A PROPOSITO INTERVALLI ASSUNZIONI A TERMINE SUCCESSIVE SOSTITUZIONE LAVORATRICI MADRI

In riferimento  all’argomento delo titolo ,si è  constatato non senza sorpresa che, sia  nella risposta a corrispondente  quesito posto in  occasione del Forum Lavoro 2013,egregiamente organizzato e realizzato ,sia nella  nota del MLPS  n.7258 del 22 aprile c.a. ,relativa al Vademecum sulla Riforma del Lavoro , risulta espresso un orientamento opposto   a quello   contenuto in  una faq ministyeriale  del  4 ottobre 2012 , in cui  si affermava  che la disciplina degli intervalli temporali prevista dall’articolo 5, comma 3, del dec.legvo 368/01 non si applicasse nel caso di assunzioni per ragioni sostitutive relative alla sostituzione di lavoratrici in maternità,
Infatti    ,a giustificazione del nuovo orientamento, nella prima si dichiara che” la stessa norma non prevede tale deroga ne’ nello stesso comma 3 e neanche al comma 3 bis ”  ,mentre nella seconda si legge :”L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine, indipendentemente dalla causale applicata anche dunque nell’ipotesi di assunzione per ragioni sostitutive, ivi compresa la  . sostituzione per maternità. L’unica fattispecie per la quale non si impone l’obbligo del rigoroso rispetto del regime degli intervalli temporali è quella concernente l’assunzione del lavoratore in mobilità, in considerazione della peculiarità del contratto e in quanto ipotesi non contemplata dal D.Lgs. n. 368/2001 ma dall’art. 8. comma 2, L. n. 223/1991.”
Premesso quanto sopra, a parere dello scrivente     la giustificazione addotta per escludere l’obbligo del rispetto del regime degli intervali temporalli  nei riguardi dell’assunzione del lavoratore in mobilita’ e per ammettere  l’ obbligo in questione per l’assunzione relativa alla sostituzione di lavoratrici in mobilita’,non appare convincente .
Infatti ,se è vero che la fattispecie dell’assunzione dei lavoratori in mobilita’ è “ipotesi non contemplata dal dec.legvo 368/01 ,altrettanto risulta per l’assunzione in sostituzione delle lavoratrici in mobilita’,nel senso che se l’una è  disciplinata  dall’art.8 della legge 223/91,l’altra ha la propria fonte normativa nell’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Del resto ,non si puo’ non  tener conto  che l’art.10 comma 6 del dec.legvo 368/01 recita:” Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all’articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53″ , dovendosi intendere  simile affermazione  nell’unico     modo    plausibile , che ,non potendo risultare  quello  del tutto pleonastico  per  cui  il decreto legvo 368/01 non ha abrogato la disciplina contenuta nelle due norme legislative menzionate ,  piuttosto va individuato  nel ritenere  che entrambe le  predette  ipotesi di assunzione non  sono destinatarie  delle regole del dec.legvo 368/01 ed in quanto tali   devono  ricevere  il medesimo trattamento interpretativo anche   con riferimento    all’esclusione degli intervalli temporali in caso di assunzioni successive.
Peraltro,  a conferma di quanto sopra ,e’ da tener conto  che  un ‘ interpretazione non  conforme a quella sostenuta  nel  presente   post   porterebbe alla conseguenza  non   condivisibile  per cui  colui/colei che sia stato assunto/a per sostituire una lavoratrice madre per il periodo di astensione obbligatoria ,ladovve   ,  alla  scadenza di tale periodo ,la lavoratrice madre utilizzasse   il congedo parentale  prima dell’intervallo di 90 giorni di cui all’art.5 comma 3 del dec.legvo 368/01 ,colui/colei che l’ha sostituita durante l’astensione obbligatoria non potrebbe essere riassunto/a  .

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