittimità della sentenza, afferma che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che non è stata eccepita l’autonomia delle modalità di esecuzione del rapporto.
La censura è infondata.
La Corte del merito, difatti, nell’individuare i caratteri differenziali tra lavoro subordinato ed autonomo nel lavoro a domicilio, sottolinea che solo in tale ultimo tipo di rapporto è rimessa al lavoratore la scelta delle modalità esecutive della prestazione, ed “afferma che nulla in proposito è stato dedotto dall’appellante (società)”, riferendosi, evidentemente, alla scelta delle modalità esecutive.
Orbene al riguardo la società ricorrente si limita a richiamare le pagine dell’atto dì appello sostenendo di aver,appunto,dedotto che “la sig. G. stante la piena autonomia nelle modalità di esecuzione delle proprie prestazioni ha lavorato alle dipendenze di altra società”.
Pur a volere considerare come autosufficiente il richiamo alle deduzioni di cui all’atto di appello, sta dì fatto che la contestazione, cui si riferisce la Corte del merito, è quella di cui al giudizio di primo grado in riferimento al quale la predetta Corte rileva che la società si era limitata a negare la ricorrenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la G.
Né può sottacersi che la Corte del merito considera irrilevante la circostanza che la lavoratrice aveva prestato lavoro alle dipendenze di altro datore non essendo, tra l’altro, nemmeno allegata una pattuizione di non concorrenza.
Con il quinto motivo la C., allegando violazione dell’art. 11 della Legge n. 877 del 1973 e art. 2094 ce nonché erroneità ed illogicità della motivazione,assume l’erroneità della sentenza per aver affermato la subordinazione nonostante la prestazione di lavoro presso terzi fosse svolta in concorrenza e sol perché il ritiro della merce avveniva con veicolo da parte dei dipendenti e con mezzi della C. Anche questo motivo è infondato.
La subordinazione, nella specie, è affermata dalla Corte del merito sul rilievo che il lavoratore in causa svolgeva lavorazioni analoghe a quelle effettuate all’interno dell’azienda datoriale e senza che fosse rimessa la scelta delle modalità esecutive della prestazione al lavoratore.
D’altro canto la Corte di appello sottolinea che non è nemmeno allegata, con riferimento allo svolgimento di lavoro presso terzi, la concorrenza. Non può, quindi, ritenersi, contrariamente all’assunto della società, che la Corte distrettuale ritiene la subordinazione “sol perché il ritiro della merce avveniva con veicolo da parte dei dipendenti e con mezzi della C.” essendo tale circostanza richiamata dai giudici di appello a conferma della non veridicità dell’ avverso assunto secondo il quale nessun rapporto era intercorso con la G.
Con 1’ultima critica la società, denunciando illogicità della motivazione e violazione dell’art. 8 della Legge 877 del 1973 e 2100 e segg. cc, assume l’erroneità della sentenza impugnata laddove stabilisce che era onere del datore di lavoro provare i tempi di lavoro, con la relativa documentazione, senza tener conto, invece, che in caso di lavoro a domicilio il principio del cottimo pieno impone al lavoratore la prova del prodotto realizzato per conseguire la retribuzione. La censura è infondata.
E’ necessario, innanzitutto, evidenziare che la Corte del merito quando rileva la mancata contestazione dei conteggi sviluppati dalla G., si riferisce evidentemente alla posizione assunta dalla società nel giudizio di primo grado nel corso del quale, e lo si è già rimarcato, la società si è limitata a dedurre l’inesistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la G. Tanto è confermato dal richiamo, operato dalla Corte di Appello, alla memoria di primo grado ed in particolare alle pagine 4 e 5 (punto 7).
La Corte del merito, correttamente,quindi, ritiene tardive tutte quelle contestazioni svolte in sede di appello.
Tanto precisato va rilevato che le censure della ricorrente non colgono nel segno in quanto le differenze retributive vengono determinate dalla Corte del merito, sulla base del prezzo pattuito, come riferito dai testi, relativo al numero delle “pinzate” occorrenti per ciascun manufatto.
Il ricorso in conclusione va respinto.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio dì legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Nulla per le spese del giudizio di legittimità
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