Dopo quelle apportate dall’art.34 ,comma 54,della legge n.221/12 ,di conversione del decreto legge n.179/12 , (ved.post linkhttps://francescocolaci.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=22703&action=edit ),anche la legge di stabilita’ 2013,in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ,ha disposto nuove modifiche alla legge n.92/12 ,che , contenute nei commi 141 quaterdecies,141 quinquiesdecies e 141 sexiesdecies .
Una prima variazione fa riferimento al contributo per la cessazione del rapporto di lavoro ,nel senso che il predetto viene espressamente escluso quando il rapporto lavorativo s’interrompe per decesso del lavoratore
Inoltre viene risolto anche il problema legato alla quantificazione del contributo attraverso la riformulazione del comma31 dell’art.2 della riforma formero ,poiche si stabilisce che il contributo si versa soltanto nei casi d’interruzionre ,che intervenmga dall’1.1.2013 di un rapporto di lavporo a tempo indeterminato per le causali che ,indipendentemente dal requisito contributivo,darebbero diritto all’Aspi.
Da notare altresì la correzione relativa alla modalita’ di calcolo del contributo in parola,che secondo il nuovo testo normativo si deve versare in misura pari al 41% del ,massimale mensile dell’Aspi per ogni 12 mesi di anzianita’ aziendale negli ultimi tre anni,così che il contributo nel 2013 sara’ pari a 438,8 euro ,ossia 41 per cento di 1.180 euro.
Un’ulteriore importante variazione è data dall’immissione nel circuito della disoccupazione delle imprese agricole ,che risultavano penalizzate dalla riforma del lavoro.
Rilevante pure è lo slittamento dall’1.1.2013 all’1.1.2014 della riduzione dal 4% al 2,6 % del contributo per la formazione dovuto dalle agenzie di somministrazione .
Peraltro ,risultano concessi altri sei mesi alle oo.ss ed alle associazioni imprenditoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale per la sottoscrizione di accordi ,pure intersettoriali,al fine di costituire fondi di solidarieta’ non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale ,prevedendo che l’intervenmto dei fondi non potra’ superare comunque la durata prevista dalla legge per la cig.
Infine, s’interviene sulla disciplina dell’art.4 della legge n.92/12 riguardante i criteri per l’applicazione degli incentivi legati alle nuove assunzioni ,attraverso l’inseriumento del nuovo comma 12 bis , con cui si dispone che tali criteri non si applicano con riferimento al decreto per l’occupazione-stabilizzazione di giovani e donne del Ministro del Lavoro,di concerto con il Ministro Economia e Finanze ,del 5.10.2012 ,pubblicato suòlla G.U.n.243/12 ,che resta interamente confermato.
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This entry was posted on 26/12/2012 at 18:47 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
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