L’argomento di cui al titolo risulta disciplinato nei commi dal 31 al 37 dell’art.1 della legge di riforma n.92/2012,avvertendo che il testo iniziale del comma 31 risulta sostituito integralmente dalla lettera f) del comma 250 dell’art.1 della legge di stabilita’ n.228/12,che pertanto prevedequanto segue:
” 31 In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale di cui al comma 30 ” .
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30» ,che ,si ricorda ,stabilisce :”30. Nei limiti delle ultime sei mensilita’ il contributo addizionale di cui al comma 28 e’ restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita’ spettanti un numero di mensilita’ ragguagliato al periodo trascorso alla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.”
Pertanto il contributo di cui si tratta è dovuto quando:
-a) s’interrompe un rapporto di lavoro a tempo indeterminato(compreso quello domestico,a proposito del quale si richiama l’attenzione sull’art.21 del vigente ccnl , che al comma 2 recita:”Le assenze non giustificate entro il quinto giporno,ove non si verificano caiuse di fporza ,maggiore,sono da considerare giusta causa di licenziamemto)
b) l’interruzione (licenziamento o dimissioni per giusta causa) avviene per le causali che ,a prescinddere dal possesso del requisito contributivo di cui al comma 4 , lett. b) dell’art.2 legge n.92/12 ,darebbero diritto all’Aspi
Con la nuova formulazione vengono risolti alcuni dubbi interpretativi ed applicativi discendenti dal testo originario del comma 31.
Infatti ,ora in primo luogo viene escluso che il contributo di cessazione del rapporto di lavoro sia dovuto anche nel caso di decesso del lavoratore , inoltre risulta agevolato il calcolo dell’importo del contributo,poiche’ sta scritto che esso corrisponde ad una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni,senza tener conto dei periodi residui inferiori (Es.anzianita’ di 15 mesi comporta il contributo soltanto per 12 mesi,mentre non concorono pro rata gli altri 3 mesi )
In concreto per il 2013 per ogni 12 mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni , il contributo sara’ pari ad euro 483,8 euro ,corrispondente al 41% di 1.180 euro.
Il contributo del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell’apprendistato ( decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.),in cui si prevede la “possibilita’ per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ,ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facolta’ di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”
Peraltro la legge prevede i seguenti casi di esclusione del versamento del contributo ,che pertanto non spetta :
1)) fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223., secondo cui :“Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale “;
2) per il periodo 2013-2015, nei seguenti casi:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere
Infine si evidenzia che ,a decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo del trattamento mensile iniziale dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni va moltiplicato per tre volte.
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