Le istruzioni di cui al titolo sono stata fornite dall’Istituto interessato con la sottoriportata circolare 22 aprile 2013, n. 3
contente precisazioni sull’ art. 42, comma 5, d.lgs n. 151/2001 , con particolare riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi di congedo riconosciuti dall’inps per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave.
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A seguito di numerose richieste di chiarimenti, si ricorda che i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati – pur iscritti ai fini previdenziali presso l’INPGI – per le prestazioni economiche di maternità sono assicurati presso l’INPS. Di conseguenza, anche l’autorizzazione al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del Dlgs n.151/2001 e/o alla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge n.104/1992, nonché il pagamento delle relative indennità economiche, rientra nelle competenze dell’INPS.
L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.
In merito al congedo straordinario di cui all’oggetto, in sostituzione dei valori già indicati nella circolare INPGI n. 1 del 16 gennaio 2013, si riportano – sulla base della corretta aliquota IVS prevista per gli assicurati INPGI – gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso.
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile
(Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI del 29,97%)
ANNO |
Importo Complessivo Annuo |
Importo massimo annuo della retribuzione figurativa |
Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg) |
2012 |
45.471,79 |
34.986,00 |
95,85 |
2013 |
46.835,93 |
36.036,00 |
98,73 |
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