Un visitatore del blog ha richiesto di dare risposta ai seguenti quesiti ,alla luce di quello che comincia a delinearsi con l’attenta lettura dell’art. 4 da commi 12 a 15 della legge 92/2012
1. Tutti quelli che superano i 6 mesi lavorativi con la mobilità, la legge 68, l’acasualità , hanno diritto alla prelazione?(tutti hanno la stessa qualifica e mansione , addetti vendita);
2. Se assumo Tizio con contratto acausale con durata 12 mesi, alla scadenza tizio esercita il diritto di prelazione, posso assumere Caio sempre con contratto acausale?
3. Se ho assunto Tizio con contratto superiore a 6 mesi e questi alla scadenza esercita il diritto di prelazione, posso assumere al suo posto Caio iscritto nelle liste di mobilità fruendo delle agevolazioni contributive?
4. Ammesso e non concesso, che non mi si riconoscano le agevolazioni contributive, l’indicazione dell’apposizione del termine al contratto in base alla l.223/91 resta valida?
5. Nel caso in cui ignorando la comunicazione di Tizio riguardanti la sua precedenza , ho provveduto all’assunzione di Caio, mi posso aspettare un’impugnativa di Tizio? E se si, che fine fa il contratto di Caio?
————————————————–
Si riporta per ciascuno dei suddetti quesiti la relativa risposta,premettendo che la “prelazione” di cui si fa cenno negli stessi ,è quella di cui all’art.5 ,commi 4 quater ,4 quinquies e 4 sexies,del dec.legvo n.368/01 ,come modificato dalla legge n.247/07 ,dal dec.legge n.112/08 e dalla legge n.92/12 ,che di seguito vengono riportati
-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater …può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro …sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Risposta quesito n.1
Al rapporto a termine di durata superiore a sei ,mesi con lavoratori assunti dalla lista di mobilita’ , in applicazione dell’art.8 comma 2 della legge n.223/91, a prescindere se con o senza spettanza dell’indennita’ di mobiolita’ contributiva prevista per gli apprendisti ,non risultano applicabili le disposizioni di cui ai commi 4 quater e 4 sexies dell’art.5 sopra riportati ,posto che il comma 6.del decreto legislativo n.368/01 prevede che ” Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223″.Questo si afferma ,malgrado quanto riportato al punto 3.3 della circolare Inps n.137/12 ,in cui si menziona il seguente esempio:”Il datore di lavoro assume per 12 mesi il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater, d.l.vo 368/2001.”:infatti ,si riotiene che la frase” ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione”,va riferita ad altre fattospecie normative ,quali sono ,ad esempio le ipotesi di precedenza spettante ex art.15 legge n.264/49, contratti collettivi ed art.2112 c c per il trasferimento d’azienda.
Invece ,si ritiene che ricadono nell’applicazione della disciplina dei commi 4 quater e 4 sexies le assunzioni a termine effettuate in applicazione della legge n.68/99 ,che (vedcon interpello n. 66 del 31 luglio 2009, h, rimangono consentite sempre che ,in conformita’ alla previsione del comma 1 dell’art.1 del dec-.legvo n.368/01 siano giustificate “da ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Infine ,parimenti destinatari della regola della “prelazione” sono tutti,i contratti a termine così detti “acausali”,ossia quelli rispetto a cui ,secondo la previsione dell’art1 ,comma 1 bis,del dec.legvo n.368/01 ,come modificato dalla legge Fornero, il requisito delle ” ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro ” “non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva.”,precisando che il citato comma 3 dell’art.5 fa riferimento ad assunzioni a termine che avvengono nell’ambito di un processo organizzativo determinato: dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
Risposta quesito n.2
Si da’ risposta affermativa a questo secondo quesito ,posto che nella previsione testuaòle dell’art.1 comma 1 bis non si riscontrano limitazioni circa il numero dei lavorarori acasuali che ogni datore di lavoro ,anche in maniera contestuale ,puo’ avere in forza ,ne’ sussiste incompatibilitra’ di sorta tra l’assunzione o la trasformnazione a tempo indeterminato di un ex dipendente a termine acasuale con nuova/e assunzione/i di tale tipologia.
Risposta al quesito n.3
Parimenti affermativa è la rsposta al quesito n.3 per ragioni analoghe a qiuelle esplicitate nella rispposta per il quesito precedente.Resta inteso che i benefici di ordine contributi per l’asiuzione a termine di lsavorafrori dalla lista di mobilita’ spettano sempre che il datore di lavoro” non sia tenuto ” ad effettuare l’assunzione di quello specifico lavoratore ,il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per licenziamento collettivo o individiuale per riduzione di personale da un periodo infrasemestrale ,come previsto dalla risposta fornita dal Ministero del Lavoro a corrispondente interpello
Risposta al quesito n.4
In relazione alla rsposta affermativa al quesito n.3 diventa pleonastico e quindi inammissibile il quesito in questione ,rispetto a cui non risulta necessario dare riscontro.
Risposta al quesito n.5
E’ sicuramente fondata ,sempre che ricorrano le condizioni previste ed il termine fisssato rispettivamente dai commi 4 quater e 4 sexies, la prospettiva di una contestazione da parte di Tizio, la cui comunicazione di opzione sia stata ignorata dal datore di lavoro ,che al suo posto ,come da obbligo normativo , ho provveduto all’assunzione a tempo indeterminato di Caio .Pertanto ,salvo che intervenga una soluzione conciliativa tra il datore di lavoro e Tizio ,questi dovra’ essere assunto a tempo indeterminato ,senza tuttavia che cio’ possa ritenersi giusta causa o giustificato motivo per non continuare il contratto con Caio,a meno che non si registri tra le parti una transazione che regiostri la rinuncia al contratto da parte di Caio ,ed un eventuale congruo riconoscimento economico in suo favore.
Rispondi