Di seguito si fornisce riscontro a corrispondenti richieste di chiarimenti , precisazioni e semplici informazioni su aspetti pratici in materia di lavoro
Mancata lettera di assunzione
Pur mancando un contratto sottoscritto tra le parti, di regola si determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e senza prova ,ricordando che il documento contenente le modalita,e le condizioni del rappporto di lavoro risulta necessario per la tutela del datore di lavoro, tanto che in mancanza non si costui non puo’ far valere il periodo di prova il periodo di prova, ne’ durata del contratto, che si intende a tempo indeterminato
Sottoscrizione lavoratore per accettazione
La firma apposta dal lavorastore sotto una lettera di assunzione recante una data iniziale del rapporto posteriare rispetto a a quella, effettiva , oppure che indica periodo di prova superiore alla durata massima prevista dal contratto collettivo ovvero con una retribuzione inferiore a quella minima prevista dal contratto stesso, non impedira’ al predetto comunque di fasr valere i suoi diritti a prescindere dalla sottoscrizione effettuata a margine della lettera di assunzione
Periodi temporali indicati in giorni
La mancata indicazione nella legge o nel ccnl di un periodo specificato in giorni, senza ulteriore specioficazione,,fa intendere che gli styessi sono di calendario, e cquindi comprendono anche le domeniche, le festività ed i riposi infrasettimanali.
A riprova si richiama la nota del Ministero del Lavoro n.4746/07 sulla comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro ,da rimettere entro 5 giorni:se l’ultimo degli stessi cade in giorno festivo ,il termine ,ha detto il Ministero ,si sposta al primo giorno successivo feriale
A proposito di retribuzione lorda e netta
Per evitare controversia ,si precisache in ,mancanza di differente e specifica iondicazione ,gli importi retributivi indicati in un accordo individuale o collettivo deve intendersi al lordo di ritenute previdenziali e fiscali,cosi’ come comprovano i minimi tabellari riportati nei contratti collettivi
Liquidazione della retribuzione
Anche se il codice civile prevede il psgamento in comntsanti ,per varie ragioni ,ormai avviene in altre forme, quali ad esempio il bonifico o l’assegno bancario con il consenso del lavoratore.
Raccomandata a.r . non ritirata
L’ rticolo 1335. c.c prevede che la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilit di averne notizia,fermo restando l’onere di provare l’arrivo a destinazione della raccomandata.Questo vale anche se il destinatario ha cambiato domiciolio ma ha omesso di comunicarlo,ad esmpio al datore di lavoro
Efficacia vincolante ‘ dei contratti collettivi di lavoro
Il datore di lavoro, anche se non risulta iscritto ad una associazione sindacale firmataria ,è vincolato dall’ efficaci di un ccnl sia a seguito dell’adesione espressa adesione allo stesso, sia quando ha tenuto un comportamento concludente, consistente nella spontanea, costante e uniforme applicazione delle relative clausole.
Parentela
I gradi di parentela ed asffiniota sono così fissati dal codice civile
- parenti di primo grado: genitori, figli;
- parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
- parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
- affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
- affini di secondo grado: cognati;
- affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.
Anno civile e anno solare
Relativamente alla definizione temporale di anno solare, giova segnalare agli Uffici in indirizzo che per anno solare deve essere inteso il periodo nel quale ricade l’autorizzazione al lavoro (ovvero i 12 mesi successivi all’ingresso del lavoratore a seguito del rilascio dell’autorizzazione). In merito è stato concordato con le Parti sociali l’utilità di far riferimento alla Circolare n. 10/2000 della Divisione V° della D.G. dei Rapporti di Lavoro, che con l’espressione “anno solare” designa “quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo. Pertanto il termine anno solare i distingue dall’anno civile che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. (Circ.Mlps n.69 del 12 luglio 2001 prot.n.3601)
Scelta ccnl da applicare
La sentenza n. 27610/2006 della Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro ed i propri dipendenti possono manifestare, sia con la lettera di assunzione che con l’applicazione protratta nel tempo, la volontà di adottare un Contratto Collettivo di Lavoro diverso da quello relativo al settore di attività in cui essi operano.
La sentenza precisa che il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro è fissato dall’art. 2070 cc al solo fine di individuare la retribuzione minima in mancanza dell’applicazione di alcun Contratto Collettivo oppure se accertata una retribuzione inadeguata rispetto all’attività lavorativa esercitata.
Foglio paga
il Ministero del Lavoro nell’interpello n 1 / 08 ha precisato la piena validità del prospetto di paga trasmesso tramite posta elettronica non certificata o messo a disposizione del lavoratore nell’area riservata di un sito web, purché:
- Il prospetto di paga risulti stampabile da parte del lavoratore;
- Vengano messi in atto gli accorgimenti necessari per garantire la privacy del lavoratore;
- In caso di trasmissione tramite sito web, nello stesso risulti traccia della collocazione mensile del cedolino.
Trasmissione on line e scadenza termine
L’ ordinanza n. 13432/2012drl la Corte di Cassazione ha stabiilitto che, nel caso di una comunicazione onn line nei minuti immediatamente precedenti le ore 24,00 del giorno di scadenza, tale scadenza si intende rispettata anche se il sistema informatico del destinatario riceve la comunicazione nei minuti successivi alle ore 24,00.
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This entry was posted on 30/01/2013 at 21:28 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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