In riferimento all’argomento delo titolo ,si è constatato non senza sorpresa che, sia nella risposta a corrispondente quesito posto in occasione del Forum Lavoro 2013,egregiamente organizzato e realizzato ,sia nella nota del MLPS n.7258 del 22 aprile c.a. ,relativa al Vademecum sulla Riforma del Lavoro , risulta espresso un orientamento opposto a quello contenuto in una faq ministyeriale del 4 ottobre 2012 , in cui si affermava che la disciplina degli intervalli temporali prevista dall’articolo 5, comma 3, del dec.legvo 368/01 non si applicasse nel caso di assunzioni per ragioni sostitutive relative alla sostituzione di lavoratrici in maternità,
Infatti ,a giustificazione del nuovo orientamento, nella prima si dichiara che” la stessa norma non prevede tale deroga ne’ nello stesso comma 3 e neanche al comma 3 bis ” ,mentre nella seconda si legge :”L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la . sostituzione per maternità. L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991.”
Premesso quanto sopra, a parere dello scrivente la giustificazione addotta per escludere l’obbligo del rispetto del regime degli intervali temporalli nei riguardi dell’assunzione del lavoratore in mobilita’ e per ammettere l’ obbligo in questione per l’assunzione relativa alla sostituzione di lavoratrici in mobilita’,non appare convincente .
Infatti ,se è vero che la fattispecie dell’assunzione dei lavoratori in mobilita’ è “ipotesi non contemplata dal dec.legvo 368/01 ,altrettanto risulta per l’assunzione in sostituzione delle lavoratrici in mobilita’,nel senso che se l’una è disciplinata dall’art.8 della legge 223/91,l’altra ha la propria fonte normativa nell’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Del resto ,non si puo’ non tener conto che l’art.10 comma 6 del dec.legvo 368/01 recita:” Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53″ , dovendosi intendere simile affermazione nell’unico modo plausibile , che ,non potendo risultare quello del tutto pleonastico per cui il decreto legvo 368/01 non ha abrogato la disciplina contenuta nelle due norme legislative menzionate , piuttosto va individuato nel ritenere che entrambe le predette ipotesi di assunzione non sono destinatarie delle regole del dec.legvo 368/01 ed in quanto tali devono ricevere il medesimo trattamento interpretativo anche con riferimento all’esclusione degli intervalli temporali in caso di assunzioni successive.
Peraltro, a conferma di quanto sopra ,e’ da tener conto che un ‘ interpretazione non conforme a quella sostenuta nel presente post porterebbe alla conseguenza non condivisibile per cui colui/colei che sia stato assunto/a per sostituire una lavoratrice madre per il periodo di astensione obbligatoria ,ladovve , alla scadenza di tale periodo ,la lavoratrice madre utilizzasse il congedo parentale prima dell’intervallo di 90 giorni di cui all’art.5 comma 3 del dec.legvo 368/01 ,colui/colei che l’ha sostituita durante l’astensione obbligatoria non potrebbe essere riassunto/a .
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