Rispetto all’argomento di cui al titolo,si ritiene confacente prima di tutto di precisare cosa s’intende per indennita’ di mobilita’ “ordinaria” e ” in deroga”.
” Ordinaria ” è l’indennita’ di mobilita’ prevista e disciplinata dalla legge n.223/91 ,mentre per la disciplina di quella ” in deroga ” si fa riferimento alle leggi finanziarie succedutesi dal 2003, con cuoi risultano predisposte le risorse per la concessione o la proroga di detto trattamento per periodi non superiori a 12 mesi , fruibili in unica soluzione ovvero frazionati , con provvedimenti del Ministero del Lavoro oppuredelle singole Regioni ,che in modo autonomo destinano l’annuale assegnazione delle risorse stesse tenendo conto delle esigenze occupazionali registrate nei territori di propria pertinenza.
Peraltro è da notare che, malgrado le varie differenze che di seguito saranno evidenziate ,le due indennita’ di mobilita’ in questione hanno in comune che per entrambe è richiesto il possesso da parte dei lavoratori beneficiari di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato anche se in modo non continuativo ,compresi i periodi di ferie,festività ,infortuni,congedo di maternità e congedo parentale.ma non quello di malattia.
Detto questo e volendo proseguire nell’individuazione degli elementi che caratterizzano in modo specifico le due tipologie d’indennita’ di mobilita’ da aggiungere alle differenti fonti normative da cui sono disciplinate,si ricorda anzitutto che il trattamento di mobilita’ in deroga risulta essere un ammortizzatore sociale che interviene soprattutto a favore dei lavoratori di imprese non destinatarie della disciplina della cassa integrazione guadagni e della mobilità, previste dalla legge 223/1991 ,anche se detti trattamenti stessi possono essere concessi, con le modalità previste dalle varie leggi Finanziarie, pure a favore di imprese che abbiano già in precedenza fruito dei trattamenti ordinari stabiliti dalla citata legge 223/91 e che non possono continuare a farvi ricorso per esplicito divieto normativo.
Per di più non comune risulta essere la previsione circa la durata delle due tipologie d’indennita’ , considerato che quella relativa alla mobilita’ “ordinaria” ,disciplinata dall’art.7 della piu’ volte citata legge n.223/91, varia in relazione all’età del lavoratore al momento del licenziamento e all’ubicazione dell’azienda, e risulta stabilita per gli anni 2013 e 2014 come segue:
Età del lavoratore Azienda del Centro-Nord Azienda del Mezzogiorno
fino ai 40 anni 12 mesi 24 mesi
dai 40 ai 50 24 mesi 36 mesi
dai 50 anni in poi 36 mesi 48 mesi
Nè si deve trascurare di tener conto della previsione normativa secondo cui l’indennità non può essere corrisposta per un periodo superiore all’anzianità aziendale del lavoratore, che corrisponde alla durata del rapporto di lavoro dalla data di assunzione a quella di licenziamento, intercorso con l’azienda che ha attuato la procedura di mobilità.
Retribuzione (€) | Tetto | Importo lordo (€) | Importo netto (€) |
Inferiore o uguale a 2.014,77 | Basso | 931,28 | 876,89 |
Superiore 2.014,77 | Alto | 1.119,32 | 1.053,95 |
“ Le leggi Finanziarie prevedono le riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successive proroghe dei trattamenti concessi.”
“La riduzione va operata sul trattamento determinato secondo le disposizioni impartite a suo tempo (100% del trattamento CIGS o 80% delle voci delle retribuzioni fisse, esclusi i trattamenti accessori, con i massimali determinati all’inizio di ciascun anno), trattamento che, come è noto, non è suscettibile, una volta concesso, di rivalutazione annuale.”
“Le successive riduzioni vanno operate sull’importo originario come sopra determinato”
Secondo la previsione della circolare sopra esposta :
a) se il lavoratore ha gia’ usufruito di non oltre 12 mesi di indennita’ di mobilita’ ordinaria,che ,come è noto, spetta nella misura pari all”80% dell’ultima retribuzione ,la concessione dei primi 12 mesi d’indennita’ in deroga deve essere in misura pari a quella dei primi 12 mesi di mobilità ’ ordinaria ,mentre non si da’ luogo ad alcuna riduzione a norma dell”art.1, comma 1190 ,della legge n.296/06;
b) se il lavoratore ,dopo aver beneficiato per oltre 12 mesi dell’indennita’ di mobilita’ ordinaria, subendo una decurtazione del 20% nella misura della stessa ,in applicazione della lettera b) del comma 1 dell’art.7 della legge n.223/91,ottiene un primo provvedimento di concessione dell’indennita’ in deroga ,questa sarà d’importo ridotto come quello della mobilita’ ordinaria ,ma senza patire la decurtazione del 10% prevista dall’art.1, comma 1190, legge n.296/06,che operera’ a carico del beneficiario ,laddove s questi,dopo l’indennita’ di mobilta’ ordinaria conseguita per 12,24,36 0 48 mesi , ottiene una prima proroga di 12 mesi dell’indennita’ in deroga,mentre detta decurtazione sale al 30% in caso di seconda proroga di 12 mesi ed infine al 40% in caso di proroghe successive di 12 mesi ciascuna.
Si ritiene di aggiungere che nel caso in cui i lavoratori ,senza aver mai potuto usufruire dell’indennita’ di mobilita’ ,sono stastio posti in mobilitas’ in deroga,resta inteso che per i primi 12 mesi l’importpo del trattamento sara pari a quello stabilito per l’indennita’ di mobiolita di cui alla legge n.223/91,mentre se ci saranno delle proroghe a detto importominiziale si applicheranno le riduzioni del 10,30 e 40 per cento fissate dall’art.1, comma 1190 ,legge n.296/06 e dall’art. 19 ,co. 9, del D.L. n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009,,
2) L’erogazione della mobilità in deroga è assoggettata alle seguenti percentuali di riduzione: per i primi 12 mesi, anche non continuativi, non si applica alcuna percentuale di riduzione; dal 13° al 24° mese si applica una riduzione del 10%; dal 25° al 36° mese si applica la riduzione del 30%; dal 37° mese in poi si applica la riduzione del 40%.
3) L’indennità di mobilità in deroga può essere riconosciuta come prima concessione ai lavoratori licenziati da aziende non destinatarie di mobilità ordinaria (assenza di domanda in DS-WEB).
4) In relazione a quanto sopra consegue che l’importo della indennità di mobilità in deroga sarà: per i primi 12 mesi l’importo determinato al punto . 1); dal 13° mese in poi, come per i lavoratori destinatari di mobilità ordinaria, l’importo sarà pari all’80% dell’importo lordo corrisposto nei primi 12 mesi, senza però operare la detrazione dell’aliquota contributiva del 5,84%. All’importo così determinato si applicheranno le riduzioni nelle misure percentuali e secondo le modalità indicate al punto 2).
5) Gli importi erogati sono assoggettati alle ritenute IRPEF.
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