Si segnala che in risposta a corrispondente quesito sull’argomento ,il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota prot. n. 72987 del 28 novembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’ammissibilità delle norme sugli esodati delle istanze presentate da lavoratori dipendenti delle Regioni o degli Enti Locali, risultanti beneficiari dell’istituto dell’esonero ai sensi di leggi regionali che hanno recepito le disposizioni di cui all’art. 72, commi 1-6, del D.L. n. 112/2008 convertito in l.133/08 .
Detti chiarimenti stabiliscono che dette domande non possano essere ammesse alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori c.d. “salvaguardati”.
Occorrer tener conto che la nota ministeriale richiamata si riporta all’art.24 ,comma 14 ,lett.e) ,del dec.legge n.201/,11 convertito in legge n.214/11,in cui si prevede espressamente che “…omissis,,, sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio…” ed individiua pertanto quali soggetti destinatasri delk beneficio e quindi salvaguardati ,il solo personsale delle amministrazioni dello Stato ,nonche’ di altre amministrazioni,enti ed istituzioni tassativamente elencati nell’art.72,comma 1 ,del dec.legge n.112/08 ,convertito in legge n.133/08,che disciplina l’istituto dell’esonero.,senza alcuna ppossibilita’ di allarghamento della platea dei beneficiari interessati,anche ai fini di copertura finanziaria
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